Versione
24 aprile 1999
24 aprile 1999
Art. 4. Disposizioni transitorie - Abrogazione 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, gli esercizi commerciali in cui e' stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai medesimi esercizi l'autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici, e' rilasciata, qualora richiesta, di diritto.
2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 114/1998 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 26 (Disposizioni finali). - 1. Ad eccezione dell'art. 6, dell'art. 10, dell'art. 15, commi 7, 8 e 9, dell'art. 21, dell'art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni.
Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attivita' alla data di cui al comma 1.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. (Abrogato).
5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 , a esclusione del comma 9 dell'art. 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ; la legge 28 luglio 1971, n. 558 ; la legge 19 marzo 1980, n. 80 , come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'art. 8 del decreto-legge l ottobre 1982, n. 697; convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 , come riformulato dall' articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15 ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384;
l'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'art. 2, commi 89 e 90 , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 ".
2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 114/1998 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 26 (Disposizioni finali). - 1. Ad eccezione dell'art. 6, dell'art. 10, dell'art. 15, commi 7, 8 e 9, dell'art. 21, dell'art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni.
Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attivita' alla data di cui al comma 1.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. (Abrogato).
5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 , a esclusione del comma 9 dell'art. 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ; la legge 28 luglio 1971, n. 558 ; la legge 19 marzo 1980, n. 80 , come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'art. 8 del decreto-legge l ottobre 1982, n. 697; convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 , come riformulato dall' articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15 ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384;
l'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'art. 2, commi 89 e 90 , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 ".
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 516Provvedimento: […] In prossimità dell'udienza di discussione del merito, tenutasi in data 18 febbraio 2010, la ricorrente ha depositato una memoria e documentazione dalle quali si rileva che il Comune di Cocquio Trevisago, in data 8 agosto 2001, ha rilasciato in favore della ricorrente autorizzazione definitiva all'esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 108/1999, dando atto che la società ricorrente ha ottemperato a tutte le disposizioni di legge.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- sospensione cautelare·
- autorizzazione amministrativa·
- sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali·
- legge n. 108/99·
- errore interpretativo del provvedimento amministrativo·
- art. 4 legge n. 108/1999·
- cessazione della materia del contendere·
- spese di giudizio·
- ottemperanza alle disposizioni di legge