TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/09/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2445/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2445 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]valle Parte_1
Piana (Sa), alla via Valentino Fortunato n. 40 (C.F. ), CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Federico Maria
Scarpa e Mariarosaria Mascia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Salerno alla Via Alfonso Guariglia n. 34.
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Emilia, Via P. Nobili n. 9 (C.F. ), rappresentata e CodiceFiscale_2
1 difesa, in virtù di procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli
Avv.ti Guglielmo Saporito del Foro di Reggio Emilia e Stefano Ricciardi del
Foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano
Ricciardi, in Salerno, alla via Generale Amendola 36,
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Milano, Via della Chiusa n. 2, in persona del suo Procuratore speciale giusta procura in atti, rappresentata e difesa, anche CP_3
disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Regina
Margherita n. 278
TERZA CHIMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 14.03.2018 Parte_1
conveniva in giudizio il NO , esercente nel distretto Controparte_1
di Reggio Emilia, per responsabilità professionale derivante da autenticazione di firma su un atto di consenso alla cancellazione di ipoteca su autocarro, datato
13 aprile 2012, repertorio n. 58759, sulla premessa di non aver mai sottoscritto tale atto.
L'attrice contestava la diligenza del notaio nell'identificazione del sottoscrittore, che avrebbe presentato documento non valido.
La sig.ra aveva erogato al convivente un prestito Pt_1 Controparte_4
personale, non produttivo di interessi, per un importo di € 83.250,00 per
2 l'acquisto dell'Autocarro Iveco tg. DK 349 YH, avente telaio nr.
ZCFA80G1302503720. A garanzia dell'indicato prestito, in data 17.01.2008, veniva iscritta presso il PRA di Salerno, in favore della sig.ra garanzia Pt_1
ipotecaria per l'importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) sull'Autocarro.
La cancellazione non autorizzata aveva pertanto vanificato la garanzia, consentendo la vendita del bene a terzi, con conseguente danno patrimoniale per l'attrice, dal momento che il sig. non era titolare di altri beni, CP_4
mobili o immobili, sui quali far valere le sue pretese creditorie.
Sulla base di tali premesse, la Sig.ra chiedeva la condanna della Pt_1
convenuta al risarcimento del danno subito, quantificato in € 50.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Resisteva il notaio, con comparsa del 22.05.2018, eccependo incompetenza territoriale, infondatezza nel merito ed assenza di danno. In particolare, il notaio deduceva che alcun addebito potesse esserle mosso circa la diligenza impiegata nell'identificare il sottoscrittore della rinuncia all'ipoteca, dal momento che l'identificazione era avvenuta tramite documento di identità, in regime di validità perché' datato 2008 e che appariva sotto più aspetti regolare, in concomitanza con altre significative circostanze. Chiedeva pertanto, che il
Tribunale di Salerno, in via preliminare dichiarasse la propria incompetenza per territorio, essendo competente a decidere la controversia il Tribunale di
Reggio Emilia;
differisse la data della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della società di assicurazione al fine di farsi Controparte_2
manlevare da qualsiasi condanna nella denegata ipotesi in cui venisse acclarata la sua responsabilità professionale in relazione ai fatti dedotti da parte istante.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'attrice Pt_1
escludendo che vi fosse stata negligenza nelle operazioni di
[...]
identificazione, nonché della domanda di risarcimento danni avanzata per non
3 aver la sig.ra dimostrato di aver fatto quanto necessario per recuperare il Pt_1
bene mobile registrato o quanto meno l'importo oggetto di garanzia.
Il 19 aprile 2019 si costituiva contestando ed impugnando quanto CP_2
ex adverso dedotto, poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto, al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: nel merito rigettare ogni domanda svolta nei confronti del NO , perché infondata in fatto ed in diritto CP_1
e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno da parte dell'attrice; nella denegata ipotesi di condanna del NO , si CP_1
chiede che il Tribunale adito Voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia ed alla malleva da parte dell'assicurato ex art. 2952 c.c.; tener conto della violazione del patto di gestione della lite posta in essere da parte del NO , ai sensi degli artt. 5 e 8 della menzionata polizza CP_1
convenzione IFL0008349 nonché ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., con conseguente esclusione e/o riduzione dell'eventuale indennizzo in misura corrispondente;
liquidare l'indennizzo dovuto tenendo conto, in ogni caso, della franchigia di € 50.000,00 posta a carico esclusivo dell'assicurato e del massimale pari ad € 150.000,00.
Nelle rispettive comparse conclusionali parte attorea instava affinché fosse disposta la remissione della causa sul ruolo al fine della successiva ammissione della CTU;
mentre parte convenuta chiedeva l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in data 1 luglio 2020.
Istruita la causa, il Giudice non ha ritenuto necessario predisporre ulteriori mezzi istruttori, tra cui la richiesta di interrogatorio formale e la consulenza tecnica grafologica e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
5 maggio 2025 assegnava la causa a sentenza con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dalla convenuta, la quale indica come competente il
4 Tribunale di Reggio Emilia, in quanto luogo di residenza della stessa e sede di stipula dell'atto ritenuto lesivo.
Il Tribunale di Salerno, pur non aderendo alla motivazione principale prospettata dall'attrice, che radicava la competenza presso il Tribunale di
Salerno applicando alla fattispecie in esame il codice del consumo, dichiara tuttavia la propria competenza territoriale.
È infatti incontestata, nella vicenda in esame, la mancanza di qualunque rapporto contrattuale tra l'attrice e il notaio;
pertanto, non essendo configurabile la qualità di “cliente” in capo all'attrice, né essendo ravvisabile una prestazione che giustifichi tale qualifica, non sussiste foro del consumatore ex art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 (Cass. n. 28823/2017).
Acclarato che si discute di responsabilità da illecito, è competente il Tribunale del luogo in cui è sorto il fatto dannoso ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; ove per fatto dannoso vanno intesi sia il comportamento, sia l'evento dannoso. Su tale assunto si radica la competenza territoriale del tribunale di Salerno, considerato che nel comune di Salerno ha sede l'Ufficio del Pubblico Registro
Automobilistico ove è stata iscritta l'ipoteca ad opera della sig. Parte_1
ed ove, successivamente, l'ipoteca è stata cancellata. A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che, allorquando non vi sia coincidenza tra il luogo in cui è stata commessa la condotta dannosa e quello in cui si è verificato l'evento dannoso, il “forum delicti” andrà individuato ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. nel Tribunale del luogo in cui l'evento si è verificato (cfr. Cass. n. 6381 del 1991; Cass. n. 2648-69; n. 570-
76; n. 9635-87; 5625-89).
Venendo, quindi, al merito della controversa circostanza, la domanda è infondata e non può essere accolta, sul presupposto che questo Tribunale non ha riconosciuto responsabilità professionale in capo al notaio.
5 La vicenda ruota attorno alla presunta negligenza del notaio CP_1
nell'identificare correttamente la persona che ha sottoscritto la scrittura privata di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, iscritta a garanzia del prestito effettuato dall'attrice al convivente per l'acquisto di un bene mobile registrato.
La questione giuridica centrale è, di conseguenza, se il notaio abbia violato i doveri di diligenza professionale previsti dalla legge notarile e dal codice civile e se tale condotta abbia causato un danno risarcibile. In punto di diritto, giova evidenziare che la materia dell'identificazione delle parti ad opera del notaio è regolata dall'art. 49 L. 89/1913, come modificato dall'art. 1 L. 333/1976.
Secondo tale norma il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere questa certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento;
in caso contrario può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.
