Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TIRONI Parte_1 C.F._1
ANNALISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANINI PAOLA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“1) I coniugi vivranno separati e liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, ma nell'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti di residenza e domicilio.
2) Il diritto al godimento della casa coniugale (di proprietà esclusiva della moglie e sita in Modena (MO), via
Carbonieri n. 64/1) e delle relative pertinenze, è consensualmente attribuito ed assegnato in via esclusiva alla moglie, sig.ra dandosi le parti atto che, prima d'oggi e col consenso della stessa, il sig. Controparte_1
ha già rilasciato la casa famigliare e trasferito altrove la propria residenza, domicilio e dimora. Pt_1
3) I coniugi rinunciano a pretendere e richiedersi un assegno da attribuirsi a concorso al loro personale mantenimento, godendo entrambi di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita.
e
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere prima di ora provveduto alla divisione dei beni mobili e suppellettili costituenti gli attuali arredi e corredi della casa famigliare e di null'altro avere reciprocamente a pretendere a quel titolo.
5) ai coniugi restano singolarmente assegnati in proprietà e responsabilità esclusiva tutti i beni, rapporti, partecipazioni societarie, rendite anche da locazione, denari (in voce attiva o passiva) ovunque tenuti ed ai medesimi alla data del 09.04.25 singolarmente intestati, impegnandosi ed obbligandosi i medesimi a tenersi reciprocamente indenni e manlevati da ogni pretesa, domanda, eccezione e/o azione da chiunque eventualmente esercitata o esercitabile in forza di detti titoli e rapporti, ogni azione, eccezione, pretesa, domanda e/o rivalsa da entrambi espressamente rinunciata e rimossa al riguardo;
6) il sig. dichiara di irrevocabilmente rinunciare, come in effetti ha rinunciato sottoscrivendo Parte_1
ricorso introduttivo, alle pretese dedotte e alle domande svolte nel procedimento iscritto al RG. n. 53/2025 del
Tribunale di Modena nei confronti della sig.ra – che accetta -, conseguentemente impegnandosi lo stesso CP_1
sig. a – con spese legali a suo carico – lasciar estinguere per diserzione il ridetto procedimento, che non Pt_1 verrà per l'effetto mai più riassunto. In proposito, si conferma che, all'udienza del 27.05.25, il Giudice ha dichiarato l'estinzione del predetto procedimento;
7) a risoluzione e definizione di ogni residuo rapporto patrimoniale ed economico sorto in virtù, causa ed occasione del rapporto e convivenza matrimoniale, il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere alla Parte_1
sig.ra che accetta, la somma determinata in via forfettaria e di transazione di euro Controparte_1
40.000,00 (quarantamila/00), ogni azione, eccezione, domanda, pretesa e rivalsa da entrambe le parti rinunciata e rimossa al riguardo.
Per concorde volontà dei coniugi, l'importo di cui sopra sarà – a mezzo bonifico bancario e senza interessi in pendenza – corrisposto secondo le seguenti scadenze:
- quanto ad euro 10.000,00 (diecimila/00), entro e non oltre giorni sette dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo – adempimento che la sig.ra riconosce come esattamente adempiuto dal sig. -; CP_1 Pt_1
- quanto ai restanti euro 30.000,00 (trentamila/00), entro e non oltre giorni sette dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio laddove (nella confermata volontà delle parti) resa in integrale accoglimento dei patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo di procedura.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a OSTIGLIA (MN) Parte_1
il 25/09/1968 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009, atto n.180, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale