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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/11/2025, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa ES GN Presidente
Dr.ssa. Monica Mastrandrea Giudice
Dr. Valerio Brecciaroli Giudice .
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 7239/2025 promossa da:
nato a [...], l'[...], rappresentato e difeso, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni parte ricorrente:
“nel merito: in via principale: accertare il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente,
e per l'effetto annullare il provvedimento di rigetto adottato dalla Questura di il 4 ottobre 2024 e notificato il CP_1
3 marzo 2025, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rinnovo del sopracitato titolo di soggiorno;
in via subordinata accertare l'inespellibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 19, c. 1.1, T.U. Immigrazione ed il suo conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e per l'effetto annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Novara il 4 ottobre 2024 e notificato il 3 marzo 2025, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio del sopracitato titolo di soggiorno;
in via istruttoria: chiede ammettersi prova per testi sulle sottocapitolate circostanze precedute dal rituale “vero che”: - Tra aprile e giugno 2023, il ricorrente è rimasto in Pakistan per sostenere gli esami finali della scuola secondaria di secondo grado? - A giugno 2023, il ricorrente ritirava il diploma
e poi faceva rientro in Italia? - Tra marzo ed aprile 2024, la Signora si è trasferita insieme ai suoi figli Parte_2
Per_ ( e ed al marito ( nell'unità immobiliare sita in Torino, via Mombarcaro Persona_1 Pt_1 Persona_3
57? - Dal 2019 sino ad oggi, la Signora si è sempre occupata, insieme al marito, del sostentamento del Parte_2 proprio nucleo familiare? La Signora paga le utenze nonché tutte le spese afferenti all'abitazione sita in Parte_2
Torino, via Mombarcaro 57? - Dall'anno 2023 sino ad oggi, il ricorrente è iscritto al Politecnico di Torino? - Dall'anno
2020 sino ad oggi, il Signor fratello del ricorrente, è iscritto al Politecnico di Torino? - Nell'anno Persona_1
2023, a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute del marito, la Signora ha dovuto cessare Parte_2 temporaneamente la propria attività lavorativa al fine di assistere il marito? - In data 2 febbraio 2025, il padre del ricorrente ( , arrivato all'ufficio di frontiera dell'aeroporto di Orio al Serio (BG) e ricevuto il Persona_3 provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, veniva respinto e doveva fare rientro in Pakistan? - Il padre del ricorrente, attualmente vive in Pakistan? Si indicano come Persona_3 testimoni: - La Signora dimorante in Torino, via Mombarcaro 57; - Il Signor residente in [...]
Torino, via Mombarcaro 57; - Il Signor residente in [...]. Con vittoria di Persona_1 spese, diritti ed onorari.
Conclusioni parte resistente:
“Nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3.4.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal
Questore della Provincia di in data 4.10.24 e notificato il 3.3.25 e ha chiesto, in via principale, CP_1
l'accertamento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente e, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale stante l'inespellibilità del ricorrente ai sensi dell'articolo 19 comma 1.1 TUI.
Ha allegato il ricorrente: che sua madre nel 2016, aveva ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno Parte_2 per motivi familiari, avendo raggiunto il fratello, cittadino italiano;
successivamente, dopo avere ottenuto, nel 2018, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentava domanda di ricongiungimento familiare in favore dell'attuale ricorrente, del marito e di altri 2 figli e, nel settembre 2018, lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Parma concedeva il nulla osta al ricongiungimento familiare alla Signora (doc. 6). Pt_2
Nel luglio 2019, ottenuti i visti di ingresso, il ricorrente e i suoi 2 fratelli giungevano in Italia e,
l'anno successivo, arrivava anche il padre;
il nucleo si trasferiva a vivere a lui e i suoi 2 fratelli, CP_1 minorenni, ottenevano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e così anche il padre.
