Art. 2.
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 350 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984.
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 350 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984.