Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 174
Articolo 2
Versione
31 marzo 1996
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, fatta a Roma il 22 settembre 1994.
Entrata in vigore il 31 marzo 1996