Art. 2.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici.
La locuzione "scuola di avviamento professionale" comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale".
Art. 6. - E' aggiunto il seguente comma:
"L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istituzione superiore".
Art. 9. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale non di ruolo di cui al precedente gomma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonche' quelle contenute negli articoli 1 , 3 , 4 , 5 e 6 del regio decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539 , e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 , fatta eccezione del divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto".
Art. 10-bis (nuovo). - "I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti Ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.
I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950".
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici.
La locuzione "scuola di avviamento professionale" comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale".
Art. 6. - E' aggiunto il seguente comma:
"L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istituzione superiore".
Art. 9. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale non di ruolo di cui al precedente gomma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonche' quelle contenute negli articoli 1 , 3 , 4 , 5 e 6 del regio decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539 , e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 , fatta eccezione del divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto".
Art. 10-bis (nuovo). - "I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti Ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.
I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950".