Allegava di essere iscritto alla scuola secondaria di secondo grado presso il “Beaconhouse
Defence Campus” di Lahore (Pakistan) e di avere lasciato il Pakistan quando ancora non si era diplomato;
decideva pertanto, dopo avere frequentato le lezioni da remoto, di rientrare in Pakistan per Per_ diplomarsi e in data 8 aprile 2022 vi faceva rientro unitamente al padre e ad uno dei suoi fratelli, iscritto alla medesima scuola, per completare il proprio percorso scolastico e dare gli esami finali.
Quindi, superati gli esami a maggio 2023 (doc. 10) e ritirato il diploma a giugno 2023 (doc. 11), il 9 giugno 2023 il ricorrente, unitamente ai propri familiari, tornava in Italia ed, il 12 giugno 2023, domandava il rinnovo del proprio titolo di soggiorno alla Questura di Riferiva di essersi CP_1 iscritto al Politecnico di Torino.
La Questura di respingeva la domanda avanzata evidenziando che il ricorrente era CP_1 stato assente dal territorio italiano, così come risultante dai controlli effettuati dalla polizia aerea, dal
8.4.22 al 9.6.23; evidenziava inoltre che, oltre all'assenza ingiustificata per 14 mesi consecutivi, il nucleo familiare non godeva comunque di redditi sufficienti, sia per quanto attiene all'anno di imposta
2022 sia per quanto riguarda l'anno di imposta 2023, per concedere il permesso richiesto.
Allegava parte ricorrente, per quanto attiene all'aspetto reddituale del proprio nucleo famigliare, che questo era composto dai redditi del padre, così come risultante da Unico 2023, pari ad euro 20.643,00; dai redditi della madre, come risultanti da Unico 2024, pari ad Euro 5.230,00; dai redditi derivanti dalla locazione di 2 immobili (uno sito in Merano (BZ), intestato alla madre, locato all'importo annuo di euro 5.808,00 (doc. 16 e 17) e l'altro intestato al fratello e locato per l'importo annuo pari ad euro 7.200,00 (doc. 14 e 15); dai redditi da lavoro percepiti dalla madre, euro 6.146,00; oltre al suo attuale stipendio per lavoro di badante ed oltre alla pensione precepita dal padre, euro
5.388,00.
Quanto alla prolungata assenza dal territorio nazionale il ricorrente riferiva, innanzi tutto, che era suo onere provvedere a giustificare esclusivamente la sua assenza per la parte eccedente i 12 mesi, così come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3135/2017) e che nei 2 mesi eccedenti aveva sostenuto gli esami finali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado in
Pakistan ed aveva atteso la consegna del diploma. In ultimo specificava che con provvedimento adottato il 19 dicembre e notificato il 30 dicembre 2024, il Questore di Torino aveva dichiarato inammissibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata da sua madre (doc. 29).
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della impugnazione evidenziando quanto CP_1 segue: il ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa né subordinata né autonoma e non è titolare di redditi da lavoro;
non risulta che il padre sia percettore di pensione;
non paiono attendibili i redditi del padre relativi all'anno di imposta 2022 in quanto nel 2022 è stato assente Persona_3 dall'Italia per 9 mesi;
per quanto attiene alla madre, risultano buste paga relative al Parte_2 rapporto instaurato con l'impresa del marito emesse nel periodo di assenza dal territorio nazionale.
Inoltre, il permesso della madre non è stato rinnovato e non risulta che il padre dimori sul territorio nazionale.
Concludeva pertanto evidenziando, per quanto attiene all'aspetto reddituale, che non risultava che i genitori avessero redditi sufficienti per il nucleo familiare.
Per quanto attiene, invece, all'aspetto relativo all'assenza ingiustificata del ricorrente evidenziava la resistente che il rientro in Patria per motivi di studio non può essere considerato un grave motivo tale da giustificare l'assenza dal territorio nazionale.
Con successiva memoria parte ricorrente riferiva che la madre aveva impugnato avanti al Tar il provvedimento d'inammissibilità della sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato adottato dal Questore di Torino ed era in attesa della decisione sul merito, dopo avere ottenuto la sospensiva;
riferiva che il padre si trovava in Pakistan, stante il rigetto della domanda di rinnovo del proprio titolo di soggiorno.
