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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5775 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 8.7.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 12026/24 R.G. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carozza, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in OL, Centro Direzionale Isola F10.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di OL presso cui ope legis domiciliano alla Via Diaz n.11 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 22.5.24, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere iscritto dal 1.8.1985 (n. 1244) all'Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione di
OL, , Benevento e Caserta;
di avere conseguito il 16.3.2010 la laurea CP_2
specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche D.M. 509/1999 presso l'Università degli studi di OL di avere conseguito altresì il 8.3.2011 il CP_1
master universitario di primo livello in “Management per le funzione di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie”; di avere svolto dal gennaio 1994 al maggio 2012 le mansioni di tecnico sanitario di radiologia presso l'Unità Operativa Complessa
Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso l Controparte_1
di Via Pansini in OL;
di svolgere dal maggio 2012 la funzione di
[...]
Coordinatore, profilo D, qualifica collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, ai sensi dell'19 del CCNL 1998-2001, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00, presso la predetta unità afferente al D.A.I. di Oncoematologia,
Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale;
evidenziava in particolare la riconducibilità delle mansioni svolte ad un inquadramento superiore, avendo espletato la funzione di coordinatore/caposala in piena autonomia e responsabilità dei risultati, con continuità e prevalenza all'interno del proprio orario di lavoro suddetto, come meglio specificato in ricorso;
egli sosteneva di avere ricevuto dall'1.1.2017, con disposizione del Direttore Generale n. 106 del 07 marzo 2018, il pagamento dell'indennità di coordinamento essendo stato individuato dai Direttori dei Dipartimenti
Assistenziali Integrati quale personale con funzioni di coordinamento con qualifica collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica;
di rivestire dal maggio 2012 ad oggi la funzione di Coordinatore delle Attività Didattiche e di
Tirocinio nel Corso di Laurea Professioni Sanitarie;
infine asseriva di avere diritto alle differenze retributive del livello economico DS.
Concludeva chiedendo “a) accertarsi il diritto del ricorrente al trattamento economico spettante per il livello economico DS dal maggio del 2012 o dalla data successiva che verrà riconosciuta dal Giudice e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande risultanti dal raffronto tra quanto percepito e quanto spettante in virtù de trattamento economico del livello economico
DS, a decorrere dal maggio del 2012 o dalla data successiva che verrà riconosciuta dal
Giudice adito oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze, da liquidarsi in separato giudizio;
b) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed
2 onorari di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per anticipo fattone”.
Costituitasi tempestivamente, l Controparte_1
sosteneva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto per mancanza dei presupposti necessari al riconoscimento di mansioni superiori o delle differenze retributive, evidenziando che il discrimine tra la categoria D e la posizione economica
DS – e, rispettivamente, di collaboratore professionale sanitario e collaboratore professionale sanitario esperto – è dato dall'ampiezza della discrezionalità esercitata dal lavoratore;
che l'eventuale svolgimento di attività di coordinamento non è sufficiente a giustificare l'asserito svolgimento di mansioni superiori, atteso che la categoria D presuppone anch'essa autonomia, responsabilità propria e capacità organizzative e gestionali le quali, tuttavia, non coincidono con le mansioni affidate ai dipendenti appartenenti alla categoria professionale superiore (da individuarsi, a titolo esemplificativo, nei termini che seguono: responsabilità del risultato conseguito e non sola responsabilità propria;
grado della discrezionalità operativa;
potere di direzione e controllo delle risorse umane e non mero coordinamento;
capacità di programmazione dell'attività del servizio); eccepiva inoltre la prescrizione di tutte le differenze retributive e\o indennità risarcitorie ultraquinquennali alla data di notifica del ricorso, ai sensi degli artt. 2947 e 2948 n 4 del codice civile, considerando che il ricorrente percepisce dal
2017 l'indennità di coordinamento.
Concludeva chiedendo: “respingere l'avverso ricorso per prescrizione, inammissibilità ed infondatezza. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
In esito alla udienza del 8.7.2025 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
3 Preliminarmente, quanto all' eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla parte convenuta, occorre rilevare che, per come ritenuto dalla Cassazione a SS.UU. con sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, nel lavoro pubblico contrattualizzato, inclusi i rapporti a tempo determinato e nell'ipotesi di successione di rapporti a tempo determinato, la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro decorre in costanza di rapporto dal momento della progressiva insorgenza.
Pertanto, nella fattispecie che occupa, l'eccezione stessa appare fondata avuto riguardo al primo atto interruttivo, rappresentato dalla notifica del ricorso giudiziario, coincidente con la data del 31.5.2024; ne consegue che devono ritenersi estinti per decorso del termine quinquennale di prescrizione tutti i crediti retributivi maturati antecedentemente al quinquennio che decorre a ritroso da detta data, ossia antecedenti al 31.5.2019.
Conseguentemente, resta da delibare in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto alle differenze retributive tra le retribuzioni spettanti per le mansioni svolte e le retribuzioni percepite e calcolate in base alla qualifica rivestita, con riferimento alla diversa decorrenza del 31.5.2019 e fino al deposito del ricorso giudiziario del 22.5.2024.
La domanda è in parte fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione e come tale deve essere accolta, per come ritenuto sul fondamento di altre pronunce rese da magistrati della sezione, le quali vengono in questa sede richiamate, per quanto previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. ( v. in particolare sentenze nn. 4956-2025, g.l. dr. Bile,
8753-24, g.l. dr. De Matteis ).
In punto di diritto deve essere evidenziato che la normativa che regola la materia nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A. ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001 n.156, all'art. 52 così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero
a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per
4 effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.”
