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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/11/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 729/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott. Silvia Codispoti Giudice dott.ssa OR Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 729/2025 promossa da
C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CO), il giorno 23 dicembre 1963, residente a [...]della Presolana (BG)
Piazza Livigno n. 1, elettivamente domiciliato a Bergamo, in viale Vittorio
Emanuele II n. 41, presso e nello studio dell'Avv. Manlio Filippo Zampetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 giorno 16 ottobre 1979, residente a [...], elettivamente domiciliata a Teramo, Loc. San Nicolò a
Tordino, in via Palombieri n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Eva
Guardiani, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione depositata il 24 maggio 2025;
- resistente - nonché
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3 giorno 30 aprile 1999, residente a [...], elettivamente domiciliato a Teramo, Loc. San Nicolò a
Tordino, in via Palombieri n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Eva
1 Guardiani, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di intervento volontario ex art. 105, co. II c.p.c. depositata il 21 luglio 2025;
- intervenuto volontariamente ex art. 105 c.p.c. -
e
e con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto ex lege -
OGGETTO: ricorso per la modifica delle condizioni economiche di divorzio;
CONCLUSIONI: per le parti, come da note di trattazione scritta sostitutive, depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dell'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 20 ottobre 2025; per il P.M., come da conclusioni rassegnate con nota del 4 agosto 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2025, il sig. Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 13 giugno 1996 con la sig.ra dalla cui unione è nato il [...] il figlio Controparte_1 CP_2
ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la sig.ra
[...] [...]
, chiedendo, (i) in via principale, la revoca, a far data dal deposito del CP_1 ricorso, dell'assegno mensile di € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio stabilito nella sentenza n. 1449/2018 Controparte_2 pubblicata dal Tribunale di Bergamo il 25 giugno 2018, (ii) in via subordinata, in modifica di quest'ultima, la fissazione al 31 dicembre 2025 o comunque di altra data come termine finale per l'obbligo di mantenimento dalla prole gravante su esso ricorrente e, (iii) in via ulteriormente gradata, la riduzione dell'importo stabilito nell'assegno mensile di mantenimento, da riparametrarsi in proporzione al reddito da lavoro accertato, deducendo, a sostegno del ricorso, che, all'epoca della emissione della predetta sentenza collegiale di separazione, il figlio , che era già maggiorenne, era privo CP_2 di autosufficienza economica in quanto studente iscritto all'università, mentre, ad oggi, lo stesso, di venticinque anni d'età, ha abbandonato gli studi da almeno tre/quattro anni e dovrebbe, quindi, essere ormai inserito nel mondo del lavoro ed aver raggiunto l'autosufficienza economica.
Con comparsa depositata in data 24 maggio 2025, si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha chiesto la reiezione del ricorso Controparte_1 avversario in quanto infondato, difettando i presupposti sottesi alla domanda di revisione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
2 , invero non autosufficiente dal punto di vista economico e di cui ha CP_2 chiesto disporsi l'audizione.
In sintesi, la sig.ra per opporsi alla domanda avversaria, ha CP_1 rappresentato, ai fini che qui strettamente rilevano, che:
- con la sentenza del 1 febbraio 2007, il Tribunale di Bergamo ha pronunciato la separazione fra la stessa e l'odierno ricorrente con addebito della separazione a carico di quest'ultimo, disponendo l'affidamento condiviso dell'all'epoca figlio minorenne con collocamento prevalente presso essa madre nella casa familiare, alla stessa assegnata e ponendo a carico del sig.
l'obbligo di versare, in favore della sig.ra un Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento mensile di € 500,00, oltre alla somma mensile di
€ 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, con partecipazione, nella misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche e ludiche straordinarie del figlio, e con regolamentazione del diritto di visita paterno;
- dopo circa un anno dalla separazione, essa resistente, sola e senza una occupazione, ha deciso di lasciare la casa coniugale di Bergamo, trasferendosi a Teramo per avvicinarsi alla propria famiglia di origine e beneficiare della relativa assistenza;
- nel mese di marzo dell'anno 2018, essa resistente ed il sig. Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manlio Filippo
[...]
Zampetti, odierno procuratore di parte ricorrente, hanno presentato domanda congiunta di divorzio, così incardinando il giudizio allibrato al
R.G. n. 2325/2018 avanti al Tribunale di Bergamo, che lo ha definito mediante la sentenza n. 1449/2018, pubblicata il 25 giugno 2018, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi alle condizioni tra questi concordate (e di cui oggi, inaspettatamente, il ricorrente chiede la revoca), fra cui, inter alia, l'obbligo, a carico del sig. di Parte_1 versare, “alla signora a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1 maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza Controparte_2 economica dello stesso, la somma di € 900,00 con cadenza mensile, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT sulla variazione del costo della vita;
sempre il padre si farà inoltre carico, nella misura del 50%, delle spese scolastiche (compreso le gite di istruzione) e di quelle mediche, sanitarie, sportive
e ludiche che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo attuato dal Tribunale di Bergamo”;
3 - parte ricorrente ha chiesto di revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta la contribuzione al mantenimento del figlio (oggi CP_2 ventiseienne), sul presupposto di una presunta autosufficienza economica da questi raggiunta, che lo renderebbe capace di provvedere al proprio sostentamento, motivo per il quale, dal mese di febbraio 2025, il sig.
con iniziativa unilaterale e senza alcun previo accordo Parte_1 con la sig.ra , ed anzi, più correttamente, ignorando le accorate CP_1 richieste di quest'ultima, ha interrotto il versamento del contributo mensile di € 900,00 per il mantenimento del figlio;
CP_2
- la domanda avversaria, oltre non essere “assistita dalla produzione delle denunce dei redditi e della situazione finanziaria e bancaria del ricorrente negli ultimi tre anni, così che oggi non è possibile apprezzare la condizione economico- patrimoniale del padre rispetto agli obblighi statuiti in occasione del divorzio”, è infondata per difetto dei presupposti sottesi alla revoca del mantenimento in favore della prole: infatti, il figlio , dopo il conseguimento del CP_2 diploma presso l'Istituto Aeronautico di Corropoli, si era iscritto alla facoltà di ingegneria informatica dell'Università Politecnico di OR, ma, dal momento che la madre non era nella possibilità di mantenerlo da sola fuori sede, ha dovuto rinunciare al percorso intrapreso a OR e si è
“dovuto” trasferire presso l'Università di L'Aquila, che ha frequentato sino al 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia da Covid-19, che lo ha destabilizzato, per cui , privo di ogni tipo di sostegno (psicologico, CP_2 affettivo, morale e tanto meno materiale) da parte del padre, è entrato in crisi al punto che ha deciso di sospendere gli studi universitari per dedicarsi ai bambini, avendo infatti acquisito il patentino da allenatore
FIGC che gli consente attualmente di seguire i ragazzi più piccoli nello sport del calcio, percependo un modesto rimborso spese di circa € 320,00 mensili, con la precisazione che, nel frattempo, ha fatto domanda di concorso presso e la domanda di Servizio Civile;
CP_3
- quindi, , senza alcuna sua colpa, è ancora dipendente dai genitori, CP_2 nonostante abbia modificato, rectius sia stato costretto a modificare il prescelto percorso formativo universitario e si sia adoperato per rendersi, seppur minimamente, autonomo sotto il profilo economico per non gravare integralmente sulla famiglia, impegnandosi in modo attivo per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, ridimensionando le proprie aspirazioni e senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni;
4 - è quindi evidente che il ragazzo non abbia “colpevolmente trascurato” la possibilità di rendersi indipendente, essendo lo stesso ancora oggi attivo nella ricerca di un'occupazione lavorativa, continuando un percorso formativo che gli consenta di seguire le proprie aspirazioni, come documentalmente dimostrato dalla domanda presentata per il concorso a
, dal conseguimento del patentino come allenatore per CP_3 bambini FGIC e dalla domanda al servizio civile.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 24 giugno 2025, il Tribunale, “considerato, sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità, il rigore sempre più rafforzato – con la crescita del maggiorenne (quindi del giovane/adulto, che poi diventa adulto) – della prova “a suo carico” (nel caso in cui lo stesso sia evocato in giudizio) ovvero a carico del soggetto che è in ogni caso interessato al mantenimento, nel caso di specie la madre/resistente, unica invero convenuta in giudizio, ferma in ogni caso la c.d. “legittimazione alternativa e concorrente” del figlio maggiorenne, del quale non si ritiene necessario procedere all'ascolto (richiesto dalla madre), e ciò in quanto soggetto fortemente ed inevitabilmente interessato ed in ogni caso maggiorenne, che, come tale, ben può autonomamente spiegare intervento in giudizio e far valere le proprie pretese in questo procedimento”, esaminati gli atti ed i documenti prodotti e ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 20 ottobre 2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti alle parti dei termini previsti dall'art. 473-bis.38 c.p.c..
Medio tempore, con comparsa depositata in data 21 luglio 2025, ha spiegato intervento volontario ex art. 105 c.p.c. il figlio maggiorenne CP_2
chiedendo, in via principale, di rigettare la domanda di revoca
[...] dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore formulata dal ricorrente, in quanto l'attuale situazione non gli consente una piena autosufficienza economica, in ragione della natura precaria e meramente occasionale dell'attività sportiva svolta e dell'assenza di altre fonti di reddito, rassegando le seguenti conclusioni e, in via subordinata e solo in caso di accoglimento parziale della domanda, adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento, tenuto conto dell'attività svolta dal medesimo come istruttore sportivo e dei modesti rimborsi spese percepiti, della sua condizione personale e delle spese quotidianamente sostenute, il tutto garantendo sempre e comunque il limite minimo di sopravvivenza.
