Sentenza 21 novembre 1978
Massime • 1
Nella cessione dei beni ai creditori, contemplata dall'art 1977 cod civ, la quale non comporta il trasferimento della proprieta dei beni del debitore, ma soltanto il conferimento ai creditori di un mandato irrevocabile (in rem propriam) alla liquidazione dei beni medesimi, il liquidatore od i liquidatori, nominati dai creditori cessionari per lo svolgimento di detta attivita, assumono la veste di sostituti del mandatario, o di submandatari, e, pertanto, non possono considerarsi come mandatari diretti del debitore cedente. Ne consegue che i crediti dei predetti liquidatori, derivanti dalla esecuzione dell'incarico loro conferito dai creditori cessionari, non sono assistiti dal privilegio speciale sui beni del debitore cedente, previsto dall'art 2761 secondo comma cod civ (nella specie, fatto valere in Sede di fallimento del debitore stesso), atteso che tale privilegio ha ad oggetto esclusivamente i beni appartenenti al mandante.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/1978, n. 5403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5403 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1978 |
Testo completo
Nella cessione dei beni ai creditori, contemplata dall'art 1977 cod civ, la quale non comporta il trasferimento della proprieta dei beni del debitore, ma soltanto il conferimento ai creditori di un mandato irrevocabile (in rem propriam) alla liquidazione dei beni medesimi, il liquidatore od i liquidatori, nominati dai creditori cessionari per lo svolgimento di detta attivita, assumono la veste di sostituti del mandatario, o di submandatari, e, pertanto, non possono considerarsi come mandatari diretti del debitore cedente. Ne consegue che i crediti dei predetti liquidatori, derivanti dalla esecuzione dell'incarico loro conferito dai creditori cessionari, non sono assistiti dal privilegio speciale sui beni del debitore cedente, previsto dall'art 2761 secondo comma cod civ (nella specie, fatto valere in Sede di fallimento del debitore stesso), atteso che tale privilegio ha ad oggetto esclusivamente i beni appartenenti al mandante.*