Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1207
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020 fosse applicabile anche ai termini di decadenza non aventi scadenza nell'anno 2020, ma pendenti alla data dell'8 marzo 2020. Pertanto, l'avviso di accertamento notificato in data 16 gennaio 2023 è risultato tempestivo.

  • Rigettato
    Carenza di prova della pretesa

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia adeguatamente motivato la ripresa a tassazione, richiamando plurimi elementi probatori relativi all'inesistenza oggettiva delle operazioni. La contribuente non ha fornito idonee prove documentali atte a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    La Corte ha ritenuto che la contribuente non ha fornito idonee prove documentali atte a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione ad relationem

    La Corte ha ritenuto che non ricorre un difetto di motivazione ad relationem, poiché gli atti richiamati risultano conosciuti o conoscibili dalla società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1207
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1207
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo