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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
composto dai Sigg. magistrati
Dr. Italo FEDERICI Presidente
Dr. Remo LISCO Giudice
Dr. Raffaele VIGLIONE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15301/2020 R.G promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Liuzzi, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di citazione depositato nel giudizio principale
- attore - nei confronti di in proprio e quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Tommaso Ruccia
[...]
- convenuti -
e con l'intervento del PM in sede
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 28.02.2020, conveniva in giudizio la Parte_1
e la deducendo di aver appreso, nel 2017, di essere Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 8 stato segnalato quale cattivo pagatore presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia dalla per un credito in stato di sofferenza vantato nei suoi confronti dalla Controparte_2
. Deduceva di non aver mai sottoscritto alcun finanziamento e di non aver mai CP_1 avuto notizia dell'avvenuta iscrizione del proprio nominativo in Centrale Rischi. Lamentava, in punto di diritto, la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, facendo da ciò discendere il diritto al risarcimento dei danni. Formulava quindi le seguenti conclusioni:
«
1. accertare e dichiarare inesistente, giuridicamente inefficace e/o nullo il presunto contratto di finanziamento (o mutuo), ovvero eventuali garanzie e/o cointestazioni asseritamente intercorse tra la la e il sig. Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
e, per l'effetto, emettere sentenza di accertamento negativo in ordine al diritto di
[...] credito vantato dalle controparti, dichiarando che alcuna somma deve essere corrisposta dal sig. in favore delle società convenute;
2. per l'effetto, dichiarare Parte_1 illegittima la segnalazione del sig. alla Centrale Rischi e, conseguentemente Parte_1 condannare la società la in persona dei legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni da illegittima segnalazione da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 della L. 101/2018; 3. ordinare alla in persona dei legali rappresentanti pro- Controparte_1 Controparte_2 tempore, di procedere alla cancellazione della iscrizione del sig. , dalla Parte_1
Centrale Rischi (CRIF);
4. condannare la società Controparte_3 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze legali del presente procedimento».
Si costituiva la in proprio e quale procuratrice della Controparte_1 Controparte_2 rappresentando che quest'ultima, in seguito a una serie di documentate cessioni, era divenuta titolare del credito originariamente vantato dalla Fiscambi Immobiliare s.p.a. nei confronti di e , in relazione a un contratto di mutuo Parte_2 Parte_1 sottoscritto in data 01.07.1988 per l'importo complessivo di lire 40.000.000, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca volontaria, in data 06.07.1988, per la somma di lire
101.678.400. La deduceva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva rispetto al rapporto dedotto in causa, essendo mero servicer della , Controparte_2 effettiva titolare del credito. Nel merito, deduceva la legittimità della segnalazione in Centrale
pagina 2 di 8 Rischi, sussistendone i relativi presupposti, e rappresentando a riguardo l'esistenza di un'esposizione debitoria dello per € 67.397,50 nei confronti della . Pt_1 Controparte_2
Formulava le seguenti conclusioni: «1) In via preliminare di merito: previa declaratoria del difetto di titolarità passiva in capo ad del rapporto sostanziale dedotto in Controparte_1 causa, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti, appunto, di 2) Nel merito: rigettare in Controparte_1 ogni caso le domande formulata da parte attrice a motivo della loro assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e della assoluta carenza di prova;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di lite».
2. Con la memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., la parte attrice proponeva querela di falso in via incidentale, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., per non aver mai sottoscritto il contratto di mutuo, unitamente all'allegato piano di ammortamento, stipulato in Ostuni, in data 01 luglio
1988 presso lo studio del notaio avente n. di repertorio 295 e n. fascicolo 79, Persona_1 registrato in Ostuni il 6 luglio 1988 al n. 726.
In seguito a interpello ex art. 222 c.p.c, disposto dal G.U. con ordinanza del 1° luglio 2021, la dichiarava di volersi avvalere del contratto di mutuo contestato;
pertanto, CP_1 valutata la rilevanza ai fini della decisione dei documenti in questione, il G.U. autorizzava la presentazione della querela di falso, ammettendo c.t.u. grafologica per accertare l'autografia della sottoscrizione dello . Pt_1
In data 10 ottobre 2022, il nominato c.t.u. depositava l'elaborato peritale. Con provvedimento del 18 aprile 2023, il G.U., alla luce delle perplessità lasciate emergere dalle difese tecniche articolate in ordine all'ipotesi di eterografia delle sottoscrizioni apposte al contratto di mutuo e al pedissequo piano di ammortamento, considerata la necessità di acquisire un ulteriore parere tecnico in merito alla riferibilità allo delle predette sottoscrizioni, disponeva il Pt_1 rinnovo della c.t.u. a mezzo di diverso ausiliario. Successivamente, in data 10.01.2024, il nuovo c.t.u. depositava nel fascicolo la versione definitiva dell'elaborato peritale.
3. All'udienza del 5 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni, che qui si abbiano tutte come interamente richiamate;
il Giudice concedeva loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, riservando la causa a sentenza con relazione al Collegio.
pagina 3 di 8 4. La questione preliminare e dirimente della controversia è quella che riguarda l'accertamento negativo del credito richiesto dallo , che discende dalla querela di falso Pt_1 con cui l'attore ha negato di aver sottoscritto il finanziamento per cui è causa. Tale domanda deve rivolgersi nei confronti della , quale soggetto legittimato passivo in Controparte_2 termini sostanziali, essendo la società effettiva titolare del rapporto contrattuale da cui è scaturita la segnalazione del credito in sofferenza.
Nel merito, la querela di falso è fondata e va quindi accolta, alla luce delle risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio espletata, le cui indagini e conclusioni si ritiene in questa sede di dover condividere per completezza, chiarezza e correttezza di metodo e di sviluppo logico-giuridico.
5. In particolare, nell'elaborato peritale redatto dall'ultimo c.t.u. nominato dal Tribunale si perviene alla conclusione per la quale, alla luce delle «numerosissime concordi risultanze degli esami grafici condotti», le sottoscrizioni del contratto di mutuo stipulato in Ostuni in data 17.2.1988 presso e nello studio del Notaio avente n. di repertorio 295 e Persona_1
n. fascicolo 79, registrato in Ostuni il 6.7.88 al n. 726, nonché del pedissequo allegato B-piano di ammortamento non sono state vergate dallo . Pt_1
La perizia, in particolare, ha evidenziato i seguenti rilievi:
- le sei firme in verifica appaiono ascrivibili alla medesima mano, risultando estremamente simili. Nello specifico, le pochissime differenze rilevate sono imputabili alla fisiologica variabilità intraindividuale;
- non vi è alcuna rilevanza tecnica che lo abbia posto o tentato di porre in essere un Pt_1 tentativo di dissimulazione, come pure aveva sostenuto il primo c.t.u., anche perché «non appare possibile … modificare nello stesso modo sei firme;
… quando una persona esce dalla propria grafomotricità, vengono a mancare gli automatismi … e ogni volta l'esecuzione è diversa».
Inoltre,
- deve escludersi l'ipotesi di un ricalco, non essendo stati riscontrati sulle firme in verifica elementi che deporrebbero in tal senso (ricalchi, solchi ciechi, sovrapposizioni di inchiostri, manipolazioni chimiche).
Alla luce di tutti gli elementi di valutazione oggetto d'indagine, la perizia ha ritenuto che l'unica ipotesi perseguibile sia quella di un'imitazione che si è concentrata solo su alcuni pagina 4 di 8 dettagli (ricavati molto probabilmente da uno scritto in corsivo e non da una firma). La c.t.u., conclusivamente, ha riscontrato, nelle due grafie di verifica e comparazione, «solo segni personalizzanti non comuni: ductus (lineamenti generali), form-niveau (esteticità e livello evolutivo della grafia), maiuscole, calibro, occupazione degli spazi, estetica e livello grafomotorio, aspetti strutturali, rapporti dimensionali, legature, altri segni grafici, particolare costruzione di lettere e gruppi di lettere e, soprattutto, i vari segni non trovano riscontro significativamente compatibile nei due tipi di firme».
6. Quanto al merito delle contestazioni alla c.t.u., formulate dalla nella comparsa CP_1 conclusionale, le stesse risultano smentite dalle considerazioni svolte dall'elaborato peritale con riguardo alla precedente perizia espletata. La parte convenuta, nello specifico, richiama le risultanze della perizia redatta dal primo c.t.u. nominato dal Tribunale, la quale aveva escluso l'ipotesi dell'eterografia fra le firme in verifica e le firme di comparazione. La successiva perizia, tuttavia, ha evidenziato in maniera analitica aspetti piuttosto rilevanti con riguardo alle difformità fra le due grafie, che portano inevitabilmente alla conclusione per la quale le firme sui documenti contestati non sono state apposte dallo . Rispetto ai profili della Pt_1 prima c.t.u. espletata, messi in rilievo dalla parte convenuta, appare condivisibile la conclusione cui è giunta la successiva perizia, nella parte in cui ha ritenuto che le argomentazioni del precedente esame non hanno tenuto conto della incisività per ricorrenza degli importanti segni grafici individuati, sottolineando come non appaia al contrario corretto
«assegnare valore determinante ad un segno che solo casualmente compaia nella variabilità grafica del soggetto scrivente» e dovendo valutare tali elementi necessariamente alla luce delle notevoli differenze che sono state appurate dalla comparazione fra le firme di confronto dello e le firme apposte sui documenti oggetto di contestazione. Pt_1
7. Alla luce di tutti gli elementi di prova oggetto dell'indagine peritale, deve essere dichiarata la falsità materiale del contratto di mutuo sottoscritto in data 1° luglio 1988 (n. rep. 295, n. fasc. 79, registrato in Ostuni il 6 luglio 1988, n. 726), unitamente all'allegato piano di ammortamento, avendo accertato che le sottoscrizioni apposte a tali documenti non appartengono a , dovendosi disporre ai sensi degli artt. 226, comma 2, c.p.c. e Parte_1
537 c.p.p., la cancellazione parziale del documento dichiarato falso limitatamente alla sottoscrizione e partecipazione al contratto di , mediante annotazione a Parte_1 margine dell'originale.
pagina 5 di 8 8. In virtù delle risultanze emerse nel corso del procedimento di querela di falso, la domanda proposta dallo nel giudizio principale si rivela fondata e meritevole di accoglimento. Pt_1
La sottoscrizione apocrifa apposta al contratto di mutuo, infatti, comporta la declaratoria di nullità del contratto stesso nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e
1418 c.c., stante la mancanza di un accordo che lo coinvolga, requisito essenziale affinché il contratto possa dispiegare effetti giuridici anche nei suoi confronti. Stante l'invalidità parziale soggettiva del titolo posto a fondamento del debito per cui è stata disposta l'iscrizione del nominativo dello presso la Centrale Rischi, deve accertarsi la nullità di tale Pt_1 segnalazione, non sussistendo i presupposti affinché la stessa possa ritenersi legittima, con contestuale obbligo di cancellazione da porre in capo alla . Controparte_2
9. Quanto alla domanda risarcitoria proposta dallo , rispetto alla quale sussiste la Pt_1 legittimazione processuale passiva della e della , la richiesta Controparte_2 CP_1 appare sfornita di prova e merita, pertanto, le sorti del rigetto.
9.1. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il danno all'immagine e alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre un danno- conseguenza, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008, n. 26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 20885, 05/08/2019). Inoltre, il danno non patrimoniale determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, secondo un accertamento di fatto che è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale e al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale (cfr. Cass. civ., sez. III, 10/02/2020, n. 3133; Cass. civ., sez. III, 15/07/2014, n. 16133).
pagina 6 di 8 Per ciò che concerne, invece, il danno patrimoniale da segnalazione indebita, secondo costante orientamento della Cassazione, è vero che esso può essere oggetto anche di prova presuntiva (che, nel caso di un imprenditore, ma non vi è allegazione e prova che lo lo Pt_1 sia, può investire «un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza»: così, in motivazione, Cass. civ., sez. I,
09/07/2014, n. 15609), potendo consistere, per un qualsiasi altro soggetto, anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (cfr. Cass. n. 3133/2020).
9.2. Nel caso di specie, lo si è limitato a dedurre di essersi rivolto a un istituto di Pt_1 credito per l'apertura di un mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile e di essersi visto rifiutare la richiesta stante l'iscrizione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi.
Tuttavia, tale circostanza non trova riscontro negli atti del giudizio, non essendo stato adeguatamente provato né il rifiuto del finanziamento richiesto, né il concreto danno patito in seguito all'impossibilità di accedere al credito. Non è dato così rinvenire, alla luce di tale carente quadro probatorio, un danno che possa ritenersi quale conseguenza immediata e diretta della segnalazione presso la Centrale Rischi. La richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, risultando oltremodo generica e sfornita di prova non può, pertanto, trovare accoglimento.
10. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia. Queste, in particolare, devono essere compensate fra lo e l' , poiché, ai fini della vocatio in ius, soltanto con la Pt_1 CP_1 comparsa di costituzione di quest'ultima l'attore ha potuto apprendere il soggetto effettivamente titolare del credito, non essendo chiaro, nel corso della fase stragiudiziale, quali fossero i rapporti intercorrenti fra le due società convenute. Le spese di lite devono invece essere compensate nella misura di 1/2 nei confronti della , configurandosi Controparte_2 un'ipotesi di soccombenza reciproca parziale conseguente al rigetto della domanda di risarcimento.
11. Per quanto la fattispecie di reato configurabile in ipotesi di formazione di un atto pubblico affetto da falsità materiale potrebbe essersi già estinta in conseguenza del decorso del relativo termine di prescrizione, letto l'art. 331, comma 4, c.p.p., sussiste comunque l'obbligo per questo Giudice di trasmettere senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
a) dichiara la falsità materiale del documento denominato “Mutuo Ipotecario”, n. rep. 295, n. fasc. 79, registrato in Ostuni il 6 luglio 1988 al n. 726, nella parte in cui ne contempla la partecipazione e la firma di , e per l'effetto, ne dichiara la nullità parziale Parte_1 soggettiva, unitamente all'allegato piano di ammortamento;
b) ordina, ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., la cancellazione del documento dichiarato falso limitatamente alla sottoscrizione e partecipazione al contratto di , Parte_1 mediante annotazione a margine dell'originale;
c) ordina a di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione del Controparte_2 nominativo di presso la Centrale Rischi;
Parte_1
d) rigetta le ulteriori domande;
e) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra e Parte_1 Controparte_1
f) dichiara compensate le spese di lite fra e nella misura di Parte_1 Controparte_2
1/2, e condanna quest'ultima alla rifusione in favore del primo della restante parte, che si liquida, unitariamente anche per il subprocedimento di querela di falso in via incidentale, in complessivi € 5.980,00, di cui € 1.170,00 per fase di studio, € 780,00 per fase introduttiva, €
2.240,00 per fase istruttoria e € 1.790,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al
15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti, e € 294,00 per esborsi;
g) pone definitivamente a carico della gli oneri di c.t.u. così come liquidati Controparte_2 con separati decreti emessi nel sub-procedimento di querela di falso.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Pubblico Ministero in sede, per i provvedimenti di competenza che ritenga di adottare, e, ai sensi dell'art. 106 disp. att. c.p.p., fa presente che le comunicazioni successive siano inviate alla Segreteria della Presidenza all'attenzione del Presidente dell'intestato Collegio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Raffaele Viglione Italo Federici
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