5 Il dettato normativo va esaminato in combinato disposto con quanto stabilito dal CCNL comparto sanità n.1998/2001, quale fonte di regolazione dei rapporti di lavoro pubblico presso le strutture sanitarie, con riguardo alle mansioni superiori, che all'art. 28 stabilisce: “
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”:
a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1 del presente contratto;
b) all'interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.
3. Non sono mansioni immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello ma collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi: a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviatele procedure per la copertura del posto vacante;
b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
5. Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori di cui al comma 2 è comunicato per iscritto al dipendente incaricato mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
6. Il dipendente
6 assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall'indennità attribuita al profilo di riferimento.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del d.lgs.
29/1993.”
Dalla normativa richiamata si desume che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato restano invalicabili i principi costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione. Ne consegue che, come noto, lo svolgimento di fatto di mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento superiore seppur ammissibile nelle ipotesi tassativamente previste, non potrà determinare l'inquadramento del dipendente in un livello superiore, ma solo il riconoscimento del trattamento retributivo ad esso riferito, onde evitare che venga violata l'imparzialità della P.A. rispetto alle assunzioni che sono intervenute per quel livello di inquadramento solo a seguito del superamento di un concorso pubblico e il buon andamento della stessa, per cui è necessaria una organizzazione delle risorse in maniera efficiente e soprattutto rispondente alle esigenze organizzative e funzionali dell'apparato pubblico nel settore di riferimento, considerato il preventivo bilancio in termini di spesa pubblica (Cons di
Stato, Sez. V, 28 febbraio 2001 n.1073, Cons. di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2000,
n.6466, Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre n.1438, Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 1999,
n.1291).
Le due ipotesi tipizzate che legittimano l'adibizione del dipendente a mansioni superiori sono individuate nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, con ulteriore possibile proroga fino a dodici mesi qualora siano state avviate le procedure per
7 la copertura dei posti vacanti, altrimenti improrogabile e nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza, eccetto che si tratti di assenza per ferie.
Per entrambi i casi, quindi, le mansioni vengono considerate superiori soltanto se la loro attribuzione avvenga rispettando determinati limiti temporali, qualitativi e quantitativi e specificamente il loro svolgimento deve avvenire in misura prevalente e per obiettive esigenze di servizio, ovvero qualora sussistano delle ragioni concrete ed attuali che rendano necessaria un'organizzazione del lavoro le cui esigenze di servizio potranno continuare ad essere soddisfatte solo attraverso il necessario mutamento in melius delle mansioni del lavoratore. Il conferimento di tali mansioni può avvenire unicamente con atto formale di assegnazione predisposto dal dirigente preposto alla relativa unità organizzativa, onde evitare che vengano aggirate le dovute procedure selettive. Qualora
l'assegnazione a mansioni superiori avvenga al di fuori dei casi così specificatamente individuati, essa viene sanzionata con la nullità conservando, per giurisprudenza oramai consolidata, il lavoratore il diritto alla corresponsione delle differenze di trattamento economico previste per la qualifica superiore ricoperta. In questo caso per qualifica superiore è da intendersi quella generica e non il riferimento alla “qualifica immediatamente superiore” di cui al secondo comma dell'art.52 del D.lgs. 30 marzo
2001 n.156, altrimenti non si osserverebbe il principio della giusta retribuzione, secondo cui ciascuno ha diritto alla retribuzione corrispondente e proporzionale alla qualità del lavoro prestato, come disposto dall'art.36 della Costituzione.
La disciplina in esame va a contemperare due opposte esigenze ovvero, da un lato salvaguarda i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. con la nullità dell'adibizione del lavoratore a mansioni superiori, qualora questo non sia avvenuto solo nelle ipotesi predeterminate per legge;
dall'altro però salvaguarda la posizione del lavoratore il quale in rispondenza del principio della giusta retribuzione otterrà comunque il compenso dovuto in base all'attività espletata. Tale contemperamento è
8 stato adottato anche dalla Corte di Cassazione, si ricordi la sent. S.U. n.25837/2007 in cui veniva stabilito il diritto del pubblico dipendente che svolge mansioni superiori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., così statuendo: “in materia di pubblico impiego – come si evince anche dalla lettura dell'art. 56 comma 6, d.lgs. 3 febbraio 1993 n.29 (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80, così come successivamente modificato dall'art.15 del d.lgs 29 ottobre 1998 n.387) –
l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte
Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.”
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento, anche solo per le differenze stipendiali reclamate, è l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (Cass., sez. L, 30.10.2008,
n. 26234; Cass., sez. L, 27.9.2010, n. 20272).
9 Del resto, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001;
2859/2001; 7170/98; 4200/92).
Fatta tale premessa, essendo il ricorrente inquadrato nella categoria D ed agendo per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel livello D Super del CCNL o, comunque, per la condanna generica dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, va individuato il tratto distintivo tra i livelli.
Attingendo alle declaratorie enunciate all'Allegato 1, alla categoria D “Appartengono i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Nel livello economico D super (Ds) “Appartengono altresì a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Tra i profili professionali è specificato che nella categoria D rientra il “Collaboratore professionale sanitario” che “[...] svolge, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale – quale, ad esempio, la tenuta dei registri – nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i
10 turni previsti nelle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi all'interno delle unità operative semplici, possono coordinare anche attività del personale addetto per predisporre i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”.