Per quanto attiene, invece, alla situazione reddituale, riferiva che nell'anno 2024 il nucleo familiare del ricorrente era composto complessivamente da 4 persone ed aveva percepito complessivamente redditi per euro 17.335,28, mentre nell'anno 2025 aveva, sino al momento del deposito della memoria, percepito euro 19.014,56, come da documentazione prodotta .
All'udienza di comparizione del 19.9.25 il legale di parte ricorrente ulteriormente precisava che il contratto di lavoro della madre era proseguito sino a giugno 2025; confermava la perdurante assenza dal nucleo famigliare del padre;
specificava che la madre aveva lavorato per l'azienda del marito da remoto, stando in Pakistan e precisava, in ultimo, che la signora non aveva mai percepito alcun reddito di cittadinanza, bensì l'assegno unico per il figlio minorenne. Il ricorrente, personalmente comparso, dichiarava: “Sono iscritto al politecnico;
ho dato degli esami;
non svolgo attività lavorativa perché studio. Nostro padre da agosto 2024 non vive più in Italia. Io vivo con mia mamma
e i miei fratelli (siamo 3 fratelli). La mia mamma lavora e fa la badante. Quando ero già in Italia sono rientrato in Pakistan per potere terminare gli studi. Cosa che ho fatto come risulta dalla documentazione”.
Precisate le conclusioni definitive, la causa veniva assunta a decisione.
Con successiva ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire documentazione attestante l'esito dell'impugnativa proposta dalla madre avverso al diniego del rinnovo del suo permesso, assegnando termine sino al 30.10.25.
La difesa produceva documentazione dalla quale risultava che la p.a. aveva revocato, in autotutela, il provvedimento di diniego e che stava predisponendo il richiesto permesso di soggiorno a favore della madre del ricorrente.
La causa, come già chiarito nell'ordinanza di rimessione, veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per accogliere la domanda proposta in via principale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 4 D.P.R. 394/98 il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato “quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.”.
L'onere di provare la sussistenza dei gravi e comprovati motivi che giustificano l'assenza dal territorio italiano oltre i limiti previsti dall'art. 13, co. 4, d.p.r. n. 394/1999 spetta al ricorrente ed
è, come evidenziato dallo stesso ricorrente, limitato al periodo di assenza eccedente la durata consentita, e, cioè, nel caso di specie, 12 mesi (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2017, n. 3135).
Non vi sono contestazioni sul periodo di assenza dal territorio italiano del ricorrente (dal 8.4.22 al 9.6.23), periodo accertato d'ufficio dalla stessa p.a. nel corso dell'esame della pratica.
Ciò premesso, ritiene il collegio che il ricorrente non abbia fornito la prova, né ha dedotto capi di prova per chiarire tali aspetti, della effettiva presenza di gravi motivi che hanno imposto il suo allontanamento dal territorio italiano.
In particolare, il ricorrente non ha chiarito se avrebbe potuto sostenere gli esami indicati nel doc.
10 anche in data antecedente al mese di maggio, così da non oltrepassare il tempo massimo di permanenza fuori dall'Italia consentito dalla legge. In ogni caso, al di là di questo aspetto, quello che è certo è che nessuna necessità vi era, né è stata spiegata dal ricorrente, di attendere la consegna dell'attestato del diploma sino al mese di giugno, ben potendo tale attestato essere consegnato, con svariate diverse modalità, allo studente che non si trova in patria.
Nessun grave e comprovato motivo giustifica la ulteriore permanenza del ricorrente fuori dal territorio nazionale (già assente da un periodo continuativo di durata non modesta) anche nel periodo metà maggio/giugno.
Il disposto di legge è chiaro (gravi e comprovati motivi) e non ammette assenze determinate da mere scelte del ricorrente e non motivate dalla necessità di esercitare un diritto fondamentale dell'individuo. Tra questi diritti può considerarsi compreso anche il diritto allo studio: la materiale consegna del certificato di diploma, però, certamente non rientra nell'esercizio del diritto allo studio né può, di conseguenza, essere qualificato un “grave motivo”. Il ricorrente, pertanto, non ha giustificato la sua assenza dall'Italia per il periodo successivo al 18 maggio 2023 (avendo sostenuto l'ultimo esame il 17 maggio).
Ciò premesso, rileva il collegio, non potendo, per quanto sopra esposto, essere accolta la domanda di “rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente”(si vedano le conclusioni assunte dal ricorrente), che sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata.
Con tale domanda il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Rileva il collegio, innanzi tutto, che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti
e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Da tali norme, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato, avuto riguardo alle allegazioni ed alle, eventuali, istanze avanzate.
Inoltre, il comma 6 dell'art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel
TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale, necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, al fine di assicurare la regolare presenza del soggetto inespellibile sul territorio nazionale. Reputa il Collegio che, come già evidenziato in altre pronunce di questo e di altri Tribunali, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione
(d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n. 30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Quindi il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rilascio del permesso per motivi familiari in data 12.6.23.
Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023
(c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante
"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente,
"continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu
e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_4 laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_5
Ciò premesso, si rileva che il ricorrente vive in Italia con i suoi parenti più stretti (madre e fratelli) ed è iscritto alla università. E' certo pertanto che un suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, posto che il ricorrente sta costruendo in Italia la sua vita sociale e sta intessendo rapporti con i compagni di università. Inoltre il ricorrente si esprime bene in italiano: circostanza, questa, che denota il suo desiderio di integrarsi sul territorio nazionale.
Quanto alla presenza del padre nel paese di origine, questa è stata determinata dal rigetto della domanda di permesso di soggiorno e non può, pertanto, allo stato, essere considerata una scelta definitiva del genitore.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Il radicamento raggiunto dal ricorrente in Italia si qualifica, pertanto, come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, stante l'accoglimento della sola domanda subordinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- in accoglimento della domanda subordinata, riconosce al ricorrente nato a [...] Parte_1
(Pakistan), l'11 marzo 2004, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente. Così deciso in Torino, 3.11.25
Il Presidente
ES GN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa ES GN Presidente
Dr.ssa. Monica Mastrandrea Giudice
Dr. Valerio Brecciaroli Giudice .
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 7239/2025 promossa da:
nato a [...], l'[...], rappresentato e difeso, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni parte ricorrente:
“nel merito: in via principale: accertare il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente,
e per l'effetto annullare il provvedimento di rigetto adottato dalla Questura di il 4 ottobre 2024 e notificato il CP_1
3 marzo 2025, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rinnovo del sopracitato titolo di soggiorno;
in via subordinata accertare l'inespellibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 19, c. 1.1, T.U. Immigrazione ed il suo conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e per l'effetto annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Novara il 4 ottobre 2024 e notificato il 3 marzo 2025, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio del sopracitato titolo di soggiorno;
in via istruttoria: chiede ammettersi prova per testi sulle sottocapitolate circostanze precedute dal rituale “vero che”: - Tra aprile e giugno 2023, il ricorrente è rimasto in Pakistan per sostenere gli esami finali della scuola secondaria di secondo grado? - A giugno 2023, il ricorrente ritirava il diploma
e poi faceva rientro in Italia? - Tra marzo ed aprile 2024, la Signora si è trasferita insieme ai suoi figli Parte_2
Per_ ( e ed al marito ( nell'unità immobiliare sita in Torino, via Mombarcaro Persona_1 Pt_1 Persona_3
57? - Dal 2019 sino ad oggi, la Signora si è sempre occupata, insieme al marito, del sostentamento del Parte_2 proprio nucleo familiare? La Signora paga le utenze nonché tutte le spese afferenti all'abitazione sita in Parte_2
Torino, via Mombarcaro 57? - Dall'anno 2023 sino ad oggi, il ricorrente è iscritto al Politecnico di Torino? - Dall'anno
2020 sino ad oggi, il Signor fratello del ricorrente, è iscritto al Politecnico di Torino? - Nell'anno Persona_1
2023, a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute del marito, la Signora ha dovuto cessare Parte_2 temporaneamente la propria attività lavorativa al fine di assistere il marito? - In data 2 febbraio 2025, il padre del ricorrente ( , arrivato all'ufficio di frontiera dell'aeroporto di Orio al Serio (BG) e ricevuto il Persona_3 provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, veniva respinto e doveva fare rientro in Pakistan? - Il padre del ricorrente, attualmente vive in Pakistan? Si indicano come Persona_3 testimoni: - La Signora dimorante in Torino, via Mombarcaro 57; - Il Signor residente in [...]
Torino, via Mombarcaro 57; - Il Signor residente in [...]. Con vittoria di Persona_1 spese, diritti ed onorari.
Conclusioni parte resistente:
“Nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3.4.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal
Questore della Provincia di in data 4.10.24 e notificato il 3.3.25 e ha chiesto, in via principale, CP_1
l'accertamento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente e, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale stante l'inespellibilità del ricorrente ai sensi dell'articolo 19 comma 1.1 TUI.
Ha allegato il ricorrente: che sua madre nel 2016, aveva ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno Parte_2 per motivi familiari, avendo raggiunto il fratello, cittadino italiano;
successivamente, dopo avere ottenuto, nel 2018, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentava domanda di ricongiungimento familiare in favore dell'attuale ricorrente, del marito e di altri 2 figli e, nel settembre 2018, lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Parma concedeva il nulla osta al ricongiungimento familiare alla Signora (doc. 6). Pt_2
Nel luglio 2019, ottenuti i visti di ingresso, il ricorrente e i suoi 2 fratelli giungevano in Italia e,
l'anno successivo, arrivava anche il padre;
il nucleo si trasferiva a vivere a lui e i suoi 2 fratelli, CP_1 minorenni, ottenevano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e così anche il padre.
Allegava di essere iscritto alla scuola secondaria di secondo grado presso il “Beaconhouse
Defence Campus” di Lahore (Pakistan) e di avere lasciato il Pakistan quando ancora non si era diplomato;
decideva pertanto, dopo avere frequentato le lezioni da remoto, di rientrare in Pakistan per Per_ diplomarsi e in data 8 aprile 2022 vi faceva rientro unitamente al padre e ad uno dei suoi fratelli, iscritto alla medesima scuola, per completare il proprio percorso scolastico e dare gli esami finali.
Quindi, superati gli esami a maggio 2023 (doc. 10) e ritirato il diploma a giugno 2023 (doc. 11), il 9 giugno 2023 il ricorrente, unitamente ai propri familiari, tornava in Italia ed, il 12 giugno 2023, domandava il rinnovo del proprio titolo di soggiorno alla Questura di Riferiva di essersi CP_1 iscritto al Politecnico di Torino.
La Questura di respingeva la domanda avanzata evidenziando che il ricorrente era CP_1 stato assente dal territorio italiano, così come risultante dai controlli effettuati dalla polizia aerea, dal
8.4.22 al 9.6.23; evidenziava inoltre che, oltre all'assenza ingiustificata per 14 mesi consecutivi, il nucleo familiare non godeva comunque di redditi sufficienti, sia per quanto attiene all'anno di imposta
2022 sia per quanto riguarda l'anno di imposta 2023, per concedere il permesso richiesto.
Allegava parte ricorrente, per quanto attiene all'aspetto reddituale del proprio nucleo famigliare, che questo era composto dai redditi del padre, così come risultante da Unico 2023, pari ad euro 20.643,00; dai redditi della madre, come risultanti da Unico 2024, pari ad Euro 5.230,00; dai redditi derivanti dalla locazione di 2 immobili (uno sito in Merano (BZ), intestato alla madre, locato all'importo annuo di euro 5.808,00 (doc. 16 e 17) e l'altro intestato al fratello e locato per l'importo annuo pari ad euro 7.200,00 (doc. 14 e 15); dai redditi da lavoro percepiti dalla madre, euro 6.146,00; oltre al suo attuale stipendio per lavoro di badante ed oltre alla pensione precepita dal padre, euro
5.388,00.
