Articolo 16 della Legge 11 novembre 1982, n. 828
Articolo 15Articolo 17
Versione
30 novembre 1982
Art. 16.
In parziale deroga a quanto previsto dall' articolo 221, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni ed integrazioni, la licenza di abitabilita' per le case ricostruite o riparate, puo' essere concessa d'ufficio dal sindaco non appena sia stata completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente a progetto, e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicita' e salubrita'.
Entrata in vigore il 30 novembre 1982
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