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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2418/2024
Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2418/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Pitaro
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
- RESISTENTE / NON COSTITUITA -
avente ad oggetto: lavoro irregolare - accertamento della subordinazione - condanna al pagamento delle differenze retributive - apertura della liquidazione giudiziale.
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2418/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25/09/2024 ha Parte_1 esposto:
- di aver prestato la sua attività lavorativa presso la Controparte_1 dal mese di marzo 2020 fino al mese di ottobre 2023, quale dipendente, subordinato e a tempo pieno, completamente “in nero” ovvero senza nessuna contrattualizzazione;
- che, in particolare, aveva lavorato nel mese di marzo 2020 con la qualifica di rider presso la sede del ristorante denominato “Basho” sito in Catanzaro (per la quale attività veniva retribuito con 140 euro a settimana); mentre dal mese di maggio 2020 e fino a ottobre 2023 era stato adibito a svolgere le mansioni lavorative di responsabile in sala e in cassa (per la quale attività veniva retribuito con 750 euro al mese);
- che la suddetta attività lavorativa era stata svolta in modo continuativo, dipendente, subordinato e a tempo pieno con il seguente orario settimanale: 18:00/23:00 e 18:00/02:00 durante i weekend
(venerdì, sabato e domenica);
- che nei periodi estivi, dal 15 giugno al 15 luglio (degli anni
2020/2021/2022/2023), egli aveva lavorato sia presso la sede di
“Basho” in Catanzaro, durante la settimana, che presso “Il Pesce ubriaco” nei weekend (venerdì, sabato e domenica);
- che durante il predetto periodo estivo aveva prestato l'attività lavorativa tutti i giorni con orario 18:00 / 23:00 durante la settimana e
17:30 / 06:00 durante i weekend;
- che dal 15 luglio a fine agosto aveva lavorato esclusivamente presso il “ ubriaco” in Soverato tutti i giorni, weekend compresi;
Per_1
- che egli aveva lavorato nel suddetto periodo senza mai godere di ferie né permessi, percependo la paga di 750,00 euro al mese e
1.000,00 euro durante il periodo estivo, senza nessun rimborso spese di benzina e senza nessuna retribuzione ulteriore e accessoria (indennità di trasferta, straordinari, notturni etc.); Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 2418/2024
- che in data 24/08/2023 alle ore 22:17, mentre si stava recando dal locale il “ ubriaco” al ristorante “Basho - La Scogliera” aveva Per_1 subito, cadendo, un incidente sul lavoro che lo aveva impedito per oltre
15 giorni;
- che non aveva, ovviamente, percepito nessun trattamento di fine rapporto, nessun pagamento di oneri assistenziali, previdenziali né alcuna indennità per l'infortunio sul lavoro di cui si è detto.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di lavoro subordinato dal marzo 2020 al settembre 2023 (part-time nel periodo settembre/maggio, full-time nel periodo giugno/agosto) e, conseguentemente, condannare la al pagamento, in Controparte_1 proprio favore, della somma di euro 68.280,39 a titolo di differenze retributive e T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o della maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà determinare anche all'esito di CTU.
2. L'udienza di discussione originaria (07/10/2025) veniva fissata con decreto del 30/09/2024.
2.1. Tuttavia, in data 22/07/2025, il ricorrente depositava ricorso per la riassunzione del giudizio atteso che, nelle more dell'udienza, interveniva la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della
Società resistente (sent. n. 196/2025 emessa dal Tribunale di Bari in data 10/07/2025, pubblicata l'11/07/2025, cron. n. 4841/2025: si veda il documento allegato al ricorso in riassunzione).
2.2. Veniva quindi emesso, in data 24/07/2025, un nuovo decreto di fissazione dell'udienza che confermava quella originaria (07/10/2025), precedentemente già fissata. Da ultimo, l'udienza del 07/10/2025 è stata differita a quella odierna (09/12/2025) in ragione della sospensione delle udienze disposta in concomitanza delle elezioni regionali del 5-6 ottobre 2025.
2.3. La notifica è stata eseguita, in data 28/07/2025, a mezzo p.e.c., al curatore nominato dal Tribunale di Bari, Avv. (si veda CP_2
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la ricevuta di avvenuta consegna depositata in pari data).
2.4. La notifica da ultimo citata è, però, chiaramente affetta da plurimi aspetti di nullità.
In primo luogo, nella relata di notificazione non è stato indicato l'elenco (tra quelli indicati dall'art. 16-ter del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modif., dalla legge n. 221/2012) da cui l'indirizzo di posta elettronica del destinatario (ovvero del curatore Avv. CP_2
) è stato estratto (come invece espressamente prescritto dall'art.
