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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1171 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa LA GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI………………Giudice
Dott.ssa EL IL ANCONA……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1171 /2024, promossa con ricorso depositato in data 19/02/2024 da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PISLOR CRISTIANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARRONE LORENA e SANTORO C.F._2
NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: modifica delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 26.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (come da note di trattazione scritta depositate in data 24.11.2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via principale e nel merito
- Disporre il regime di affidamento del minore più idoneo a garantire la stabilità e serenità del Per_1 figlio (prossimo ai 17 anni); - Disporre che il signor corrisponda alla signora quale contributo per Parte_1 Controparte_1 il mantenimento dei figli e l'importo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) Per_2 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat-costo della vita.
- Disporre che il padre contribuisca al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% come da Linee Guida del Tribunale di Monza che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. CP_
- Disporre che l'assegno unico universale riconosciuto dall' spetti alla signora Controparte_1 nella misura del 100%.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per parte resistente (come da note di trattazione scritta depositate in data 24.11.2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
- Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, SI.ra presso l'immobile sito in Biassono (MB) alla Via Europa, 9, Controparte_1 ovvero il regime di affidamento congiunto con facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le scelte scolastiche e sanitarie dei figli, qualora ritenuto più corrispondente all'interesse del minore;
- Disporre a carico del padre, SI. l'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra Parte_1 CP_1
l'importo mensile di € 1.400,00, rivalutabili ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, ovvero, in Per_2 Per_1 subordine, disporre che sia mantenuto nell'attuale misura di € 1.000,00, rivalutabili ISTAT;
- Disporre a carico del padre, SI. l pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura quota Pt_1 parte del 50%, così come da linee guida adottate dal Tribunale di Monza, che per comodità si intendono integralmente ritrascritte;
- Disporre che l'assegno unico venga riconosciuto al 100% in favore della SI.ra ; CP_1
In via istruttoria:
- Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al SI. la produzione in giudizio dei seguenti Parte_1 documenti:
- Lettera di licenziamento dell'anno 2019 del SI. alla Iss Facility Services Srl e ogni Parte_1 documentazione relativa alla soppressione della predetta società della posizione di direttore commerciale;
- CU per gli anni 2021, 2021, 2022, 2023, 2024;
- Estratti conti titoli e polizze ad esso intestate a far data dall'anno 2014 sino ad oggi;
- Estratti dei conti correnti, tutti, a lui intestati a far data dall'anno 2019 sino ad oggi;
- Testamento olografo del de cuius del 5.02.2006; Persona_3
- CU NASPI 2020-2021-2022 – 2023 – 2024 – 2025 - Ordinare ai sensi dell'art. 492 bis cpc e art. 155 quinquies e sexies disp. Att. C.p.c., all'Anagrafe Tributaria la ricerca dei rapporti di conto corrente e finanziari, mobiliari e immobiliari intestati al SI. Parte_1
a far data dall'anno 2014 sino ad oggi.
*****
Con ricorso depositato in data 19.02.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere una modifica del decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 20.11.2014 che aveva recepito le condizioni afferenti all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli
24.08.2006) e (14.05.2009), nati dalla loro convivenza more uxorio. Per_2 Per_1
Il ricorrente, a supporto delle sue istanze, deduceva degli intercorsi mutamenti delle condizioni di fatto sia sotto il profilo patrimoniale sia in ordine alla frequentazione con i figli.
Quanto al primo aspetto, llegava la sua considerevole contrazione reddituale dovuta al susseguirsi Pt_1 di licenziamenti subiti nel corso del tempo;
rispetto al rapporto con i figli, lamentava il deterioramento dei rapporti con gli stessi, accaduto dopo dieci anni di sereni rapporti genitoriali, culminato con il diniego di di volerlo sentire e frequentare. Per_2 Per_1
Con comparsa di risposta depositata in data 10.05.2024 si costituiva in giudizio la quale contestava CP_1 le allegazioni attoree e chiedeva il rigetto delle relative istanze.
In particolare, la madre affermava di essersi attivata per risanare il rapporto padre-figli, senza però ricevere riscontro alcuno dal padre, il quale poi preferiva direttamente adire l'A.G.
In punto economico, oltre a contestare l'incompletezza della documentazione prodotta dal ricorrente,
non riteneva veritiera le vicende connesse ai licenziamenti ed eccepiva che il padre non avesse CP_1 subito reali contrazioni del tenore di vita, dovendosi così ritenere il permanere delle stesse condizioni economiche.
Alla luce delle allegazioni delle parti, in particolare della fatica dei figli a frequentare il padre, il Tribunale con decreto del 23.02.2024 incaricava i servizi sociali di Biassono di esperire un'indagine sul nucleo.
Dalla prima relazione depositata in data 30.05.2024 emergeva un contesto materno accudente e rispondente ai bisogni e agli interessi dei figli;
rispetto ai rapporti col padre e si Per_2 Per_1 dichiaravo disponibili a riprendere un dialogo col padre a condizione che questi si astenesse dall'utilizzo di sostanze alcoliche.
All'udienza del 10.06.2025 contestava di aver mai fatto abuso di sostanze alcoliche e riteneva non Pt_1 veritiero che il deterioramento dei rapporti con i figli potesse in qualche modo essere riconducibile a tale circostanza;
la madre riferiva che il malessere dei figli rispetto alla figura paterna era una condizione in essere da diverso tempo, anche a causa dell'eccessiva rigidità del ricorrente, e la situazione si era acuita dall'ultima estate.
All'esito, il giudice disponeva la prosecuzione degli interventi da parte dei servizi sociali con contestuale presa in carico di presso il NOA per gli accertamenti di competenza. Pt_1 Con relazione della depositata in data 31.01.2025, il servizio specialistico Controparte_3 comunicava i risultati negativi rispetto al consumo di alcool del padre.
All'udienza del 06.02.2025 il padre riferiva di non essere ancora riuscito a riprendere le frequentazioni con i figli, anzi di essere stato respinto da la quale gli rimproverava di avergli fatto passare un Per_2 brutto periodo.
La madre riferiva di vedere i figli in ogni caso sereni e di averli esortati a seguire i percorsi suggeriti e finalizzati a riprendere le frequentazioni col ricorrente.
Quanto al presunto abuso di sostanze alcoliche da parte di l' in data 11.06.2025 depositava Pt_1 CP_3 una relazione conclusiva, contenente anche gli esti del test pilifero, dalla quale emergeva l'assenza di sintomi o segni di un disturbo da uso di alcool;
rispetto agli incontri padre-figli, dalla relazione datata
14.10.2025 emergeva che, nonostante i plurimi interventi del servizio sociale, ed on Per_1 Per_2 manifestavano alcun desiderio di dare seguito a tali incontri.
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice, anche alla luce delle conclusioni dei servizi sociali di Biassono e di
Milano, proponeva alle parti l'affido in via condivisa dei minori a entrambi i genitori, ma con facoltà esclusiva per la madre di assumere tutte le decisioni in punto scolastico e sanitario;
la madre aderiva a tale proposta mentre il padre si riservava di valutarla.
Vagliate ulteriormente le condizioni economiche delle parti, il giudice disponeva le relative produzioni documentali e rinviava ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 26.11.2025 per la discussione orale della causa, riservandosi di rimettere la causa al Collegio per la decisione all'esito del deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Quanto al regime di affidamento della prole, il Collegio rileva che nelle more del giudizio la figlia Per_2
(24.08.2006) è divenuta maggiorenne, e dunque le statuizioni afferenti all'esercizio della genitorialità devono riguardare unicamente il figlio (prossimo al compimento dei diciassette anni). Per_1
Come noto, rispetto alla regola generale dell'affidamento congiunto dei figli, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Né, per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del
03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, peraltro, “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”. (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del
02.12.2010).
Nel caso in esame, il Collegio rileva che le parti avevano inteso disporre l'affido in via condivisa nei minori già nel 2014 al momento della dissoluzione dell'unione di fatto, tanto che il Tribunale con decreto del
20.11.2024 recepiva le condizioni delle parti non emergendo pregiudizi rispetto alle contrapposte capacità genitoriali. ha attivato il presente giudizio poiché, nel corso degli anni, il rapporto con i figli si è deteriorato Pt_1 al punto che le frequentazioni sono divenute dapprima sporadiche e poi completamente assenti, a causa del rifiuto dei figli di frequentarlo.
In questa sede il padre non ha inteso richiedere una modifica del regime di affidamento dei figli, ma ha soltanto cercato rimedi per far fronte alla problematica del rapporto con i figli.
La madre, dal canto suo, ha sin dalla sua costituzione in giudizio richiesto la conferma dell'affido in via condivisa dei minori, non avendo sollevato perplessità sulle capacità genitoriali paterne e avendo allegato, semmai, una condizione di sopravvenuta diffidenza dei figli rispetto al padre e per la quale si è dimostrata disponibile a collaborare al fine di riportare il rapporto padre-figli alla normalità.
Dalle indagini esperite e dagli approfondimenti svolti dal servizio sociale non sono emerse particolari criticità rispetto alla capacità genitoriale di ma soltanto differenti modelli educativi tra il padre e Pt_1 la madre. ha mostrato interesse ed ha aderito con impegno a tutti i percorsi prescritti in corso di causa, ivi Pt_1 compresi gli approfondimenti volti a verificare l'eventuale abuso di sostanze alcoliche (che come sopra anticipato hanno detto esito negativo).
Nonostante ciò, è emersa una forte resistenza da parte dei figli nel voler riprendere le frequentazioni con il padre, anche a causa di incomprensioni e rancori risalenti al passato e che il supporto psicologico non
è del tutto riuscito a risolvere e contrastare.
Quanto a , la stessa è apparsa un genitore adeguato e capace di sopperire all'intercorsa mancanza CP_1 della figura paterna, anche se ciò ha costituito per la madre un elemento di stress psicologico;
la resistente si è mostrata interessata e collaborativa alle proposte formulate dal servizio e ha regolarmente partecipato a tutti gli incontri.
Durante l'ultima udienza di comparizione delle parti in data 23.10.2025, la madre ha aderito alla proposta formulata dal Giudice e relativa all'affido in via condivisa dei minori, ma con delega esclusiva a sé per le questioni scolastiche e sanitarie relativa a mentre il padre rispetto a tale proposta ha poi deciso Per_1 di rimettersi alla decisione del giudice.
Rispetto a tale soluzione, il Tribunale osserva che la proposta è stata avanzata dal Giudice considerando due elementi: da una parte l'età di (prossimo ai diciassette anni), e dall'altra il mantenimento Per_1 da parte del figlio di un atteggiamento di diffidenza e sfiducia nei confronti del padre, sentimenti che, sebbene non abbiano trovato alcun riscontro negli approfondimenti svolti sulla capacità genitoriale di non possono essere ignorati in quanto comunque percepiti dal figlio. Pt_1
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio reputa maggiormente corrispondente all'interesse di Per_1 disporre l'affido in via condivisa del figlio a entrambi i genitori, conferendo delega esclusiva alla madre di poter adottare tutte le decisioni scolastiche e sanitarie relative al minore.
Quanto al collocamento, il Collegio ritiene di dover confermare l'attuale previsione di collocamento prevalente presso l'abitazione materna, anche alla luce delle relazioni dei servizi sociali ed essendo in ogni caso emerso che la madre è in grado di rispondere alle esigenze di crescita e di accudimento del figlio.
II. Rispetto alle visite padre-figlio, considerata l'età di e rilevato il perdurante diniego dello Per_1 stesso nel voler frequentare il padre, il Tribunale dispone che eventuali visite potranno avvenire tramite liberi accordi.
III. Alla luce dell'età di e del percorso che comunque è già stato fatto anche con l'ausilio dei Per_1 servizi sociali, il Collegio reputa inutile mantenete il monitoraggio del nucleo.
I genitori si sono in ogni caso dichiarati entrambi disponibili ad intraprendere qualsiasi percorso si rendesse necessario per riattivare gli incontri tra il padre e i figli.
IV. Quanto al mantenimento indiretto di da parte del padre, è noto come l'art. 337 Per_2 Per_1 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). ha mostrato una condizione lavorativa-patrimoniale discontinua e caratterizzata da diverse Pt_1 cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del tempo.
Difatti, al momento della disgregazione della famiglia di fatto e in sede di prima regolamentazione delle condizioni, svolgeva attività di lavoro subordinato presso la ISS Facility Services ove rivestiva la Pt_1 qualifica di dirigente e che gli comportava un reddito annuo lordo pari ad euro 107.413,00 (Cfr. redditi anno imposta 2013 sub. Doc. 5).
La consistenza e la solidità del reddito percepito, dunque, aveva giustificato nell'anno 2014 la determinazione di un assegno per il contributo al mantenimento della prole pari ad euro 1.400,00 mensili.
Nel 2019 il rapporto di lavoro cessava a causa della soppressione della figura professionale con relativa attribuzione del beneficio della er due anni. CP_4
Successivamente, e in particolare dal mese di luglio 2021 e sino al mese di luglio 2022, il ricorrente instaurava rapporto di lavoro presso la CPS Facility Management S.p.A. per poi rientrare nuovamente in da agosto 2022 a giugno 2023). CP_4
In data 04.07.2023 instaurava un nuovo rapporto di lavoro presso la BSD Facility Management Pt_1
S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con retribuzione netta mensile di circa € 2.500,00,
(Cfr. doc. sub 4); tale rapporto cessava in data 08.12.2024 per il reperimento di una nuova attività lavorativa presso CAMST Soc. Coop. dal 16.12.2024 che però cessava in data 31.05.2025, con riattivazione del beneficio della a far data dal 01.06.2025, con indennità pari ad euro 1.427,00 CP_4 mensile, somma soggetta a decurtazione pari al 3% a decorrere dal settimo mese.
Il ricorrente ha rappresentato la difficoltà nel reperire una posizione lavorativa aziendale tale da garantirgli redditi analoghi a quelli originariamente percepiti presso ISS Facility Service, e ciò a causa della particolarità del suo profilo professionale (che non sarebbe molto ricercato dalle aziende) e del suo alto profilo lavorativo, impattante nella scelta di un collaboratore da parte delle aziende del settore.
La contrazione reddituale di appare comprovata dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di Pt_1 imposta 2024 (doc. 28) la quale mostra un reddito lordo annuo complessivo pari ad euro 42.517,00 che, al netto delle imposte e suddiviso su dodici mensilità, corrisponde a uno stipendio mensile pari a 2.600,00 euro, in linea dunque con le dichiarazioni del ricorrente rispetto all'attività lavorativa svolta nel 2024 presso BSD Facility.
Alla luce di tale risultanza, in forma consensuale le parti all'udienza del 10.06.2024 determinavano in euro
1.000,00 la somma dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre;
all'udienza del 06.02.2025 il ricorrente dava atto di aver instaurato un nuovo rapporto di lavoro, presso la “Camst
Soc. coop.”, attività che tuttavia cessava alla fine del periodo di prova.
Come sopra anticipato, all'udienza del 23.10.2025 dichiarava di trovarsi nuovamente in condizioni Pt_1 di disoccupazione dal 01.06.2025 e di percepire la Naspi pari ad euro 1.427,00. Il ricorrente esponeva di avere attinto negli ultimi anni unicamente dai propri risparmi e di non aver ricevuto alcuna somma dalla successione mortis causa del padre vista la nomina di erede a titolo universale della madre.
Il ricorrente ha esposto (e documentato) di essere gravato dal mutuo acceso per l'acquisto della sua abitazione pari ad euro 720,00 (circa) con scadenza al 31.12.2026.
Dalla documentazione prodotta in data 17.11.2025, risulta che tutte le società ove negli anni ha Pt_1 prestato servizio non gli hanno riconosciuto o attribuito emolumenti di natura economica diversi dalle retribuzioni percepite durante i rapporti di lavoro.
ha documentato di aver proseguito nella propria attività di lavoro subordinato con Controparte_1 retribuzione netta mensile di euro 2.300,00 su dodici mensilità; dall'ultima dichiarazione reddituale prodotta (CUD25) risulta un reddito lordo di euro 36.898,04 che, al netto delle imposte, si attesta a uno stipendio netto mensile come dichiarato dalla parte stessa.
La resistente, successivamente alla cessazione del rapporto affettivo con ha costituito un nuovo Pt_1 nucleo familiare dal quale è nato il figlio;
attualmente, dopo essersi separata dal padre di , CP_5 CP_5 vive unitamente ai tre figli in un appartamento per il quale è onerata del 50% della rata di mutuo pari ad euro 450,00 mensili.
Dal documento depositato in data 17.11.2025 risulta che l'assegno unico da lei integralmente percepito per tutti e tre i figli è pari ad euro 695,00 mensili, di cui la quota relativa a mmonta a 97,00 euro Per_2 mentre quella di è pari a 201,00. Per_1
percepisce infine la somma mensile di euro 350,00 per il mantenimento del figlio da parte CP_1 CP_5 del di lui padre.
In considerazione di tutte i dati esaminati, la richiesta attorea di riduzione dell'assegno per il contributo al mantenimento appare meritevole di accoglimento.
Rileva che la capacità patrimoniale di i è nel corso del tempo ridotta a causa dell'intermittenza dei Pt_1 rapporti di lavoro, circostanza non riconducibile ad eventi completamente rientranti nella sua sfera di controllo, sebbene parte resistente argomenti che rispetto a tale andamento lavorativo potrebbe esserci una strategia di Tale assunto, oltre ad essere sfornito di elementi probatori a sostegno, appare in Pt_1 contrasto con il comportamento de padre, il quale ha continuato ad onerare il mantenimento dei figli anche dopo la cessazione del lavoro maggiormente retribuito in ISS, avvenuta nel 2019. Da ciò si desume che il progetto e le speranze originarie del ricorrente erano tese a reperire una nuova attività lavorativa in linea, sia rispetto alle mansioni che risetto alla RAL, con quella precedentemente svolta.
Infine, il Collegio osserva che il ricorrente ha documentato di aver effettivamente eroso i propri risparmi per fare fronte a tutti gli oneri mensili (in primis mantenimento dei figli e pagamento del mutuo).
Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni ed alla luce dell'attuale condizione patrimoniale del ricorrente, il Tribunale dispone che dovrà versare a , a titolo di assegno per il contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli e la somma mensile pari ad Euro 600,00, oltre al 50% delle Per_2 Per_1 spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da dicembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
V. Visti i maggiori tempi di permanenza dei minori presso la madre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da Controparte_1
VI. Il Tribunale rileva che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare rigettare e dichiarare inammissibili tutte le istanze istruttorie e i capitoli di prova formulati, in quanto irrilevanti ai fini del giudizio e perché vertenti su questioni già superate dalle produzioni documentali.
VII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla reciproca soccombenza delle parti in punto di quantum dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli, dichiara compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, conferendo delega esclusiva alla Per_1 madre di poter adottare tutte le decisioni scolastiche e sanitarie relative allo stesso, e con collocamento prevalente presso l'abitazione materna anche ai fini anagrafici;
II. Dispone che, alla luce dell'età di le visite potranno avvenire sulla base di liberi accordi tra Per_1 il padre ed il figlio.