Per meglio comprendere ed interpretare l'art. 49 della legge 16 febbraio 1913,
n. 49 (come sostituito dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 333 sopra riportato), è necessario ricordare che gli ordinamenti notarili precedenti a quello del 1913 richiedevano espressamente che il notaio dovesse conoscere personalmente le parti. Successivamente, l'art. 49 della legge n. 89 del 1913
(nella sua originaria formulazione) chiese, invece, che il notaio fosse personalmente certo dell'identità personale delle parti. Un'interpretazione logica e letterale dell'articolo nell'attuale formulazione porta a ritenere oggi che: 1) l'elisione dell'avverbio personalmente lascia intendere che non è più necessario alcun pregresso rapporto di conoscenza tra la persona del notaio e le parti, ma che è, invece, soltanto necessario che il professionista si trovi nello stato soggettivo di certezza dell'identità personale delle parti;
2) tale certezza può essere raggiunta anche al momento dell'attestazione (inciso dal quale risulta ribadito l'intento del legislatore di escludere la necessità della pregressa
6 conoscenza delle parti o della pregressa certezza della loro identità); 3) la certezza dell'identità personale delle parti può essere raggiunta dal notaio attraverso la valutazione di tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento
(il legislatore della novella lascia inequivocabilmente intendere che la conoscenza personale delle parti è solo una delle ragioni in base alle quali il notaio può essere certo della loro identità, ma questa può essere desunta da una serie indefinita di elementi, che abbiano la caratteristica di essere idonei - "atti"
- a formare il suo convincimento).
La prevalente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, a riguardo della nuova normativa suindicata, che “Il notaio può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive anche nello stesso momento della sottoscrizione, attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, ai sensi della legge 16 febbraio
1913 n. 89; ne consegue che il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva ed identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15424 del 10/08/2004). Ed ancora la Cassazione ha spiegato che
“il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise
e concordanti;
l'accertamento relativo è demandato al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica.
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9757 del 10/05/2005)”.
7 In definitiva, la norma richiede la certezza del notaio sull'identità personale delle parti, consentendo che sia raggiunta al momento dell'attestazione secondo modalità non vincolate, affidate al prudente apprezzamento del notaio;
inoltre, facendo riferimento al convincimento, la norma esclude una equiparazione tra certezza e verità, sicché prescinde dalla necessaria corrispondenza della persona comparsa innanzi al notaio a quella apparente indicata nell'atto.
Questo sistema flessibile realizza le esigenze economiche e di mercato dei traffici moderni.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha anche avuto occasione di affermare che laddove la norma si riferisce a “tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento” implicitamente esclude la possibilità di raggiungere il convincimento mediante l'unico elemento costituito dalla carta di identità o altro documento equipollente, puntualizzando che da tale elemento non si può normalmente prescindere in ogni procedimento di identificazione della persona fisica (Cass. 19.11.1987, n. 8510; Cass. 17.5.1986, n. 3274).
Di solito la giurisprudenza individua come fattori che possono concorrere a formare la certezza richiesta dalla norma, i documenti di riconoscimento, che per la loro destinazione specifica rappresentano componente fondamentale del processo di formazione del convincimento circa l'identità delle parti, le indicazioni fornite da terzi nella veste di testimoni informali e non di fidefacienti, il comportamento delle parti, la natura dell'affare (Cass. 2005 cit. in parte motiva).
Tanto premesso in punto di diritto, è opportuno passare all'esame della vicenda prospettata, al fine di delibare se l'attestazione del notaio di essere certo dell'identità dell'attrice possa comportare una responsabilità da atto illecito a carico del notaio.
Orbene, l'esame delle risultanze processuali rende palese la sussistenza di elementi che dimostrano come il notaio sia pervenuto al convincimento circa
8 l'identità della sig.ra dall'esame di documento di identità in corso di Pt_1
validità e tessera sanitaria, nonché avvalendosi proprio della serie di elementi univoci e concludenti individuati dalla giurisprudenza;
in sintesi, di accertamenti sicuramente idonei ad escluderne qualsivoglia responsabilità nella vicenda in esame.
Deduce parte attorea che il documento di identità esibito al pubblico ufficiale nel 2012 recasse come data di scadenza sul retro il 02.06.2008 e quindi fosse visibilmente scaduto;
produce in aggiunta documento di identità valido al tempo della cancellazione dell'ipoteca, rilasciato il 25.11.2011 con scadenza il
24.11.2021
Dirimente ai fini della soluzione della controversia è che, per pervenire all'identificazione della sig.ra il notaio ha provato di aver esaminato un Pt_1
documento d'identità in corso di validità, giacché rilasciato dal comune di
Salerno il 4.06.2008, recante fotografia e firma della titolare. Orbene, ne consegue che la carta di identità in possesso del notaio e a questi esibita nel
2012, non solo era valida, ma per via dell'entrata in vigore del DL 112/2008 (il
25.06.2008) la sua validità veniva prorogata fino al compimento del decennio dal rilascio (Circolare Ministero Interni n. 12 del 27.10.2008). Il documento esibito al notaio appariva, quindi, regolare sotto ogni aspetto: timbri, firma, ente emittente coerente con il luogo di nascita. L'attrice esibiva, inoltre, tessera sanitaria con codice fiscale, un documento personale non fotografico, ma difficilmente reperibile da terzi. Questo elemento, seppur non autonomamente identificativo, costituisce presunzione grave, precisa e concordante di titolarità.