[...]
3-bis, comma 5, lett. f), della legge n. 53/1994); tale lacuna della relazione configura la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 53/1994 per mancata osservanza della predetta disposizione (in tal senso, si veda, da ultimo, Cass. ordinanza interlocutoria n. 21876/2025, pubblicata il 29/07/2025; in senso conf.:
Cass. ord. int. n. 6155/2025).
Inoltre, non è stato allegato al messaggio di p.e.c. il decreto di fissazione dell'udienza a seguito della riassunzione per intervenuta apertura della liquidazione giudiziale (emesso in data 24/07/2025 e depositato in pari data), ma solo l'originario decreto di fissazione dell'udienza (emesso in data 30/09/2024).
Infine, ulteriore profilo di nullità è rinvenibile nella allegazione al messaggio di p.e.c. di un “ricorso in riassunzione” mai prima depositato nel fascicolo telematico, mentre si sarebbe dovuta notificare solo l'istanza per la riassunzione (unitamente al ricorso originario) depositata in data 22/07/2025 (istanza che questo Giudice aveva riqualificato quale ricorso in riassunzione fissando l'udienza richiesta).
2.4.1. La nullità della notifica non può poi ritenersi sanata per effetto del c.d. raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), non essendosi la Curatela della liquidazione giudiziale costituita in giudizio.
2.5. Ciononostante, non appare opportuno disporne la rinnovazione, atteso che tale adempimento comporterebbe un aggravio processuale ultroneo, con conseguente violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, essendo il ricorso manifestamente
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improseguibile per le ragioni che di seguito si espongono.
3. La Suprema Corte, con diverse pronunce emesse in tema di fallimento, ha, infatti, innanzitutto chiarito che l'esatta impostazione della questione va fatta in termini non già di eventuale competenza del foro fallimentare, in funzione della sua vis attractiva ai sensi dell'art. 24 della legge fall. (non derivando l'azione promossa dal lavoratore dal fallimento), ma piuttosto di rito, a norma degli artt. 52, 92 ss. della legge fall. (Cass. ord. n. 20131/2005; Cass. n. 7129/2011; Cass. n.
24363/2017; Cass. n. 16443/2018).
La Suprema Corte ha poi così individuato il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare in considerazione delle rispettive speciali prerogative: il primo opera quale giudice del rapporto mentre il secondo quale giudice del concorso (da ultimo: Cass. n. 24363/2017; Cass. n. 7990/2018).
Si è quindi chiarito (da ultimo, si veda Cass. n. 16443/2018 cit.) che il giudice del lavoro è giudice del rapporto sta a significare che ad esso spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4,
35, 36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò per effetto dell'esercizio di azioni sia di accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. n. 3151/1994; Cass. n. 8708/1999; Cass. n. 11439/2004)
o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. n.
18557/2009; Cass. n. 23418/2017), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. n.
2411/2010), anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. n. 3129/2003; Cass. n.
4051/2004; Cass. n. 4547/2009; Cass. n. 19308/2016).
Al giudice fallimentare, che è giudice del concorso, è invece riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al
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concorso.
Tale riserva di cognizione deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (art. 52, primo comma, legge fall.), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni degli artt. 92 ss. legge fall. (art. 52, primo comma e 111-bis, primo comma, legge fall.).
Se questo è allora il rispettivo ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto (di spettanza del primo) e di ammissione al passivo (di spettanza invece del secondo)
(Cass. n. 3129/2003).
Ed infatti, sotto il primo profilo (causa petendi), nelle prime rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. n. 7129/2011; Cass. n.
19308/2016; Cass. n. 2975/2017; n. 24363/2017); nelle seconde rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.
Sotto il secondo profilo (petitum), la distinzione è posta tra domande del lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, nella cognizione del giudice del lavoro o piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cass. n.
19271/2013; Cass. n. 24363/2017).
3.1. In ossequio a siffatti principi, si è quindi statuito, in tema di impugnazione del licenziamento disciplinare (nel vigore del testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970, come novellato dall'art. 1, comma
42, della legge n. 92/2012), che in ipotesi di fallimento del datore di
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lavoro, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento della misura dell'indennità risarcitoria dovutagli, mentre al giudice del lavoro resta inibita la pronuncia di condanna. Ciò in quanto, nella procedura concorsuale fallimentare, non si tratta di domanda di condanna ad un pagamento, bensì di insinuazione allo stato passivo fallimentare, che rientra nella cognizione esclusiva del giudice fallimentare (artt. 52, 92 ss. legge fall.). Il potere di accertamento dell'indennità risarcitoria è, invece, previsto direttamente dalla legge e, pertanto, non può essere sottratto al giudice del lavoro (in tal senso,
Cass. n. 16443/2018).