III. Con decorrenza da dicembre 2025, dispone che dovrà versare a , a titolo di assegno Pt_1 CP_1 per il contributo al mantenimento dei figli la somma mensile pari ad Euro 600,00. Per_2 Per_1
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da dicembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 CP_1
[...] VI. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
VII. Dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi ai servizi sociali di Biassono e Milano.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa LA Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL IL ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa LA GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI………………Giudice
Dott.ssa EL IL ANCONA……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1171 /2024, promossa con ricorso depositato in data 19/02/2024 da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PISLOR CRISTIANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARRONE LORENA e SANTORO C.F._2
NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: modifica delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 26.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (come da note di trattazione scritta depositate in data 24.11.2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via principale e nel merito
- Disporre il regime di affidamento del minore più idoneo a garantire la stabilità e serenità del Per_1 figlio (prossimo ai 17 anni); - Disporre che il signor corrisponda alla signora quale contributo per Parte_1 Controparte_1 il mantenimento dei figli e l'importo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) Per_2 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat-costo della vita.
- Disporre che il padre contribuisca al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% come da Linee Guida del Tribunale di Monza che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. CP_
- Disporre che l'assegno unico universale riconosciuto dall' spetti alla signora Controparte_1 nella misura del 100%.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per parte resistente (come da note di trattazione scritta depositate in data 24.11.2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
- Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, SI.ra presso l'immobile sito in Biassono (MB) alla Via Europa, 9, Controparte_1 ovvero il regime di affidamento congiunto con facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le scelte scolastiche e sanitarie dei figli, qualora ritenuto più corrispondente all'interesse del minore;
- Disporre a carico del padre, SI. l'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra Parte_1 CP_1
l'importo mensile di € 1.400,00, rivalutabili ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, ovvero, in Per_2 Per_1 subordine, disporre che sia mantenuto nell'attuale misura di € 1.000,00, rivalutabili ISTAT;
- Disporre a carico del padre, SI. l pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura quota Pt_1 parte del 50%, così come da linee guida adottate dal Tribunale di Monza, che per comodità si intendono integralmente ritrascritte;
- Disporre che l'assegno unico venga riconosciuto al 100% in favore della SI.ra ; CP_1
In via istruttoria:
- Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al SI. la produzione in giudizio dei seguenti Parte_1 documenti:
- Lettera di licenziamento dell'anno 2019 del SI. alla Iss Facility Services Srl e ogni Parte_1 documentazione relativa alla soppressione della predetta società della posizione di direttore commerciale;
- CU per gli anni 2021, 2021, 2022, 2023, 2024;
- Estratti conti titoli e polizze ad esso intestate a far data dall'anno 2014 sino ad oggi;
- Estratti dei conti correnti, tutti, a lui intestati a far data dall'anno 2019 sino ad oggi;
- Testamento olografo del de cuius del 5.02.2006; Persona_3
- CU NASPI 2020-2021-2022 – 2023 – 2024 – 2025 - Ordinare ai sensi dell'art. 492 bis cpc e art. 155 quinquies e sexies disp. Att. C.p.c., all'Anagrafe Tributaria la ricerca dei rapporti di conto corrente e finanziari, mobiliari e immobiliari intestati al SI. Parte_1
a far data dall'anno 2014 sino ad oggi.
*****
Con ricorso depositato in data 19.02.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere una modifica del decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 20.11.2014 che aveva recepito le condizioni afferenti all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli
24.08.2006) e (14.05.2009), nati dalla loro convivenza more uxorio. Per_2 Per_1
Il ricorrente, a supporto delle sue istanze, deduceva degli intercorsi mutamenti delle condizioni di fatto sia sotto il profilo patrimoniale sia in ordine alla frequentazione con i figli.
Quanto al primo aspetto, llegava la sua considerevole contrazione reddituale dovuta al susseguirsi Pt_1 di licenziamenti subiti nel corso del tempo;
rispetto al rapporto con i figli, lamentava il deterioramento dei rapporti con gli stessi, accaduto dopo dieci anni di sereni rapporti genitoriali, culminato con il diniego di di volerlo sentire e frequentare. Per_2 Per_1
Con comparsa di risposta depositata in data 10.05.2024 si costituiva in giudizio la quale contestava CP_1 le allegazioni attoree e chiedeva il rigetto delle relative istanze.
In particolare, la madre affermava di essersi attivata per risanare il rapporto padre-figli, senza però ricevere riscontro alcuno dal padre, il quale poi preferiva direttamente adire l'A.G.
In punto economico, oltre a contestare l'incompletezza della documentazione prodotta dal ricorrente,
non riteneva veritiera le vicende connesse ai licenziamenti ed eccepiva che il padre non avesse CP_1 subito reali contrazioni del tenore di vita, dovendosi così ritenere il permanere delle stesse condizioni economiche.
Alla luce delle allegazioni delle parti, in particolare della fatica dei figli a frequentare il padre, il Tribunale con decreto del 23.02.2024 incaricava i servizi sociali di Biassono di esperire un'indagine sul nucleo.
Dalla prima relazione depositata in data 30.05.2024 emergeva un contesto materno accudente e rispondente ai bisogni e agli interessi dei figli;
rispetto ai rapporti col padre e si Per_2 Per_1 dichiaravo disponibili a riprendere un dialogo col padre a condizione che questi si astenesse dall'utilizzo di sostanze alcoliche.
All'udienza del 10.06.2025 contestava di aver mai fatto abuso di sostanze alcoliche e riteneva non Pt_1 veritiero che il deterioramento dei rapporti con i figli potesse in qualche modo essere riconducibile a tale circostanza;
la madre riferiva che il malessere dei figli rispetto alla figura paterna era una condizione in essere da diverso tempo, anche a causa dell'eccessiva rigidità del ricorrente, e la situazione si era acuita dall'ultima estate.
All'esito, il giudice disponeva la prosecuzione degli interventi da parte dei servizi sociali con contestuale presa in carico di presso il NOA per gli accertamenti di competenza. Pt_1 Con relazione della depositata in data 31.01.2025, il servizio specialistico Controparte_3 comunicava i risultati negativi rispetto al consumo di alcool del padre.
All'udienza del 06.02.2025 il padre riferiva di non essere ancora riuscito a riprendere le frequentazioni con i figli, anzi di essere stato respinto da la quale gli rimproverava di avergli fatto passare un Per_2 brutto periodo.
La madre riferiva di vedere i figli in ogni caso sereni e di averli esortati a seguire i percorsi suggeriti e finalizzati a riprendere le frequentazioni col ricorrente.
Quanto al presunto abuso di sostanze alcoliche da parte di l' in data 11.06.2025 depositava Pt_1 CP_3 una relazione conclusiva, contenente anche gli esti del test pilifero, dalla quale emergeva l'assenza di sintomi o segni di un disturbo da uso di alcool;
rispetto agli incontri padre-figli, dalla relazione datata
14.10.2025 emergeva che, nonostante i plurimi interventi del servizio sociale, ed on Per_1 Per_2 manifestavano alcun desiderio di dare seguito a tali incontri.
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice, anche alla luce delle conclusioni dei servizi sociali di Biassono e di
Milano, proponeva alle parti l'affido in via condivisa dei minori a entrambi i genitori, ma con facoltà esclusiva per la madre di assumere tutte le decisioni in punto scolastico e sanitario;
la madre aderiva a tale proposta mentre il padre si riservava di valutarla.
Vagliate ulteriormente le condizioni economiche delle parti, il giudice disponeva le relative produzioni documentali e rinviava ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 26.11.2025 per la discussione orale della causa, riservandosi di rimettere la causa al Collegio per la decisione all'esito del deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Quanto al regime di affidamento della prole, il Collegio rileva che nelle more del giudizio la figlia Per_2
(24.08.2006) è divenuta maggiorenne, e dunque le statuizioni afferenti all'esercizio della genitorialità devono riguardare unicamente il figlio (prossimo al compimento dei diciassette anni). Per_1
Come noto, rispetto alla regola generale dell'affidamento congiunto dei figli, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Né, per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del
03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, peraltro, “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”. (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del
02.12.2010).
Nel caso in esame, il Collegio rileva che le parti avevano inteso disporre l'affido in via condivisa nei minori già nel 2014 al momento della dissoluzione dell'unione di fatto, tanto che il Tribunale con decreto del
20.11.2024 recepiva le condizioni delle parti non emergendo pregiudizi rispetto alle contrapposte capacità genitoriali. ha attivato il presente giudizio poiché, nel corso degli anni, il rapporto con i figli si è deteriorato Pt_1 al punto che le frequentazioni sono divenute dapprima sporadiche e poi completamente assenti, a causa del rifiuto dei figli di frequentarlo.
In questa sede il padre non ha inteso richiedere una modifica del regime di affidamento dei figli, ma ha soltanto cercato rimedi per far fronte alla problematica del rapporto con i figli.
La madre, dal canto suo, ha sin dalla sua costituzione in giudizio richiesto la conferma dell'affido in via condivisa dei minori, non avendo sollevato perplessità sulle capacità genitoriali paterne e avendo allegato, semmai, una condizione di sopravvenuta diffidenza dei figli rispetto al padre e per la quale si è dimostrata disponibile a collaborare al fine di riportare il rapporto padre-figli alla normalità.
Dalle indagini esperite e dagli approfondimenti svolti dal servizio sociale non sono emerse particolari criticità rispetto alla capacità genitoriale di ma soltanto differenti modelli educativi tra il padre e Pt_1 la madre. ha mostrato interesse ed ha aderito con impegno a tutti i percorsi prescritti in corso di causa, ivi Pt_1 compresi gli approfondimenti volti a verificare l'eventuale abuso di sostanze alcoliche (che come sopra anticipato hanno detto esito negativo).
Nonostante ciò, è emersa una forte resistenza da parte dei figli nel voler riprendere le frequentazioni con il padre, anche a causa di incomprensioni e rancori risalenti al passato e che il supporto psicologico non
è del tutto riuscito a risolvere e contrastare.
Quanto a , la stessa è apparsa un genitore adeguato e capace di sopperire all'intercorsa mancanza CP_1 della figura paterna, anche se ciò ha costituito per la madre un elemento di stress psicologico;
la resistente si è mostrata interessata e collaborativa alle proposte formulate dal servizio e ha regolarmente partecipato a tutti gli incontri.
