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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa BA De Bonis, all'udienza del 16 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1450/2025 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Rocco
IA RO e dall'avv. Salvatore Bochicchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, in Potenza, alla via Messina n.
35, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(P.IVA e C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
LO D'LL ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in
Scafati, alla via Trieste n. 202, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar C.
1 del 15\05\2013, Rep. 83111, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail, in Potenza, al
Viale Marconi, Rampa Pascoli, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 26.05.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 092
2025 90023872 39/000, notificata il 07.05.2025, relativamente alla parte afferente ai presunti crediti dell' della complessiva somma di € 15.223,68 CP_2 richiesti a titolo di premio, sanzioni civili ed interessi per gli anni 2005, 2006, e
2008 e portati nella cartella di pagamento n. 092 2011 0017434604000 asseritamente notificata il 29/02/2012, deducendo la prescrizione quinquennale;
la violazione artt. 25 e 36 D.lgs. n. 46/1999, la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la improcedibilità della procedura esecutiva.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione della pretesa creditoria dell' e dell' e CP_3 Controparte_4
l'inesistenza del loro diritto di credito, nonché l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
di accertare e dichiarare improcedibilità per decadenza di qualsivoglia azione esecutiva;
con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., e domandava, in via preliminare e pregiudiziale, previa comparizione personale della parte e previo accoglimento delle eccezioni preliminari articolate, di dichiarare l'azione nulla, irrituale ed inammissibile per tutti i motivi innanzi detti;
dichiarare l'incompetenza dell'adito Giudice, nei termini su indicati;
rigettare l'opposizione nei confronti di Controparte_1
, in quanto infondata in fatto ed in diritto in ordine a qualunque altro
[...]
2 motivo;
limitare la pronuncia al ruolo effettivamente opposto;
autorizzare, in subordine, la chiamata in causa o l'integrazione del contraddittorio;
dichiarare valido ed efficace l'atto e la pretesa impositiva in esso contenuta, condannando l'attore al pagamento;
con opposizione alla richiesta sospensiva, non ricorrendone i presupposti di legge, e con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava CP_2 di dichiarare in via preliminare la carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità del ricorso per tutte le motivazioni di cui in narrativa e comunque rigettarlo in quanto infondato. In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, chiedeva che ogni spesa fosse posta a carico di
[...]
, delegata per legge alla riscossione dei crediti con Controparte_1 CP_2 condanna alle spese del giudizio
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 16 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento per l'assorbente motivazione di seguito riportata.
Sul piano normativo giova richiamare la disciplina in materia di obblighi contributivi di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale al comma 9 dispone: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni altra aliquota di contribuzione aggiuntiva non
3 devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
2) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria”, e al comma 10 prevede che “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Dalla portata letterale delle suddette norme emerge come la prescrizione in materia di contributi previdenziali, oltre ad essere finalizzata a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, sia retta, in virtù della rilevanza pubblicistica ed indisponibile dell'obbligazione contributiva, da regole speciali, quali: la impossibilità da parte dell'ente previdenziale di recuperare la contribuzione prescritta;
la irricevibilità di atti di pagamento spontaneo da parte del debitore;
la indisponibilità; la rilevabilità d'ufficio in sede processuale;
il meccanismo dell'automatismo.
Da ultimo, relativamente alla fase di riscossione, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione si sono occupate del regime prescrizionale applicabile relativamente all'ipotesi di irretrattabilità del titolo stragiudiziale, statuendo i seguenti principi di diritto: “1) “La scadenza del termine-pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto
4 definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_3 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 del d.l.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”; 2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine prescrizionale breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti- comunque denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Corte di cassazione,
Sezioni Unite, del 17 novembre 2016 n. 23397).
Da tali principi consegue, pertanto, la non recuperabilità dei crediti previdenziali per i quali, nonostante la mancata impugnazione dell'atto stragiudiziale, non siano stati compiuti atti interruttivi o iniziate procedure esecutive di riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento in cui tale titolo sia divenuto definitivo.
Tanto premesso, e passando al caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 092 2025 90023872 39/000, notificata il 07.05.2025, relativamente alla parte afferente ai crediti dell' CP_2 per la complessiva somma di € 15.223,68 richiesti a titolo di premio, sanzioni
5 civili ed interessi per gli anni 2005, 2006, e 2008 e portati nella cartella di pagamento n. 092 2011 0017434604000 notificata il 29.02.2012.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che: 1) la cartella di pagamento n. 092 2011 0017434604000 risulta notificata il 29.02.2012 e, quindi, oltre il termine quinquennale in relazione alla pretesa relativa agli anni 2005 e 2006; 2) in relazione all'anno 2008, la predetta cartella deve ritenersi ritualmente notificata e non opposta, tuttavia, dalla documentazione in atti non emerge che siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine quinquennale, atteso che, al riguardo, la comunicazione preventiva di ipoteca n.
09276201500001799000 risulta notificata nel 2015 (si veda la documentazione prodotta dall' ). Controparte_4
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, devono dichiararsi estinti per intervenuta prescrizione i crediti portati nella cartella di pagamento n. 092 2011
0017434604000 notificata il 29.02.2012, che, per l'effetto, va annullata unitamente all'intimazione di pagamento n. 092 2025 90023872 39/000, notificata il 07.05.2025, in parte qua.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
26.05.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti portati nella cartella di pagamento n. 092 2011 0017434604000 notificata il 29.02.2012, che, per l'effetto, va annullata unitamente all'intimazione di pagamento n. 092
2025 90023872 39/000, notificata il 07.05.2025, in parte qua;
2. compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 16 dicembre 2025.
6 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa BA De Bonis
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