3.2. Si è, quindi, in estrema sintesi, ritenuto che, in caso di sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa o a quella di fallimento, si deve distinguere tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in luogo della vis attracticva del foro fallimentare) la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare
(Cass. Sez. Un. n. 141/2006; Cass. n. 4547/2009).
4. Orbene, i principi sopra illustrati si riferiscono, tra l'altro, alla procedura di fallimento.
Tuttavia, non vi è ragione alcuna di dubitare che essi siano applicabili anche alla procedura di liquidazione giudiziale oggi disciplinata dal D.
Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Anche quest'ultimo contempla, infatti, una norma del tutto identica
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(anzi, sostanzialmente riproduttiva) dell'art. 52 della legge fall. ovvero l'art. 151 del C.C.I. che disciplina, come nel fallimento, il concorso dei creditori nella liquidazione giudiziale, prevedendo che ogni credito debba essere “accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge” (ovvero degli artt. 200 e segg. del C.C.I. che corrispondono, a loro volta, agli artt. 92 e segg. della legge fall. di cui al r.d. n. 267/1942 ovvero al capo V cui rinvia l'art. 52 della legge fall.).
5. In definitiva, dovendosi ritenere applicabili i principi sopra esposti per il caso di fallimento del datore di lavoro anche alla liquidazione giudiziale, poiché la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro avanzata dal ricorrente è strumentale a quella di condanna al pagamento delle differenze retributive («accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto contratto di lavoro subordinato
… e conseguentemente condannare la a pagare al CP_1 ricorrente l'importo di euro 68.280,39 a titolo di differenza di retribuzioni», così nelle conclusioni del ricorso introduttivo;
conclusioni poi ribadite anche nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza), essa deve essere dichiarata, allo stato, improseguibile.
6. Nulla si deve disporre per le spese di lite, stante la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'improseguibilità della domanda avanzata da parte ricorrente;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2418/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Pitaro
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
- RESISTENTE / NON COSTITUITA -
avente ad oggetto: lavoro irregolare - accertamento della subordinazione - condanna al pagamento delle differenze retributive - apertura della liquidazione giudiziale.
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2418/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25/09/2024 ha Parte_1 esposto:
- di aver prestato la sua attività lavorativa presso la Controparte_1 dal mese di marzo 2020 fino al mese di ottobre 2023, quale dipendente, subordinato e a tempo pieno, completamente “in nero” ovvero senza nessuna contrattualizzazione;
- che, in particolare, aveva lavorato nel mese di marzo 2020 con la qualifica di rider presso la sede del ristorante denominato “Basho” sito in Catanzaro (per la quale attività veniva retribuito con 140 euro a settimana); mentre dal mese di maggio 2020 e fino a ottobre 2023 era stato adibito a svolgere le mansioni lavorative di responsabile in sala e in cassa (per la quale attività veniva retribuito con 750 euro al mese);
- che la suddetta attività lavorativa era stata svolta in modo continuativo, dipendente, subordinato e a tempo pieno con il seguente orario settimanale: 18:00/23:00 e 18:00/02:00 durante i weekend
(venerdì, sabato e domenica);
- che nei periodi estivi, dal 15 giugno al 15 luglio (degli anni
2020/2021/2022/2023), egli aveva lavorato sia presso la sede di
“Basho” in Catanzaro, durante la settimana, che presso “Il Pesce ubriaco” nei weekend (venerdì, sabato e domenica);
- che durante il predetto periodo estivo aveva prestato l'attività lavorativa tutti i giorni con orario 18:00 / 23:00 durante la settimana e
17:30 / 06:00 durante i weekend;
- che dal 15 luglio a fine agosto aveva lavorato esclusivamente presso il “ ubriaco” in Soverato tutti i giorni, weekend compresi;
Per_1
- che egli aveva lavorato nel suddetto periodo senza mai godere di ferie né permessi, percependo la paga di 750,00 euro al mese e
1.000,00 euro durante il periodo estivo, senza nessun rimborso spese di benzina e senza nessuna retribuzione ulteriore e accessoria (indennità di trasferta, straordinari, notturni etc.); Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 2418/2024
- che in data 24/08/2023 alle ore 22:17, mentre si stava recando dal locale il “ ubriaco” al ristorante “Basho - La Scogliera” aveva Per_1 subito, cadendo, un incidente sul lavoro che lo aveva impedito per oltre
15 giorni;
- che non aveva, ovviamente, percepito nessun trattamento di fine rapporto, nessun pagamento di oneri assistenziali, previdenziali né alcuna indennità per l'infortunio sul lavoro di cui si è detto.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di lavoro subordinato dal marzo 2020 al settembre 2023 (part-time nel periodo settembre/maggio, full-time nel periodo giugno/agosto) e, conseguentemente, condannare la al pagamento, in Controparte_1 proprio favore, della somma di euro 68.280,39 a titolo di differenze retributive e T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o della maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà determinare anche all'esito di CTU.