Il sig. , imprenditore del settore automobilistico, che acquistava il Tes_1
veicolo il 19.01.2012, era presente e già noto al notaio per precedenti atti;
la sua presenza rafforzava la credibilità della situazione e fungeva da garanzia indiretta dell'identità della sig.ra Pt_1
9 Tali circostanze, valutate nel loro complesso, seppure si volesse ammettere un errore del notaio nell'accettare il documento di identità contestato nell'odierno giudizio, integrano il processo di identificazione in modo conforme ai principi di buona fede, prudenza e responsabilità professionale, rendendo ragionevole e giustificata la fiducia riposta nell'identità della sig.ra Parte_1
Le domande di accertamento della responsabilità contrattuale e risarcitoria vanno, dunque, rigettate.
Per ultimo, passando alle istanze di parte relative alla rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori, in particolare per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, giova precisare che l'adito
Tribunale, considerato tutto quanto esposto, non ha ritenuto necessario espletamento dei mezzi istruttori richiesti, per motivi di economia processuale e di celerità del giudizio, nel contesto di condizioni già ritenute sufficienti a fondare la decisione del giudice.
In ragione di questo il Tribunale rigetta l'istanza di rimessione sul ruolo formulata da parte attrice.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Ritenuta la sussistenza di valide ragioni, alla luce della natura e dell'oggetto della causa, unitamente al tenore della presente pronuncia e delle correlate questioni di diritto, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno ________________
Il Giudice dott. Daniela Oliva
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2445 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]valle Parte_1
Piana (Sa), alla via Valentino Fortunato n. 40 (C.F. ), CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Federico Maria
Scarpa e Mariarosaria Mascia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Salerno alla Via Alfonso Guariglia n. 34.
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Emilia, Via P. Nobili n. 9 (C.F. ), rappresentata e CodiceFiscale_2
1 difesa, in virtù di procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli
Avv.ti Guglielmo Saporito del Foro di Reggio Emilia e Stefano Ricciardi del
Foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano
Ricciardi, in Salerno, alla via Generale Amendola 36,
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Milano, Via della Chiusa n. 2, in persona del suo Procuratore speciale giusta procura in atti, rappresentata e difesa, anche CP_3
disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Regina
Margherita n. 278
TERZA CHIMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 14.03.2018 Parte_1
conveniva in giudizio il NO , esercente nel distretto Controparte_1
di Reggio Emilia, per responsabilità professionale derivante da autenticazione di firma su un atto di consenso alla cancellazione di ipoteca su autocarro, datato
13 aprile 2012, repertorio n. 58759, sulla premessa di non aver mai sottoscritto tale atto.
L'attrice contestava la diligenza del notaio nell'identificazione del sottoscrittore, che avrebbe presentato documento non valido.
La sig.ra aveva erogato al convivente un prestito Pt_1 Controparte_4
personale, non produttivo di interessi, per un importo di € 83.250,00 per
2 l'acquisto dell'Autocarro Iveco tg. DK 349 YH, avente telaio nr.
ZCFA80G1302503720. A garanzia dell'indicato prestito, in data 17.01.2008, veniva iscritta presso il PRA di Salerno, in favore della sig.ra garanzia Pt_1
ipotecaria per l'importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) sull'Autocarro.
La cancellazione non autorizzata aveva pertanto vanificato la garanzia, consentendo la vendita del bene a terzi, con conseguente danno patrimoniale per l'attrice, dal momento che il sig. non era titolare di altri beni, CP_4
mobili o immobili, sui quali far valere le sue pretese creditorie.
Sulla base di tali premesse, la Sig.ra chiedeva la condanna della Pt_1
convenuta al risarcimento del danno subito, quantificato in € 50.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Resisteva il notaio, con comparsa del 22.05.2018, eccependo incompetenza territoriale, infondatezza nel merito ed assenza di danno. In particolare, il notaio deduceva che alcun addebito potesse esserle mosso circa la diligenza impiegata nell'identificare il sottoscrittore della rinuncia all'ipoteca, dal momento che l'identificazione era avvenuta tramite documento di identità, in regime di validità perché' datato 2008 e che appariva sotto più aspetti regolare, in concomitanza con altre significative circostanze. Chiedeva pertanto, che il
Tribunale di Salerno, in via preliminare dichiarasse la propria incompetenza per territorio, essendo competente a decidere la controversia il Tribunale di
Reggio Emilia;
differisse la data della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della società di assicurazione al fine di farsi Controparte_2
manlevare da qualsiasi condanna nella denegata ipotesi in cui venisse acclarata la sua responsabilità professionale in relazione ai fatti dedotti da parte istante.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'attrice Pt_1
escludendo che vi fosse stata negligenza nelle operazioni di
[...]
identificazione, nonché della domanda di risarcimento danni avanzata per non
3 aver la sig.ra dimostrato di aver fatto quanto necessario per recuperare il Pt_1
bene mobile registrato o quanto meno l'importo oggetto di garanzia.
Il 19 aprile 2019 si costituiva contestando ed impugnando quanto CP_2
ex adverso dedotto, poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto, al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: nel merito rigettare ogni domanda svolta nei confronti del NO , perché infondata in fatto ed in diritto CP_1
e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno da parte dell'attrice; nella denegata ipotesi di condanna del NO , si CP_1
chiede che il Tribunale adito Voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia ed alla malleva da parte dell'assicurato ex art. 2952 c.c.; tener conto della violazione del patto di gestione della lite posta in essere da parte del NO , ai sensi degli artt. 5 e 8 della menzionata polizza CP_1
convenzione IFL0008349 nonché ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., con conseguente esclusione e/o riduzione dell'eventuale indennizzo in misura corrispondente;
liquidare l'indennizzo dovuto tenendo conto, in ogni caso, della franchigia di € 50.000,00 posta a carico esclusivo dell'assicurato e del massimale pari ad € 150.000,00.
Nelle rispettive comparse conclusionali parte attorea instava affinché fosse disposta la remissione della causa sul ruolo al fine della successiva ammissione della CTU;
mentre parte convenuta chiedeva l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in data 1 luglio 2020.
Istruita la causa, il Giudice non ha ritenuto necessario predisporre ulteriori mezzi istruttori, tra cui la richiesta di interrogatorio formale e la consulenza tecnica grafologica e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
5 maggio 2025 assegnava la causa a sentenza con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dalla convenuta, la quale indica come competente il
4 Tribunale di Reggio Emilia, in quanto luogo di residenza della stessa e sede di stipula dell'atto ritenuto lesivo.
Il Tribunale di Salerno, pur non aderendo alla motivazione principale prospettata dall'attrice, che radicava la competenza presso il Tribunale di
Salerno applicando alla fattispecie in esame il codice del consumo, dichiara tuttavia la propria competenza territoriale.
È infatti incontestata, nella vicenda in esame, la mancanza di qualunque rapporto contrattuale tra l'attrice e il notaio;
pertanto, non essendo configurabile la qualità di “cliente” in capo all'attrice, né essendo ravvisabile una prestazione che giustifichi tale qualifica, non sussiste foro del consumatore ex art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 (Cass. n. 28823/2017).
Acclarato che si discute di responsabilità da illecito, è competente il Tribunale del luogo in cui è sorto il fatto dannoso ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; ove per fatto dannoso vanno intesi sia il comportamento, sia l'evento dannoso. Su tale assunto si radica la competenza territoriale del tribunale di Salerno, considerato che nel comune di Salerno ha sede l'Ufficio del Pubblico Registro
Automobilistico ove è stata iscritta l'ipoteca ad opera della sig. Parte_1
ed ove, successivamente, l'ipoteca è stata cancellata. A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che, allorquando non vi sia coincidenza tra il luogo in cui è stata commessa la condotta dannosa e quello in cui si è verificato l'evento dannoso, il “forum delicti” andrà individuato ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. nel Tribunale del luogo in cui l'evento si è verificato (cfr. Cass. n. 6381 del 1991; Cass. n. 2648-69; n. 570-
76; n. 9635-87; 5625-89).
