CASS
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/2025, n. 30716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30716 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12532/2018 R.G. proposto da: FA BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI VA IO ([...]), rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANIELLO LUIGI ([...]) -ricorrente- contro FALLIMENTO RIMA SRL, AGRICOLA CIRCE DI BENEDETTI PANICI SS -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6727/2017 depositata il 24/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2025 dal Consigliere AO VE;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avvocato D'ANIELLO LUIGI. Civile Sent. Sez. 1 Num. 30716 Anno 2025 Presidente: ER CE Relatore: VE AO Data pubblicazione: 21/11/2025 2 di 4 FATTI DI CAUSA 1. — Nel 2011 il Tribunale di Latina, accogliendo l'opposizione proposta da Azienda Agricola Circe di P. TT IC s.s., revocò il decreto ingiuntivo di € 93.230,00 emesso nel 2004 in favore di MA s.r.l. a titolo di saldo del prezzo di una fornitura. 1.1. — Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello riassunto dal LI MA s.r.l. e ha dichiarato inammissibile l’intervento di ER ON, già legale rappresentante della società fallita, intervenuto in proprio, ai sensi dell’art. 43 l.fall., in quanto iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina per il reato di bancarotta fraudolenta, il quale aveva concluso in senso adesivo alle conclusioni del LI. 1.2. — La corte territoriale, premesso che l'art. 43 l.fall. consente al fallito di partecipare al giudizio "solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico", ha osservato che oggetto del giudizio nel quale è stato spiegato intervento ad adiuvandum è l'inesatto adempimento di un'obbligazione contrattuale, mentre «il reato di bancarotta fraudolenta per cui è stato indagato il ON» attiene alla «diversa fattispecie di sottrazione e/o distruzione delle scritture contabili obbligatorie così da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società fallita, in pregiudizio dei creditori, dunque ipotesi diversa da quella di causa». 2. — ER ON impugna la decisione con ricorso per cassazione in due mezzi. I due intimati non svolgono difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, l.fall. (anche in relazione all'art. 24 Cost.), per avere la corte d’appello dichiarato inammissibile il proprio intervento ad adiuvandum senza tener conto che la norma citata richiede una correlazione di dipendenza, e non equivalenza, tra la fattispecie penale e quella civile, dipendenza nel caso di specie sussistente poiché «il mancato recupero della ingente somma di € 93.230,00 da parte della R.I.M.A. s.r.l. ha di certo 3 di 4 influito ai fini della dichiarazione di fallimento che, a sua volta, costituisce condizione obbiettiva di punibilità ex art. 216 L.F.». Il ricorrente aggiunge che, anche in ipotesi di difetto dei presupposti per l’intervento “adesivo autonomo” ex art. 43, comma 2, l.fall., la corte territoriale avrebbe dovuto inquadrare l’intervento come “adesivo dipendente”, tale essendo “senza dubbi”, dal momento che l’interveniente aveva fatto valere «espressamente la stessa situazione soggettiva e gli stessi motivi di censura fatti valere dall'appellante LI (…) in modo da tutelare un proprio interesse "dipendente"». 2.2. — Il secondo mezzo prospetta la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, n. 4), c.p.c., in quanto la motivazione sull’inammissibilità dell'intervento in appello sarebbe "apparente", poiché «del tutto generica ed apodittica» e circoscritta alla diversità tra fattispecie penale e civile. 3. — Il ricorso è inammissibile. 3.1. — Va subito detto che, se davvero l’intervento per cui è causa dovesse qualificarsi, come sostiene convintamente il ricorrente, in guisa di mero “intervento adesivo dipendente”, lo stesso ricorrente non sarebbe legittimato a proporre ricorso per cassazione, in mancanza di impugnazione della decisione da parte della curatela fallimentare adiuvata. Per principio indiscusso, infatti, l’interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione, ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (Cass. Sez. U, 5992/2012; Cass. 16930/2018, 2818/2018, 28907/2024). 3.2. — Ma ove anche si rimanesse nella prospettiva dell’intervento “adesivo autonomo”, seppur spiegato dal fallito ai sensi dell’art. 43, comma 2, l.fall. in relazione alle «questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico» (in 4 di 4 termini Cass. 7797/1990, 7448/2012, 14592/2017), i due motivi risultano parimenti inammissibili: il primo perché afferente una valutazione tipicamente di merito, che ha riguardo alla concreta imputazione di bancarotta per «sottrazione e/o distruzione delle scritture contabili obbligatorie»); il secondo perché manifestamente infondato, in quanto la motivazione, lungi dall’essere meramente apparente, dà ragione in modo comprensibile del percorso decisionale, e rispetta così i canoni di costituzionalità (come declinati da Cass., Sez. U, 8053/2014). 4. — Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati. 5. – Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/10/2025. La cons. est. Il Presidente AO VE CE ER
