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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA AC, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3472/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 0248486 TARI 2024
- AVVISO PAGAMENT n. 0097374 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di pagamento TA.R.I. del Comune di Catania n. 0248486 del 28.10.2014, riportante saldo contributo TA.R.I. anno 2024 di euro 344,00, e n.
0093826 del 14.02.2025, riportante acconto TA.R.I. 2025 di euro 793,00, notificatigli in data 12.03.2025 con riguardo agli immobili n. utenza AJ037 Indirizzo_1 p. 1° gl 0069 nr. 18709 sub 4 mq. 103 imp. Fiss €. 285,66 e n. utenza BG469/00001 Indirizzo_1 sez. fl. 0069 nr. 18709 sub 28 mq. 103 imp. Fissa 407,52.
Ricorrente_1 ha riferito di avere inviato in data 13.03.2025 al Comune di Catania lettera a mezzo p. e.c. con la quale “comunicava che in data 18.03.2024 era stato consegnato all'Avv. Ricorrente_1 l'avviso di pagamento numero 0097374 del 13.02.2024, “consegnato” il 18.03.2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €. 793,00 a titolo di acconto TARI 2024 per gli immobili “n. utenza AJ037 Indirizzo_1 p. 1° gl 0069 nr. 18709 sub 004 mq. 103 imp. Fiss €. 285,66 e n. utenza BG469/00001 Indirizzo_1
sez. fl. 0069 nr. 18709 sub 0028 mq. 103 imp. Fissa 407,52. Nel suddetto avviso di pagamento veniva specificato che la somma richiesta riguardava due utenze relative a due distinti immobili e, precisamente, l'utenza AJ037 Indirizzo_1 p. 1° fl 0069 nr. 18709 sub 004 mq. 103 imp. Fiss €. 285,66 e l'utenza BG469/00001 Indirizzo_1 sez. fl. 0069 nr. 18709 sub 0028 mq. 103 imp. fissa 407,52. Dal mero esame letterale del suindicato avviso di pagamento si evinceva che il Comune di Catania aveva ritenuto, erroneamente, che l'Avv. Ricorrente_1 fosse proprietario di due appartamenti, ciascuno in possesso di un'autonoma utenza, e richiedeva quindi il pagamento delle rispettive tasse a titolo di TARI. I due appartamenti venivano individuati catastalmente con il foglio 0069, particelle 3 18709 sub 0004 e part. 18709 sub.0028. Così come dimostrato in via documentale, veniva rilevato che le due autonome particelle catastali erano state riunite e che, pertanto, si trattava di un'unica unità immobiliare, circostanza della quale il Comune non aveva però tenuto conto. Veniva ancora affermato, in detta nota, che avverso il suindicato avviso di pagamento era stato proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che si era concluso con la decisione numero 752/2025 con la quale, in accoglimento del ricorso, veniva annullato l'impugnato provvedimento. Stante l'evidente contrasto degli avvisi di pagamento con la suddetta decisione di questa Corte, si chiedeva l'annullamento degli stessi in autotutela”.
Disattesa la richiesta ad opera del Comune di Catania, Ricorrente_1 ha incoato il presente procedimento “avverso i sopra indicati avvisi di pagamento aventi il medesimo contenuto di quello già proposto avverso gli analoghi atti del comune di Catania, avvisi già annullati tramite la citata sentenza”, facendo leva sui seguenti profili di doglianza:
1) Violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c.: a detta del ricorrente “La fattispecie che sta alla base dei provvedimenti impugnati è la medesima che ha riguardato il precedente avviso di pagamento numero
0097374 del 13.02.2024 oggetto di autonoma impugnazione dinnanzi a questa Corte Tributaria, e deciso con la citata sentenza numero 752/2025 che ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato. Più nel dettaglio la citata sentenza ha statuito che il ricorso è fondato in quanto “il ricorrente ha comprovato di essere proprietario di un'unica unità immobiliare che è stata catastalmente modificata con la soppressione dell'originario sub 4 e la creazione del nuovo individuato col numero 28 (foglio 69 part. 18709), sicchè la pretesa tributaria avanzata dal Comune è stata duplicata con riferimento al sub 4, risultando legittima solo per il sub 28”. Il Comune di Catania ha disatteso tale risultanza processuale reiterando la notificazione di due atti di imposizione tributaria in contrasto con la decisione di questa Corte, già passata in giudicato. Si ricorda che ciò determina, fra l'altro, la violazione del combinato disposto di cui all'art. 2909 c.c. e 324 c.p. c. in quanto l'atto è emesso in contrasto con un giudicato”, con conseguente illegittimità degli avvisi gravati;
2) Nullità dell'atto impugnato - eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti: in via subordinata, il ricorrente ha rilevato di essere “proprietario di un unico appartamento posto in Indirizzo_1 piano primo pervenuto in forza del decreto di trasferimento del Tribunale di Catania del 13.03.2028, trascritto presso la Conservatoria dei RR II di Catania l'1.06.2018, reg. gen. N. 21026, reg. particolare n. 15729. Detto immobile, al momento del decreto di trasferimento, era catastato al foglio 69 part. 18709 sub 4. In seguito alla modificazione degli spazi interni venne effettuata la sua variazione catastale;
più specificamente venne eseguita in data 17.12.2019 la richiesta di variazione catastale, portante il numero di pratica CT0196337), come si evince dal relativo “modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – accertamento della proprietà immobiliare urbana”. In seguito a detta istanza in data 17.12.2029 avviene la soppressione dell'originaria particela catastale 4 con la nuova intitolata col numero 28. Il superiore assunto si evince, chiaramente, dal mero esame della visura storica per immobile del 19.03.2024 ove viene specificato che la partita di intestazione, cioè la particella 4, è stata eliminata “partita C” (cioè soppressa) “La soppressione ha originato i seguenti immobili foglio 69 particella 18709 sub 28. E' del tutto evidente, quindi, che si tratta della stessa unità immobiliare individuata catastalmente con un diverso numero di particella. Il Comune di Catania, con un evidente travisamento dei fatti, non ha tenuto conto di detta variazione catastale ma ha attribuito al ricorrente la proprietà di due unità immobiliari individuati con le particelle 4 (soppressa) e 28. Si tratta, con tutta evidenza, di un palese travisamento dei fatti che ha indotto il Comune ad imporre, illegittimamente, due imposte TARI, per un medesimo immobile. L'avviso di accertamento si presenta quindi palesemente illegittimo e ne chiede il suo annullamento”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Catania che ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo come il ricorrente
Ricorrente_1 abbia “proposto ricorso in data 10/06/2024, innanzi a codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, impugnando avvisi di pagamento n. 0097374 per la TARI 2024, relativo all'abitazione di Indirizzo_1. La Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n. 752/2025, depositata il 03/02/2025, accoglieva quanto richiesto dal ricorrente in merito la fusione di due immobili, dando origine cosi a un solo sub n. 28, di mq. 118,00 anziché mq.103,00, unione che non ha comunicato all'ufficio competente. Pertanto, l'ufficio preso atto della sentenza n. 752/2025, ha proceduto ad annullare e rimodulare il provvedimento impugnato contenente il sub 4, mantenendo in vita la tassazione per il sub 28. Per questo motivo gli avvisi di pagamento TARI n. 0248486 conguaglio anno 2024 e n. 0093826 acconto per TARI 2025, non sono una duplicazione, ma si riferiscono all'immobile Indirizzo_1, sub 28. Dalla fusione dei due immobili il ricorrente ha ricevuto avviso di accertamento in rettifica n. 6106, a cui il contribuente ha prestato adesione e pagato, pertanto la superficie dell'immobile da mq. 103,00 e diventata mq. 118,00. I provvedimenti impugnati oggi dal ricorrente, non sono analoghi a quelli del precedente ricorso perché l'ufficio ha ottemperato alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria sentenza n. 752/2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati.