Durante l'ultima udienza di comparizione delle parti in data 23.10.2025, la madre ha aderito alla proposta formulata dal Giudice e relativa all'affido in via condivisa dei minori, ma con delega esclusiva a sé per le questioni scolastiche e sanitarie relativa a mentre il padre rispetto a tale proposta ha poi deciso Per_1 di rimettersi alla decisione del giudice.
Rispetto a tale soluzione, il Tribunale osserva che la proposta è stata avanzata dal Giudice considerando due elementi: da una parte l'età di (prossimo ai diciassette anni), e dall'altra il mantenimento Per_1 da parte del figlio di un atteggiamento di diffidenza e sfiducia nei confronti del padre, sentimenti che, sebbene non abbiano trovato alcun riscontro negli approfondimenti svolti sulla capacità genitoriale di non possono essere ignorati in quanto comunque percepiti dal figlio. Pt_1
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio reputa maggiormente corrispondente all'interesse di Per_1 disporre l'affido in via condivisa del figlio a entrambi i genitori, conferendo delega esclusiva alla madre di poter adottare tutte le decisioni scolastiche e sanitarie relative al minore.
Quanto al collocamento, il Collegio ritiene di dover confermare l'attuale previsione di collocamento prevalente presso l'abitazione materna, anche alla luce delle relazioni dei servizi sociali ed essendo in ogni caso emerso che la madre è in grado di rispondere alle esigenze di crescita e di accudimento del figlio.
II. Rispetto alle visite padre-figlio, considerata l'età di e rilevato il perdurante diniego dello Per_1 stesso nel voler frequentare il padre, il Tribunale dispone che eventuali visite potranno avvenire tramite liberi accordi.
III. Alla luce dell'età di e del percorso che comunque è già stato fatto anche con l'ausilio dei Per_1 servizi sociali, il Collegio reputa inutile mantenete il monitoraggio del nucleo.
I genitori si sono in ogni caso dichiarati entrambi disponibili ad intraprendere qualsiasi percorso si rendesse necessario per riattivare gli incontri tra il padre e i figli.
IV. Quanto al mantenimento indiretto di da parte del padre, è noto come l'art. 337 Per_2 Per_1 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). ha mostrato una condizione lavorativa-patrimoniale discontinua e caratterizzata da diverse Pt_1 cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del tempo.
Difatti, al momento della disgregazione della famiglia di fatto e in sede di prima regolamentazione delle condizioni, svolgeva attività di lavoro subordinato presso la ISS Facility Services ove rivestiva la Pt_1 qualifica di dirigente e che gli comportava un reddito annuo lordo pari ad euro 107.413,00 (Cfr. redditi anno imposta 2013 sub. Doc. 5).
La consistenza e la solidità del reddito percepito, dunque, aveva giustificato nell'anno 2014 la determinazione di un assegno per il contributo al mantenimento della prole pari ad euro 1.400,00 mensili.
Nel 2019 il rapporto di lavoro cessava a causa della soppressione della figura professionale con relativa attribuzione del beneficio della er due anni. CP_4
Successivamente, e in particolare dal mese di luglio 2021 e sino al mese di luglio 2022, il ricorrente instaurava rapporto di lavoro presso la CPS Facility Management S.p.A. per poi rientrare nuovamente in da agosto 2022 a giugno 2023). CP_4
In data 04.07.2023 instaurava un nuovo rapporto di lavoro presso la BSD Facility Management Pt_1
S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con retribuzione netta mensile di circa € 2.500,00,
(Cfr. doc. sub 4); tale rapporto cessava in data 08.12.2024 per il reperimento di una nuova attività lavorativa presso CAMST Soc. Coop. dal 16.12.2024 che però cessava in data 31.05.2025, con riattivazione del beneficio della a far data dal 01.06.2025, con indennità pari ad euro 1.427,00 CP_4 mensile, somma soggetta a decurtazione pari al 3% a decorrere dal settimo mese.
Il ricorrente ha rappresentato la difficoltà nel reperire una posizione lavorativa aziendale tale da garantirgli redditi analoghi a quelli originariamente percepiti presso ISS Facility Service, e ciò a causa della particolarità del suo profilo professionale (che non sarebbe molto ricercato dalle aziende) e del suo alto profilo lavorativo, impattante nella scelta di un collaboratore da parte delle aziende del settore.
La contrazione reddituale di appare comprovata dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di Pt_1 imposta 2024 (doc. 28) la quale mostra un reddito lordo annuo complessivo pari ad euro 42.517,00 che, al netto delle imposte e suddiviso su dodici mensilità, corrisponde a uno stipendio mensile pari a 2.600,00 euro, in linea dunque con le dichiarazioni del ricorrente rispetto all'attività lavorativa svolta nel 2024 presso BSD Facility.
Alla luce di tale risultanza, in forma consensuale le parti all'udienza del 10.06.2024 determinavano in euro
1.000,00 la somma dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre;
all'udienza del 06.02.2025 il ricorrente dava atto di aver instaurato un nuovo rapporto di lavoro, presso la “Camst
Soc. coop.”, attività che tuttavia cessava alla fine del periodo di prova.
Come sopra anticipato, all'udienza del 23.10.2025 dichiarava di trovarsi nuovamente in condizioni Pt_1 di disoccupazione dal 01.06.2025 e di percepire la Naspi pari ad euro 1.427,00. Il ricorrente esponeva di avere attinto negli ultimi anni unicamente dai propri risparmi e di non aver ricevuto alcuna somma dalla successione mortis causa del padre vista la nomina di erede a titolo universale della madre.
Il ricorrente ha esposto (e documentato) di essere gravato dal mutuo acceso per l'acquisto della sua abitazione pari ad euro 720,00 (circa) con scadenza al 31.12.2026.
Dalla documentazione prodotta in data 17.11.2025, risulta che tutte le società ove negli anni ha Pt_1 prestato servizio non gli hanno riconosciuto o attribuito emolumenti di natura economica diversi dalle retribuzioni percepite durante i rapporti di lavoro.
ha documentato di aver proseguito nella propria attività di lavoro subordinato con Controparte_1 retribuzione netta mensile di euro 2.300,00 su dodici mensilità; dall'ultima dichiarazione reddituale prodotta (CUD25) risulta un reddito lordo di euro 36.898,04 che, al netto delle imposte, si attesta a uno stipendio netto mensile come dichiarato dalla parte stessa.
La resistente, successivamente alla cessazione del rapporto affettivo con ha costituito un nuovo Pt_1 nucleo familiare dal quale è nato il figlio;
attualmente, dopo essersi separata dal padre di , CP_5 CP_5 vive unitamente ai tre figli in un appartamento per il quale è onerata del 50% della rata di mutuo pari ad euro 450,00 mensili.
Dal documento depositato in data 17.11.2025 risulta che l'assegno unico da lei integralmente percepito per tutti e tre i figli è pari ad euro 695,00 mensili, di cui la quota relativa a mmonta a 97,00 euro Per_2 mentre quella di è pari a 201,00. Per_1
percepisce infine la somma mensile di euro 350,00 per il mantenimento del figlio da parte CP_1 CP_5 del di lui padre.
In considerazione di tutte i dati esaminati, la richiesta attorea di riduzione dell'assegno per il contributo al mantenimento appare meritevole di accoglimento.
Rileva che la capacità patrimoniale di i è nel corso del tempo ridotta a causa dell'intermittenza dei Pt_1 rapporti di lavoro, circostanza non riconducibile ad eventi completamente rientranti nella sua sfera di controllo, sebbene parte resistente argomenti che rispetto a tale andamento lavorativo potrebbe esserci una strategia di Tale assunto, oltre ad essere sfornito di elementi probatori a sostegno, appare in Pt_1 contrasto con il comportamento de padre, il quale ha continuato ad onerare il mantenimento dei figli anche dopo la cessazione del lavoro maggiormente retribuito in ISS, avvenuta nel 2019. Da ciò si desume che il progetto e le speranze originarie del ricorrente erano tese a reperire una nuova attività lavorativa in linea, sia rispetto alle mansioni che risetto alla RAL, con quella precedentemente svolta.
Infine, il Collegio osserva che il ricorrente ha documentato di aver effettivamente eroso i propri risparmi per fare fronte a tutti gli oneri mensili (in primis mantenimento dei figli e pagamento del mutuo).
Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni ed alla luce dell'attuale condizione patrimoniale del ricorrente, il Tribunale dispone che dovrà versare a , a titolo di assegno per il contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli e la somma mensile pari ad Euro 600,00, oltre al 50% delle Per_2 Per_1 spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da dicembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
V. Visti i maggiori tempi di permanenza dei minori presso la madre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da Controparte_1
VI. Il Tribunale rileva che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare rigettare e dichiarare inammissibili tutte le istanze istruttorie e i capitoli di prova formulati, in quanto irrilevanti ai fini del giudizio e perché vertenti su questioni già superate dalle produzioni documentali.
VII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla reciproca soccombenza delle parti in punto di quantum dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli, dichiara compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, conferendo delega esclusiva alla Per_1 madre di poter adottare tutte le decisioni scolastiche e sanitarie relative allo stesso, e con collocamento prevalente presso l'abitazione materna anche ai fini anagrafici;
II. Dispone che, alla luce dell'età di le visite potranno avvenire sulla base di liberi accordi tra Per_1 il padre ed il figlio.
III. Con decorrenza da dicembre 2025, dispone che dovrà versare a , a titolo di assegno Pt_1 CP_1 per il contributo al mantenimento dei figli la somma mensile pari ad Euro 600,00. Per_2 Per_1
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da dicembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 CP_1
[...] VI. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
VII. Dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi ai servizi sociali di Biassono e Milano.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa LA Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL IL ON