2. L'udienza di discussione originaria (07/10/2025) veniva fissata con decreto del 30/09/2024.
2.1. Tuttavia, in data 22/07/2025, il ricorrente depositava ricorso per la riassunzione del giudizio atteso che, nelle more dell'udienza, interveniva la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della
Società resistente (sent. n. 196/2025 emessa dal Tribunale di Bari in data 10/07/2025, pubblicata l'11/07/2025, cron. n. 4841/2025: si veda il documento allegato al ricorso in riassunzione).
2.2. Veniva quindi emesso, in data 24/07/2025, un nuovo decreto di fissazione dell'udienza che confermava quella originaria (07/10/2025), precedentemente già fissata. Da ultimo, l'udienza del 07/10/2025 è stata differita a quella odierna (09/12/2025) in ragione della sospensione delle udienze disposta in concomitanza delle elezioni regionali del 5-6 ottobre 2025.
2.3. La notifica è stata eseguita, in data 28/07/2025, a mezzo p.e.c., al curatore nominato dal Tribunale di Bari, Avv. (si veda CP_2
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la ricevuta di avvenuta consegna depositata in pari data).
2.4. La notifica da ultimo citata è, però, chiaramente affetta da plurimi aspetti di nullità.
In primo luogo, nella relata di notificazione non è stato indicato l'elenco (tra quelli indicati dall'art. 16-ter del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modif., dalla legge n. 221/2012) da cui l'indirizzo di posta elettronica del destinatario (ovvero del curatore Avv. CP_2
) è stato estratto (come invece espressamente prescritto dall'art.
[...]
3-bis, comma 5, lett. f), della legge n. 53/1994); tale lacuna della relazione configura la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 53/1994 per mancata osservanza della predetta disposizione (in tal senso, si veda, da ultimo, Cass. ordinanza interlocutoria n. 21876/2025, pubblicata il 29/07/2025; in senso conf.:
Cass. ord. int. n. 6155/2025).
Inoltre, non è stato allegato al messaggio di p.e.c. il decreto di fissazione dell'udienza a seguito della riassunzione per intervenuta apertura della liquidazione giudiziale (emesso in data 24/07/2025 e depositato in pari data), ma solo l'originario decreto di fissazione dell'udienza (emesso in data 30/09/2024).
Infine, ulteriore profilo di nullità è rinvenibile nella allegazione al messaggio di p.e.c. di un “ricorso in riassunzione” mai prima depositato nel fascicolo telematico, mentre si sarebbe dovuta notificare solo l'istanza per la riassunzione (unitamente al ricorso originario) depositata in data 22/07/2025 (istanza che questo Giudice aveva riqualificato quale ricorso in riassunzione fissando l'udienza richiesta).
2.4.1. La nullità della notifica non può poi ritenersi sanata per effetto del c.d. raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), non essendosi la Curatela della liquidazione giudiziale costituita in giudizio.
2.5. Ciononostante, non appare opportuno disporne la rinnovazione, atteso che tale adempimento comporterebbe un aggravio processuale ultroneo, con conseguente violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, essendo il ricorso manifestamente
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improseguibile per le ragioni che di seguito si espongono.
3. La Suprema Corte, con diverse pronunce emesse in tema di fallimento, ha, infatti, innanzitutto chiarito che l'esatta impostazione della questione va fatta in termini non già di eventuale competenza del foro fallimentare, in funzione della sua vis attractiva ai sensi dell'art. 24 della legge fall. (non derivando l'azione promossa dal lavoratore dal fallimento), ma piuttosto di rito, a norma degli artt. 52, 92 ss. della legge fall. (Cass. ord. n. 20131/2005; Cass. n. 7129/2011; Cass. n.
24363/2017; Cass. n. 16443/2018).
La Suprema Corte ha poi così individuato il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare in considerazione delle rispettive speciali prerogative: il primo opera quale giudice del rapporto mentre il secondo quale giudice del concorso (da ultimo: Cass. n. 24363/2017; Cass. n. 7990/2018).
Si è quindi chiarito (da ultimo, si veda Cass. n. 16443/2018 cit.) che il giudice del lavoro è giudice del rapporto sta a significare che ad esso spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4,
35, 36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò per effetto dell'esercizio di azioni sia di accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. n. 3151/1994; Cass. n. 8708/1999; Cass. n. 11439/2004)
o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. n.
18557/2009; Cass. n. 23418/2017), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. n.
2411/2010), anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. n. 3129/2003; Cass. n.
4051/2004; Cass. n. 4547/2009; Cass. n. 19308/2016).
Al giudice fallimentare, che è giudice del concorso, è invece riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al
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concorso.
Tale riserva di cognizione deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (art. 52, primo comma, legge fall.), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni degli artt. 92 ss. legge fall. (art. 52, primo comma e 111-bis, primo comma, legge fall.).
Se questo è allora il rispettivo ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto (di spettanza del primo) e di ammissione al passivo (di spettanza invece del secondo)
(Cass. n. 3129/2003).
Ed infatti, sotto il primo profilo (causa petendi), nelle prime rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. n. 7129/2011; Cass. n.
19308/2016; Cass. n. 2975/2017; n. 24363/2017); nelle seconde rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.
Sotto il secondo profilo (petitum), la distinzione è posta tra domande del lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, nella cognizione del giudice del lavoro o piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cass. n.
19271/2013; Cass. n. 24363/2017).
3.1. In ossequio a siffatti principi, si è quindi statuito, in tema di impugnazione del licenziamento disciplinare (nel vigore del testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970, come novellato dall'art. 1, comma
42, della legge n. 92/2012), che in ipotesi di fallimento del datore di
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lavoro, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento della misura dell'indennità risarcitoria dovutagli, mentre al giudice del lavoro resta inibita la pronuncia di condanna. Ciò in quanto, nella procedura concorsuale fallimentare, non si tratta di domanda di condanna ad un pagamento, bensì di insinuazione allo stato passivo fallimentare, che rientra nella cognizione esclusiva del giudice fallimentare (artt. 52, 92 ss. legge fall.). Il potere di accertamento dell'indennità risarcitoria è, invece, previsto direttamente dalla legge e, pertanto, non può essere sottratto al giudice del lavoro (in tal senso,
Cass. n. 16443/2018).
3.2. Si è, quindi, in estrema sintesi, ritenuto che, in caso di sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa o a quella di fallimento, si deve distinguere tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in luogo della vis attracticva del foro fallimentare) la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare
(Cass. Sez. Un. n. 141/2006; Cass. n. 4547/2009).
4. Orbene, i principi sopra illustrati si riferiscono, tra l'altro, alla procedura di fallimento.
Tuttavia, non vi è ragione alcuna di dubitare che essi siano applicabili anche alla procedura di liquidazione giudiziale oggi disciplinata dal D.
Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Anche quest'ultimo contempla, infatti, una norma del tutto identica
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(anzi, sostanzialmente riproduttiva) dell'art. 52 della legge fall. ovvero l'art. 151 del C.C.I. che disciplina, come nel fallimento, il concorso dei creditori nella liquidazione giudiziale, prevedendo che ogni credito debba essere “accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge” (ovvero degli artt. 200 e segg. del C.C.I. che corrispondono, a loro volta, agli artt. 92 e segg. della legge fall. di cui al r.d. n. 267/1942 ovvero al capo V cui rinvia l'art. 52 della legge fall.).
5. In definitiva, dovendosi ritenere applicabili i principi sopra esposti per il caso di fallimento del datore di lavoro anche alla liquidazione giudiziale, poiché la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro avanzata dal ricorrente è strumentale a quella di condanna al pagamento delle differenze retributive («accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto contratto di lavoro subordinato
… e conseguentemente condannare la a pagare al CP_1 ricorrente l'importo di euro 68.280,39 a titolo di differenza di retribuzioni», così nelle conclusioni del ricorso introduttivo;
conclusioni poi ribadite anche nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza), essa deve essere dichiarata, allo stato, improseguibile.
6. Nulla si deve disporre per le spese di lite, stante la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'improseguibilità della domanda avanzata da parte ricorrente;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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