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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/07/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1885/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 luglio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1885/2022 R.G.
TRA , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Cod. Fisc. , rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Francesco Sanfilippo, C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Leonforte, via villaggio unrra n. 5;
RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce per CP_1
procura generale alle liti.
RESISTENTE-
Avente ad oggetto: mancata corresponsione indennità per malattia.
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da scritti depositati telematicamente ex art 127 ter cpc.
MOTIVI
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.12.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che:
in data 05.01.2022, l'istante - attraverso Medico del SSN - presentava certificato di malattia telematico;
il medico, dopo avere effettuato una visita ambulatoriale, rilasciava il relativo certificato di malattia con diagnosi “sindrome depressiva”, attestandone - pertanto - la temporanea incapacità lavorativa;
la malattia si protraeva fino al mese di aprile 2022;
CP_ Esponeva che successivamente l' di Enna, pur non avendo richiesta ed effettuata alcuna visita di controllo/fiscale, comunicava che “il certificato medico da lei inoltrato, relativo al periodo di
malattia dal 05.01.2022 al 28.03.2022 è risultato anomalo sotto il profilo medico legale perché: DIAGNOSI E/O PROCEDURE MEDICHE NON COMPROVANTI INCAPACITA' TEMPORANEA
AL LAVORO.
CP_ Ancora, in data 14.09.2022 l' riscontrava diffida del ricorrente affermando che «in sede di
rielaborazione della pratica n. A1129183, avvenuta in data 31/05/2022, non è stato possibile
riconoscere ulteriori spettanze, ma solo l'accredito del corrispondente periodo di contribuzione
figurativa (cfr. estratto conto contributivo del dipendente). La ragione di tale mancato indennizzo è
la presenza di un'anomalia sanitaria sui certificati del 28/02/2022 e del 29/03/2022, la quale è stata
apposta con la seguente motivazione: "diagnosi e/o procedure mediche non comprovanti l'incapacità
temporanea al lavoro".
Sosteneva il ricorrente la erroneità del giudizio espresso dall' e rivendicava il diritto alla CP_1
indennità di malattia per il periodo in oggetto.
Agiva dunque affinchè fosse accertato il proprio diritto all'indennità di malattia per tutto il periodo indicato ovvero, dal 9.07.2018 al 30.07.2018 e dal 23.08.2018 al 12.12.2018.
L' si costituiva in giudizio eccependo nel merito l'infondatezza della domanda. CP_1
All'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa come da sentenza.
*********
L' ha negato la indennità di malattia al ricorrente, ritenendo la genericità della diagnosi indicata CP_1
nei certificati che vanno dal 05/01/2022 al 28/04/2022, riferita vagamente ad una presunta sindrome depressiva.
Tale diagnosi sarebbe insufficiente per la liquidazione dell'indennità di malattia, che è volta ad indennizzare una incapacità solo temporanea del lavoratore (mentre per le patologie croniche sono previsti differenti sussidi o indennità).
Parte ricorrente contesta tale difesa atteso che l' non avrebbe provato la natura cronica della CP_1
patologia. Essendosi per tale via, profilata questione squisitamente medico legale è stata disposta ed espletata ctu medico legale, dando mandato al perito di accertare la natura cronica o meno della patologia che affligge il ricorrente.
Ciò posto il consulente tecnico d'ufficio, con una approfondita indagine esente da errori od omissioni logiche, che questo giudice integralmente condivide ha argomentato e concluso nel modo che segue:
Alla fine di tutto quanto precedentemente detto ,in risposta al quesito che ci è stato posto dal Signor
Giudice del Lavoro, possiamo così concludere affermando che:
il signor nato il [...],risulta essere affetto da malattie psichiatriche, Parte_1
distinte in:
Disturbo di personalità con discontrollo degli impulsi in soggetto con funzionamento
intellettivo limite, WAIS I=80 e di seguito disturbi di personalità NAS con discontrollo degli impulsi
in soggetto con funzionamento intellettivo limite WAIS I:80,così come a certificazione del DSM di
Leonforte;
Sindrome depressiva come da diagnosi di certificati di malattia redatti dal MMG. CP_1
Trattasi di patologie concorrenti, cioè insistenti sullo stessa componente psichiatrica o apparato
psichico ,ma differenti tra di loro.
Per quella diagnosticata dal medico di base, oggetto del presente caso in osservazione, trattasi di
malattia cronica in quanto perdurante da anni (criterio temporale) e con persistenza nello specifico
di corredo sintomatologico patognomonico per lungo tempo:4 mesi di continuità, non potendo,
pertanto essere considerata come patologia acuta.
Al richiedente pertanto non può essere concessa l'indennità di malattia richiesta per incapacità
temporanea al lavoro, trattandosi di patologia cronica e non acuta.
Il ricorso, per quanto accertato dal ctu, merita pertanto il rigetto.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della obiettiva particolarità della questione e tenuto conto della dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
Le spese di ctu vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Condanna l' alle spese di ctu liquidate in favore del dott. CP_1
iva se dovuta.
Enna, 9 luglio 2025.
in euro 300,00 oltre ad CP_2