Tra i profili professionali del livello economico D Super (DS) è previsto il
“Collaboratore professionale sanitario esperto” con i requisiti che seguono:
“Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione
(quali, ad esempio diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente a profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Orbene, appare evidente come il tratto comune tra le due attività sia certamente quello del possesso e della messa a frutto di conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali nel modello organizzativo aziendale, ma la differenza risiede nella tipologia di responsabilità richiesta al livello Ds e concernente i risultati conseguiti, oltre che nella discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, definita
“ampia”, nelle funzioni di direzione e coordinamento, che comportano la gestione e il controllo di risorse umane, dell'attività didattica ed il coinvolgimento in iniziative di programmazione e proposta. Le competenze richieste per l'inquadramento D Super inglobano quelle previste il livello D, essendone un'evoluzione migliorativa, perché
11 l'inquadramento D Super prevede una responsabilità più ampia relativa non solo alla propria condotta, come nel livello D, ma anche ai risultati raggiunti nell'ambito della struttura operativa di assegnazione.
Tanto premesso in diritto, va osservato, quanto ai fatti che il difensore di parte ricorrente all'udienza del 21-1-25 ha correttamente sottolineato il dato relativo alla considerazione che le circostanze di fatto indicate nel ricorso introduttivo non state contestate nella memoria difensiva di parte convenuta, chiedendo rinvio della causa per discussione e solo in subordine per l'espletamento del mezzo istruttorio testimoniale e che, alla luce del principio di non contestazione, questo Giudice ha ritenuto ultroneo.
Pertanto, devono dirsi non contestati e ammessi ai sensi dell'art. 105 c.p.c., le seguenti circostanze di fatto, indicate in ricorso: il ricorrente si occupa di organizzare tutte le attività del personale del proprio reparto rapportandosi per ogni loro necessità direttamente con la direzione sanitaria mediante credenziali di accesso personali attraverso il sistema di controllo LAPIS ed altri sistemi informatici;
egli sin dal maggio del 2012 e fino all'attualità svolge in piena autonomia e responsabilità dei risultati il turno di servizio di tutti i tecnici di radiologia del reparto (in numero di sette) tenendo conto delle assenze e/o di particolari esigenze con lui concordate;
controlla l'attuazione dei turni di lavoro, delle ferie e dei permessi ed autorizza lo straordinario;
partecipa a riunioni operative con altri coordinatori di altri reparti per lavorare a progetti comuni e/o alla collaborazione per la formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari;
ha partecipato alle riunioni con Caposala e Dirigenti di altre Unità e reparti per l'approvvigionamento di materiali utili al proprio reparto formulando proposte di migliore organizzazione del servizio
(prot. n. 1388/A del 31 maggio 2012 referente Caposala Dott. – Parte_1
applicazione modello gestionale prot. del 12.02.2016 - prot. n. 10591 del 13 maggio
2019); provvede all'assegnazione ed al controllo delle attività da svolgere, nonché alla
12 formazione professionale anche mediante attività di tutor ed ha sempre tenuto in qualità di coordinatore lezioni e tirocini pratici guidati ai tecnici del reparto (in atti allegati stralcio progetto di tirocinio curriculare firmati dai partecipanti e dal ricorrente nonchè prot. 2022/0064928 e prot. 2022/0011990 dell'Università degli Studi di OL con calendario esami); provvede all'approvvigionamento di suppellettili utili alla piena funzionalità del reparto, emette e firma gli ordini per gli approvvigionamenti giornalieri
(richiesta presa elettrica per angiografo prot 10373 del 12.03.2019; richiesta 1000 DVD-
R prot. 13610/2022); gestisce e verifica il corretto impiego delle procedure per la dismissione dei rifiuti speciali in particolare dei camici piombati, delle pellicole radiografiche datate oltre i dieci anni e delle apparecchiature già in uso presso il reparto provvedendo a produrre richiesta a sua firma all'ufficio della Direzione Sanitaria (prot. smaltimento pellicole n. 9791/2018; prot. smaltimento camici 18/02/2020 in atti); si occupa del controllo quotidiano dei presidi dosimetrici e del loro corretto uso da parte di tutto il personale del reparto verificando le schermature piombate e la loro efficacia;
effettua il controllo sotto scopia radiologica dei camici e dei guanti piombiferi per valutarne l'integrità partecipando ai controlli periodici di qualità delle apparecchiature radiologiche;
provvede mensilmente al ritiro dei nuovi badge dosimetrici che consegna al personale del proprio reparto con cambio contestuale del dosimetro del mese precedente (prot. 12.07.2021 - prot 26.09.2022); provvede mensilmente al ritiro dei nuovi badge dosimetrici per gli studenti a lui affidati del CdL in Tecniche di Radiologia
Medica afferenti alla Radiologia con cambio contestuale del mese precedente;
provvede trimestralmente al ritiro dei badge dosimetrici ambientali che vengono posizionati sulla corrispondente stazione radiologica ritirando quelli precedenti;
provvede alla consegna all'Ufficio Radioprotezione della Direzione Sanitaria dopo aver effettuato il controllo e contrassegnato i dosimetri nel report della Direzione Sanitaria;
si occupa di approvvigionare il reparto di tutto quanto necessario per il suo
13 corretto funzionamento in particolare del monitoraggio ed dell'approvvigionamento di materiali e servizi (prot. 11.05.2019 trasporto ecografo ditta – richiesta CP_3
toner prot. 12019 11.11.2020 – intervento di assistenza del 24.03.2021 Gravina srl – intervento Canon Medical System del 02.04.2021 - intervento 11 marzo 2022 – richiesta assegnazione indirizzo IP per collegamento rete 11.04.2023; ha il compito di gestire il personale della ditta assegnata al reparto in particolar modo anche per ciò che attiene alla sanificazione del reparto;
è risultato componente della commissione per l'espletamento della prova finale dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie avente valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica ottenendo riconoscimento di encomiabile impegno in data 20.10.2022 (doc Ministero in atti); riveste sin dal maggio 2012 ad oggi CP_4
in detto Corso di Laurea la funzione di Coordinatore delle Attività Didattiche e di
Tirocinio (cfr. documentazione allegata in atti).
Le mansioni svolte dal ricorrente risultano dimostrate anche documentalmente, per quanto sopra rimarcato e per quanto emerge non solo con riferimento ai titoli in possesso del ( diploma di master universitario di primo livello in “Management Pt_1
per le funzione di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie”, laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche classe delle lauree specialistiche D.M. 509/1999, con conseguente iscrizione far data dal 01 agosto 1985 all'Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione) ma anche ai riconoscimenti con affidamento di compiti decisamente superiori a quelli della qualifica di appartenenza.
In particolare, il non solo dal maggio 2012 svolge la funzione di Coordinatore Pt_1
Infermieristico presso l'Unità afferente al D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per
Immagini e Morfologica e Medicina Legale ma anche –sino all'attualità e per come appena rimarcato in quanto ammesso – di coordinatore delle attività didattiche e di
14 tirocinio (v. doc. 29 allegato al ricorso), secondo la definizione dei profili professionali prevista all'art. 19 del CCNL 1998-2001.
Infine, dai documenti in atti si evince chiaramente che il ricorrente svolge e ha svolto in modo esclusivo e per l'intero orario di lavoro sino alla data odierna compiti e mansioni riconducibili ad una qualifica superiore a quella di inquadramento, poiché svolge funzioni di coordinatore infermieristico/caposala espletando la funzione in piena autonomia e responsabilità dei risultati, con continuità e prevalenza all'interno del proprio orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 presso l'Unità afferente al D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e
Medicina Legale dell Controparte_5
Va evidenziato che con disposizione del Direttore Generale n. 106 del 7 marzo 2018 il ricorrente è stato individuato tra il personale che “svolge effettive funzioni di coordinamento”, con decorrenza 01.01.2017 e che con disposizione del Direttore
Generale n. 106 del 07 marzo 2018 veniva autorizzato il pagamento degli importi dovuti a titolo di indennità di coordinamento al personale individuato dai Direttori dei
Dipartimenti Assistenziali Integrati che svolgono effettive funzioni di coordinamento, tra cui il ricorrente, con qualifica collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica.
E ancora, nella documentazione prodotta da parte ricorrente vi sono attestazioni– rispettivamente in data 11/ 05/ 2019, 18/2/2020 e 12/7/21- in cui si si dà atto dell'avvenuto trasporto di ecografo, di una richiesta di smaltimento di camici piombati e dello smarrimento di un dosimetro ambientale, intestate alla
[...]
, firmate dal ricorrente in calce al relativo timbro a stampa, in cui Parte_2
costui è indicato come “coordinatore TSRM”; è inoltre presente in atti documentazione da cui si evince l'avvenuta sottoscrizione da parte del in più occasioni in calce a Pt_1
documenti stilati da dipendenti aziendali, per la giustificazione di assenze dal lavoro . Vi
è in atti, altresì la nota prot. 0016552 del 22.07.2021 con cui egli veniva incaricato
15 quale preposto per la radioprotezione in qualità coordinatore dell'Unità Operativa
Complessa Diagnostica per Immagini e Radioterapia, che sovrintende pertanto le attività disciplinate dal D. Lgs. 101/2020.
Pertanto, in base alla documentazione depositata e tenuto conto di già quanto espresso ed esplicitato in premessa deve ritenersi dimostrato che il ricorrente ha svolto, quantomeno a partire dal 31.5.2019 (tenuto conto dell'eccezione di prescrizione) fino al
22.5.2024 – data di deposito del ricorso, su posto vacante in organico a seguito del pensionamento di altre unità, un ruolo di coordinamento e gestione all'interno della lUnità Operativa Complessa Diagnostica per Immagini e Radioterapia afferente al
D.A.I. Controparte_6
presso l' di OL (ove lavora a far data dal 01.5.2012 Controparte_1
quale Coordinatore, ruolo svolto con continuità nel tempo, come provato documentalmente, sicché dette mansioni si sono aggiunte a quelle svolte in virtù dell'inquadramento contrattuale.
Già si è detto del decorso parziale del termine di prescrizione e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta, avuto riguardo al primo atto interruttivo, con la conseguenza che sono estinti i crediti retributivi maturati antecedentemente al quinquennio che decorre a ritroso da detta data, ossia antecedenti al 31.5.2019.
Conseguentemente, compete al ricorrente il riconoscimento del diritto alle differenze retributive, tra le retribuzioni spettanti per le mansioni svolte e le retribuzioni percepite e calcolate in base alla qualifica rivestita, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000, sia pur con riferimento alla diversa decorrenza del
31.5.2019 e fino al deposito del ricorso giudiziario del 22.5.2024.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio.
16 La rimanente parte delle spese segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. n.
55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, con attribuzione al difensore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente di cui in epigrafe a percepire le differenze retributive con riferimento al livello retributivo DS maturate dal 31.5.2029 al 22.5.2024, con condanna dell' Controparte_7
convenuta al pagamento delle stesse, da quantificarsi in separata sede e
[...] da maggiorare di interessi legali dalla data di maturazione delle singole differenze stipendiali al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta al pagamento della metà delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidando detta metà in € 1.680,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione, dichiarando compensata tra le parti la restante metà. Si comunichi. OL, 14.7.25 Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 8.7.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 12026/24 R.G. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carozza, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in OL, Centro Direzionale Isola F10.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di OL presso cui ope legis domiciliano alla Via Diaz n.11 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 22.5.24, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere iscritto dal 1.8.1985 (n. 1244) all'Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione di
OL, , Benevento e Caserta;
di avere conseguito il 16.3.2010 la laurea CP_2
specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche D.M. 509/1999 presso l'Università degli studi di OL di avere conseguito altresì il 8.3.2011 il CP_1
master universitario di primo livello in “Management per le funzione di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie”; di avere svolto dal gennaio 1994 al maggio 2012 le mansioni di tecnico sanitario di radiologia presso l'Unità Operativa Complessa
Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso l Controparte_1
di Via Pansini in OL;
di svolgere dal maggio 2012 la funzione di
[...]
Coordinatore, profilo D, qualifica collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, ai sensi dell'19 del CCNL 1998-2001, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00, presso la predetta unità afferente al D.A.I. di Oncoematologia,
Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale;
evidenziava in particolare la riconducibilità delle mansioni svolte ad un inquadramento superiore, avendo espletato la funzione di coordinatore/caposala in piena autonomia e responsabilità dei risultati, con continuità e prevalenza all'interno del proprio orario di lavoro suddetto, come meglio specificato in ricorso;
egli sosteneva di avere ricevuto dall'1.1.2017, con disposizione del Direttore Generale n. 106 del 07 marzo 2018, il pagamento dell'indennità di coordinamento essendo stato individuato dai Direttori dei Dipartimenti
Assistenziali Integrati quale personale con funzioni di coordinamento con qualifica collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica;
di rivestire dal maggio 2012 ad oggi la funzione di Coordinatore delle Attività Didattiche e di
Tirocinio nel Corso di Laurea Professioni Sanitarie;
infine asseriva di avere diritto alle differenze retributive del livello economico DS.
Concludeva chiedendo “a) accertarsi il diritto del ricorrente al trattamento economico spettante per il livello economico DS dal maggio del 2012 o dalla data successiva che verrà riconosciuta dal Giudice e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande risultanti dal raffronto tra quanto percepito e quanto spettante in virtù de trattamento economico del livello economico
DS, a decorrere dal maggio del 2012 o dalla data successiva che verrà riconosciuta dal
Giudice adito oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze, da liquidarsi in separato giudizio;
b) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed
2 onorari di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per anticipo fattone”.
Costituitasi tempestivamente, l Controparte_1
sosteneva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto per mancanza dei presupposti necessari al riconoscimento di mansioni superiori o delle differenze retributive, evidenziando che il discrimine tra la categoria D e la posizione economica
DS – e, rispettivamente, di collaboratore professionale sanitario e collaboratore professionale sanitario esperto – è dato dall'ampiezza della discrezionalità esercitata dal lavoratore;
che l'eventuale svolgimento di attività di coordinamento non è sufficiente a giustificare l'asserito svolgimento di mansioni superiori, atteso che la categoria D presuppone anch'essa autonomia, responsabilità propria e capacità organizzative e gestionali le quali, tuttavia, non coincidono con le mansioni affidate ai dipendenti appartenenti alla categoria professionale superiore (da individuarsi, a titolo esemplificativo, nei termini che seguono: responsabilità del risultato conseguito e non sola responsabilità propria;
grado della discrezionalità operativa;
potere di direzione e controllo delle risorse umane e non mero coordinamento;
capacità di programmazione dell'attività del servizio); eccepiva inoltre la prescrizione di tutte le differenze retributive e\o indennità risarcitorie ultraquinquennali alla data di notifica del ricorso, ai sensi degli artt. 2947 e 2948 n 4 del codice civile, considerando che il ricorrente percepisce dal
2017 l'indennità di coordinamento.
Concludeva chiedendo: “respingere l'avverso ricorso per prescrizione, inammissibilità ed infondatezza. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
In esito alla udienza del 8.7.2025 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
3 Preliminarmente, quanto all' eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla parte convenuta, occorre rilevare che, per come ritenuto dalla Cassazione a SS.UU. con sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, nel lavoro pubblico contrattualizzato, inclusi i rapporti a tempo determinato e nell'ipotesi di successione di rapporti a tempo determinato, la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro decorre in costanza di rapporto dal momento della progressiva insorgenza.
Pertanto, nella fattispecie che occupa, l'eccezione stessa appare fondata avuto riguardo al primo atto interruttivo, rappresentato dalla notifica del ricorso giudiziario, coincidente con la data del 31.5.2024; ne consegue che devono ritenersi estinti per decorso del termine quinquennale di prescrizione tutti i crediti retributivi maturati antecedentemente al quinquennio che decorre a ritroso da detta data, ossia antecedenti al 31.5.2019.
Conseguentemente, resta da delibare in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto alle differenze retributive tra le retribuzioni spettanti per le mansioni svolte e le retribuzioni percepite e calcolate in base alla qualifica rivestita, con riferimento alla diversa decorrenza del 31.5.2019 e fino al deposito del ricorso giudiziario del 22.5.2024.
La domanda è in parte fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione e come tale deve essere accolta, per come ritenuto sul fondamento di altre pronunce rese da magistrati della sezione, le quali vengono in questa sede richiamate, per quanto previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. ( v. in particolare sentenze nn. 4956-2025, g.l. dr. Bile,
8753-24, g.l. dr. De Matteis ).
In punto di diritto deve essere evidenziato che la normativa che regola la materia nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A. ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001 n.156, all'art. 52 così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero
a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per
4 effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.”
5 Il dettato normativo va esaminato in combinato disposto con quanto stabilito dal CCNL comparto sanità n.1998/2001, quale fonte di regolazione dei rapporti di lavoro pubblico presso le strutture sanitarie, con riguardo alle mansioni superiori, che all'art. 28 stabilisce: “
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”:
a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1 del presente contratto;
b) all'interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.
3. Non sono mansioni immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello ma collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi: a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviatele procedure per la copertura del posto vacante;
b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
5. Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori di cui al comma 2 è comunicato per iscritto al dipendente incaricato mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
6. Il dipendente
6 assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall'indennità attribuita al profilo di riferimento.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del d.lgs.
29/1993.”
Dalla normativa richiamata si desume che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato restano invalicabili i principi costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione. Ne consegue che, come noto, lo svolgimento di fatto di mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento superiore seppur ammissibile nelle ipotesi tassativamente previste, non potrà determinare l'inquadramento del dipendente in un livello superiore, ma solo il riconoscimento del trattamento retributivo ad esso riferito, onde evitare che venga violata l'imparzialità della P.A. rispetto alle assunzioni che sono intervenute per quel livello di inquadramento solo a seguito del superamento di un concorso pubblico e il buon andamento della stessa, per cui è necessaria una organizzazione delle risorse in maniera efficiente e soprattutto rispondente alle esigenze organizzative e funzionali dell'apparato pubblico nel settore di riferimento, considerato il preventivo bilancio in termini di spesa pubblica (Cons di
Stato, Sez. V, 28 febbraio 2001 n.1073, Cons. di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2000,
n.6466, Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre n.1438, Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 1999,
n.1291).
Le due ipotesi tipizzate che legittimano l'adibizione del dipendente a mansioni superiori sono individuate nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, con ulteriore possibile proroga fino a dodici mesi qualora siano state avviate le procedure per
7 la copertura dei posti vacanti, altrimenti improrogabile e nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza, eccetto che si tratti di assenza per ferie.
Per entrambi i casi, quindi, le mansioni vengono considerate superiori soltanto se la loro attribuzione avvenga rispettando determinati limiti temporali, qualitativi e quantitativi e specificamente il loro svolgimento deve avvenire in misura prevalente e per obiettive esigenze di servizio, ovvero qualora sussistano delle ragioni concrete ed attuali che rendano necessaria un'organizzazione del lavoro le cui esigenze di servizio potranno continuare ad essere soddisfatte solo attraverso il necessario mutamento in melius delle mansioni del lavoratore. Il conferimento di tali mansioni può avvenire unicamente con atto formale di assegnazione predisposto dal dirigente preposto alla relativa unità organizzativa, onde evitare che vengano aggirate le dovute procedure selettive. Qualora
l'assegnazione a mansioni superiori avvenga al di fuori dei casi così specificatamente individuati, essa viene sanzionata con la nullità conservando, per giurisprudenza oramai consolidata, il lavoratore il diritto alla corresponsione delle differenze di trattamento economico previste per la qualifica superiore ricoperta. In questo caso per qualifica superiore è da intendersi quella generica e non il riferimento alla “qualifica immediatamente superiore” di cui al secondo comma dell'art.52 del D.lgs. 30 marzo
2001 n.156, altrimenti non si osserverebbe il principio della giusta retribuzione, secondo cui ciascuno ha diritto alla retribuzione corrispondente e proporzionale alla qualità del lavoro prestato, come disposto dall'art.36 della Costituzione.
La disciplina in esame va a contemperare due opposte esigenze ovvero, da un lato salvaguarda i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. con la nullità dell'adibizione del lavoratore a mansioni superiori, qualora questo non sia avvenuto solo nelle ipotesi predeterminate per legge;
dall'altro però salvaguarda la posizione del lavoratore il quale in rispondenza del principio della giusta retribuzione otterrà comunque il compenso dovuto in base all'attività espletata. Tale contemperamento è
8 stato adottato anche dalla Corte di Cassazione, si ricordi la sent. S.U. n.25837/2007 in cui veniva stabilito il diritto del pubblico dipendente che svolge mansioni superiori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., così statuendo: “in materia di pubblico impiego – come si evince anche dalla lettura dell'art. 56 comma 6, d.lgs. 3 febbraio 1993 n.29 (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80, così come successivamente modificato dall'art.15 del d.lgs 29 ottobre 1998 n.387) –
l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte
Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.”
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento, anche solo per le differenze stipendiali reclamate, è l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (Cass., sez. L, 30.10.2008,
n. 26234; Cass., sez. L, 27.9.2010, n. 20272).
9 Del resto, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001;
2859/2001; 7170/98; 4200/92).
Fatta tale premessa, essendo il ricorrente inquadrato nella categoria D ed agendo per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel livello D Super del CCNL o, comunque, per la condanna generica dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, va individuato il tratto distintivo tra i livelli.
Attingendo alle declaratorie enunciate all'Allegato 1, alla categoria D “Appartengono i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Nel livello economico D super (Ds) “Appartengono altresì a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Tra i profili professionali è specificato che nella categoria D rientra il “Collaboratore professionale sanitario” che “[...] svolge, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale – quale, ad esempio, la tenuta dei registri – nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i
10 turni previsti nelle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi all'interno delle unità operative semplici, possono coordinare anche attività del personale addetto per predisporre i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”.
