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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 20/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2389/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5319/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202969/2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202969/2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202969/2023 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti per qualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti e per violazione del divieto di doppia presunzione.
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello presentato da Ricorrente_1 Srl avverso la sentenza n. 5319/12/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano n. T9B032202969-2023 fondato sull'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con il quale veniva accertato in capo alla società, per il periodo d'imposta 2018, un reddito complessivo pari ad euro 102.850,00, con il conseguente recupero a tassazione delle maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per euro 13.612,00.
In particolare, l'avviso di accertamento traeva origine da un'attività di controllo svolta per l'anno di imposta
2018 nei confronti della società emittente le fatture, la società Società_1 Srl, qualificata dall'Ufficio come “società cartiera” finalizzata a produrre documentazione fiscale necessaria ad abbattere il debito IVA delle società clienti e trasferire capitali all'estero, in ragione di inequivocabili elementi indiziari quali:
· la totale assenza di struttura organizzativa e operativa, idonea a far fronte alle commesse. In particolare,
l'assenza di beni immobili e mobili registrati nella disponibilità della società, in proprio o in locazione, e di intestazioni di utenze elettriche idriche del gas e di telefoni;
· l'irreperibilità della società sia all'indirizzo della sede legale in Milano sia a quello della sede secondaria a Parma;
· l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini IRES IRAP e IVA, pur emergendo dalla banca dati Spesometro nel 2018 volumi di affari consistenti (cessioni per oltre 500.000,00 euro) e acquisti per importi sproporzionatamente inferiori (operazioni passive per meno di 8.000,00 euro);
· l'utilizzo di crediti IVA inesistenti, in particolare versamenti F24 fiscali e contributivi mediante utilizzo di un credito IVA 2015 inesistente;
· movimentazioni finanziarie anomale e non giustificate, in particolare l'effettuazione di bonifici di importi consistenti effettuati verso l'estero e verso società nazionali in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto.
Conseguentemente, individuati attraverso il sistema del c.d. Spesometro, i soggetti nei confronti dei quali la Società_1 Srl, società oggetto del controllo, aveva compiuto operazioni imponibili nel corso del 2018, venivano emessi ulteriori avvisi di accertamento.
In particolare, l'avviso di accertamento notificato all'odierna appellante, segnalata quale cliente della Società_1 Srl, che risultava aver contabilizzato, nell'anno 2018, fatture per prestazioni di servizi per un imponibile complessivo pari ad euro 64.200,00 oltre IVA di euro 14.124,00.
Avviso di accertamento, tra l'altro, emesso all'esito della mancata risposta al questionario con cui venivano richieste le fatture d'acquisto e ogni altra documentazione atta a dimostrare l'effettività delle operazioni intercorse con la Società_1 Srl. Questionario notificato dall'Ufficio alla legale rappresentante della contribuente, Rappresentante_1, stante l'irreperibilità della società alla sede legale di Indirizzo_1 Milano.
Nel ricorso introduttivo, la contribuente deduceva due motivi di nullità dell'accertamento: l'insussistenza dei presupposti per qualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti e la violazione del divieto di doppia presunzione.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso per mancanza di prova dell'effettività delle prestazioni fatturate, il cui onere grava sulla contribuente, senza tener conto del fatto che già per gli anni 2016 e 2017 analoghi avvisi di accertamento erano divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Con atto di appello, la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla mancata disanima del secondo motivo di ricorso sulla doppia presunzione. Deduce altresì la nullità della sentenza per motivazione apparente e l'erronea valutazione delle prove sull'effettività delle prestazioni.
Quanto al primo motivo, ribadisce che non può essere definito fatto noto l'esistenza presunta di una società cartiera.
Quanto al secondo motivo, ribadisce di aver dimostrato la effettività delle prestazioni fatturate, richiamando la documentazione prodotta in primo grado, in particolare le dichiarazioni rese al difensore nel processo penale dai dipendenti della Società_1 Srl Nominativo_1 e Nominativo_3 , le copie della Comunicazione Obbligatoria Unificato unilav, relativa ai periodi di lavoro svolti da ciascun lavoratore alle dipendenze della Società_1 Srl, le relative copie dei cedolini paga delle somme percepite dai tecnici informatici nel 2017 e varie mail, precisando che le fatture contestate sono state emesse il 31 gennaio 2018 per prestazioni professionali svolte nel 2017 o nel gennaio 2018, quando i due tecnici erano regolarmente in servizio.
Chiede, infine, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento, richiesta sulla quale questo Collegio si è già pronunciato con ordinanza di rigetto.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello e richiamando, a proposito del primo motivo di impugnazione, il principio della ragione più liquida e osservando, nel merito, che l'essere la Società_1 Srl una società cartiera è certamente un fatto noto, tenuto conto, altresì, della definitività dell'accertamento dalla stessa subito nel 2018 per mancata impugnazione.
Quanto al secondo motivo di appello, sottolineando che spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che non è stata fornita non essendo in alcun modo sufficiente la documentazione prodotta posto che i due tecnici non risultavano alle dipendenze della Società_1 Srl nel 2018 e che le fatture in contestazione facevano riferimento alla lavorazione di altri e diversi progetti, la cui effettiva e reale lavorazione non è stata in alcun modo provata.
Con memoria depositata per l'udienza, Nominativo_2, che si autodefinisce incomprensibilmente “presunto socio/amministratore di diritto della società Società_1 srl società di fatto”, insiste per la nullità della sentenza per omessa pronuncia delle ragioni esposte nel precedente grado di giudizio e ribadisce l'effettività delle prestazioni fatturate, ampiamente provate dalla documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Per costante giurisprudenza, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di primo grado, decidendo su una questione logicamente assorbente renda superfluo l'esame delle ulteriori doglianze proposte dalla parte.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fondato il rigetto del ricorso sulla mancanza di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, circostanza decisiva e dirimente, idonea di per sé a sorreggere la decisione, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni, ivi compresa quella relativa alla pretesa violazione del divieto di doppia presunzione.
Sulla dedotta motivazione apparente, si osserva che la sentenza espone in modo chiaro e comprensibile le proprie argomentazioni, individuando l'onere della prova in capo alla contribuente e dando conto dell'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate. Non ricorre dunque l'ipotesi di motivazione meramente apparente, essendo la decisione sorretta da un percorso argomentativo coerente ed esaustivo, intellegibile, conforme ai requisiti di legge.
Sull'effettività delle operazioni fatturate, si osserva che, in presenza di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, la fittizietà del soggetto emittente, spetta al contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha ampiamente dimostrato la natura di società cartiera della Società_1 Srl, mediante una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, alcuni dei quali cristallizzati dalla definitività dell'accertamento effettuato nei confronti della stessa società per l'anno 2018.
La documentazione prodotta dalla contribuente non risulta invero idonea a superare tale quadro indiziario in quanto attiene in larga parte a periodi di imposta precedenti rispetto a quello oggetto di accertamento, non dimostra che i tecnici indicati fossero alle dipendenze della società emittente nel 2018, non prova la concreta esecuzione delle prestazioni fatturate nella loro riferibilità ai progetti indicati nelle fatture contestate.
Le dichiarazioni rese in altro procedimento, i cedolini paga e le comunicazioni prodotte hanno carattere generico e non consentono di accertare l'effettività e l'inerenza delle prestazioni dedotte in fattura, come dettagliatamente ricostruito dall'Ufficio nelle controdeduzioni.
Per quanto riguarda, infine, la dedotta violazione del divieto di doppia presunzione, si osserva che la qualificazione della società emittente come cartiera non deriva da una presunzione semplice fondata su altro fatto presunto, bensì da una pluralità di elementi oggettivi e convergenti idonei, non contestati dalla stessa Società_1 Srl, che non ha impugnato l'accertamento divenuto ormai definitivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese in favore dell'Ufficio, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori se dovuti. Il
Presidente estensore Daniela Borgonovo
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2389/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5319/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202969/2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202969/2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032202969/2023 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti per qualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti e per violazione del divieto di doppia presunzione.
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello presentato da Ricorrente_1 Srl avverso la sentenza n. 5319/12/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano n. T9B032202969-2023 fondato sull'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con il quale veniva accertato in capo alla società, per il periodo d'imposta 2018, un reddito complessivo pari ad euro 102.850,00, con il conseguente recupero a tassazione delle maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per euro 13.612,00.
In particolare, l'avviso di accertamento traeva origine da un'attività di controllo svolta per l'anno di imposta
2018 nei confronti della società emittente le fatture, la società Società_1 Srl, qualificata dall'Ufficio come “società cartiera” finalizzata a produrre documentazione fiscale necessaria ad abbattere il debito IVA delle società clienti e trasferire capitali all'estero, in ragione di inequivocabili elementi indiziari quali:
· la totale assenza di struttura organizzativa e operativa, idonea a far fronte alle commesse. In particolare,
l'assenza di beni immobili e mobili registrati nella disponibilità della società, in proprio o in locazione, e di intestazioni di utenze elettriche idriche del gas e di telefoni;
· l'irreperibilità della società sia all'indirizzo della sede legale in Milano sia a quello della sede secondaria a Parma;
· l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini IRES IRAP e IVA, pur emergendo dalla banca dati Spesometro nel 2018 volumi di affari consistenti (cessioni per oltre 500.000,00 euro) e acquisti per importi sproporzionatamente inferiori (operazioni passive per meno di 8.000,00 euro);
· l'utilizzo di crediti IVA inesistenti, in particolare versamenti F24 fiscali e contributivi mediante utilizzo di un credito IVA 2015 inesistente;
· movimentazioni finanziarie anomale e non giustificate, in particolare l'effettuazione di bonifici di importi consistenti effettuati verso l'estero e verso società nazionali in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto.
