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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, riunito in Camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati:
Dr. RI SAMPERI Presidente
Dr. ssa TA ALACQUA Giudice relatore
Dr. ssa Rossella BUSACCA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1304/2024 R.G.,
TRA
, c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.02.1987, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo Barbera,
-RICORRENTE-
CONTRO
, c.f.: , nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Mauro Aquino,
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figli naturali
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 3 dicembre 2024, conveniva in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, . CP_1
Deduceva che, dall'unione sentimentale con quest'ultimo, interrotta in data 28.04.2024, erano nati tre figli;
chiedeva la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei due figli minori, e Per_1 Per_2
Si costituiva in giudizio , che aderiva alle richieste della ricorrente in merito CP_1 all'affido dei minori e alla loro domiciliazione presso la casa familiare e quindi all'assegnazione alla ricorrente della stessa, con tutti gli arredi presenti.
Contestava, esclusivamente, quanto richiesto dalla ricorrente a titolo di mantenimento dei figli 1 minori.
Fissata la comparizione delle parti, con ordinanza del 20.5.2025, il Tribunale provvedeva all'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei figli e rinviava la causa per l'audizione del figlio ultra-dodicenne Persona_3
Alla successiva udienza del 16.10.2025, il Giudice, odierno relatore, cui veniva assegnato il procedimento, durante l'assenza per aspettativa del titolare, procedeva all'audizione del minore;
quindi, invitava le parti alla conciliazione sull'unico punto controverso, la determinazione dell'importo da corrispondere alla ricorrente per il mantenimento della prole.
Entrambe le parti accettavano la proposta, formulata dal Giudice, chiedendo, per il resto, la regolamentazione dei rapporti, alle condizioni già stabilite con l'ordinanza del 21.5.2025.
Chiedevano, quindi, la definizione del procedimento in base agli accordi raggiunti.
La causa era quindi posta in decisione, previa acquisizione del parere del P.M., reso in senso favorevole il 7.11.2025.
_________
Ciò premesso, va disposto in conformità, atteso che gli accordi raggiunti non contrastano con norme imperative né pregiudicano l'interesse della prole.
I rapporti tra le parti, in relazione ai figli, nati dalla loro unione, sono quindi regolamentati come di seguito indicato.
Viene disposto:
1. l'affido condiviso dei figli minori e in favore di entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre.
2. L'assegnazione della casa familiare, sita in Patti, Corso Matteotti n. 163, con gli arredi, suppellettili ecc. alla che vi dimorerà insieme ai figli. Pt_1
3. Il diritto di visita del padre sarà esercitato secondo le seguenti modalità: il padre avrà la possibilità di sentire quotidianamente i figli al telefono e vederli mediante videochiamate, con facoltà di prenderli e tenerli con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nonché per due fine settimana mensili alternati dalle ore 8.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
inoltre, il padre trascorrerà con i figli almeno 15 giorni nel periodo estivo da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In assenza di accordo, il padre terrà i minori un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 15 agosto al 31 agosto;
i minori trascorreranno altresì le festività del Natale e della Pasqua col padre o con la madre secondo le seguenti modalità: ad anni alterni dal 23 dicembre al 28 dicembre con l'uno dal 28 dicembre al 2 gennaio con l'altra; la domenica di Pasqua con l'uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altra; il giorno del rispettivo compleanno dei figli – salvo diversi
2 accordi tra i genitori – ed trascorreranno alternamente il pranzo con l'uno e la Per_1 Per_2 cena con l'altra; i minori trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore con il medesimo, a pranzo o cena secondo quanto verrà preventivamente concordato tra i genitori.
Si dà atto che la ricorrente si rende disponibile a lasciare la casa familiare a Pt_1 disposizione del padre, per passare del tempo con i figli, previo accordo con la stessa, durante le ore prefissate per l'esercizio del diritto di visita del padre, ove quest'ultimo non avesse altro luogo idoneo in cui soggiornare con la prole.
Il figlio , già maggiorenne, potrà decidere liberamente i tempi di frequentazione del Per_5 padre.
4. Viene inoltro disposto l'obbligo del versamento, a carico di , a favore di CP_1
, della somma mensile di euro 402,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori;
si specifica che tale importo è pari a euro 134,00 per ciascuno dei due figli minori;
andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. La decorrenza dell'assegno, determinata all'udienza del
16.10.2025, viene stabilita a partire da novembre 2025.
Il padre verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del CNF.
Riguardo tali spese straordinarie, le parti si riservano di valutare separatamente le condizioni relative al pregresso, per tutte le somme in contestazione;
specificano che tali spese straordinarie andranno previamente concordate tra le parti.
L'assegno Familiare verrà percepito integralmente dalla . Per_6 Pt_1
In base all'accordo raggiunto, le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1304/2024 R.G., così provvede:
1) Dispone che l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori e Persona_3 Persona_4 siano regolati secondo le condizioni indicate in parte motiva.
2) Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
TA AL RI MP
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