Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, fatta a Roma il 22 settembre 1994.
Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 174
Articolo 2
- Legge 12 marzo 1996, n. 174
Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 174
Versione
31 marzo 1996
31 marzo 1996
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 606
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2006, n. 2588
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 11
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 103
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 3
- TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7663
- Trib. Taranto, sentenza 04/02/2025, n. 256
- Trib. Treviso, sentenza 01/12/2025, n. 932
- Articolo 2 della Legge 9 gennaio 1962, n. 1