Quanto alla prolungata assenza dal territorio nazionale il ricorrente riferiva, innanzi tutto, che era suo onere provvedere a giustificare esclusivamente la sua assenza per la parte eccedente i 12 mesi, così come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3135/2017) e che nei 2 mesi eccedenti aveva sostenuto gli esami finali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado in
Pakistan ed aveva atteso la consegna del diploma. In ultimo specificava che con provvedimento adottato il 19 dicembre e notificato il 30 dicembre 2024, il Questore di Torino aveva dichiarato inammissibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata da sua madre (doc. 29).
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della impugnazione evidenziando quanto CP_1 segue: il ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa né subordinata né autonoma e non è titolare di redditi da lavoro;
non risulta che il padre sia percettore di pensione;
non paiono attendibili i redditi del padre relativi all'anno di imposta 2022 in quanto nel 2022 è stato assente Persona_3 dall'Italia per 9 mesi;
per quanto attiene alla madre, risultano buste paga relative al Parte_2 rapporto instaurato con l'impresa del marito emesse nel periodo di assenza dal territorio nazionale.
Inoltre, il permesso della madre non è stato rinnovato e non risulta che il padre dimori sul territorio nazionale.
Concludeva pertanto evidenziando, per quanto attiene all'aspetto reddituale, che non risultava che i genitori avessero redditi sufficienti per il nucleo familiare.
Per quanto attiene, invece, all'aspetto relativo all'assenza ingiustificata del ricorrente evidenziava la resistente che il rientro in Patria per motivi di studio non può essere considerato un grave motivo tale da giustificare l'assenza dal territorio nazionale.
Con successiva memoria parte ricorrente riferiva che la madre aveva impugnato avanti al Tar il provvedimento d'inammissibilità della sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato adottato dal Questore di Torino ed era in attesa della decisione sul merito, dopo avere ottenuto la sospensiva;
riferiva che il padre si trovava in Pakistan, stante il rigetto della domanda di rinnovo del proprio titolo di soggiorno.
Per quanto attiene, invece, alla situazione reddituale, riferiva che nell'anno 2024 il nucleo familiare del ricorrente era composto complessivamente da 4 persone ed aveva percepito complessivamente redditi per euro 17.335,28, mentre nell'anno 2025 aveva, sino al momento del deposito della memoria, percepito euro 19.014,56, come da documentazione prodotta .
All'udienza di comparizione del 19.9.25 il legale di parte ricorrente ulteriormente precisava che il contratto di lavoro della madre era proseguito sino a giugno 2025; confermava la perdurante assenza dal nucleo famigliare del padre;
specificava che la madre aveva lavorato per l'azienda del marito da remoto, stando in Pakistan e precisava, in ultimo, che la signora non aveva mai percepito alcun reddito di cittadinanza, bensì l'assegno unico per il figlio minorenne. Il ricorrente, personalmente comparso, dichiarava: “Sono iscritto al politecnico;
ho dato degli esami;
non svolgo attività lavorativa perché studio. Nostro padre da agosto 2024 non vive più in Italia. Io vivo con mia mamma
e i miei fratelli (siamo 3 fratelli). La mia mamma lavora e fa la badante. Quando ero già in Italia sono rientrato in Pakistan per potere terminare gli studi. Cosa che ho fatto come risulta dalla documentazione”.
Precisate le conclusioni definitive, la causa veniva assunta a decisione.
Con successiva ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire documentazione attestante l'esito dell'impugnativa proposta dalla madre avverso al diniego del rinnovo del suo permesso, assegnando termine sino al 30.10.25.
La difesa produceva documentazione dalla quale risultava che la p.a. aveva revocato, in autotutela, il provvedimento di diniego e che stava predisponendo il richiesto permesso di soggiorno a favore della madre del ricorrente.
La causa, come già chiarito nell'ordinanza di rimessione, veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per accogliere la domanda proposta in via principale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 4 D.P.R. 394/98 il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato “quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.”.