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avvocato D'ANIELLO LUIGI. Civile Sent. Sez. 1 Num. 30716 Anno 2025 Presidente: ER CE Relatore: VE AO Data pubblicazione: 21/11/2025 2 di 4 FATTI DI CAUSA 1. — Nel 2011 il Tribunale di Latina, accogliendo l'opposizione proposta da Azienda Agricola Circe di P. TT IC s.s., revocò il decreto ingiuntivo di € 93.230,00 emesso nel 2004 in favore di MA s.r.l. a titolo di saldo del prezzo di una fornitura. 1.1. — Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello riassunto dal LI MA s.r.l. e ha dichiarato inammissibile l’intervento di ER ON, già legale rappresentante della società fallita, intervenuto in proprio, ai sensi dell’art. 43 l.fall., in quanto iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina per il reato di bancarotta fraudolenta, il quale aveva concluso in senso adesivo alle conclusioni del LI. 1.2. — La corte territoriale, premesso che l'art. 43 l.fall. consente al fallito di partecipare al giudizio "solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico", ha osservato che oggetto del giudizio nel quale è stato spiegato intervento ad adiuvandum è l'inesatto adempimento di un'obbligazione contrattuale, mentre «il reato di bancarotta fraudolenta per cui è stato indagato il ON» attiene alla «diversa fattispecie di sottrazione e/o distruzione delle scritture contabili obbligatorie così da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società fallita, in pregiudizio dei creditori, dunque ipotesi diversa da quella di causa». 2. — ER ON impugna la decisione con ricorso per cassazione in due mezzi. I due intimati non svolgono difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, l.fall. (anche in relazione all'art. 24 Cost.), per avere la corte d’appello dichiarato inammissibile il proprio intervento ad adiuvandum senza tener conto che la norma citata richiede una correlazione di dipendenza, e non equivalenza, tra la fattispecie penale e quella civile, dipendenza nel caso di specie sussistente poiché «il mancato recupero della ingente somma di € 93.230,00 da parte della R.I.M.A. s.r.l. ha di certo 3 di 4 influito ai fini della dichiarazione di fallimento che, a sua volta, costituisce condizione obbiettiva di punibilità ex art. 216 L.F.». Il ricorrente aggiunge che, anche in ipotesi di difetto dei presupposti per l’intervento “adesivo autonomo” ex art. 43, comma 2, l.fall., la corte territoriale avrebbe dovuto inquadrare l’intervento come “adesivo dipendente”, tale essendo “senza dubbi”, dal momento che l’interveniente aveva fatto valere «espressamente la stessa situazione soggettiva e gli stessi motivi di censura fatti valere dall'appellante LI (…) in modo da tutelare un proprio interesse "dipendente"». 2.2. — Il secondo mezzo prospetta la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, n. 4), c.p.c., in quanto la motivazione sull’inammissibilità dell'intervento in appello sarebbe "apparente", poiché «del tutto generica ed apodittica» e circoscritta alla diversità tra fattispecie penale e civile. 3. — Il ricorso è inammissibile. 3.1. — Va subito detto che, se davvero l’intervento per cui è causa dovesse qualificarsi, come sostiene convintamente il ricorrente, in guisa di mero “intervento adesivo dipendente”, lo stesso ricorrente non sarebbe legittimato a proporre ricorso per cassazione, in mancanza di impugnazione della decisione da parte della curatela fallimentare adiuvata. Per principio indiscusso, infatti, l’interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione, ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (Cass. Sez. U, 5992/2012; Cass. 16930/2018, 2818/2018, 28907/2024). 3.2. — Ma ove anche si rimanesse nella prospettiva dell’intervento “adesivo autonomo”, seppur spiegato dal fallito ai sensi dell’art. 43, comma 2, l.fall. in relazione alle «questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico» (in 4 di 4 termini Cass. 7797/1990, 7448/2012, 14592/2017), i due motivi risultano parimenti inammissibili: il primo perché afferente una valutazione tipicamente di merito, che ha riguardo alla concreta imputazione di bancarotta per «sottrazione e/o distruzione delle scritture contabili obbligatorie»); il secondo perché manifestamente infondato, in quanto la motivazione, lungi dall’essere meramente apparente, dà ragione in modo comprensibile del percorso decisionale, e rispetta così i canoni di costituzionalità (come declinati da Cass., Sez. U, 8053/2014). 4. — Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati. 5. – Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/10/2025. La cons. est. Il Presidente AO VE CE ER