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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/05/2024, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Maria Giuseppina Sanna Presidente rel. Maria Giuseppina Sanna Giudice Lorenza Manca Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per modifica delle condizioni di divorzio promosso da
Parte_1
Con l'avv.to MARRAS STEFANIA nei confronti di
Controparte_1
Con gli avv.ti CUBEDDU PIERFRANCESCO e VAGNONI PAOLA
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/02/2024 conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1 essendo mutate le situazioni di fatto che avevano legittimato le precedenti condizioni. Allegava che da tempo trascurava il rapporto con i figli non Controparte_1 trascorrendo con loro il tempo previsto nel provvedimento giudiziale, frequentando solo il minore e trascurando il minore affetto peraltro da disturbo Per_1 Per_2 dello spettro autistico, e la maggiore che delusa dal comportamento Per_3 disinteressato del padre non lo frequenta, sosteneva di doversi occupare di tutti gli aspetti relativi alla vita dei figli da sola senza alcun apporto da parte dell'altro genitore concludendo per l'affido esclusivo dei minori, la collocazione degli stessi presso di se, la regolamentazione del diritto di visita e la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in € 1.000 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico universale per intero a suo favore. Si costituiva contestando il ricorso e tutti i fatti posti a fondamento Controparte_1 dello stesso, allegava di avere un buon rapporto con i figli, di frequentarli regolarmente ma compatibilmente con gli orari del suo nuovo lavoro in quanto dipendente a tempo determinato, precisava di non avere mai trascurato i figli e Org_1 di avere avuto difficoltà atteso il fatto che la aveva iscritto il minore alla Pt_1 Per_2 scuola elementare a Sassari mentre gli altri frequentavano la scuola a Ploaghe, concludeva opponendosi con forza alla domanda di affido esclusivo e con riferimento all'aumento dell'assegno di mantenimento osservava che le sue condizioni reddituali pagina1 di 2 erano sensibilmente diminuite in quanto dipendente dell a tempo determina e Org_1 non più imprenditore edile, concludeva per il rigetto della domanda e in via riconvenzionale proponeva domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento . Il Collegio provvedeva all'audizione delle parti e sull'accordo delle stesse, accordo raggiunto valutando puntualmente tutti gli aspetti interessati, raccoglieva le modifiche riportate nel verbale di udienza e di seguito nel dispositivo. Spese compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta;
a modifica delle condizioni di divorzio come di seguito 1) alla fine di ogni mese fornirà il calendario dei turni alla signora Controparte_1
e sulla base di detto calendario il signor si impegna a prelevare Parte_1 CP_1 da scuola nei pomeriggi nei quali è libero, ( per almeno due pomeriggi a Per_2 settimana in conformità al prospetto dei turni) e nelle medesime giornate terrà anche gli altri due figli sino alle ore 20 ( ore 21 nel periodo di ora legale), provvedendo anche alla cena;
per quanto riguarda i rapporti di tutti i tre ragazzi, questi staranno con il padre nella giornata in cui è libero dal lavoro, come risultante dal calendario dei turni, se la giornata libera del signor coincide con la domenica si intende che il diritto di CP_1 visita sarà alternato con la madre (due domeniche a testa); durante il periodo estivo i minori verranno iscritti al centro estivo a Ploaghe e i minori verranno ritirati dai nonni paterni quando il padre non potrà farlo in base ai suoi turni;
La signora se lavorerà in si occuperà dei prelievo dei figli dal Pt_1 Org_2 centro estivo, in caso di diverso accordo rispetto a questo, i figli frequenteranno il centro estivo a Sassari con impegno della signora ad occuparsi integralmente Pt_1 della gestione di accompagnamento e ritiro dei minori;
i minori potranno stare con il padre nel periodo estivo per un periodo di almeno quindici giorni anche non consecutivi da comunicare sempre preventivamente alla signora nel momento in cui avrà conoscenza delle sue ferie estive;
Pt_1 fermo quanto già stabilito in ordine all'assegno di mantenimento per i minori e assegno unico interamente percepito dalla signora oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie secondo il protocollo del C.N.F. 2) spese compensate
Così deciso all'esito della camera di consiglio in Sassari il 20/05/2024 Il Presidente estensore Giuseppina Sanna
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