Più nello specifico, il figlio maggiorenne intervenuto volontariamente, premesso di convivere con la madre, ha confermato la propria situazione
5 familiare e lavorativa per come già in parte rappresentata nel corso di giudizio mediante le dichiarazioni rese dalla resistente in udienza e la documentazione dalla medesima già depositata, riferendo che:
- dal 2021 ad oggi, ha collaborato in qualità di istruttore sportivo con la società ASD Sannicolese 2011 (da gennaio 2025, allenando i bambini in modo più continuativo ma sempre in ambito dilettantistico), percependo un modesto rimborso spese di € 350/400 mensili, che non costituisce fonte di reddito stabile né sufficiente al suo completo sostentamento;
- dopo aver conseguito il diploma presso l'Istituto Aeronautico di Corropoli, si era iscritto al Politecnico di OR (facoltà di ingegneria informatica), che è stato costretto ad abbandonare, non essendo la madre nelle condizioni economiche di mantenerlo da sola fuori sede, per trasferirsi presso l'Università di L'Aquila, con iscrizione dapprima alla facoltà di ingegneria informatica (dall'anno 2018/2019 fino al 2021/2022)
e successivamente a quella di scienze motorie (anno 2022/2023);
- nel devastante periodo del Covid, era caduto in crisi e, per superarla, ha deciso di intraprendere la riferita attività di allenatore di calcio per bambini, solo che, una volta ripristinata la didattica in presenza, è stato difficile conciliare le lezioni universitarie con i tempi di lavoro, al punto che ha deciso di sospendere momentaneamente gli studi universitari in scienze motorie ed avviare una stabile collaborazione con la scuola calcio
“ASD Sannicolese 2011”, svolgendo l'attività di istruttore per bambini che prosegue tuttora, percependo un rimborso spese mensile di circa €
350/400,00;
- ha maturato l'intenzione di riprendere, questa volta con modalità online, il ciclo di studi universitari in scienze motorie sospeso, di modo da poter studiare senza abbandonare il lavoro ed ottenere un titolo accademico e una qualifica professionale coerente con il suo percorso formativo.
Il Pubblico Ministero, con note depositate il 4 agosto 2025, ha chiesto
“l'accoglimento parziale del ricorso, con una riduzione dell'assegno di mantenimento pari a 200 euro mensili da corrispondere per la durata di un anno dal deposito della decisione”.
All'udienza del 20 ottobre 2025, ricevuti gli scritti difensivi ex art. 473- bis.28 c.p.c. depositati da tutte le parti costituite e lette le note di trattazione scritte sostitutive d'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
6 La controversia in esame, in sostanza, verte sulla persistenza o meno dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne
(che è intervenuto volontariamente in giudizio).
Al riguardo, è opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai compatta nell'affermare il principio di diritto in base al quale, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere di provare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo tale onus probandi sulla circostanza di aver il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, con la conseguenza per cui, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 5177 del 27 febbraio 2024, che richiama anche Cass. civ. n. 26875/2023).
Il che significa che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere superata, abbisogna della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore e ciò in quanto il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento della maggiore età, termina nel momento in cui il figlio si inserisce - o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta - in modo indipendente ed autonomo nella società e comunque non può protarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo, in spregio al dovere di solidarietà di cui
è richiesto l'adempimento a tutti i consociati (art. 2 Cost.), a maggior ragione all'interno della formazione sociale famiglia. (Cass. civ., sez. I, ordinanza n.
12121/2025).
Di conseguenza, “nell'ambito di un giudizio che consiste nella verifica dell'esistenza di "giustificati motivi" che legittimino la revisione delle condizioni previste all'interno della sentenza di divorzio, è onere del coniuge che sollecita la modifica, perché sia rivisto il suo obbligo di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, addurre che il discendente è divenuto ultra maggiorenne, mentre spetta al figlio dimostrare di essersi adoperato in concreto per
7 rendersi autonomo sotto un profilo economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro." (così
Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 19530 del 10 luglio 2023).
Occorre, in altri termini, che sia provato dal figlio maggiorenne il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr.
Cass. 29264/2022, Cass. 37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass. 17183/2020), dovendosi precisare che la dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita sino a quel momento operate ed all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa
(cfr. di recente Cass. civ., sez. I, sentenza n. 24731 del 16 settembre 2024).
Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età
e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (cfr. Cass. civ. n.
29264/2022).
Ovviamente, l'obbligo di effettuare una valutazione casistica, sulla base dei principi appena richiamati, corrisponde alla necessità di tenere conto della funzione educativa del mantenimento (nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, in termini sia di contenuto che di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento di un giovane nella società) e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta, spettando al giudice di merito verificare se, nel caso concreto, la presunzione di idoneità al reddito al raggiungimento della maggiore età sia superata dalla prova del ricorrere di condizioni che integrino il diritto al mantenimento ulteriore.
8 Orbene, applicando le coordinate giurisprudenziali sin qui tracciate al caso per cui è processo, risulta, alle luce delle risultanze di causa, che CP_2
oggi ventiseienne, ha intrapreso il percorso universitario
[...] frequentando la facoltà di ingegneria dapprima presso il Politecnico di
OR, poi presso l'Università dell'Aquila (cfr. doc. 2, ove si legge “data iscrizione: 8 settembre 2021”), cambiando successivamente corso di studi in quello di scienze motorie e sportive sempre presso la predetta università abruzzese (cfr. doc. 3, ove si legge “data iscrizione: 24 ottobre 2022”), che, ad un certo punto, ha deciso di interrompere, anzi momentaneamente sospendere
(avendo il figlio dichiarato nella comparsa di intervento volontario di essere intenzionato a riprendere il corso universitario di scienze motorie in modalità online).
Quanto alle ragioni legate alla interruzione/sospensione del percorso universitario da parte del figlio maggiorenne, queste vanno rintracciate nelle risentite “difficoltà nello studio” (n.d.r.: a causa della didattica) a distanza” durante il periodo pandemico, essendo stato “allora (n.d.r.: e cioè in questo periodico storico) che il ragazzo, per superare la crisi in cui era caduto, ha cominciato la propria attività di allenatore di calcio per bambini”, con la precisazione che, “Una volta ripristinata la didattica in presenza, è stato difficile conciliare le lezioni con i tempi di lavoro, tanto che il ragazzo ha deciso di sospendere momentaneamente gli studi universitari in Scienze Motorie ed ha avviato una stabile collaborazione con la scuola calcio “ASD Sannicolese 2011”, svolgendo l'attività di istruttore per bambini, attività che prosegue tuttora” (cfr. p. 3 della comparsa di intervento volontario del figlio), come debitamente documentato dalla dichiarazione (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di intervento volontario) datata 4 luglio 2025 a firma di , Presidente della A.S.D. Controparte_4
SANNICOLESE 2011, che ha attestato che “il sig. (n.d.r.: Pt_2 CP_2
nato il [...] a [...], ha collaborato con la nostra scuola
[...] calcio dal 2021 fino a dicembre 2024. A partire dal 1° gennaio 2025 fino ad oggi, il sig. ha svolto l'attività di istruttore per bambini, in possesso dell'attestato di Pt_1
Livello E” della FIGC, pure versato in atti sub doc. 6 allegato alla comparsa di intervento volontario.
Emergono, pertanto, elementi idonei a comprovare che Controparte_2 si sia invero attivato, sul piano esperienziale e formativo, per costruirsi un percorso volto alla ricerca di un'occupazione lavorativa che si ponga in linea con le proprie aspirazioni e scelte di vita sino ad oggi operate, percorso che, tuttavia, all'evidenza ed allo stato (essendo le decisioni in materia di famiglia
9 assunte rebus sic stantibus), non lo rende ancora economicamente autosufficiente, motivo per cui la previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore disposta nella sentenza n. 1449/2018 del Tribunale di Bergamo va mantenuta, sia pur con rimodulazione del quantum (di € 900,00) ivi previsto - così trovando accoglimento la domanda subordinata avanzata tanto dal ricorrente, quanto dallo stesso -, con conseguente Controparte_2 rideterminazione dell'importo mensile del mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio nella somma mensile di € 250,00, tenuto conto dei rimborsi spese percepiti dal figlio (di modesta entità) e della riferita, e si auspica realizzanda, intenzione di di riprendere la formazione CP_2 universitaria con modalità online, come tale maggiormente confacente alle proprie esigenze occupazionali.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito complessivo della controversia, risolta mediante l'accoglimento delle domande formulate dalle parti in via subordinata, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. 729/2025 pendente fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede: 1. in parziale modifica della sentenza collegiale n. 1449/2018 pubblicata il 25 giugno 2018 dal Tribunale di Bergamo di scioglimento del matrimonio emessa dietro presentazione di ricorso congiunto, ridetermina la somma che il sig. è tenuto a versare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, in favore del figlio maggiorenne Controparte_2 nell'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT sulla variazione del costo della vita, confermando, per il resto, il contenuto della predetta sentenza;
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 7 novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa OR Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott. Silvia Codispoti Giudice dott.ssa OR Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 729/2025 promossa da
C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CO), il giorno 23 dicembre 1963, residente a [...]della Presolana (BG)
Piazza Livigno n. 1, elettivamente domiciliato a Bergamo, in viale Vittorio
Emanuele II n. 41, presso e nello studio dell'Avv. Manlio Filippo Zampetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 giorno 16 ottobre 1979, residente a [...], elettivamente domiciliata a Teramo, Loc. San Nicolò a
Tordino, in via Palombieri n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Eva
Guardiani, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione depositata il 24 maggio 2025;
- resistente - nonché
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3 giorno 30 aprile 1999, residente a [...], elettivamente domiciliato a Teramo, Loc. San Nicolò a
Tordino, in via Palombieri n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Eva
1 Guardiani, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di intervento volontario ex art. 105, co. II c.p.c. depositata il 21 luglio 2025;
- intervenuto volontariamente ex art. 105 c.p.c. -
e
e con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto ex lege -
OGGETTO: ricorso per la modifica delle condizioni economiche di divorzio;
CONCLUSIONI: per le parti, come da note di trattazione scritta sostitutive, depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dell'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 20 ottobre 2025; per il P.M., come da conclusioni rassegnate con nota del 4 agosto 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2025, il sig. Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 13 giugno 1996 con la sig.ra dalla cui unione è nato il [...] il figlio Controparte_1 CP_2
ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la sig.ra
[...] [...]
, chiedendo, (i) in via principale, la revoca, a far data dal deposito del CP_1 ricorso, dell'assegno mensile di € 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio stabilito nella sentenza n. 1449/2018 Controparte_2 pubblicata dal Tribunale di Bergamo il 25 giugno 2018, (ii) in via subordinata, in modifica di quest'ultima, la fissazione al 31 dicembre 2025 o comunque di altra data come termine finale per l'obbligo di mantenimento dalla prole gravante su esso ricorrente e, (iii) in via ulteriormente gradata, la riduzione dell'importo stabilito nell'assegno mensile di mantenimento, da riparametrarsi in proporzione al reddito da lavoro accertato, deducendo, a sostegno del ricorso, che, all'epoca della emissione della predetta sentenza collegiale di separazione, il figlio , che era già maggiorenne, era privo CP_2 di autosufficienza economica in quanto studente iscritto all'università, mentre, ad oggi, lo stesso, di venticinque anni d'età, ha abbandonato gli studi da almeno tre/quattro anni e dovrebbe, quindi, essere ormai inserito nel mondo del lavoro ed aver raggiunto l'autosufficienza economica.
Con comparsa depositata in data 24 maggio 2025, si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha chiesto la reiezione del ricorso Controparte_1 avversario in quanto infondato, difettando i presupposti sottesi alla domanda di revisione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
2 , invero non autosufficiente dal punto di vista economico e di cui ha CP_2 chiesto disporsi l'audizione.
In sintesi, la sig.ra per opporsi alla domanda avversaria, ha CP_1 rappresentato, ai fini che qui strettamente rilevano, che:
- con la sentenza del 1 febbraio 2007, il Tribunale di Bergamo ha pronunciato la separazione fra la stessa e l'odierno ricorrente con addebito della separazione a carico di quest'ultimo, disponendo l'affidamento condiviso dell'all'epoca figlio minorenne con collocamento prevalente presso essa madre nella casa familiare, alla stessa assegnata e ponendo a carico del sig.
l'obbligo di versare, in favore della sig.ra un Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento mensile di € 500,00, oltre alla somma mensile di
€ 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, con partecipazione, nella misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche e ludiche straordinarie del figlio, e con regolamentazione del diritto di visita paterno;
- dopo circa un anno dalla separazione, essa resistente, sola e senza una occupazione, ha deciso di lasciare la casa coniugale di Bergamo, trasferendosi a Teramo per avvicinarsi alla propria famiglia di origine e beneficiare della relativa assistenza;
- nel mese di marzo dell'anno 2018, essa resistente ed il sig. Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manlio Filippo
[...]