Venendo, quindi, al merito della controversa circostanza, la domanda è infondata e non può essere accolta, sul presupposto che questo Tribunale non ha riconosciuto responsabilità professionale in capo al notaio.
5 La vicenda ruota attorno alla presunta negligenza del notaio CP_1
nell'identificare correttamente la persona che ha sottoscritto la scrittura privata di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, iscritta a garanzia del prestito effettuato dall'attrice al convivente per l'acquisto di un bene mobile registrato.
La questione giuridica centrale è, di conseguenza, se il notaio abbia violato i doveri di diligenza professionale previsti dalla legge notarile e dal codice civile e se tale condotta abbia causato un danno risarcibile. In punto di diritto, giova evidenziare che la materia dell'identificazione delle parti ad opera del notaio è regolata dall'art. 49 L. 89/1913, come modificato dall'art. 1 L. 333/1976.
Secondo tale norma il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere questa certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento;
in caso contrario può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.
Per meglio comprendere ed interpretare l'art. 49 della legge 16 febbraio 1913,
n. 49 (come sostituito dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 333 sopra riportato), è necessario ricordare che gli ordinamenti notarili precedenti a quello del 1913 richiedevano espressamente che il notaio dovesse conoscere personalmente le parti. Successivamente, l'art. 49 della legge n. 89 del 1913
(nella sua originaria formulazione) chiese, invece, che il notaio fosse personalmente certo dell'identità personale delle parti. Un'interpretazione logica e letterale dell'articolo nell'attuale formulazione porta a ritenere oggi che: 1) l'elisione dell'avverbio personalmente lascia intendere che non è più necessario alcun pregresso rapporto di conoscenza tra la persona del notaio e le parti, ma che è, invece, soltanto necessario che il professionista si trovi nello stato soggettivo di certezza dell'identità personale delle parti;
2) tale certezza può essere raggiunta anche al momento dell'attestazione (inciso dal quale risulta ribadito l'intento del legislatore di escludere la necessità della pregressa
6 conoscenza delle parti o della pregressa certezza della loro identità); 3) la certezza dell'identità personale delle parti può essere raggiunta dal notaio attraverso la valutazione di tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento
(il legislatore della novella lascia inequivocabilmente intendere che la conoscenza personale delle parti è solo una delle ragioni in base alle quali il notaio può essere certo della loro identità, ma questa può essere desunta da una serie indefinita di elementi, che abbiano la caratteristica di essere idonei - "atti"
- a formare il suo convincimento).
La prevalente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, a riguardo della nuova normativa suindicata, che “Il notaio può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive anche nello stesso momento della sottoscrizione, attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, ai sensi della legge 16 febbraio
1913 n. 89; ne consegue che il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva ed identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15424 del 10/08/2004). Ed ancora la Cassazione ha spiegato che
“il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise
e concordanti;
l'accertamento relativo è demandato al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica.
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9757 del 10/05/2005)”.
7 In definitiva, la norma richiede la certezza del notaio sull'identità personale delle parti, consentendo che sia raggiunta al momento dell'attestazione secondo modalità non vincolate, affidate al prudente apprezzamento del notaio;
inoltre, facendo riferimento al convincimento, la norma esclude una equiparazione tra certezza e verità, sicché prescinde dalla necessaria corrispondenza della persona comparsa innanzi al notaio a quella apparente indicata nell'atto.
Questo sistema flessibile realizza le esigenze economiche e di mercato dei traffici moderni.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha anche avuto occasione di affermare che laddove la norma si riferisce a “tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento” implicitamente esclude la possibilità di raggiungere il convincimento mediante l'unico elemento costituito dalla carta di identità o altro documento equipollente, puntualizzando che da tale elemento non si può normalmente prescindere in ogni procedimento di identificazione della persona fisica (Cass. 19.11.1987, n. 8510; Cass. 17.5.1986, n. 3274).