Giova premettere come gli atti impugnati dal ricorrente siano gli avvisi di pagamento TA.R.I. del Comune di
Catania numeri 0248486 del 28.10.2014 a titolo saldo contributo TARI anno 2024, di euro 344,00, e 0093826 del 14.02.2025 a titolo di acconto Tari 2025, di euro 793,00: tali atti sono diversi da quello in precedenza annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Catania con la citata sentenza n. 752 del 2025, atto annullato che riporta il numero 0097374 datato 13.02.2024: il presente giudizio pertanto ha ad oggetto due distinti avvisi di pagamento la cui sorte non è stata interessata da alcun giudicato di sorta.
E' infatti accaduto che il Ricorrente_1 abbia provveduto a fondere i suoi due immobili di proprietà in uno, di talché il subalterno 4 è diventato subalterno 28 con una capienza di 15 metri quadrati in più frutto della predetta fusione, con la conseguenza che il Comune di Catania, proprio in attuazione del giudicato scaturente dalla sentenza n. 752 del 2025, ha rettificato il dovuto depositando in atti le nuove distinte di pagamento che correggono gli avvisi di pagamento TA.R.I. del Comune di Catania n. 0248486 del 28.10.2014, riportante saldo contributo TARI anno 2024 di euro 344,00, e n. 0093826 del 14.02.2025, riportante acconto Tari 2025 di euro 793,00, notificatigli in data 12.03.2025: i nuovi importi dovuti sono Euro 151,00 in luogo di Euro
344,00 di cui all'avviso n. 0248486 ed Euro 346,00 in luogo di Euro 793,00 di cui all'avviso n. 0093826 , con la conseguenza che il Ricorrente_1 può ben estinguere l'obbligazione tributaria saldando il dovuto nei termini testè indicati. L'esito del giudizio, con la soccombenza reciproca delle parti, comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in composizione monoratica, Sezione Otava, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, ridetermina il dovuto a carico di Ricorrente_1 a titolo di saldo contributo TA.R.I. anno 2024 ed acconto TA.R.I. 2025 rispettivamente in Euro 151,00 ed in Euro 346,00;
2) Compensa le spese di lite.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA AC, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3472/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 0248486 TARI 2024
- AVVISO PAGAMENT n. 0097374 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di pagamento TA.R.I. del Comune di Catania n. 0248486 del 28.10.2014, riportante saldo contributo TA.R.I. anno 2024 di euro 344,00, e n.
0093826 del 14.02.2025, riportante acconto TA.R.I. 2025 di euro 793,00, notificatigli in data 12.03.2025 con riguardo agli immobili n. utenza AJ037 Indirizzo_1 p. 1° gl 0069 nr. 18709 sub 4 mq. 103 imp. Fiss €. 285,66 e n. utenza BG469/00001 Indirizzo_1 sez. fl. 0069 nr. 18709 sub 28 mq. 103 imp. Fissa 407,52.
Ricorrente_1 ha riferito di avere inviato in data 13.03.2025 al Comune di Catania lettera a mezzo p. e.c. con la quale “comunicava che in data 18.03.2024 era stato consegnato all'Avv. Ricorrente_1 l'avviso di pagamento numero 0097374 del 13.02.2024, “consegnato” il 18.03.2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €. 793,00 a titolo di acconto TARI 2024 per gli immobili “n. utenza AJ037 Indirizzo_1 p. 1° gl 0069 nr. 18709 sub 004 mq. 103 imp. Fiss €. 285,66 e n. utenza BG469/00001 Indirizzo_1
sez. fl. 0069 nr. 18709 sub 0028 mq. 103 imp. Fissa 407,52. Nel suddetto avviso di pagamento veniva specificato che la somma richiesta riguardava due utenze relative a due distinti immobili e, precisamente, l'utenza AJ037 Indirizzo_1 p. 1° fl 0069 nr. 18709 sub 004 mq. 103 imp. Fiss €. 285,66 e l'utenza BG469/00001 Indirizzo_1 sez. fl. 0069 nr. 18709 sub 0028 mq. 103 imp. fissa 407,52. Dal mero esame letterale del suindicato avviso di pagamento si evinceva che il Comune di Catania aveva ritenuto, erroneamente, che l'Avv. Ricorrente_1 fosse proprietario di due appartamenti, ciascuno in possesso di un'autonoma utenza, e richiedeva quindi il pagamento delle rispettive tasse a titolo di TARI. I due appartamenti venivano individuati catastalmente con il foglio 0069, particelle 3 18709 sub 0004 e part. 18709 sub.0028. Così come dimostrato in via documentale, veniva rilevato che le due autonome particelle catastali erano state riunite e che, pertanto, si trattava di un'unica unità immobiliare, circostanza della quale il Comune non aveva però tenuto conto. Veniva ancora affermato, in detta nota, che avverso il suindicato avviso di pagamento era stato proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che si era concluso con la decisione numero 752/2025 con la quale, in accoglimento del ricorso, veniva annullato l'impugnato provvedimento. Stante l'evidente contrasto degli avvisi di pagamento con la suddetta decisione di questa Corte, si chiedeva l'annullamento degli stessi in autotutela”.
Disattesa la richiesta ad opera del Comune di Catania, Ricorrente_1 ha incoato il presente procedimento “avverso i sopra indicati avvisi di pagamento aventi il medesimo contenuto di quello già proposto avverso gli analoghi atti del comune di Catania, avvisi già annullati tramite la citata sentenza”, facendo leva sui seguenti profili di doglianza:
1) Violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c.: a detta del ricorrente “La fattispecie che sta alla base dei provvedimenti impugnati è la medesima che ha riguardato il precedente avviso di pagamento numero
0097374 del 13.02.2024 oggetto di autonoma impugnazione dinnanzi a questa Corte Tributaria, e deciso con la citata sentenza numero 752/2025 che ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato. Più nel dettaglio la citata sentenza ha statuito che il ricorso è fondato in quanto “il ricorrente ha comprovato di essere proprietario di un'unica unità immobiliare che è stata catastalmente modificata con la soppressione dell'originario sub 4 e la creazione del nuovo individuato col numero 28 (foglio 69 part. 18709), sicchè la pretesa tributaria avanzata dal Comune è stata duplicata con riferimento al sub 4, risultando legittima solo per il sub 28”. Il Comune di Catania ha disatteso tale risultanza processuale reiterando la notificazione di due atti di imposizione tributaria in contrasto con la decisione di questa Corte, già passata in giudicato. Si ricorda che ciò determina, fra l'altro, la violazione del combinato disposto di cui all'art. 2909 c.c. e 324 c.p. c. in quanto l'atto è emesso in contrasto con un giudicato”, con conseguente illegittimità degli avvisi gravati;
2) Nullità dell'atto impugnato - eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti: in via subordinata, il ricorrente ha rilevato di essere “proprietario di un unico appartamento posto in Indirizzo_1 piano primo pervenuto in forza del decreto di trasferimento del Tribunale di Catania del 13.03.2028, trascritto presso la Conservatoria dei RR II di Catania l'1.06.2018, reg. gen. N. 21026, reg. particolare n. 15729. Detto immobile, al momento del decreto di trasferimento, era catastato al foglio 69 part. 18709 sub 4. In seguito alla modificazione degli spazi interni venne effettuata la sua variazione catastale;
più specificamente venne eseguita in data 17.12.2019 la richiesta di variazione catastale, portante il numero di pratica CT0196337), come si evince dal relativo “modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – accertamento della proprietà immobiliare urbana”. In seguito a detta istanza in data 17.12.2029 avviene la soppressione dell'originaria particela catastale 4 con la nuova intitolata col numero 28. Il superiore assunto si evince, chiaramente, dal mero esame della visura storica per immobile del 19.03.2024 ove viene specificato che la partita di intestazione, cioè la particella 4, è stata eliminata “partita C” (cioè soppressa) “La soppressione ha originato i seguenti immobili foglio 69 particella 18709 sub 28. E' del tutto evidente, quindi, che si tratta della stessa unità immobiliare individuata catastalmente con un diverso numero di particella. Il Comune di Catania, con un evidente travisamento dei fatti, non ha tenuto conto di detta variazione catastale ma ha attribuito al ricorrente la proprietà di due unità immobiliari individuati con le particelle 4 (soppressa) e 28. Si tratta, con tutta evidenza, di un palese travisamento dei fatti che ha indotto il Comune ad imporre, illegittimamente, due imposte TARI, per un medesimo immobile. L'avviso di accertamento si presenta quindi palesemente illegittimo e ne chiede il suo annullamento”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Catania che ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo come il ricorrente
Ricorrente_1 abbia “proposto ricorso in data 10/06/2024, innanzi a codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, impugnando avvisi di pagamento n. 0097374 per la TARI 2024, relativo all'abitazione di Indirizzo_1. La Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n. 752/2025, depositata il 03/02/2025, accoglieva quanto richiesto dal ricorrente in merito la fusione di due immobili, dando origine cosi a un solo sub n. 28, di mq. 118,00 anziché mq.103,00, unione che non ha comunicato all'ufficio competente. Pertanto, l'ufficio preso atto della sentenza n. 752/2025, ha proceduto ad annullare e rimodulare il provvedimento impugnato contenente il sub 4, mantenendo in vita la tassazione per il sub 28. Per questo motivo gli avvisi di pagamento TARI n. 0248486 conguaglio anno 2024 e n. 0093826 acconto per TARI 2025, non sono una duplicazione, ma si riferiscono all'immobile Indirizzo_1, sub 28. Dalla fusione dei due immobili il ricorrente ha ricevuto avviso di accertamento in rettifica n. 6106, a cui il contribuente ha prestato adesione e pagato, pertanto la superficie dell'immobile da mq. 103,00 e diventata mq. 118,00. I provvedimenti impugnati oggi dal ricorrente, non sono analoghi a quelli del precedente ricorso perché l'ufficio ha ottemperato alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria sentenza n. 752/2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati.
Giova premettere come gli atti impugnati dal ricorrente siano gli avvisi di pagamento TA.R.I. del Comune di
Catania numeri 0248486 del 28.10.2014 a titolo saldo contributo TARI anno 2024, di euro 344,00, e 0093826 del 14.02.2025 a titolo di acconto Tari 2025, di euro 793,00: tali atti sono diversi da quello in precedenza annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Catania con la citata sentenza n. 752 del 2025, atto annullato che riporta il numero 0097374 datato 13.02.2024: il presente giudizio pertanto ha ad oggetto due distinti avvisi di pagamento la cui sorte non è stata interessata da alcun giudicato di sorta.
E' infatti accaduto che il Ricorrente_1 abbia provveduto a fondere i suoi due immobili di proprietà in uno, di talché il subalterno 4 è diventato subalterno 28 con una capienza di 15 metri quadrati in più frutto della predetta fusione, con la conseguenza che il Comune di Catania, proprio in attuazione del giudicato scaturente dalla sentenza n. 752 del 2025, ha rettificato il dovuto depositando in atti le nuove distinte di pagamento che correggono gli avvisi di pagamento TA.R.I. del Comune di Catania n. 0248486 del 28.10.2014, riportante saldo contributo TARI anno 2024 di euro 344,00, e n. 0093826 del 14.02.2025, riportante acconto Tari 2025 di euro 793,00, notificatigli in data 12.03.2025: i nuovi importi dovuti sono Euro 151,00 in luogo di Euro
344,00 di cui all'avviso n. 0248486 ed Euro 346,00 in luogo di Euro 793,00 di cui all'avviso n. 0093826 , con la conseguenza che il Ricorrente_1 può ben estinguere l'obbligazione tributaria saldando il dovuto nei termini testè indicati. L'esito del giudizio, con la soccombenza reciproca delle parti, comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in composizione monoratica, Sezione Otava, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, ridetermina il dovuto a carico di Ricorrente_1 a titolo di saldo contributo TA.R.I. anno 2024 ed acconto TA.R.I. 2025 rispettivamente in Euro 151,00 ed in Euro 346,00;
2) Compensa le spese di lite.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota