TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 365/2023
TRIBUNALE DI FERMO
All'udienza del 16/1/2025 alle ore 13:00 avanti al giudice Dott.ssa Lucia Rocchi sono comparsi:
Per parte attrice-opponente l'avv. GALEOTA Parte_1
GIOVANNI;
Per parte convenuta-opposta l'avv. CESARINI ALBERTO;
Controparte_1
***
L'Avv. Galeota si riporta alle memorie conclusive svolte insistendo nella sospensione del presente giudizio in pendenza di procedimento penale attualmente in fase di indagine;
in subordine insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti e rigettati;
in ulteriore subordine si riporta alle conclusioni già rassegnate, rilevando che il vizio di qualità della merce fornita emerge dalla CTU svolta in sede di ATP.
L'Avv. Cesarini si oppone alla richiesta di sospensione del presente giudizio, essendo la pendenza del procedimento penale irrilevante ai fini della decisione da assumere in sede civile;
si riporta alla propria memoria conclusiva ed insiste nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Esaurita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e precisate le conclusioni come sopra riportate,
Il Giudice
Preso atto si ritira per la decisione.
Successivamente, alle ore 18:08, viene riaperto il verbale ed il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
1 R.G.N.R. 365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, all'udienza del 16/1/2025, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 365 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Giovanni Galeota, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo del giudizio;
- attore opponente -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Vincenzo Damiani ed Alberto Cesarini, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- convenuto opposto -
***
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 97/2023 emesso dal Tribunale di Fermo in data
10/2/2023 e pubblicato in pari data”
2 ***
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/1/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9/2/2023 ha Controparte_1 domandato ed ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Fermo nei confronti di
[...] del decreto ingiuntivo n. 97/2023 del 10/2/2023 per il Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 86.498,07 a titolo di prezzo ancora dovuto per la fornitura di “tessuto per la realizzazione di mascherine” di cui alle fatture n. 784 del 31/10/2020
e n. 870 del 30/11/2020 (al netto della nota di credito n.553 del 31/7/2020) - oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 97/2023 ha proposto opposizione hiedendone la revoca e formulando, in via Parte_1 riconvenzionale, domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno – deducendo sotto il profilo fattuale che:
− è una società costituita per la produzione e Parte_1 commercializzazione “di mascherine chirurgiche disciplinata dal regolamento “dispositivi medici
(MDR), Regolamento UE 2017/745” – prodotto soggetto, a seguito dell'emergenza
Covid-19, alla procedura di valutazione di cui al D.L. n. 18 del 17/3/2020 che impone al produttore di “inviare al Ministero della Sanità la documentazione tecnica necessaria
a detta valuta-zione, che comprende:
1. le schede tecniche dei materiali, utilizzati per la realizzazioni delle mascherine;
2. Il disegno con le dimensioni della mascherina;
3. I Report delle prove effettuate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019 […]”;
− la società nel rispetto della predetta normativa ha Parte_1
ottenuto la certificazione del prodotto per la realizzazione di “mascherina chirurgica
3 TIPO IIR con marchio CE” e successivamente ha avviato la produzione, individuando come fornitore del tessuto (TNT) la società Controparte_1
− nel corso della produzione a seguito di controlli di Parte_1
qualità del materiale fornito – ha verificato “la mancanza di qualità del prodotto fornito rispetto a quella dichiarata nella scheda tecnica del produttore rilasciata da ” Controparte_1 con riguardo al materiale consegnato in data 19/1/2021 “con DDT 2021 –
RCL0000079” e provveduto tempestivamente (nella data del 27/1/2021) a contestare alla società fornitrice i difetti del materiale, manifestando, altresì, la propria volontà di
“interrompere ogni rapporto”;
− i vizi lamentati e la volontà di interruzione del rapporto hanno giustificato il mancato pagamento delle fatture residue (essendo stata già pagata la restante parte della fornitura ricevuta);
− i vizi del prodotto sono stati confermati anche da ulteriori controlli commissionati dalla medesima ad un'apposita agenzia, nonché Parte_1 dalla CTU svolta nel giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo (incardinato dinanzi al Tribunale di Fermo al R.G. 1213/2021 da , che ha Controparte_1 rilevato “marcate variazioni sulle caratteristiche dei campioni analizzati rispetto alla scheda tecnica del tessuto SM50 oggetto di causa”;
− poiché “la certificazione concessa a per la produzione di dispositivi medici ha come prima Pt_1
documentazione la scheda tecnica dei materiali utilizzati”, la difformità dei valori del materiale fornito rispetto a quelli indicati nella scheda tecnica costituisce un grave vizio e difetto di qualità che giustifica la risoluzione del contratto ed il mancato pagamento delle fatture residue – considerato che la difformità del tessuto rispetto agli standard previsti preclude la commercializzazione di mascherine “Tipo I e IIR con certificazione
CE”;
− il credito azionato in sede monitoria, in ogni caso, non risulta adeguatamente dimostrato avendo prodotto esclusivamente le fatture Controparte_1
(documenti di formazione unilaterale) ed un precedente contratto con scadenza nel dicembre 2020, riferito alla fornitura di diverso materiale mai contestato;
− considerato che a seguito del descritto inadempimento Parte_1
ha dovuto cessare la commercializzazione di mascherine pur avendo già
[...]
4 ricevuto ordini da clienti, quest'ultima ha diritto al risarcimento del danno subito da liquidare in somma pari ad euro 310.000 (“dovuto alla mancata esecuzione dei contratti per €
588.000,00, oltre al danno costituito dai costi per la costituzione e l'allestimento della società di produzione e per ottenere le necessarie autorizzazione” ed, altresì, comprensivo del danno non patrimoniale all'immagine).
Per gli esposti motivi l'opponente ha domandato “Nel merito: in accoglimento delle ragioni avanzate dall'opponente, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficace del decreto ingiuntivo opposto n.
97/2023 del 10/02/2023 - RG n. 194/2023 notificato in data 14.02.2023, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente alla stregua delle motivazioni poste a fondamento della domanda. - previo accertamento dei vizi della merce venduta alla società comparente, dichiarare risolto per grave inadempimento della il contratto di fornitura tra le parti intercorso per gravissimo Controparte_1 inadempimento e conseguentemente condannare la al risarcimento del danno in Controparte_1 favore della comparente della somma che si indica prudenzialmente in € 310.000,00, comprensiva altresì del danno all'immagine commerciale, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo”. - sempre e comunque condannare il convenuto opposto al risarcimento del danno ex art.lo 96 c.p.c., stante la temerarietà dell'azione proposta. -
In via subordinata, accertarsi l'inesistenza del credito in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/4/2023 si è costituita la quale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e Controparte_1 svolto reconventio reconventionis di condanna di al pagamento Parte_1
dell'ulteriore somma di euro 141.764,00 - a titolo di prezzo dovuto per la fornitura di altra merce ordinata “e non ancora fatturata […]ma pronta per il ritiro e/o la consegna”.
A sostegno della domanda parte convenuta ha dedotto che:
− in data 10/6/2020 e Controparte_1 Parte_1
hanno stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura di “un considerevole quantitativo di tessuto non tessuto denominato TNT (suddiviso in vari articoli: SMS 35 gr;
TNT 30 gr;
Ovattato), da impiegare per la realizzazione di mascherine” - la suddetta operazione commerciale è stata garantita, mediante sottoscrizione di polizza assicurativa, da altra società (facente capo al medesimo CP_2 amministratore unico di;
Parte_1
5 − nel corso del rapporto le parti si sono accordate anche per la fornitura di altra tipologia di tessuto (già in precedenza utilizzata dalla opponente) denominata
“TNT GR 50 SM ” – in particolare Controparte_3 nel mese di ottobre 2020 (società cui è ascrivibile l'operazione CP_2 commerciale) ha approvato un nuovo ordine di materiali e relativo piano di consegne;
− tutto il tessuto fornito è stato di fatto utilizzato da Parte_1
Co per la produzione di mascherine a marchio;
[...]
− il prezzo complessivo delle suddette forniture è risultato pari ad euro 202.202,70 di cui non risulta pagata la somma ingiunta di euro 86.498,07 riferita alle fatture n.
784 del 31/10/2022 e n. 870 del 30/11/2020 (considerata la nota di credito n.553 del 31/7/2022) – fatture in relazione alle quali, tuttavia, in data 7/12/2020 ed in data 24/12/2020 ha corrisposto a Parte_1 Controparte_1
l'importo di complessivi euro 30.000 a titolo di acconto, circostanza che “dimostra come la società abbia inserito nella sua contabilità le fatture emesse dalla Parte_1 [...]
senza muovere contestazione alcuna [… e …] costituisce prova del rapporto CP_1 contrattuale sulla cui base il documento fiscale è stato emesso”;
− successivamente e hanno CP_5 Parte_1
ordinato ulteriore tessuto per un importo di euro 116.200,00 (oltre Iva), senza mai provvedere al ritiro;
− solo nel mese di febbraio 2021 a seguito di Parte_1 propria “indagine di laboratorio” ha contestato a il difetto Controparte_1
di qualità della merce fornita, per difformità del tessuto “TNT GR 50 SM
MB/PP” rispetto a quello descritto nella scheda tecnica del prodotto;
− l'accertamento tecnico preventivo avviato dinanzi al Tribunale di Fermo da
(iscritto al R.G. 1213/2021) ha confermato l'idoneità del Controparte_1 tessuto fornito alla produzione di mascherine, nonostante “le differenze riscontrate rispetto alla scheda tecnica”;
− considerato che le differenze tra il tessuto fornito e quello descritto nella scheda tecnica riguardano valori che non influiscono sulla destinazione d'uso del
6 materiale, alcun inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte può essere ascritto a Controparte_1
− sussiste, pertanto, il diritto di ad ottenere il pagamento Controparte_1
della somma complessiva di €. 228.262,07 - di cui euro 86.498,07 “quale somma già fatturata alla e oggetto del decreto ingiuntivo opposto e quanto ad €.116.200,00 (+ Iva Pt_1
22%) ovvero euro 141.764,00 quale corrispettivo della merce ordinata e non ancora fatturata”;
− va rigettata la domanda risarcitoria svolta da Parte_1
considerato che la cessazione dell'attività di commercializzazione di mascherine da parte di quest'ultima non può essere ascritta a responsabilità del fornitore ed, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno va escluso ex art. 1227 c.c. essendo emersa dall'Accertamento Tecnico Preventivo l'idoneità del tessuto fornito alla produzione di mascherine.
Per le esposte ragioni parte opposta ha domandato “[…] 3). Nel merito: in accoglimento delle ragioni avanzate dall'opposta rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto Controparte_1 per tutti i motivi di cui al presente atto, la domanda della diretta ad Parte_1 accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 97/2023 del
10/02/2023 - RG n. 194/2023 notificato in data 14.02.2023 e comunque condannare in ogni caso la società a pagare alla società la somma di Parte_1 Controparte_1
€.86.498,07 (euro ottantaseimilaquattrocentonovantotto/07) oltre agli interessi legali di mora ex.
D.Lgs.231/2002 maturati e maturandi dalla data portata da ciascuna fattura espressamente indicata nel decreto ingiuntivo opposto fino al saldo effettivo;
4). sempre nel merito in accoglimento delle ragioni avanzate dalla società opposta ed acquisita agli atti di causa le perizia resa nel procedimento Controparte_1 di ATP n.R.G. 1213/2021 Trib. Fermo, rigettare integralmente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto, la domanda riconvenzionale della Parte_1 diretta all'accertamento di asseriti vizi della merce venduta alla società comparente Controparte_1 nonché la domanda volta a far dichiarare risolto per grave inadempimento della Controparte_1 il contratto di fornitura tra le parti intercorso per gravissimo inadempimento e conseguentemente anche
l'ulteriore domanda, ugualmente totalmente infondata sia in fatto che in diritto, anche con riferimento al quanto previsto dall'art. 1227 secondo comma c.c., volta a condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della società opponente della somma ex adverso indicata prudenzialmente in
€.310.000,00, comprensiva altresì del danno all'immagine commerciale, o a quella somma maggiore o
7 minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
5) - ancora nel merito, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'opposta, rigettare integralmente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto, la domanda della
[...] diretta sempre e comunque a far condannare la società convenuta opposta al risarcimento Parte_1 del danno ex art. 96 c.p.c. per asserita temerarietà dell'azione proposta. 6) - ancora nel merito, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'opposta rigettare integralmente in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto, la domanda della
[...]
diretta in via subordinata, a far accertare l'asserita inesistenza del credito azionato in via Parte_1 monitoria in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti dalla società attrice opponente. 7). In via riconvenzionale condannare la al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma complessiva di €.228.262,07 ovvero quanto ad €. 86.498,07 quale somma Controparte_1 già fatturata alla e oggetto del decreto ingiuntivo opposto e quanto ad €. 116.200,00 (+ iva 22%) Pt_1 ovvero euro 141.764,00 quale corrispettivo della merce ordinata e non ancora fatturata dalla
[...]
ma pronta per il ritiro e/o la consegna. 8) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del CP_1 presente giudizio e di quello di ATP”.
4. All'esito della prima udienza del 22/6/2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. Parte attrice con la propria memoria ex art. 183 co. VI
n.1 c.p.c., in replica alle difese avversarie: a) ha precisato che le fatture oggetto di causa non sono state inserite nella contabilità di SK Medical LO SR, essendo state dalla stessa restituite a “la quale, invece di inviare una nota di credito, ha nuovamente Controparte_6 riemesso le medesime fatture per i medesimi importi”; b) ha dedotto la nullità del contratto intervenuto tra le parti per illiceità della causa, considerato che la non corrispondenza per qualità del tessuto alla scheda tecnica era nota a la quale ha agito Controparte_1 anche in violazione di norme penali;
c) ha dedotto l'inammissibilità ed infondatezza della reconventio reconventionis svolta dalla convenuta-opposta, poiché attinente a fatti nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto di causa (riguardando merci non fatturate e neppure nella disponibilità dell'opponente), peraltro in difetto di prova del titolo contrattuale. Per le esposte ragioni SK Medical LO SR ad integrazione delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ha domandato, altresì, “3) Sempre in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzione stante la mutatio libelli in essa contenuta e/o
8 dichiarare la sua inammissibilità in ragione del fatto che trattasi di giudizio di merito separato ed autonomo rispetto a quello instaurato in sede di procedimento monitorio;
4) nel merito: in parziale modifica delle conclusioni precedentemente rassegnate, accertata l'illeceità della causa sottostante l'emissione delle fatture già contestate ed opposte dichiarare la loro nullità ed in caso di mancato accoglimento delle richieste di cui al superiore punto 2 per medesima conseguenza delle somme pretese, anche in domanda riconvenzionale;
5) respingere tutte le domande formulate da parte convenuta opposta”. Parte convenuta con la propria memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. ha insistito nelle difese già svolte. Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'esito della successiva udienza del 7/3/2024 sono state rigettate le prove orali richieste dalle parti e
- ritenuta la causa matura per la decisione - è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con assegnazione alle parti di termine per note conclusive
(nell'ambito delle quali parte convenuta ha anche domandato la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. “in pendenza del procedimento penale rubricato presso la Procura della
Repubblica di Fermo al n. RGNR 2324/2023 per i reati p.p. agli art. 640 c.p. 61 n. 7 c.p. e art. 515
c.p.”). La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16/1/2025.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, va preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio in pendenza del procedimento penale iscritto dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Fermo al RG 2324/2023, considerato che “nell'ordinamento processuale vigente,
l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/06/2006, n. 13544).
Ciò premesso l'opposizione svolta da SK Medical LO SR va solo parzialmente accolta nei termini di seguito meglio esplicati.
6. In via preliminare va rigettata la domanda - formulata dall'opponente SK
Medical LO SR con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. - di accertamento della nullità del contratto perché stipulato in violazione di norme penali. Detta domanda, del tutto
9 genericamente formulata, risulta legata alla denuncia per i reati di “truffa e frode nell'esercizio del commercio” sporta da SK Medical LO SR nei confronti di Controparte_1 per cui è pendente procedimento penale (iscritto dinanzi alla Procura della Repubblica del
Tribunale di Fermo al RG 2324/2023).
Al riguardo va rilevato che l'individuazione del trattamento civilistico dell'atto negoziale che si confronti con una fattispecie di reato dipende dal rapporto che, di volta in volta, si abbia tra reato e contratto (cfr. Cass. n. 26097/2016) – atteso che la violazione della norma penale da luogo ad un negozio nullo solo allorchè la stessa si connoti come norma di ordine pubblico tesa a proteggere interessi generali e non interessi dei singoli contraenti.
In specie, pertanto, in considerazione delle generiche allegazioni svolte dall'attore, alcuna nullità del contratto risulta ravvisabile, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), ma solo annullabile, ai sensi dell'art.
1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, il contratto concluso non è nullo, né tanto meno inesistente, ma soltanto annullabile per vizio del consenso (così, da ultimo, Cass. n. 18930/2016, vedi anche Cass. n. 7468/2011)” (cfr. Cass. n. 17568/2022).
7. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto formulata dall'opponente SK
Medical LO SR per difetto di conformità del tessuto fornitole da
[...] rispetto alla scheda tecnica, va premesso, sotto un profilo sistematico, che Controparte_1 nell'ambito del contratto di compravendita, tra i vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore, la giurisprudenza distingue tre categorie: il vizio della cosa
(ex art. 1490 c.c.), la mancanza di qualità (ex art. 1497 c.c.) e l'aliud pro alio.
Il vizio ex art. 1490 c.c. viene generalmente definito come un difetto della cosa che riguarda le imperfezioni inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, capace di renderla inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore: ai sensi degli artt. 1490 e ss., c.c., il compratore che intenda avvalersi della garanzia per i vizi ha l'onere di denunciarne l'esistenza al venditore, a pena di decadenza, nel breve termine di otto giorni dalla scoperta. In presenza delle suddette condizioni, il compratore può domandare a propria scelta, ex art. 1492 c.c., la
10 risoluzione del contratto (actio redhibitoria) ovvero la riduzione del prezzo (actio quanti minoris o estimatoria) - c.d. azioni edilizie, salvo in ogni caso il diritto di domandare il risarcimento del danno - ciò nel termine di prescrizione di un anno (fermo che l'eccezione di prescrizione ex art. 2938 c.c. va necessariamente proposta dal venditore, che “In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1
c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.” cfr. Cass. 18672/2019 e che “Ai sensi del comma 2 dell'art. 1495 c.c. il compratore il quale abbia denunziato il vizio della cosa vendutagli entro otto giorni dalla scoperta e prima dell'anno dalla consegna, può sempre fare valere la garanzia per vizi in via di eccezione, anche dopo il decorso del termine annuale di prescrizione della relativa azione, sempre che sia stato citato in giudizio per la esecuzione del contratto” cfr. Cass. n. 545/1985).
In merito alla descritta responsabilità per i vizi della cosa venduta la Cassazione a Sezioni
Unite n. 11748/2019 ha chiarito che “la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi;
in altri termini, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, previsto dall'articolo 1476 n. 3, c.c., non corrisponde - a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni - alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore. Le obbligazioni del venditore si risolvono infatti nell' obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto e, nella vendita di cose determinate solo nel genere, nella duplice obbligazione di individuare, separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate. In entrambi i casi, ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto o individuate successivamente, indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse […] Non è dunque possibile concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione. […] La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita […] Dalla suddetta conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione
e di risarcimento del danno” (cfr. Cass. S.U. n. 11748/2019; vedi anche sulla specialità del
11 rimedio Cass. S.U. n. 18672/2019). Sulla base di tali considerazioni, la citata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in presenza di vizi della cosa compravenduta – ossia per una violazione della lex contractus che rappresenta un inadempimento contrattuale solo in senso lato – e di proposizione delle azioni ex art. 1492 ss. c.c. non è applicabile la regola generale di cui all'art. 1218 c.c. ma opera sic et simpliciter la regola di riparto dell'onere della prova prevista dall'art. 2697 c.c.: il compratore che agisce in giudizio per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa è tenuto ad allegare con specificità e provare i fatti su cui il proprio diritto (di azione) si fonda, ovverosia l'esistenza del difetto della cosa venduta
(principio di recente confermato anche da Cass. 14895/2023).
La mancanza di qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c. implica, invece, la carenza degli attributi che esprimono la funzionalità, l'utilità o il pregio del bene e che, senza pregiudicarne l'individualità, la consistenza o l'appartenenza al suo originario genere merceologico, influiscono sulla relativa classificazione. Con riferimento a tale ipotesi, l'art. 1497 attribuisce al compratore il diritto di ottenere la risoluzione del contratto, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. per le c.d. azioni edilizie. La giurisprudenza ha ritenuto che anche l'azione ex art. 1497 c.c. debba essere assimilata alle azioni ex art. 1492 c.c. prescindendo anch'essa dallo stato soggettivo del venditore – attesa la natura prettamente classificatoria della distinzione tra “vizio” e “mancanza di qualità”.
Al riguardo è stato, inoltre, ritenuto quanto all'esistenza del difetto che “Ai fini della risoluzione di un contratto di compravendita per mancanza di qualità promesse, non è necessario accertare se esse fossero
o meno essenziali per l'uso tipico o normale a cui la cosa è destinata, perché la volontà delle parti, nel prevederle, ha già attribuito loro tale carattere, per un uso o finalità particolari” (cfr. Cass. civ. n.
4657/1998) e che “La qualità della cosa compravenduta, qualora sia espressamente promessa, assume, per volontà dei contraenti, un carattere di essenzialità di per se stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza, la quale comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto” (cfr.
Cass. civ. n. 3550/1995).
Infine, l'aliud pro alio ricorre allorchè la res tradita appartenga ad un genus diverso da quello convenuto, oppure presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto. Tale categoria, di origine giurisprudenziale, non è riconducibile alla disciplina di cui agli artt. 1490 ss. ma comporta l'integrale applicazione delle norme generali sulla
12 responsabilità da inadempimento, di cui agli art. 1453 ss. c.c. – sicchè il compratore è tutelato dall'ordinaria azione di risoluzione, svincolata dagli stretti termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c.
7.1. Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto proposta dagli opponenti appare fondata e va inquadrata nell'ambito dell'art. 1497 c.c., per mancanza di qualità promesse della cosa venduta.
In specie, emerge dagli atti (e non è oggetto di contestazione tra le parti) che: a) SK
Medical LO SR (successivamente alla stipula di un Pt_2 Controparte_1 contratto di fornitura in data 8/7/2020 avente ad oggetto “Tessuto sns 35 gr;
Tessuto TNT 30 gr;
Tessuto Ovattato”), hanno pattuito anche la fornitura di tessuto “SM 50 (TNT GR 50)” per la realizzazione di mascherine chirurgiche del “tipo IIR (DM35M130)” – tessuto in relazione al quale ha fornito all'acquirente specifica scheda tecnica;
b) con Controparte_1 riguardo a tale tessuto “SM 50 (TNT GR 50)”, a seguito della consegna avvenuta il
19/1/2021 (di cui al DDT 2021 – RCL0000079), in data 27/1/2021 (nel termine di giorni 8 dalla consegna) SK Medical LO SR ha contestato il difetto di qualità (avendo comunicato via e-mail a di avere trasmesso dei campioni ad un Controparte_1 laboratorio specializzato il quale “in attesa della trasmissione del report definitivo delle analisi […] ha anticipato informalmente che dai controlli scientifici effettuati, il materiale risulterebbe avere caratteristiche non congrue e non corrispondenti a quelle dichiarate nella scheda da voi consegnata”) ed ha successivamente inoltrato alla stessa il report definitivo in data 3/2/2021, con comunicazione della volontà di risoluzione del contratto.
La CTU svolta tra le parti in sede di Accertamento Tecnico Preventivo con riguardo al materiale oggetto di causa “SM50” ha rilevato che SK Medical LO SR ha avviato la produzione di mascherine ai sensi del D.L. n. 18/2020 a seguito di “autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa” (cfr. p. 14
CTU), ciò sulla base della scheda tecnica del tessuto fornitale da Controparte_1
(cfr. p. 6 CTU) – precisando che “La documentazione tecnica da inviare al lIS dal proponente è la seguente: - Schede tecniche dei materiali (incluse eventuali sostanze addizionate es. stabilizzanti) utilizzati per la realizzazione delle mascherine. - Disegno con le dimensioni della mascherina. - Report delle prove effettuate secondo la Norma Tecnica UNI EN 14683:2019 "Maschere facciali ad uso medico- Requisiti e
13 metodi di prova": ° Efficienza di Filtrazione Batterica (BFE), ° Traspirabilità, ° Pulizia Microbica
(Bioburden), ° Resistenza agli schizzi (solo per tipo lIR); - Report delle prove di biocompatibilità sul prodotto finito secondo la Norma tecnica UNI EN ISO 10993-1:2010 "Valutazione biologica dei dispositivi medici-Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio": °
Citotossicità, ° Irritazione cutanea. ° Sensibilizzazione allergica. In alternativa al report delle prove il proponente può produrre un rapporto di valutazione biologica redatto su base bibliografica. Entrando nel dettaglio tecnico della documentazione comprovante l'idoneità della mascherina, la norma di riferimento è quindi la UNI EN 14683:2019 "Maschere facciali ad uso medico- Requisiti di prova". La norma specifica i requisiti di fabbricazione e progettazione e i metodi di prova per le maschere chirurgiche con particolare riguardo all'efficacia di filtrazione batterica, alla traspirabilità, alla resistenza agli schizzi e alla carica microbiologica” (cfr. p. 16 e 17). Il CTU ha inoltre rilevato che “- parte resistente ha Pt_1
ottenuto la certificazione delle mascherine che contenevano al suo interno il tessuto SM50 dall'Istituto
Superiore di Sanità, autorizzazione necessaria per la commercializzazione delle stesse;
- sicuramente la prima o le prime forniture di tessuto SM50 erano conformi visto che la ha ottenuto la certificazione Pt_1 sopra citata ed ha iniziato a produrre le mascherine stesse monitorando la produzione stessa con il sistema di qualità aziendale citato agli atti di causa;
- parte resistente ha fermato la produzione solamente quando a seguito di analisi del tessuto ha riscontrato la non conformità dello stesso, a riprova del fatto che l'azienda stessa monitorava la qualità e le caratteristiche di tali tessuto con il proprio sistema qualità nel corso della produzione” (cfr. p. 36).
Quanto all'esame dei tessuti forniti (prelevati sia presso che presso Controparte_1
SK Medical LO SR) il perito ha rilevato che taluni parametri valutativi si discostano significativamente da quanto indicato nella scheda tecnica ed in particolare “Si riscontrano scostamenti importanti sulle elongazioni del tessuto sia in Machine che in Cross direction. In particolare ai bassi carichi (5N e 10N) l'allungamento percentuale dei tessuti analizzati è inferiore rispetto a quello della scheda tecnica (riduzione del 40% circa sul valore medio), denunciando un comportamento più
"rigido" nella parte iniziale elastica della curva trazione-de formazione.Al carico prossimo a quello di rottura il comportamento si inverte in quanto l'allungamento dei tessuti analizzati è molto superiore rispetto a quello fomito in scheda tecnica (aumento superiore al 80% sul valore medio): i tessuti analizzati presentano una maggiore elasticità a rottura rispetto a quelli della scheda tecnica” (cfr. p. 40 e 41); inoltre “Si rileva un importante scostamento nella misurazione dello spessore dei vari provini rispetto alla scheda tecnica. Il valore medio dello spessore dei tessuti analizzati è circa il 32% inferiore rispetto a quello della scheda tecnica. Inoltre
14 mentre lo spessore dell'ultimo varia nel range compreso tra 0.51mm e 0.78mm, i tessuti analizzati presentano uno spessore che va da un minimo di 0.39 ad un massimo di 0.47 (valore questo inferiore al valore minimo della scheda tecnica)” (cfr. p. 42); ancora in merito alla permeabilità del tessuto “Si rileva una notevole dispersione dei dati misurati: il range di variabilità della permeabilità del tessuto in scheda tecnica (11, 1-14,4) è totalmente compreso all'interno di quello molto più ampio (7,4-16,5) delle misurazioni dei provini in laboratorio. Questo è espresso correttamente dal CV che nell'ultimo caso è pari a
25.9% contro il 10.1% della scheda tecnica. Il valore medio della permeabilità dei tessuti misurati è circa il
20% inferiore rispetto al dato della scheda tecnica. La notevole dispersione dei dati misurati fa si che all'interno dei campioni ci siano dei provini con una traspirabilità inferiore alla metà di altri: ad esempio il campione SK02 che misura 7.4 m3/m2/min contro lo SK04 che misura 16.5 m3/m2/min” (cfr. p. 43).
Il CTU è, pertanto, giunto alle seguenti “CONCLUSIONI SULLE ANALISI DEI
TESSUTI Non si riscontrano differenze degne di nota tra i campioni prelevati in Controparte_1 rispetto a quelli prelevati in . La conclusione è congruente visto che le due famiglie di tessuti sono state Pt_1 prodotte dal medesimo fornitore. Le analisi effettuate hanno riscontrato delle divergenze sulle caratteristiche dei campioni analizzati rispetto alla scheda tecnica del tessuto SM50. Nel dettaglio gli scostamenti sono risultati importanti sulle elongazioni misurate secondo norma WSP 110.4.R4, sullo spessore (WSP|20.6)
e sulla permeabilità all'aria secondo norma Edana WSP070.1. E' importante sottolineare che le analisi di laboratorio e la conclusione di cui sopra non permettono di tirare delle conclusioni in merito alla rispondenza/conformità dei tessuti analizzati rispetto alle iniziali consegne conformi dello stesso. Non avendo analisi di consegne conformi ne tessuti campioni di riferimento non si può escludere che tutte le consegne di tessuto fatte alla (comprese le prime con cui sono state offenute le certificazioni delle mascherine) Pt_1 presentino analisi secondo norma Edana similari a quelle qui presentate. Il report delle analisi qui presentato va inteso quindi solamente come paragone rispetto alla scheda tecnica del tessuto SM50” (cfr. p. 43 e 44).
Considerato che l'accordo contrattuale tra le parti ha avuto ad oggetto la fornitura di tessuto
“SM50” le cui specifiche caratteristiche sono state espressamente indicate dal fornitore nella scheda tecnica (inserita dall'acquirente tra la documentazione posta a base dell'autorizzazione alla produzione di mascherine), le rilevanti difformità del tessuto effettivamente fornito rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica (emerse dalla CTU) configurano una mancanza di qualità promesse (tempestivamente contestata in data 27/1/2021, nel rispetto del termine di otto giorni dalla consegna) che giustifica ex art. 1497 c.c. la risoluzione del contratto (già eccepita stragiudizialmente dall'acquirente) – dovendosi, tuttavia, in specie
15 escludere effetti retroattivi della risoluzione in applicazione del principio giurisprudenziale per cui “nei contratti a consegne ripartite e per il caso in cui la prestazione sia economicamente (come nell'ipotesi) scindibile, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" ex art.1460 c.c. può paralizzare la richiesta della controprestazione, relativa alla parte non eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione già eseguita, che non sia stata (come nella fattispecie) né restituita, né offerta in restituzione" (
Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 28 ottobre 1991, n. 11469)” (cfr. Cass. 9311/2017).
7.2. Le considerazioni sopra svolte giustificano anche il rigetto della reconventio reconventionis svolta da per il pagamento del prezzo di ulteriore merce Controparte_1 dalla stessa prodotta e non consegnata – domanda rispetto alla quale va, in ogni caso, evidenziato che il credito neppure risulta adeguatamente dimostrato, non essendo prodotti in atti né il contratto, né le relative fatture (e non essendo gli ordini di cui ai doc. 4a, 4c e 4e ascrivibili a SK Medical LO SR).
8. Quanto alla domanda risarcitoria svolta dall'opponente SK Medical LO SR anch'essa va rigettata – risultando, sotto il profilo allegatorio, formulata genericamente e, sotto il profilo probatorio, non dimostrata. L'opponente non ha offerto congrua prova circa il fatto che la cessazione della produzione di mascherine e la conseguente impossibilità di dare esecuzione agli ordini di cui al doc. 11 allegato all'atto di citazione sia conseguita alla difformità del materiale fornito da in data 19/1/2021 – considerati: Controparte_1
a) la genericità della comunicazione inviata da SK Medical LO SR ai clienti di
“impossibili[tà] a procedere con l'evasione dell'ordine” (prodotta in atti); b) il fatto che gli ordini inevasi recano la medesima data del 19/1/2021 di consegna del materiale oggetto di causa;
c) il rilievo, formulato dal CTU, secondo cui - pur sussistendo “marcate variazioni” del materiale fornito rispetto alle qualità indicate nella scheda tecnica - “l'idoneità alla produzione di mascherine chirurgiche del tessuto SN50 non può essere verificata se non producendo le mascherine nella sua interezza con l'accoppiatura di tre strati di tessuto” (circostanza che il perito non ha potuto verificare avendo “fa[tto] presente che non è possibile effettuare tale produzione”). Parte_1
9. Conseguentemente, ritenuta solo parzialmente fondata l'opposizione, il Tribunale rigetta la domanda di accertamento di nullità del contratto intervenuto tra le parti, accoglie la domanda di risoluzione del contratto oggetto di causa (nei limiti di cui al punto 7.1 della presente sentenza), revoca il decreto ingiuntivo n. 97/2023 emesso dal Tribunale di Fermo in data 10/2/2023 (pubblicato in pari data), rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria
16 svolta dall'opponente SK Medical LO SR e rigetta, altresì, la reconventio reconventionis svolta dall'opposto di pagamento dell'ulteriore somma di euro 116.200. Ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
10. Va rigettata anche la domanda di “risarcimento del danno” ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente. La stessa costituendo un'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. impone a carico di chi la faccia valere un onere di specifica allegazione e prova del danno subito (che non può coincidere con un mero aggravio procedurale o di spese di lite), in specie non allegato né dimostrato dall'istante (che non ha fornito in giudizio alcuna prova né dell'an né del quantum del pregiudizio ulteriore subito di cui ha domandato il risarcimento).
11. In ragione della soccombenza reciproca dovuta al rigetto delle domande riconvenzionali (di accertamento della nullità del contratto e di risarcimento del danno) svolte dall'opponente, le spese - sia del presente giudizio che del giudizio di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam - vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
365/2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
La domanda di accertamento della nullità del contratto oggetto di causa proposta da
[...]
Parte_1
ACCOGLIE la domanda di risoluzione del contratto oggetto di causa proposta da
[...]
Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 97/2023 emesso dal Tribunale di Fermo in data 10/2/2023 e pubblicato in pari data;
17 RIGETTA
La domanda risarcitoria svolta da Parte_1
RIGETTA la domanda di pagamento della somma di euro 116.200 svolta da
[...]
Controparte_1
COMPENSA
Integralmente tra le parti le spese di lite sia del presente giudizio che del giudizio di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam.
Fermo il 16/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
18
TRIBUNALE DI FERMO
All'udienza del 16/1/2025 alle ore 13:00 avanti al giudice Dott.ssa Lucia Rocchi sono comparsi:
Per parte attrice-opponente l'avv. GALEOTA Parte_1
GIOVANNI;
Per parte convenuta-opposta l'avv. CESARINI ALBERTO;
Controparte_1
***
L'Avv. Galeota si riporta alle memorie conclusive svolte insistendo nella sospensione del presente giudizio in pendenza di procedimento penale attualmente in fase di indagine;
in subordine insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti e rigettati;
in ulteriore subordine si riporta alle conclusioni già rassegnate, rilevando che il vizio di qualità della merce fornita emerge dalla CTU svolta in sede di ATP.
L'Avv. Cesarini si oppone alla richiesta di sospensione del presente giudizio, essendo la pendenza del procedimento penale irrilevante ai fini della decisione da assumere in sede civile;
si riporta alla propria memoria conclusiva ed insiste nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Esaurita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e precisate le conclusioni come sopra riportate,
Il Giudice
Preso atto si ritira per la decisione.
Successivamente, alle ore 18:08, viene riaperto il verbale ed il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
1 R.G.N.R. 365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, all'udienza del 16/1/2025, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 365 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Giovanni Galeota, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo del giudizio;
- attore opponente -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Vincenzo Damiani ed Alberto Cesarini, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- convenuto opposto -
***
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 97/2023 emesso dal Tribunale di Fermo in data
10/2/2023 e pubblicato in pari data”
2 ***
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/1/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9/2/2023 ha Controparte_1 domandato ed ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Fermo nei confronti di
[...] del decreto ingiuntivo n. 97/2023 del 10/2/2023 per il Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 86.498,07 a titolo di prezzo ancora dovuto per la fornitura di “tessuto per la realizzazione di mascherine” di cui alle fatture n. 784 del 31/10/2020
e n. 870 del 30/11/2020 (al netto della nota di credito n.553 del 31/7/2020) - oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 97/2023 ha proposto opposizione hiedendone la revoca e formulando, in via Parte_1 riconvenzionale, domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno – deducendo sotto il profilo fattuale che:
− è una società costituita per la produzione e Parte_1 commercializzazione “di mascherine chirurgiche disciplinata dal regolamento “dispositivi medici
(MDR), Regolamento UE 2017/745” – prodotto soggetto, a seguito dell'emergenza
Covid-19, alla procedura di valutazione di cui al D.L. n. 18 del 17/3/2020 che impone al produttore di “inviare al Ministero della Sanità la documentazione tecnica necessaria
a detta valuta-zione, che comprende:
1. le schede tecniche dei materiali, utilizzati per la realizzazioni delle mascherine;
2. Il disegno con le dimensioni della mascherina;
3. I Report delle prove effettuate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019 […]”;
− la società nel rispetto della predetta normativa ha Parte_1
ottenuto la certificazione del prodotto per la realizzazione di “mascherina chirurgica
3 TIPO IIR con marchio CE” e successivamente ha avviato la produzione, individuando come fornitore del tessuto (TNT) la società Controparte_1
− nel corso della produzione a seguito di controlli di Parte_1
qualità del materiale fornito – ha verificato “la mancanza di qualità del prodotto fornito rispetto a quella dichiarata nella scheda tecnica del produttore rilasciata da ” Controparte_1 con riguardo al materiale consegnato in data 19/1/2021 “con DDT 2021 –
RCL0000079” e provveduto tempestivamente (nella data del 27/1/2021) a contestare alla società fornitrice i difetti del materiale, manifestando, altresì, la propria volontà di
“interrompere ogni rapporto”;
− i vizi lamentati e la volontà di interruzione del rapporto hanno giustificato il mancato pagamento delle fatture residue (essendo stata già pagata la restante parte della fornitura ricevuta);
− i vizi del prodotto sono stati confermati anche da ulteriori controlli commissionati dalla medesima ad un'apposita agenzia, nonché Parte_1 dalla CTU svolta nel giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo (incardinato dinanzi al Tribunale di Fermo al R.G. 1213/2021 da , che ha Controparte_1 rilevato “marcate variazioni sulle caratteristiche dei campioni analizzati rispetto alla scheda tecnica del tessuto SM50 oggetto di causa”;
− poiché “la certificazione concessa a per la produzione di dispositivi medici ha come prima Pt_1
documentazione la scheda tecnica dei materiali utilizzati”, la difformità dei valori del materiale fornito rispetto a quelli indicati nella scheda tecnica costituisce un grave vizio e difetto di qualità che giustifica la risoluzione del contratto ed il mancato pagamento delle fatture residue – considerato che la difformità del tessuto rispetto agli standard previsti preclude la commercializzazione di mascherine “Tipo I e IIR con certificazione
CE”;
− il credito azionato in sede monitoria, in ogni caso, non risulta adeguatamente dimostrato avendo prodotto esclusivamente le fatture Controparte_1
(documenti di formazione unilaterale) ed un precedente contratto con scadenza nel dicembre 2020, riferito alla fornitura di diverso materiale mai contestato;
− considerato che a seguito del descritto inadempimento Parte_1
ha dovuto cessare la commercializzazione di mascherine pur avendo già
[...]
4 ricevuto ordini da clienti, quest'ultima ha diritto al risarcimento del danno subito da liquidare in somma pari ad euro 310.000 (“dovuto alla mancata esecuzione dei contratti per €
588.000,00, oltre al danno costituito dai costi per la costituzione e l'allestimento della società di produzione e per ottenere le necessarie autorizzazione” ed, altresì, comprensivo del danno non patrimoniale all'immagine).
Per gli esposti motivi l'opponente ha domandato “Nel merito: in accoglimento delle ragioni avanzate dall'opponente, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficace del decreto ingiuntivo opposto n.
97/2023 del 10/02/2023 - RG n. 194/2023 notificato in data 14.02.2023, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente alla stregua delle motivazioni poste a fondamento della domanda. - previo accertamento dei vizi della merce venduta alla società comparente, dichiarare risolto per grave inadempimento della il contratto di fornitura tra le parti intercorso per gravissimo Controparte_1 inadempimento e conseguentemente condannare la al risarcimento del danno in Controparte_1 favore della comparente della somma che si indica prudenzialmente in € 310.000,00, comprensiva altresì del danno all'immagine commerciale, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo”. - sempre e comunque condannare il convenuto opposto al risarcimento del danno ex art.lo 96 c.p.c., stante la temerarietà dell'azione proposta. -
In via subordinata, accertarsi l'inesistenza del credito in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/4/2023 si è costituita la quale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e Controparte_1 svolto reconventio reconventionis di condanna di al pagamento Parte_1
dell'ulteriore somma di euro 141.764,00 - a titolo di prezzo dovuto per la fornitura di altra merce ordinata “e non ancora fatturata […]ma pronta per il ritiro e/o la consegna”.
A sostegno della domanda parte convenuta ha dedotto che:
− in data 10/6/2020 e Controparte_1 Parte_1
hanno stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura di “un considerevole quantitativo di tessuto non tessuto denominato TNT (suddiviso in vari articoli: SMS 35 gr;
TNT 30 gr;
Ovattato), da impiegare per la realizzazione di mascherine” - la suddetta operazione commerciale è stata garantita, mediante sottoscrizione di polizza assicurativa, da altra società (facente capo al medesimo CP_2 amministratore unico di;
Parte_1
5 − nel corso del rapporto le parti si sono accordate anche per la fornitura di altra tipologia di tessuto (già in precedenza utilizzata dalla opponente) denominata
“TNT GR 50 SM ” – in particolare Controparte_3 nel mese di ottobre 2020 (società cui è ascrivibile l'operazione CP_2 commerciale) ha approvato un nuovo ordine di materiali e relativo piano di consegne;
− tutto il tessuto fornito è stato di fatto utilizzato da Parte_1
Co per la produzione di mascherine a marchio;
[...]
− il prezzo complessivo delle suddette forniture è risultato pari ad euro 202.202,70 di cui non risulta pagata la somma ingiunta di euro 86.498,07 riferita alle fatture n.
784 del 31/10/2022 e n. 870 del 30/11/2020 (considerata la nota di credito n.553 del 31/7/2022) – fatture in relazione alle quali, tuttavia, in data 7/12/2020 ed in data 24/12/2020 ha corrisposto a Parte_1 Controparte_1
l'importo di complessivi euro 30.000 a titolo di acconto, circostanza che “dimostra come la società abbia inserito nella sua contabilità le fatture emesse dalla Parte_1 [...]
senza muovere contestazione alcuna [… e …] costituisce prova del rapporto CP_1 contrattuale sulla cui base il documento fiscale è stato emesso”;
− successivamente e hanno CP_5 Parte_1
ordinato ulteriore tessuto per un importo di euro 116.200,00 (oltre Iva), senza mai provvedere al ritiro;
− solo nel mese di febbraio 2021 a seguito di Parte_1 propria “indagine di laboratorio” ha contestato a il difetto Controparte_1
di qualità della merce fornita, per difformità del tessuto “TNT GR 50 SM
MB/PP” rispetto a quello descritto nella scheda tecnica del prodotto;
− l'accertamento tecnico preventivo avviato dinanzi al Tribunale di Fermo da
(iscritto al R.G. 1213/2021) ha confermato l'idoneità del Controparte_1 tessuto fornito alla produzione di mascherine, nonostante “le differenze riscontrate rispetto alla scheda tecnica”;
− considerato che le differenze tra il tessuto fornito e quello descritto nella scheda tecnica riguardano valori che non influiscono sulla destinazione d'uso del
6 materiale, alcun inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte può essere ascritto a Controparte_1
− sussiste, pertanto, il diritto di ad ottenere il pagamento Controparte_1
della somma complessiva di €. 228.262,07 - di cui euro 86.498,07 “quale somma già fatturata alla e oggetto del decreto ingiuntivo opposto e quanto ad €.116.200,00 (+ Iva Pt_1
22%) ovvero euro 141.764,00 quale corrispettivo della merce ordinata e non ancora fatturata”;
− va rigettata la domanda risarcitoria svolta da Parte_1
considerato che la cessazione dell'attività di commercializzazione di mascherine da parte di quest'ultima non può essere ascritta a responsabilità del fornitore ed, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno va escluso ex art. 1227 c.c. essendo emersa dall'Accertamento Tecnico Preventivo l'idoneità del tessuto fornito alla produzione di mascherine.
Per le esposte ragioni parte opposta ha domandato “[…] 3). Nel merito: in accoglimento delle ragioni avanzate dall'opposta rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto Controparte_1 per tutti i motivi di cui al presente atto, la domanda della diretta ad Parte_1 accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 97/2023 del
10/02/2023 - RG n. 194/2023 notificato in data 14.02.2023 e comunque condannare in ogni caso la società a pagare alla società la somma di Parte_1 Controparte_1
€.86.498,07 (euro ottantaseimilaquattrocentonovantotto/07) oltre agli interessi legali di mora ex.
D.Lgs.231/2002 maturati e maturandi dalla data portata da ciascuna fattura espressamente indicata nel decreto ingiuntivo opposto fino al saldo effettivo;
4). sempre nel merito in accoglimento delle ragioni avanzate dalla società opposta ed acquisita agli atti di causa le perizia resa nel procedimento Controparte_1 di ATP n.R.G. 1213/2021 Trib. Fermo, rigettare integralmente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto, la domanda riconvenzionale della Parte_1 diretta all'accertamento di asseriti vizi della merce venduta alla società comparente Controparte_1 nonché la domanda volta a far dichiarare risolto per grave inadempimento della Controparte_1 il contratto di fornitura tra le parti intercorso per gravissimo inadempimento e conseguentemente anche
l'ulteriore domanda, ugualmente totalmente infondata sia in fatto che in diritto, anche con riferimento al quanto previsto dall'art. 1227 secondo comma c.c., volta a condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della società opponente della somma ex adverso indicata prudenzialmente in
€.310.000,00, comprensiva altresì del danno all'immagine commerciale, o a quella somma maggiore o
7 minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
5) - ancora nel merito, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'opposta, rigettare integralmente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto, la domanda della
[...] diretta sempre e comunque a far condannare la società convenuta opposta al risarcimento Parte_1 del danno ex art. 96 c.p.c. per asserita temerarietà dell'azione proposta. 6) - ancora nel merito, in accoglimento delle ragioni avanzate dall'opposta rigettare integralmente in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto, la domanda della
[...]
diretta in via subordinata, a far accertare l'asserita inesistenza del credito azionato in via Parte_1 monitoria in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti dalla società attrice opponente. 7). In via riconvenzionale condannare la al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma complessiva di €.228.262,07 ovvero quanto ad €. 86.498,07 quale somma Controparte_1 già fatturata alla e oggetto del decreto ingiuntivo opposto e quanto ad €. 116.200,00 (+ iva 22%) Pt_1 ovvero euro 141.764,00 quale corrispettivo della merce ordinata e non ancora fatturata dalla
[...]
ma pronta per il ritiro e/o la consegna. 8) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del CP_1 presente giudizio e di quello di ATP”.
4. All'esito della prima udienza del 22/6/2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. Parte attrice con la propria memoria ex art. 183 co. VI
n.1 c.p.c., in replica alle difese avversarie: a) ha precisato che le fatture oggetto di causa non sono state inserite nella contabilità di SK Medical LO SR, essendo state dalla stessa restituite a “la quale, invece di inviare una nota di credito, ha nuovamente Controparte_6 riemesso le medesime fatture per i medesimi importi”; b) ha dedotto la nullità del contratto intervenuto tra le parti per illiceità della causa, considerato che la non corrispondenza per qualità del tessuto alla scheda tecnica era nota a la quale ha agito Controparte_1 anche in violazione di norme penali;
c) ha dedotto l'inammissibilità ed infondatezza della reconventio reconventionis svolta dalla convenuta-opposta, poiché attinente a fatti nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto di causa (riguardando merci non fatturate e neppure nella disponibilità dell'opponente), peraltro in difetto di prova del titolo contrattuale. Per le esposte ragioni SK Medical LO SR ad integrazione delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ha domandato, altresì, “3) Sempre in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzione stante la mutatio libelli in essa contenuta e/o
8 dichiarare la sua inammissibilità in ragione del fatto che trattasi di giudizio di merito separato ed autonomo rispetto a quello instaurato in sede di procedimento monitorio;
4) nel merito: in parziale modifica delle conclusioni precedentemente rassegnate, accertata l'illeceità della causa sottostante l'emissione delle fatture già contestate ed opposte dichiarare la loro nullità ed in caso di mancato accoglimento delle richieste di cui al superiore punto 2 per medesima conseguenza delle somme pretese, anche in domanda riconvenzionale;
5) respingere tutte le domande formulate da parte convenuta opposta”. Parte convenuta con la propria memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. ha insistito nelle difese già svolte. Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'esito della successiva udienza del 7/3/2024 sono state rigettate le prove orali richieste dalle parti e
- ritenuta la causa matura per la decisione - è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con assegnazione alle parti di termine per note conclusive
(nell'ambito delle quali parte convenuta ha anche domandato la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. “in pendenza del procedimento penale rubricato presso la Procura della
Repubblica di Fermo al n. RGNR 2324/2023 per i reati p.p. agli art. 640 c.p. 61 n. 7 c.p. e art. 515
c.p.”). La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16/1/2025.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, va preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio in pendenza del procedimento penale iscritto dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Fermo al RG 2324/2023, considerato che “nell'ordinamento processuale vigente,
l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/06/2006, n. 13544).
Ciò premesso l'opposizione svolta da SK Medical LO SR va solo parzialmente accolta nei termini di seguito meglio esplicati.
6. In via preliminare va rigettata la domanda - formulata dall'opponente SK
Medical LO SR con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. - di accertamento della nullità del contratto perché stipulato in violazione di norme penali. Detta domanda, del tutto
9 genericamente formulata, risulta legata alla denuncia per i reati di “truffa e frode nell'esercizio del commercio” sporta da SK Medical LO SR nei confronti di Controparte_1 per cui è pendente procedimento penale (iscritto dinanzi alla Procura della Repubblica del
Tribunale di Fermo al RG 2324/2023).
Al riguardo va rilevato che l'individuazione del trattamento civilistico dell'atto negoziale che si confronti con una fattispecie di reato dipende dal rapporto che, di volta in volta, si abbia tra reato e contratto (cfr. Cass. n. 26097/2016) – atteso che la violazione della norma penale da luogo ad un negozio nullo solo allorchè la stessa si connoti come norma di ordine pubblico tesa a proteggere interessi generali e non interessi dei singoli contraenti.
In specie, pertanto, in considerazione delle generiche allegazioni svolte dall'attore, alcuna nullità del contratto risulta ravvisabile, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), ma solo annullabile, ai sensi dell'art.
1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, il contratto concluso non è nullo, né tanto meno inesistente, ma soltanto annullabile per vizio del consenso (così, da ultimo, Cass. n. 18930/2016, vedi anche Cass. n. 7468/2011)” (cfr. Cass. n. 17568/2022).
7. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto formulata dall'opponente SK
Medical LO SR per difetto di conformità del tessuto fornitole da
[...] rispetto alla scheda tecnica, va premesso, sotto un profilo sistematico, che Controparte_1 nell'ambito del contratto di compravendita, tra i vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore, la giurisprudenza distingue tre categorie: il vizio della cosa
(ex art. 1490 c.c.), la mancanza di qualità (ex art. 1497 c.c.) e l'aliud pro alio.
Il vizio ex art. 1490 c.c. viene generalmente definito come un difetto della cosa che riguarda le imperfezioni inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, capace di renderla inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore: ai sensi degli artt. 1490 e ss., c.c., il compratore che intenda avvalersi della garanzia per i vizi ha l'onere di denunciarne l'esistenza al venditore, a pena di decadenza, nel breve termine di otto giorni dalla scoperta. In presenza delle suddette condizioni, il compratore può domandare a propria scelta, ex art. 1492 c.c., la
10 risoluzione del contratto (actio redhibitoria) ovvero la riduzione del prezzo (actio quanti minoris o estimatoria) - c.d. azioni edilizie, salvo in ogni caso il diritto di domandare il risarcimento del danno - ciò nel termine di prescrizione di un anno (fermo che l'eccezione di prescrizione ex art. 2938 c.c. va necessariamente proposta dal venditore, che “In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1
c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.” cfr. Cass. 18672/2019 e che “Ai sensi del comma 2 dell'art. 1495 c.c. il compratore il quale abbia denunziato il vizio della cosa vendutagli entro otto giorni dalla scoperta e prima dell'anno dalla consegna, può sempre fare valere la garanzia per vizi in via di eccezione, anche dopo il decorso del termine annuale di prescrizione della relativa azione, sempre che sia stato citato in giudizio per la esecuzione del contratto” cfr. Cass. n. 545/1985).
In merito alla descritta responsabilità per i vizi della cosa venduta la Cassazione a Sezioni
Unite n. 11748/2019 ha chiarito che “la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi;
in altri termini, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, previsto dall'articolo 1476 n. 3, c.c., non corrisponde - a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni - alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore. Le obbligazioni del venditore si risolvono infatti nell' obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto e, nella vendita di cose determinate solo nel genere, nella duplice obbligazione di individuare, separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate. In entrambi i casi, ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto o individuate successivamente, indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse […] Non è dunque possibile concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione. […] La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita […] Dalla suddetta conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione
e di risarcimento del danno” (cfr. Cass. S.U. n. 11748/2019; vedi anche sulla specialità del
11 rimedio Cass. S.U. n. 18672/2019). Sulla base di tali considerazioni, la citata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in presenza di vizi della cosa compravenduta – ossia per una violazione della lex contractus che rappresenta un inadempimento contrattuale solo in senso lato – e di proposizione delle azioni ex art. 1492 ss. c.c. non è applicabile la regola generale di cui all'art. 1218 c.c. ma opera sic et simpliciter la regola di riparto dell'onere della prova prevista dall'art. 2697 c.c.: il compratore che agisce in giudizio per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa è tenuto ad allegare con specificità e provare i fatti su cui il proprio diritto (di azione) si fonda, ovverosia l'esistenza del difetto della cosa venduta
(principio di recente confermato anche da Cass. 14895/2023).
La mancanza di qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c. implica, invece, la carenza degli attributi che esprimono la funzionalità, l'utilità o il pregio del bene e che, senza pregiudicarne l'individualità, la consistenza o l'appartenenza al suo originario genere merceologico, influiscono sulla relativa classificazione. Con riferimento a tale ipotesi, l'art. 1497 attribuisce al compratore il diritto di ottenere la risoluzione del contratto, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. per le c.d. azioni edilizie. La giurisprudenza ha ritenuto che anche l'azione ex art. 1497 c.c. debba essere assimilata alle azioni ex art. 1492 c.c. prescindendo anch'essa dallo stato soggettivo del venditore – attesa la natura prettamente classificatoria della distinzione tra “vizio” e “mancanza di qualità”.
Al riguardo è stato, inoltre, ritenuto quanto all'esistenza del difetto che “Ai fini della risoluzione di un contratto di compravendita per mancanza di qualità promesse, non è necessario accertare se esse fossero
o meno essenziali per l'uso tipico o normale a cui la cosa è destinata, perché la volontà delle parti, nel prevederle, ha già attribuito loro tale carattere, per un uso o finalità particolari” (cfr. Cass. civ. n.
4657/1998) e che “La qualità della cosa compravenduta, qualora sia espressamente promessa, assume, per volontà dei contraenti, un carattere di essenzialità di per se stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza, la quale comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto” (cfr.
Cass. civ. n. 3550/1995).
Infine, l'aliud pro alio ricorre allorchè la res tradita appartenga ad un genus diverso da quello convenuto, oppure presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto. Tale categoria, di origine giurisprudenziale, non è riconducibile alla disciplina di cui agli artt. 1490 ss. ma comporta l'integrale applicazione delle norme generali sulla
12 responsabilità da inadempimento, di cui agli art. 1453 ss. c.c. – sicchè il compratore è tutelato dall'ordinaria azione di risoluzione, svincolata dagli stretti termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c.
7.1. Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto proposta dagli opponenti appare fondata e va inquadrata nell'ambito dell'art. 1497 c.c., per mancanza di qualità promesse della cosa venduta.
In specie, emerge dagli atti (e non è oggetto di contestazione tra le parti) che: a) SK
Medical LO SR (successivamente alla stipula di un Pt_2 Controparte_1 contratto di fornitura in data 8/7/2020 avente ad oggetto “Tessuto sns 35 gr;
Tessuto TNT 30 gr;
Tessuto Ovattato”), hanno pattuito anche la fornitura di tessuto “SM 50 (TNT GR 50)” per la realizzazione di mascherine chirurgiche del “tipo IIR (DM35M130)” – tessuto in relazione al quale ha fornito all'acquirente specifica scheda tecnica;
b) con Controparte_1 riguardo a tale tessuto “SM 50 (TNT GR 50)”, a seguito della consegna avvenuta il
19/1/2021 (di cui al DDT 2021 – RCL0000079), in data 27/1/2021 (nel termine di giorni 8 dalla consegna) SK Medical LO SR ha contestato il difetto di qualità (avendo comunicato via e-mail a di avere trasmesso dei campioni ad un Controparte_1 laboratorio specializzato il quale “in attesa della trasmissione del report definitivo delle analisi […] ha anticipato informalmente che dai controlli scientifici effettuati, il materiale risulterebbe avere caratteristiche non congrue e non corrispondenti a quelle dichiarate nella scheda da voi consegnata”) ed ha successivamente inoltrato alla stessa il report definitivo in data 3/2/2021, con comunicazione della volontà di risoluzione del contratto.
La CTU svolta tra le parti in sede di Accertamento Tecnico Preventivo con riguardo al materiale oggetto di causa “SM50” ha rilevato che SK Medical LO SR ha avviato la produzione di mascherine ai sensi del D.L. n. 18/2020 a seguito di “autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa” (cfr. p. 14
CTU), ciò sulla base della scheda tecnica del tessuto fornitale da Controparte_1
(cfr. p. 6 CTU) – precisando che “La documentazione tecnica da inviare al lIS dal proponente è la seguente: - Schede tecniche dei materiali (incluse eventuali sostanze addizionate es. stabilizzanti) utilizzati per la realizzazione delle mascherine. - Disegno con le dimensioni della mascherina. - Report delle prove effettuate secondo la Norma Tecnica UNI EN 14683:2019 "Maschere facciali ad uso medico- Requisiti e
13 metodi di prova": ° Efficienza di Filtrazione Batterica (BFE), ° Traspirabilità, ° Pulizia Microbica
(Bioburden), ° Resistenza agli schizzi (solo per tipo lIR); - Report delle prove di biocompatibilità sul prodotto finito secondo la Norma tecnica UNI EN ISO 10993-1:2010 "Valutazione biologica dei dispositivi medici-Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio": °
Citotossicità, ° Irritazione cutanea. ° Sensibilizzazione allergica. In alternativa al report delle prove il proponente può produrre un rapporto di valutazione biologica redatto su base bibliografica. Entrando nel dettaglio tecnico della documentazione comprovante l'idoneità della mascherina, la norma di riferimento è quindi la UNI EN 14683:2019 "Maschere facciali ad uso medico- Requisiti di prova". La norma specifica i requisiti di fabbricazione e progettazione e i metodi di prova per le maschere chirurgiche con particolare riguardo all'efficacia di filtrazione batterica, alla traspirabilità, alla resistenza agli schizzi e alla carica microbiologica” (cfr. p. 16 e 17). Il CTU ha inoltre rilevato che “- parte resistente ha Pt_1
ottenuto la certificazione delle mascherine che contenevano al suo interno il tessuto SM50 dall'Istituto
Superiore di Sanità, autorizzazione necessaria per la commercializzazione delle stesse;
- sicuramente la prima o le prime forniture di tessuto SM50 erano conformi visto che la ha ottenuto la certificazione Pt_1 sopra citata ed ha iniziato a produrre le mascherine stesse monitorando la produzione stessa con il sistema di qualità aziendale citato agli atti di causa;
- parte resistente ha fermato la produzione solamente quando a seguito di analisi del tessuto ha riscontrato la non conformità dello stesso, a riprova del fatto che l'azienda stessa monitorava la qualità e le caratteristiche di tali tessuto con il proprio sistema qualità nel corso della produzione” (cfr. p. 36).
Quanto all'esame dei tessuti forniti (prelevati sia presso che presso Controparte_1
SK Medical LO SR) il perito ha rilevato che taluni parametri valutativi si discostano significativamente da quanto indicato nella scheda tecnica ed in particolare “Si riscontrano scostamenti importanti sulle elongazioni del tessuto sia in Machine che in Cross direction. In particolare ai bassi carichi (5N e 10N) l'allungamento percentuale dei tessuti analizzati è inferiore rispetto a quello della scheda tecnica (riduzione del 40% circa sul valore medio), denunciando un comportamento più
"rigido" nella parte iniziale elastica della curva trazione-de formazione.Al carico prossimo a quello di rottura il comportamento si inverte in quanto l'allungamento dei tessuti analizzati è molto superiore rispetto a quello fomito in scheda tecnica (aumento superiore al 80% sul valore medio): i tessuti analizzati presentano una maggiore elasticità a rottura rispetto a quelli della scheda tecnica” (cfr. p. 40 e 41); inoltre “Si rileva un importante scostamento nella misurazione dello spessore dei vari provini rispetto alla scheda tecnica. Il valore medio dello spessore dei tessuti analizzati è circa il 32% inferiore rispetto a quello della scheda tecnica. Inoltre
14 mentre lo spessore dell'ultimo varia nel range compreso tra 0.51mm e 0.78mm, i tessuti analizzati presentano uno spessore che va da un minimo di 0.39 ad un massimo di 0.47 (valore questo inferiore al valore minimo della scheda tecnica)” (cfr. p. 42); ancora in merito alla permeabilità del tessuto “Si rileva una notevole dispersione dei dati misurati: il range di variabilità della permeabilità del tessuto in scheda tecnica (11, 1-14,4) è totalmente compreso all'interno di quello molto più ampio (7,4-16,5) delle misurazioni dei provini in laboratorio. Questo è espresso correttamente dal CV che nell'ultimo caso è pari a
25.9% contro il 10.1% della scheda tecnica. Il valore medio della permeabilità dei tessuti misurati è circa il
20% inferiore rispetto al dato della scheda tecnica. La notevole dispersione dei dati misurati fa si che all'interno dei campioni ci siano dei provini con una traspirabilità inferiore alla metà di altri: ad esempio il campione SK02 che misura 7.4 m3/m2/min contro lo SK04 che misura 16.5 m3/m2/min” (cfr. p. 43).
Il CTU è, pertanto, giunto alle seguenti “CONCLUSIONI SULLE ANALISI DEI
TESSUTI Non si riscontrano differenze degne di nota tra i campioni prelevati in Controparte_1 rispetto a quelli prelevati in . La conclusione è congruente visto che le due famiglie di tessuti sono state Pt_1 prodotte dal medesimo fornitore. Le analisi effettuate hanno riscontrato delle divergenze sulle caratteristiche dei campioni analizzati rispetto alla scheda tecnica del tessuto SM50. Nel dettaglio gli scostamenti sono risultati importanti sulle elongazioni misurate secondo norma WSP 110.4.R4, sullo spessore (WSP|20.6)
e sulla permeabilità all'aria secondo norma Edana WSP070.1. E' importante sottolineare che le analisi di laboratorio e la conclusione di cui sopra non permettono di tirare delle conclusioni in merito alla rispondenza/conformità dei tessuti analizzati rispetto alle iniziali consegne conformi dello stesso. Non avendo analisi di consegne conformi ne tessuti campioni di riferimento non si può escludere che tutte le consegne di tessuto fatte alla (comprese le prime con cui sono state offenute le certificazioni delle mascherine) Pt_1 presentino analisi secondo norma Edana similari a quelle qui presentate. Il report delle analisi qui presentato va inteso quindi solamente come paragone rispetto alla scheda tecnica del tessuto SM50” (cfr. p. 43 e 44).
Considerato che l'accordo contrattuale tra le parti ha avuto ad oggetto la fornitura di tessuto
“SM50” le cui specifiche caratteristiche sono state espressamente indicate dal fornitore nella scheda tecnica (inserita dall'acquirente tra la documentazione posta a base dell'autorizzazione alla produzione di mascherine), le rilevanti difformità del tessuto effettivamente fornito rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica (emerse dalla CTU) configurano una mancanza di qualità promesse (tempestivamente contestata in data 27/1/2021, nel rispetto del termine di otto giorni dalla consegna) che giustifica ex art. 1497 c.c. la risoluzione del contratto (già eccepita stragiudizialmente dall'acquirente) – dovendosi, tuttavia, in specie
15 escludere effetti retroattivi della risoluzione in applicazione del principio giurisprudenziale per cui “nei contratti a consegne ripartite e per il caso in cui la prestazione sia economicamente (come nell'ipotesi) scindibile, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" ex art.1460 c.c. può paralizzare la richiesta della controprestazione, relativa alla parte non eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione già eseguita, che non sia stata (come nella fattispecie) né restituita, né offerta in restituzione" (
Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 28 ottobre 1991, n. 11469)” (cfr. Cass. 9311/2017).
7.2. Le considerazioni sopra svolte giustificano anche il rigetto della reconventio reconventionis svolta da per il pagamento del prezzo di ulteriore merce Controparte_1 dalla stessa prodotta e non consegnata – domanda rispetto alla quale va, in ogni caso, evidenziato che il credito neppure risulta adeguatamente dimostrato, non essendo prodotti in atti né il contratto, né le relative fatture (e non essendo gli ordini di cui ai doc. 4a, 4c e 4e ascrivibili a SK Medical LO SR).
8. Quanto alla domanda risarcitoria svolta dall'opponente SK Medical LO SR anch'essa va rigettata – risultando, sotto il profilo allegatorio, formulata genericamente e, sotto il profilo probatorio, non dimostrata. L'opponente non ha offerto congrua prova circa il fatto che la cessazione della produzione di mascherine e la conseguente impossibilità di dare esecuzione agli ordini di cui al doc. 11 allegato all'atto di citazione sia conseguita alla difformità del materiale fornito da in data 19/1/2021 – considerati: Controparte_1
a) la genericità della comunicazione inviata da SK Medical LO SR ai clienti di
“impossibili[tà] a procedere con l'evasione dell'ordine” (prodotta in atti); b) il fatto che gli ordini inevasi recano la medesima data del 19/1/2021 di consegna del materiale oggetto di causa;
c) il rilievo, formulato dal CTU, secondo cui - pur sussistendo “marcate variazioni” del materiale fornito rispetto alle qualità indicate nella scheda tecnica - “l'idoneità alla produzione di mascherine chirurgiche del tessuto SN50 non può essere verificata se non producendo le mascherine nella sua interezza con l'accoppiatura di tre strati di tessuto” (circostanza che il perito non ha potuto verificare avendo “fa[tto] presente che non è possibile effettuare tale produzione”). Parte_1
9. Conseguentemente, ritenuta solo parzialmente fondata l'opposizione, il Tribunale rigetta la domanda di accertamento di nullità del contratto intervenuto tra le parti, accoglie la domanda di risoluzione del contratto oggetto di causa (nei limiti di cui al punto 7.1 della presente sentenza), revoca il decreto ingiuntivo n. 97/2023 emesso dal Tribunale di Fermo in data 10/2/2023 (pubblicato in pari data), rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria
16 svolta dall'opponente SK Medical LO SR e rigetta, altresì, la reconventio reconventionis svolta dall'opposto di pagamento dell'ulteriore somma di euro 116.200. Ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
10. Va rigettata anche la domanda di “risarcimento del danno” ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente. La stessa costituendo un'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. impone a carico di chi la faccia valere un onere di specifica allegazione e prova del danno subito (che non può coincidere con un mero aggravio procedurale o di spese di lite), in specie non allegato né dimostrato dall'istante (che non ha fornito in giudizio alcuna prova né dell'an né del quantum del pregiudizio ulteriore subito di cui ha domandato il risarcimento).
11. In ragione della soccombenza reciproca dovuta al rigetto delle domande riconvenzionali (di accertamento della nullità del contratto e di risarcimento del danno) svolte dall'opponente, le spese - sia del presente giudizio che del giudizio di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam - vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
365/2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
La domanda di accertamento della nullità del contratto oggetto di causa proposta da
[...]
Parte_1
ACCOGLIE la domanda di risoluzione del contratto oggetto di causa proposta da
[...]
Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 97/2023 emesso dal Tribunale di Fermo in data 10/2/2023 e pubblicato in pari data;
17 RIGETTA
La domanda risarcitoria svolta da Parte_1
RIGETTA la domanda di pagamento della somma di euro 116.200 svolta da
[...]
Controparte_1
COMPENSA
Integralmente tra le parti le spese di lite sia del presente giudizio che del giudizio di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam.
Fermo il 16/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
18