Zampetti, odierno procuratore di parte ricorrente, hanno presentato domanda congiunta di divorzio, così incardinando il giudizio allibrato al
R.G. n. 2325/2018 avanti al Tribunale di Bergamo, che lo ha definito mediante la sentenza n. 1449/2018, pubblicata il 25 giugno 2018, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi alle condizioni tra questi concordate (e di cui oggi, inaspettatamente, il ricorrente chiede la revoca), fra cui, inter alia, l'obbligo, a carico del sig. di Parte_1 versare, “alla signora a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1 maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza Controparte_2 economica dello stesso, la somma di € 900,00 con cadenza mensile, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT sulla variazione del costo della vita;
sempre il padre si farà inoltre carico, nella misura del 50%, delle spese scolastiche (compreso le gite di istruzione) e di quelle mediche, sanitarie, sportive
e ludiche che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo attuato dal Tribunale di Bergamo”;
3 - parte ricorrente ha chiesto di revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta la contribuzione al mantenimento del figlio (oggi CP_2 ventiseienne), sul presupposto di una presunta autosufficienza economica da questi raggiunta, che lo renderebbe capace di provvedere al proprio sostentamento, motivo per il quale, dal mese di febbraio 2025, il sig.
con iniziativa unilaterale e senza alcun previo accordo Parte_1 con la sig.ra , ed anzi, più correttamente, ignorando le accorate CP_1 richieste di quest'ultima, ha interrotto il versamento del contributo mensile di € 900,00 per il mantenimento del figlio;
CP_2
- la domanda avversaria, oltre non essere “assistita dalla produzione delle denunce dei redditi e della situazione finanziaria e bancaria del ricorrente negli ultimi tre anni, così che oggi non è possibile apprezzare la condizione economico- patrimoniale del padre rispetto agli obblighi statuiti in occasione del divorzio”, è infondata per difetto dei presupposti sottesi alla revoca del mantenimento in favore della prole: infatti, il figlio , dopo il conseguimento del CP_2 diploma presso l'Istituto Aeronautico di Corropoli, si era iscritto alla facoltà di ingegneria informatica dell'Università Politecnico di OR, ma, dal momento che la madre non era nella possibilità di mantenerlo da sola fuori sede, ha dovuto rinunciare al percorso intrapreso a OR e si è
“dovuto” trasferire presso l'Università di L'Aquila, che ha frequentato sino al 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia da Covid-19, che lo ha destabilizzato, per cui , privo di ogni tipo di sostegno (psicologico, CP_2 affettivo, morale e tanto meno materiale) da parte del padre, è entrato in crisi al punto che ha deciso di sospendere gli studi universitari per dedicarsi ai bambini, avendo infatti acquisito il patentino da allenatore
FIGC che gli consente attualmente di seguire i ragazzi più piccoli nello sport del calcio, percependo un modesto rimborso spese di circa € 320,00 mensili, con la precisazione che, nel frattempo, ha fatto domanda di concorso presso e la domanda di Servizio Civile;
CP_3
- quindi, , senza alcuna sua colpa, è ancora dipendente dai genitori, CP_2 nonostante abbia modificato, rectius sia stato costretto a modificare il prescelto percorso formativo universitario e si sia adoperato per rendersi, seppur minimamente, autonomo sotto il profilo economico per non gravare integralmente sulla famiglia, impegnandosi in modo attivo per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, ridimensionando le proprie aspirazioni e senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni;
4 - è quindi evidente che il ragazzo non abbia “colpevolmente trascurato” la possibilità di rendersi indipendente, essendo lo stesso ancora oggi attivo nella ricerca di un'occupazione lavorativa, continuando un percorso formativo che gli consenta di seguire le proprie aspirazioni, come documentalmente dimostrato dalla domanda presentata per il concorso a
, dal conseguimento del patentino come allenatore per CP_3 bambini FGIC e dalla domanda al servizio civile.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 24 giugno 2025, il Tribunale, “considerato, sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità, il rigore sempre più rafforzato – con la crescita del maggiorenne (quindi del giovane/adulto, che poi diventa adulto) – della prova “a suo carico” (nel caso in cui lo stesso sia evocato in giudizio) ovvero a carico del soggetto che è in ogni caso interessato al mantenimento, nel caso di specie la madre/resistente, unica invero convenuta in giudizio, ferma in ogni caso la c.d. “legittimazione alternativa e concorrente” del figlio maggiorenne, del quale non si ritiene necessario procedere all'ascolto (richiesto dalla madre), e ciò in quanto soggetto fortemente ed inevitabilmente interessato ed in ogni caso maggiorenne, che, come tale, ben può autonomamente spiegare intervento in giudizio e far valere le proprie pretese in questo procedimento”, esaminati gli atti ed i documenti prodotti e ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 20 ottobre 2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti alle parti dei termini previsti dall'art. 473-bis.38 c.p.c..
Medio tempore, con comparsa depositata in data 21 luglio 2025, ha spiegato intervento volontario ex art. 105 c.p.c. il figlio maggiorenne CP_2
chiedendo, in via principale, di rigettare la domanda di revoca
[...] dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore formulata dal ricorrente, in quanto l'attuale situazione non gli consente una piena autosufficienza economica, in ragione della natura precaria e meramente occasionale dell'attività sportiva svolta e dell'assenza di altre fonti di reddito, rassegando le seguenti conclusioni e, in via subordinata e solo in caso di accoglimento parziale della domanda, adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento, tenuto conto dell'attività svolta dal medesimo come istruttore sportivo e dei modesti rimborsi spese percepiti, della sua condizione personale e delle spese quotidianamente sostenute, il tutto garantendo sempre e comunque il limite minimo di sopravvivenza.
Più nello specifico, il figlio maggiorenne intervenuto volontariamente, premesso di convivere con la madre, ha confermato la propria situazione
5 familiare e lavorativa per come già in parte rappresentata nel corso di giudizio mediante le dichiarazioni rese dalla resistente in udienza e la documentazione dalla medesima già depositata, riferendo che:
- dal 2021 ad oggi, ha collaborato in qualità di istruttore sportivo con la società ASD Sannicolese 2011 (da gennaio 2025, allenando i bambini in modo più continuativo ma sempre in ambito dilettantistico), percependo un modesto rimborso spese di € 350/400 mensili, che non costituisce fonte di reddito stabile né sufficiente al suo completo sostentamento;
- dopo aver conseguito il diploma presso l'Istituto Aeronautico di Corropoli, si era iscritto al Politecnico di OR (facoltà di ingegneria informatica), che è stato costretto ad abbandonare, non essendo la madre nelle condizioni economiche di mantenerlo da sola fuori sede, per trasferirsi presso l'Università di L'Aquila, con iscrizione dapprima alla facoltà di ingegneria informatica (dall'anno 2018/2019 fino al 2021/2022)
e successivamente a quella di scienze motorie (anno 2022/2023);
- nel devastante periodo del Covid, era caduto in crisi e, per superarla, ha deciso di intraprendere la riferita attività di allenatore di calcio per bambini, solo che, una volta ripristinata la didattica in presenza, è stato difficile conciliare le lezioni universitarie con i tempi di lavoro, al punto che ha deciso di sospendere momentaneamente gli studi universitari in scienze motorie ed avviare una stabile collaborazione con la scuola calcio
“ASD Sannicolese 2011”, svolgendo l'attività di istruttore per bambini che prosegue tuttora, percependo un rimborso spese mensile di circa €
350/400,00;
- ha maturato l'intenzione di riprendere, questa volta con modalità online, il ciclo di studi universitari in scienze motorie sospeso, di modo da poter studiare senza abbandonare il lavoro ed ottenere un titolo accademico e una qualifica professionale coerente con il suo percorso formativo.
Il Pubblico Ministero, con note depositate il 4 agosto 2025, ha chiesto
“l'accoglimento parziale del ricorso, con una riduzione dell'assegno di mantenimento pari a 200 euro mensili da corrispondere per la durata di un anno dal deposito della decisione”.
All'udienza del 20 ottobre 2025, ricevuti gli scritti difensivi ex art. 473- bis.28 c.p.c. depositati da tutte le parti costituite e lette le note di trattazione scritte sostitutive d'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
6 La controversia in esame, in sostanza, verte sulla persistenza o meno dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne
(che è intervenuto volontariamente in giudizio).
Al riguardo, è opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai compatta nell'affermare il principio di diritto in base al quale, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere di provare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo tale onus probandi sulla circostanza di aver il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, con la conseguenza per cui, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 5177 del 27 febbraio 2024, che richiama anche Cass. civ. n. 26875/2023).
Il che significa che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere superata, abbisogna della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore e ciò in quanto il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento della maggiore età, termina nel momento in cui il figlio si inserisce - o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta - in modo indipendente ed autonomo nella società e comunque non può protarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo, in spregio al dovere di solidarietà di cui
è richiesto l'adempimento a tutti i consociati (art. 2 Cost.), a maggior ragione all'interno della formazione sociale famiglia. (Cass. civ., sez. I, ordinanza n.
12121/2025).
Di conseguenza, “nell'ambito di un giudizio che consiste nella verifica dell'esistenza di "giustificati motivi" che legittimino la revisione delle condizioni previste all'interno della sentenza di divorzio, è onere del coniuge che sollecita la modifica, perché sia rivisto il suo obbligo di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, addurre che il discendente è divenuto ultra maggiorenne, mentre spetta al figlio dimostrare di essersi adoperato in concreto per
7 rendersi autonomo sotto un profilo economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro." (così
Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 19530 del 10 luglio 2023).
Occorre, in altri termini, che sia provato dal figlio maggiorenne il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr.
Cass. 29264/2022, Cass. 37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass. 17183/2020), dovendosi precisare che la dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita sino a quel momento operate ed all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa
(cfr. di recente Cass. civ., sez. I, sentenza n. 24731 del 16 settembre 2024).
Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età
e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (cfr. Cass. civ. n.
29264/2022).
Ovviamente, l'obbligo di effettuare una valutazione casistica, sulla base dei principi appena richiamati, corrisponde alla necessità di tenere conto della funzione educativa del mantenimento (nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, in termini sia di contenuto che di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento di un giovane nella società) e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta, spettando al giudice di merito verificare se, nel caso concreto, la presunzione di idoneità al reddito al raggiungimento della maggiore età sia superata dalla prova del ricorrere di condizioni che integrino il diritto al mantenimento ulteriore.
8 Orbene, applicando le coordinate giurisprudenziali sin qui tracciate al caso per cui è processo, risulta, alle luce delle risultanze di causa, che CP_2
oggi ventiseienne, ha intrapreso il percorso universitario
[...] frequentando la facoltà di ingegneria dapprima presso il Politecnico di
OR, poi presso l'Università dell'Aquila (cfr. doc. 2, ove si legge “data iscrizione: 8 settembre 2021”), cambiando successivamente corso di studi in quello di scienze motorie e sportive sempre presso la predetta università abruzzese (cfr. doc. 3, ove si legge “data iscrizione: 24 ottobre 2022”), che, ad un certo punto, ha deciso di interrompere, anzi momentaneamente sospendere
(avendo il figlio dichiarato nella comparsa di intervento volontario di essere intenzionato a riprendere il corso universitario di scienze motorie in modalità online).
Quanto alle ragioni legate alla interruzione/sospensione del percorso universitario da parte del figlio maggiorenne, queste vanno rintracciate nelle risentite “difficoltà nello studio” (n.d.r.: a causa della didattica) a distanza” durante il periodo pandemico, essendo stato “allora (n.d.r.: e cioè in questo periodico storico) che il ragazzo, per superare la crisi in cui era caduto, ha cominciato la propria attività di allenatore di calcio per bambini”, con la precisazione che, “Una volta ripristinata la didattica in presenza, è stato difficile conciliare le lezioni con i tempi di lavoro, tanto che il ragazzo ha deciso di sospendere momentaneamente gli studi universitari in Scienze Motorie ed ha avviato una stabile collaborazione con la scuola calcio “ASD Sannicolese 2011”, svolgendo l'attività di istruttore per bambini, attività che prosegue tuttora” (cfr. p. 3 della comparsa di intervento volontario del figlio), come debitamente documentato dalla dichiarazione (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di intervento volontario) datata 4 luglio 2025 a firma di , Presidente della A.S.D. Controparte_4
SANNICOLESE 2011, che ha attestato che “il sig. (n.d.r.: Pt_2 CP_2
nato il [...] a [...], ha collaborato con la nostra scuola
[...] calcio dal 2021 fino a dicembre 2024. A partire dal 1° gennaio 2025 fino ad oggi, il sig. ha svolto l'attività di istruttore per bambini, in possesso dell'attestato di Pt_1
Livello E” della FIGC, pure versato in atti sub doc. 6 allegato alla comparsa di intervento volontario.
Emergono, pertanto, elementi idonei a comprovare che Controparte_2 si sia invero attivato, sul piano esperienziale e formativo, per costruirsi un percorso volto alla ricerca di un'occupazione lavorativa che si ponga in linea con le proprie aspirazioni e scelte di vita sino ad oggi operate, percorso che, tuttavia, all'evidenza ed allo stato (essendo le decisioni in materia di famiglia
9 assunte rebus sic stantibus), non lo rende ancora economicamente autosufficiente, motivo per cui la previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore disposta nella sentenza n. 1449/2018 del Tribunale di Bergamo va mantenuta, sia pur con rimodulazione del quantum (di € 900,00) ivi previsto - così trovando accoglimento la domanda subordinata avanzata tanto dal ricorrente, quanto dallo stesso -, con conseguente Controparte_2 rideterminazione dell'importo mensile del mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio nella somma mensile di € 250,00, tenuto conto dei rimborsi spese percepiti dal figlio (di modesta entità) e della riferita, e si auspica realizzanda, intenzione di di riprendere la formazione CP_2 universitaria con modalità online, come tale maggiormente confacente alle proprie esigenze occupazionali.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito complessivo della controversia, risolta mediante l'accoglimento delle domande formulate dalle parti in via subordinata, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. 729/2025 pendente fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede: 1. in parziale modifica della sentenza collegiale n. 1449/2018 pubblicata il 25 giugno 2018 dal Tribunale di Bergamo di scioglimento del matrimonio emessa dietro presentazione di ricorso congiunto, ridetermina la somma che il sig. è tenuto a versare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, in favore del figlio maggiorenne Controparte_2 nell'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT sulla variazione del costo della vita, confermando, per il resto, il contenuto della predetta sentenza;
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 7 novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa OR Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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