Tra i profili professionali del livello economico D Super (DS) è previsto il
“Collaboratore professionale sanitario esperto” con i requisiti che seguono:
“Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione
(quali, ad esempio diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente a profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Orbene, appare evidente come il tratto comune tra le due attività sia certamente quello del possesso e della messa a frutto di conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali nel modello organizzativo aziendale, ma la differenza risiede nella tipologia di responsabilità richiesta al livello Ds e concernente i risultati conseguiti, oltre che nella discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, definita
“ampia”, nelle funzioni di direzione e coordinamento, che comportano la gestione e il controllo di risorse umane, dell'attività didattica ed il coinvolgimento in iniziative di programmazione e proposta. Le competenze richieste per l'inquadramento D Super inglobano quelle previste il livello D, essendone un'evoluzione migliorativa, perché
11 l'inquadramento D Super prevede una responsabilità più ampia relativa non solo alla propria condotta, come nel livello D, ma anche ai risultati raggiunti nell'ambito della struttura operativa di assegnazione.
Tanto premesso in diritto, va osservato, quanto ai fatti che il difensore di parte ricorrente all'udienza del 21-1-25 ha correttamente sottolineato il dato relativo alla considerazione che le circostanze di fatto indicate nel ricorso introduttivo non state contestate nella memoria difensiva di parte convenuta, chiedendo rinvio della causa per discussione e solo in subordine per l'espletamento del mezzo istruttorio testimoniale e che, alla luce del principio di non contestazione, questo Giudice ha ritenuto ultroneo.
Pertanto, devono dirsi non contestati e ammessi ai sensi dell'art. 105 c.p.c., le seguenti circostanze di fatto, indicate in ricorso: il ricorrente si occupa di organizzare tutte le attività del personale del proprio reparto rapportandosi per ogni loro necessità direttamente con la direzione sanitaria mediante credenziali di accesso personali attraverso il sistema di controllo LAPIS ed altri sistemi informatici;
egli sin dal maggio del 2012 e fino all'attualità svolge in piena autonomia e responsabilità dei risultati il turno di servizio di tutti i tecnici di radiologia del reparto (in numero di sette) tenendo conto delle assenze e/o di particolari esigenze con lui concordate;
controlla l'attuazione dei turni di lavoro, delle ferie e dei permessi ed autorizza lo straordinario;
partecipa a riunioni operative con altri coordinatori di altri reparti per lavorare a progetti comuni e/o alla collaborazione per la formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari;
ha partecipato alle riunioni con Caposala e Dirigenti di altre Unità e reparti per l'approvvigionamento di materiali utili al proprio reparto formulando proposte di migliore organizzazione del servizio
(prot. n. 1388/A del 31 maggio 2012 referente Caposala Dott. – Parte_1
applicazione modello gestionale prot. del 12.02.2016 - prot. n. 10591 del 13 maggio
2019); provvede all'assegnazione ed al controllo delle attività da svolgere, nonché alla
12 formazione professionale anche mediante attività di tutor ed ha sempre tenuto in qualità di coordinatore lezioni e tirocini pratici guidati ai tecnici del reparto (in atti allegati stralcio progetto di tirocinio curriculare firmati dai partecipanti e dal ricorrente nonchè prot. 2022/0064928 e prot. 2022/0011990 dell'Università degli Studi di OL con calendario esami); provvede all'approvvigionamento di suppellettili utili alla piena funzionalità del reparto, emette e firma gli ordini per gli approvvigionamenti giornalieri
(richiesta presa elettrica per angiografo prot 10373 del 12.03.2019; richiesta 1000 DVD-
R prot. 13610/2022); gestisce e verifica il corretto impiego delle procedure per la dismissione dei rifiuti speciali in particolare dei camici piombati, delle pellicole radiografiche datate oltre i dieci anni e delle apparecchiature già in uso presso il reparto provvedendo a produrre richiesta a sua firma all'ufficio della Direzione Sanitaria (prot. smaltimento pellicole n. 9791/2018; prot. smaltimento camici 18/02/2020 in atti); si occupa del controllo quotidiano dei presidi dosimetrici e del loro corretto uso da parte di tutto il personale del reparto verificando le schermature piombate e la loro efficacia;
effettua il controllo sotto scopia radiologica dei camici e dei guanti piombiferi per valutarne l'integrità partecipando ai controlli periodici di qualità delle apparecchiature radiologiche;
provvede mensilmente al ritiro dei nuovi badge dosimetrici che consegna al personale del proprio reparto con cambio contestuale del dosimetro del mese precedente (prot. 12.07.2021 - prot 26.09.2022); provvede mensilmente al ritiro dei nuovi badge dosimetrici per gli studenti a lui affidati del CdL in Tecniche di Radiologia
Medica afferenti alla Radiologia con cambio contestuale del mese precedente;
provvede trimestralmente al ritiro dei badge dosimetrici ambientali che vengono posizionati sulla corrispondente stazione radiologica ritirando quelli precedenti;
provvede alla consegna all'Ufficio Radioprotezione della Direzione Sanitaria dopo aver effettuato il controllo e contrassegnato i dosimetri nel report della Direzione Sanitaria;
si occupa di approvvigionare il reparto di tutto quanto necessario per il suo
13 corretto funzionamento in particolare del monitoraggio ed dell'approvvigionamento di materiali e servizi (prot. 11.05.2019 trasporto ecografo ditta – richiesta CP_3
toner prot. 12019 11.11.2020 – intervento di assistenza del 24.03.2021 Gravina srl – intervento Canon Medical System del 02.04.2021 - intervento 11 marzo 2022 – richiesta assegnazione indirizzo IP per collegamento rete 11.04.2023; ha il compito di gestire il personale della ditta assegnata al reparto in particolar modo anche per ciò che attiene alla sanificazione del reparto;
è risultato componente della commissione per l'espletamento della prova finale dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie avente valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica ottenendo riconoscimento di encomiabile impegno in data 20.10.2022 (doc Ministero in atti); riveste sin dal maggio 2012 ad oggi CP_4
in detto Corso di Laurea la funzione di Coordinatore delle Attività Didattiche e di
Tirocinio (cfr. documentazione allegata in atti).
Le mansioni svolte dal ricorrente risultano dimostrate anche documentalmente, per quanto sopra rimarcato e per quanto emerge non solo con riferimento ai titoli in possesso del ( diploma di master universitario di primo livello in “Management Pt_1
per le funzione di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie”, laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche classe delle lauree specialistiche D.M. 509/1999, con conseguente iscrizione far data dal 01 agosto 1985 all'Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione) ma anche ai riconoscimenti con affidamento di compiti decisamente superiori a quelli della qualifica di appartenenza.
In particolare, il non solo dal maggio 2012 svolge la funzione di Coordinatore Pt_1
Infermieristico presso l'Unità afferente al D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per
Immagini e Morfologica e Medicina Legale ma anche –sino all'attualità e per come appena rimarcato in quanto ammesso – di coordinatore delle attività didattiche e di
14 tirocinio (v. doc. 29 allegato al ricorso), secondo la definizione dei profili professionali prevista all'art. 19 del CCNL 1998-2001.
Infine, dai documenti in atti si evince chiaramente che il ricorrente svolge e ha svolto in modo esclusivo e per l'intero orario di lavoro sino alla data odierna compiti e mansioni riconducibili ad una qualifica superiore a quella di inquadramento, poiché svolge funzioni di coordinatore infermieristico/caposala espletando la funzione in piena autonomia e responsabilità dei risultati, con continuità e prevalenza all'interno del proprio orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 presso l'Unità afferente al D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e
Medicina Legale dell Controparte_5
Va evidenziato che con disposizione del Direttore Generale n. 106 del 7 marzo 2018 il ricorrente è stato individuato tra il personale che “svolge effettive funzioni di coordinamento”, con decorrenza 01.01.2017 e che con disposizione del Direttore
Generale n. 106 del 07 marzo 2018 veniva autorizzato il pagamento degli importi dovuti a titolo di indennità di coordinamento al personale individuato dai Direttori dei
Dipartimenti Assistenziali Integrati che svolgono effettive funzioni di coordinamento, tra cui il ricorrente, con qualifica collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica.
E ancora, nella documentazione prodotta da parte ricorrente vi sono attestazioni– rispettivamente in data 11/ 05/ 2019, 18/2/2020 e 12/7/21- in cui si si dà atto dell'avvenuto trasporto di ecografo, di una richiesta di smaltimento di camici piombati e dello smarrimento di un dosimetro ambientale, intestate alla
[...]
, firmate dal ricorrente in calce al relativo timbro a stampa, in cui Parte_2
costui è indicato come “coordinatore TSRM”; è inoltre presente in atti documentazione da cui si evince l'avvenuta sottoscrizione da parte del in più occasioni in calce a Pt_1
documenti stilati da dipendenti aziendali, per la giustificazione di assenze dal lavoro . Vi
è in atti, altresì la nota prot. 0016552 del 22.07.2021 con cui egli veniva incaricato
15 quale preposto per la radioprotezione in qualità coordinatore dell'Unità Operativa
Complessa Diagnostica per Immagini e Radioterapia, che sovrintende pertanto le attività disciplinate dal D. Lgs. 101/2020.
Pertanto, in base alla documentazione depositata e tenuto conto di già quanto espresso ed esplicitato in premessa deve ritenersi dimostrato che il ricorrente ha svolto, quantomeno a partire dal 31.5.2019 (tenuto conto dell'eccezione di prescrizione) fino al
22.5.2024 – data di deposito del ricorso, su posto vacante in organico a seguito del pensionamento di altre unità, un ruolo di coordinamento e gestione all'interno della lUnità Operativa Complessa Diagnostica per Immagini e Radioterapia afferente al
D.A.I. Controparte_6
presso l' di OL (ove lavora a far data dal 01.5.2012 Controparte_1
quale Coordinatore, ruolo svolto con continuità nel tempo, come provato documentalmente, sicché dette mansioni si sono aggiunte a quelle svolte in virtù dell'inquadramento contrattuale.
Già si è detto del decorso parziale del termine di prescrizione e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta, avuto riguardo al primo atto interruttivo, con la conseguenza che sono estinti i crediti retributivi maturati antecedentemente al quinquennio che decorre a ritroso da detta data, ossia antecedenti al 31.5.2019.
Conseguentemente, compete al ricorrente il riconoscimento del diritto alle differenze retributive, tra le retribuzioni spettanti per le mansioni svolte e le retribuzioni percepite e calcolate in base alla qualifica rivestita, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000, sia pur con riferimento alla diversa decorrenza del
31.5.2019 e fino al deposito del ricorso giudiziario del 22.5.2024.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio.
16 La rimanente parte delle spese segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. n.
55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, con attribuzione al difensore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente di cui in epigrafe a percepire le differenze retributive con riferimento al livello retributivo DS maturate dal 31.5.2029 al 22.5.2024, con condanna dell' Controparte_7
convenuta al pagamento delle stesse, da quantificarsi in separata sede e
[...] da maggiorare di interessi legali dalla data di maturazione delle singole differenze stipendiali al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta al pagamento della metà delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidando detta metà in € 1.680,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione, dichiarando compensata tra le parti la restante metà. Si comunichi. OL, 14.7.25 Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi
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