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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/09/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 692/2022 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Ergert Prenga, che la rappresenta e difende giusta procura in atti opponente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, c.f. elettivamente domiciliato presso gli P.IVA_1 uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale opposto
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato il 08/02/2022 rappresentava di aver ricevuto la Parte_1
notifica dell'avviso di addebito n. 595 2021 00029001 00 000, presuntamente notificata in data 30/12/2021, con cui era stato richiesto il pagamento dei contributi a titolo di CP_2
Gestione separata relativamente all'anno 2014. Parte opponente avanzava opposizione avverso il predetto atto, per estinzione della pretesa creditoria stante l'intervenuta prescrizione, chiedendo la sospensione dell'esecutività e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
L'ente opposto ha rappresentato che l'avviso di addebito è stato correttamente e validamente notificato nei termini e chiesto il rigetto del ricorso.
Scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Si osserva come le raccomandate dell'avviso bonario e del successivo avviso di addebito venivano inviate agli indirizzi indicati dall'anagrafe tributaria allegata alla comparsa, che il ricorrente contesta quindi infondatamente.
Va inoltre accertato come i termini di prescrizione dell'obbligazione contributiva oggetto di causa maturavano in data 23 novembre 2020 in quanto così conteggiati: la scadenza legale del contributo annuo era il 16 giugno 2015, la prescrizione sarebbe quindi maturata in data 16/06/2020.
Tuttavia il decreto legge n. 18/2020 all'art. 37 stabiliva 129 gg di sospensione (dal 23 febbraio al 30 giugno). Sommando i 129 giorni dal 16 giugno, si arriva pertanto al 23 novembre 2020.
Invero, la raccomandata dell'avviso bonario veniva compiutamente notificata in data
24/10/2020, pertanto l'eccezione di prescrizione non appare fondata e il ricorso va rigettato.
Riguardo alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' che liquida Parte_1 CP_2 in € 1,310 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando