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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 30/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 6514/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
Controparte_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. RUSSO, in sostituzione dell'Avv. Margherita CAMMARATA, per parte ricorrente e l'Avv. Enrica COLAJANNI, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.25 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6514 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in CAMMARATA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via
______________________ per ___________________ Francesco AU 53;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 30/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa, relativi ad entrambe le fasi del giudizio, di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/09/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_2
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (27/03/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, insistendo per il CP_2
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
25/04/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 30/04/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Cardiopatia ischemico ipertensiva senza segni clinici di scompenso in atto, diabete mellito tipo 2 in trattamento orale con lievi complicanze macrovascolari, poliartropatia artrosica
diffusa in soggetto con scoliosi dorso lombare a modesta incidenza funzionale” e ha concluso che
“il complesso delle affezioni riscontrate produce una invalidità del 69%”, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27/03/2023).
Il CTU ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 30/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 6514/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
Controparte_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. RUSSO, in sostituzione dell'Avv. Margherita CAMMARATA, per parte ricorrente e l'Avv. Enrica COLAJANNI, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.25 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6514 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in CAMMARATA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via
______________________ per ___________________ Francesco AU 53;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 30/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa, relativi ad entrambe le fasi del giudizio, di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/09/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_2
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (27/03/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, insistendo per il CP_2
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
25/04/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 30/04/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Cardiopatia ischemico ipertensiva senza segni clinici di scompenso in atto, diabete mellito tipo 2 in trattamento orale con lievi complicanze macrovascolari, poliartropatia artrosica
diffusa in soggetto con scoliosi dorso lombare a modesta incidenza funzionale” e ha concluso che
“il complesso delle affezioni riscontrate produce una invalidità del 69%”, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27/03/2023).
Il CTU ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)