Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2026, n. 1809
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 67 bis, 69 e 70 del d.lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che il riconoscimento del diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione, con indicazione della somma dovuta, configurasse un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., esulando dalla giurisdizione tributaria e, conseguentemente, dal campo di applicazione del giudizio di ottemperanza. La sentenza che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ha implicitamente escluso la giurisdizione tributaria, non essendovi più spazio per un contrasto in materia tributaria.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione degli articoli 46, 67 bis, 69 e 70 d.lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi di ricorso fossero ammissibili ma infondati. Ha escluso la sussistenza di un giudicato tributario idoneo ad essere posto a fondamento del ricorso ex art. 70 d.lgs. 546/1992, in quanto la sentenza aveva dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito del riconoscimento del diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione, configurando un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non una pronuncia sulle materie di cui all'art. 2 d.lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2026, n. 1809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1809
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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