Art. 6.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla addizionale sulle imposte indirette, disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla addizionale sulle imposte indirette, disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.