L'onere di provare la sussistenza dei gravi e comprovati motivi che giustificano l'assenza dal territorio italiano oltre i limiti previsti dall'art. 13, co. 4, d.p.r. n. 394/1999 spetta al ricorrente ed
è, come evidenziato dallo stesso ricorrente, limitato al periodo di assenza eccedente la durata consentita, e, cioè, nel caso di specie, 12 mesi (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2017, n. 3135).
Non vi sono contestazioni sul periodo di assenza dal territorio italiano del ricorrente (dal 8.4.22 al 9.6.23), periodo accertato d'ufficio dalla stessa p.a. nel corso dell'esame della pratica.
Ciò premesso, ritiene il collegio che il ricorrente non abbia fornito la prova, né ha dedotto capi di prova per chiarire tali aspetti, della effettiva presenza di gravi motivi che hanno imposto il suo allontanamento dal territorio italiano.
In particolare, il ricorrente non ha chiarito se avrebbe potuto sostenere gli esami indicati nel doc.
10 anche in data antecedente al mese di maggio, così da non oltrepassare il tempo massimo di permanenza fuori dall'Italia consentito dalla legge. In ogni caso, al di là di questo aspetto, quello che è certo è che nessuna necessità vi era, né è stata spiegata dal ricorrente, di attendere la consegna dell'attestato del diploma sino al mese di giugno, ben potendo tale attestato essere consegnato, con svariate diverse modalità, allo studente che non si trova in patria.
Nessun grave e comprovato motivo giustifica la ulteriore permanenza del ricorrente fuori dal territorio nazionale (già assente da un periodo continuativo di durata non modesta) anche nel periodo metà maggio/giugno.
Il disposto di legge è chiaro (gravi e comprovati motivi) e non ammette assenze determinate da mere scelte del ricorrente e non motivate dalla necessità di esercitare un diritto fondamentale dell'individuo. Tra questi diritti può considerarsi compreso anche il diritto allo studio: la materiale consegna del certificato di diploma, però, certamente non rientra nell'esercizio del diritto allo studio né può, di conseguenza, essere qualificato un “grave motivo”. Il ricorrente, pertanto, non ha giustificato la sua assenza dall'Italia per il periodo successivo al 18 maggio 2023 (avendo sostenuto l'ultimo esame il 17 maggio).
Ciò premesso, rileva il collegio, non potendo, per quanto sopra esposto, essere accolta la domanda di “rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente”(si vedano le conclusioni assunte dal ricorrente), che sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata.
Con tale domanda il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Rileva il collegio, innanzi tutto, che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti
e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Da tali norme, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato, avuto riguardo alle allegazioni ed alle, eventuali, istanze avanzate.
Inoltre, il comma 6 dell'art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel
TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale, necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, al fine di assicurare la regolare presenza del soggetto inespellibile sul territorio nazionale. Reputa il Collegio che, come già evidenziato in altre pronunce di questo e di altri Tribunali, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione
(d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n. 30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Quindi il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rilascio del permesso per motivi familiari in data 12.6.23.
Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023
(c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante
"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente,
"continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu
e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_4 laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_5
Ciò premesso, si rileva che il ricorrente vive in Italia con i suoi parenti più stretti (madre e fratelli) ed è iscritto alla università. E' certo pertanto che un suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, posto che il ricorrente sta costruendo in Italia la sua vita sociale e sta intessendo rapporti con i compagni di università. Inoltre il ricorrente si esprime bene in italiano: circostanza, questa, che denota il suo desiderio di integrarsi sul territorio nazionale.
Quanto alla presenza del padre nel paese di origine, questa è stata determinata dal rigetto della domanda di permesso di soggiorno e non può, pertanto, allo stato, essere considerata una scelta definitiva del genitore.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Il radicamento raggiunto dal ricorrente in Italia si qualifica, pertanto, come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, stante l'accoglimento della sola domanda subordinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- in accoglimento della domanda subordinata, riconosce al ricorrente nato a [...] Parte_1
(Pakistan), l'11 marzo 2004, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente. Così deciso in Torino, 3.11.25
Il Presidente
ES GN