Di solito la giurisprudenza individua come fattori che possono concorrere a formare la certezza richiesta dalla norma, i documenti di riconoscimento, che per la loro destinazione specifica rappresentano componente fondamentale del processo di formazione del convincimento circa l'identità delle parti, le indicazioni fornite da terzi nella veste di testimoni informali e non di fidefacienti, il comportamento delle parti, la natura dell'affare (Cass. 2005 cit. in parte motiva).
Tanto premesso in punto di diritto, è opportuno passare all'esame della vicenda prospettata, al fine di delibare se l'attestazione del notaio di essere certo dell'identità dell'attrice possa comportare una responsabilità da atto illecito a carico del notaio.
Orbene, l'esame delle risultanze processuali rende palese la sussistenza di elementi che dimostrano come il notaio sia pervenuto al convincimento circa
8 l'identità della sig.ra dall'esame di documento di identità in corso di Pt_1
validità e tessera sanitaria, nonché avvalendosi proprio della serie di elementi univoci e concludenti individuati dalla giurisprudenza;
in sintesi, di accertamenti sicuramente idonei ad escluderne qualsivoglia responsabilità nella vicenda in esame.
Deduce parte attorea che il documento di identità esibito al pubblico ufficiale nel 2012 recasse come data di scadenza sul retro il 02.06.2008 e quindi fosse visibilmente scaduto;
produce in aggiunta documento di identità valido al tempo della cancellazione dell'ipoteca, rilasciato il 25.11.2011 con scadenza il
24.11.2021
Dirimente ai fini della soluzione della controversia è che, per pervenire all'identificazione della sig.ra il notaio ha provato di aver esaminato un Pt_1
documento d'identità in corso di validità, giacché rilasciato dal comune di
Salerno il 4.06.2008, recante fotografia e firma della titolare. Orbene, ne consegue che la carta di identità in possesso del notaio e a questi esibita nel
2012, non solo era valida, ma per via dell'entrata in vigore del DL 112/2008 (il
25.06.2008) la sua validità veniva prorogata fino al compimento del decennio dal rilascio (Circolare Ministero Interni n. 12 del 27.10.2008). Il documento esibito al notaio appariva, quindi, regolare sotto ogni aspetto: timbri, firma, ente emittente coerente con il luogo di nascita. L'attrice esibiva, inoltre, tessera sanitaria con codice fiscale, un documento personale non fotografico, ma difficilmente reperibile da terzi. Questo elemento, seppur non autonomamente identificativo, costituisce presunzione grave, precisa e concordante di titolarità.
Il sig. , imprenditore del settore automobilistico, che acquistava il Tes_1
veicolo il 19.01.2012, era presente e già noto al notaio per precedenti atti;
la sua presenza rafforzava la credibilità della situazione e fungeva da garanzia indiretta dell'identità della sig.ra Pt_1
9 Tali circostanze, valutate nel loro complesso, seppure si volesse ammettere un errore del notaio nell'accettare il documento di identità contestato nell'odierno giudizio, integrano il processo di identificazione in modo conforme ai principi di buona fede, prudenza e responsabilità professionale, rendendo ragionevole e giustificata la fiducia riposta nell'identità della sig.ra Parte_1
Le domande di accertamento della responsabilità contrattuale e risarcitoria vanno, dunque, rigettate.
Per ultimo, passando alle istanze di parte relative alla rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori, in particolare per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, giova precisare che l'adito
Tribunale, considerato tutto quanto esposto, non ha ritenuto necessario espletamento dei mezzi istruttori richiesti, per motivi di economia processuale e di celerità del giudizio, nel contesto di condizioni già ritenute sufficienti a fondare la decisione del giudice.
In ragione di questo il Tribunale rigetta l'istanza di rimessione sul ruolo formulata da parte attrice.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Ritenuta la sussistenza di valide ragioni, alla luce della natura e dell'oggetto della causa, unitamente al tenore della presente pronuncia e delle correlate questioni di diritto, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno ________________
Il Giudice dott. Daniela Oliva
10 11