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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1207/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2901/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14967/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 01/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I204250-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I204250-2022 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7392/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero n. 14967/26/2024 del 29 ottobre 2024, depositata l'1 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli.
La società Resistente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF503I204250/2022, relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale l'Ufficio ha disconosciuto gli acquisti effettuati presso la società Società_2 srl, ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. Sulla base di tali contestazioni, l'Amministrazione finanziaria ha accertato un maggior reddito d'impresa pari a € 92.682,00, determinando: maggiore IRES:
€ 25.487,00; maggiore IRAP: € 4.606,00; sanzioni: € 42.625,55; per un totale complessivo pari a € 79.850,69.
La contribuente ha affidato il ricorso introduttivo ai seguenti motivi:
intervenuta decadenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 43 DPR 600/1973, poiché l'accertamento, notificato in data 16 gennaio 2023 sarebbe stato emesso oltre il termine del 31 dicembre 2022 e privo della proroga di
85 giorni di cui all'art. 67 d.l. 18/2020; carenza di prova della pretesa, con violazione dell'art. 7, comma 5- bis, d.lgs. 546/1992; infondatezza nel merito, avendo la società documentato l'effettività delle operazioni in sede di adesione;
difetto di motivazione ad relationem, con mancata allegazione dell'atto richiamato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso esclusivamente sul motivo pregiudiziale di decadenza, ritenendo non applicabile la proroga di 85 giorni prevista dalla disciplina emergenziale introdotta durante la pandemia da Covid-19. Le spese sono state compensate.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata, che presenterebbe una motivazione meramente apparente e non coerente con il disposto dell'art. 67 d.l. 18/2020, nonché in contrasto con la più recente giurisprudenza.
L'appellato, benché ritualmente citato, non è comparso.
All'udienza del 2 dicembre 2025, il Collegio, esaminati gli atti, ha assunto la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento non condividendosi la motivazione della sentenza impugnata
Preliminarmente, va detto che la sentenza di primo grado non si confronta con la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interpretato l'art. 67 d.l. 18/2020 come disposizione di carattere generale, applicabile a tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e non soltanto a quelli con scadenza collocata nell'anno 2020.
La motivazione del giudice di prime cure si limita al recepimento di orientamenti minoritari, senza considerare né la ratio legis né il successivo consolidamento interpretativo, né il dato letterale della norma.
Questa Corte osserva che l'art. 67 citato dispone la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. La sospensione ha durata di 85 giorni.
Tale sospensione, secondo il disposto del comma 4 dell'articolo e l'espresso richiamo all'art. 12, comma 1, d.lgs. 159/2015: non riguarda esclusivamente gli atti in scadenza nel 2020, ma determina un differimento in avanti dei termini di prescrizione e decadenza pendenti alla data di inizio della sospensione, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione stessa.
L'interpretazione appena descritta è stata definitivamente chiarita dalla Corte di Cassazione, Sezione I,
Ordinanza n. 960/2025, depositata il 15 gennaio 2025, seguita dal Decreto del Primo Presidente del 25 gennaio 2025.
La Suprema Corte ha stabilito che: «Il disposto dell'art. 67 d.l. 18/2020 va interpretato nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto alle attività da compiersi entro l'arco temporale indicato dalla norma, ma anche alle attività da svolgersi successivamente, con spostamento in avanti del decorso dei termini per pari durata. In tal senso depongono il dato letterale della disposizione e l'espresso richiamo all'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159/2015».
La Cassazione ha ribadito che l'art. 12 citato prevede, per eventi eccezionali, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza «in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione
» a favore degli enti impositori, in deroga alle limitazioni dello Statuto del contribuente (art. 3, comma 3, l.
212/2000).
Nel caso in esame: il termine ordinario di decadenza per l'anno d'imposta 2016 (dichiarazione 2017) scadeva il 31 dicembre 2022; tale termine era pendente alla data dell'8 marzo 2020; pertanto deve applicarsi la proroga di 85 giorni determinata dalla sospensione prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020; il nuovo termine di decadenza si è così spostato al 26 marzo 2023.
Ne consegue che l'avviso di accertamento, notificato in data16 gennaio 2023 risulta tempestivo, essendo intervenuto entro il periodo prorogato.
La decisione di primo grado, che aveva escluso tale proroga sostenendo che la sospensione valesse soltanto per le annualità in scadenza nel 2020, deve quindi essere riformata, poiché non conforme al dato normativo né al principio affermato dalla Corte di Cassazione.
Poiché la sentenza impugnata ha accolto il ricorso esclusivamente sotto il profilo preliminare, omettendo di valutare il merito della pretesa fiscale, questa Corte ritiene di dover esaminare le residue doglianze del contribuente.
Dalla lettura dell'avviso impugnato e degli atti prodotti emerge che: l'Ufficio ha adeguatamente motivato la ripresa a tassazione, richiamando plurimi elementi probatori relativi all'inesistenza oggettiva delle operazioni con la società Società_2; la contribuente non ha fornito idonee prove documentali atte a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate;
non ricorre un difetto di motivazione ad relationem, poiché gli atti richiamati risultano conosciuti o conoscibili dalla società; non sussiste violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs.
546/1992.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va accolto e le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la contribuente appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 600,00 per il primo grado, ed euro 800,00 per il secondo grado, oltre spese prenotate a debito
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2901/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14967/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 01/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I204250-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I204250-2022 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7392/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero n. 14967/26/2024 del 29 ottobre 2024, depositata l'1 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli.
La società Resistente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF503I204250/2022, relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale l'Ufficio ha disconosciuto gli acquisti effettuati presso la società Società_2 srl, ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. Sulla base di tali contestazioni, l'Amministrazione finanziaria ha accertato un maggior reddito d'impresa pari a € 92.682,00, determinando: maggiore IRES:
€ 25.487,00; maggiore IRAP: € 4.606,00; sanzioni: € 42.625,55; per un totale complessivo pari a € 79.850,69.
La contribuente ha affidato il ricorso introduttivo ai seguenti motivi:
intervenuta decadenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 43 DPR 600/1973, poiché l'accertamento, notificato in data 16 gennaio 2023 sarebbe stato emesso oltre il termine del 31 dicembre 2022 e privo della proroga di
85 giorni di cui all'art. 67 d.l. 18/2020; carenza di prova della pretesa, con violazione dell'art. 7, comma 5- bis, d.lgs. 546/1992; infondatezza nel merito, avendo la società documentato l'effettività delle operazioni in sede di adesione;
difetto di motivazione ad relationem, con mancata allegazione dell'atto richiamato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso esclusivamente sul motivo pregiudiziale di decadenza, ritenendo non applicabile la proroga di 85 giorni prevista dalla disciplina emergenziale introdotta durante la pandemia da Covid-19. Le spese sono state compensate.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata, che presenterebbe una motivazione meramente apparente e non coerente con il disposto dell'art. 67 d.l. 18/2020, nonché in contrasto con la più recente giurisprudenza.
L'appellato, benché ritualmente citato, non è comparso.
All'udienza del 2 dicembre 2025, il Collegio, esaminati gli atti, ha assunto la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento non condividendosi la motivazione della sentenza impugnata
Preliminarmente, va detto che la sentenza di primo grado non si confronta con la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interpretato l'art. 67 d.l. 18/2020 come disposizione di carattere generale, applicabile a tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e non soltanto a quelli con scadenza collocata nell'anno 2020.
La motivazione del giudice di prime cure si limita al recepimento di orientamenti minoritari, senza considerare né la ratio legis né il successivo consolidamento interpretativo, né il dato letterale della norma.
Questa Corte osserva che l'art. 67 citato dispone la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. La sospensione ha durata di 85 giorni.
Tale sospensione, secondo il disposto del comma 4 dell'articolo e l'espresso richiamo all'art. 12, comma 1, d.lgs. 159/2015: non riguarda esclusivamente gli atti in scadenza nel 2020, ma determina un differimento in avanti dei termini di prescrizione e decadenza pendenti alla data di inizio della sospensione, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione stessa.
L'interpretazione appena descritta è stata definitivamente chiarita dalla Corte di Cassazione, Sezione I,
Ordinanza n. 960/2025, depositata il 15 gennaio 2025, seguita dal Decreto del Primo Presidente del 25 gennaio 2025.
La Suprema Corte ha stabilito che: «Il disposto dell'art. 67 d.l. 18/2020 va interpretato nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto alle attività da compiersi entro l'arco temporale indicato dalla norma, ma anche alle attività da svolgersi successivamente, con spostamento in avanti del decorso dei termini per pari durata. In tal senso depongono il dato letterale della disposizione e l'espresso richiamo all'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159/2015».
La Cassazione ha ribadito che l'art. 12 citato prevede, per eventi eccezionali, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza «in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione
» a favore degli enti impositori, in deroga alle limitazioni dello Statuto del contribuente (art. 3, comma 3, l.
212/2000).
Nel caso in esame: il termine ordinario di decadenza per l'anno d'imposta 2016 (dichiarazione 2017) scadeva il 31 dicembre 2022; tale termine era pendente alla data dell'8 marzo 2020; pertanto deve applicarsi la proroga di 85 giorni determinata dalla sospensione prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020; il nuovo termine di decadenza si è così spostato al 26 marzo 2023.
Ne consegue che l'avviso di accertamento, notificato in data16 gennaio 2023 risulta tempestivo, essendo intervenuto entro il periodo prorogato.
La decisione di primo grado, che aveva escluso tale proroga sostenendo che la sospensione valesse soltanto per le annualità in scadenza nel 2020, deve quindi essere riformata, poiché non conforme al dato normativo né al principio affermato dalla Corte di Cassazione.
Poiché la sentenza impugnata ha accolto il ricorso esclusivamente sotto il profilo preliminare, omettendo di valutare il merito della pretesa fiscale, questa Corte ritiene di dover esaminare le residue doglianze del contribuente.
Dalla lettura dell'avviso impugnato e degli atti prodotti emerge che: l'Ufficio ha adeguatamente motivato la ripresa a tassazione, richiamando plurimi elementi probatori relativi all'inesistenza oggettiva delle operazioni con la società Società_2; la contribuente non ha fornito idonee prove documentali atte a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate;
non ricorre un difetto di motivazione ad relationem, poiché gli atti richiamati risultano conosciuti o conoscibili dalla società; non sussiste violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs.
546/1992.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va accolto e le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la contribuente appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 600,00 per il primo grado, ed euro 800,00 per il secondo grado, oltre spese prenotate a debito