Conseguentemente, individuati attraverso il sistema del c.d. Spesometro, i soggetti nei confronti dei quali la Società_1 Srl, società oggetto del controllo, aveva compiuto operazioni imponibili nel corso del 2018, venivano emessi ulteriori avvisi di accertamento.
In particolare, l'avviso di accertamento notificato all'odierna appellante, segnalata quale cliente della Società_1 Srl, che risultava aver contabilizzato, nell'anno 2018, fatture per prestazioni di servizi per un imponibile complessivo pari ad euro 64.200,00 oltre IVA di euro 14.124,00.
Avviso di accertamento, tra l'altro, emesso all'esito della mancata risposta al questionario con cui venivano richieste le fatture d'acquisto e ogni altra documentazione atta a dimostrare l'effettività delle operazioni intercorse con la Società_1 Srl. Questionario notificato dall'Ufficio alla legale rappresentante della contribuente, Rappresentante_1, stante l'irreperibilità della società alla sede legale di Indirizzo_1 Milano.
Nel ricorso introduttivo, la contribuente deduceva due motivi di nullità dell'accertamento: l'insussistenza dei presupposti per qualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti e la violazione del divieto di doppia presunzione.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso per mancanza di prova dell'effettività delle prestazioni fatturate, il cui onere grava sulla contribuente, senza tener conto del fatto che già per gli anni 2016 e 2017 analoghi avvisi di accertamento erano divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Con atto di appello, la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla mancata disanima del secondo motivo di ricorso sulla doppia presunzione. Deduce altresì la nullità della sentenza per motivazione apparente e l'erronea valutazione delle prove sull'effettività delle prestazioni.
Quanto al primo motivo, ribadisce che non può essere definito fatto noto l'esistenza presunta di una società cartiera.
Quanto al secondo motivo, ribadisce di aver dimostrato la effettività delle prestazioni fatturate, richiamando la documentazione prodotta in primo grado, in particolare le dichiarazioni rese al difensore nel processo penale dai dipendenti della Società_1 Srl Nominativo_1 e Nominativo_3 , le copie della Comunicazione Obbligatoria Unificato unilav, relativa ai periodi di lavoro svolti da ciascun lavoratore alle dipendenze della Società_1 Srl, le relative copie dei cedolini paga delle somme percepite dai tecnici informatici nel 2017 e varie mail, precisando che le fatture contestate sono state emesse il 31 gennaio 2018 per prestazioni professionali svolte nel 2017 o nel gennaio 2018, quando i due tecnici erano regolarmente in servizio.
Chiede, infine, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento, richiesta sulla quale questo Collegio si è già pronunciato con ordinanza di rigetto.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello e richiamando, a proposito del primo motivo di impugnazione, il principio della ragione più liquida e osservando, nel merito, che l'essere la Società_1 Srl una società cartiera è certamente un fatto noto, tenuto conto, altresì, della definitività dell'accertamento dalla stessa subito nel 2018 per mancata impugnazione.
Quanto al secondo motivo di appello, sottolineando che spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che non è stata fornita non essendo in alcun modo sufficiente la documentazione prodotta posto che i due tecnici non risultavano alle dipendenze della Società_1 Srl nel 2018 e che le fatture in contestazione facevano riferimento alla lavorazione di altri e diversi progetti, la cui effettiva e reale lavorazione non è stata in alcun modo provata.
Con memoria depositata per l'udienza, Nominativo_2, che si autodefinisce incomprensibilmente “presunto socio/amministratore di diritto della società Società_1 srl società di fatto”, insiste per la nullità della sentenza per omessa pronuncia delle ragioni esposte nel precedente grado di giudizio e ribadisce l'effettività delle prestazioni fatturate, ampiamente provate dalla documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Per costante giurisprudenza, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di primo grado, decidendo su una questione logicamente assorbente renda superfluo l'esame delle ulteriori doglianze proposte dalla parte.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fondato il rigetto del ricorso sulla mancanza di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, circostanza decisiva e dirimente, idonea di per sé a sorreggere la decisione, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni, ivi compresa quella relativa alla pretesa violazione del divieto di doppia presunzione.
Sulla dedotta motivazione apparente, si osserva che la sentenza espone in modo chiaro e comprensibile le proprie argomentazioni, individuando l'onere della prova in capo alla contribuente e dando conto dell'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate. Non ricorre dunque l'ipotesi di motivazione meramente apparente, essendo la decisione sorretta da un percorso argomentativo coerente ed esaustivo, intellegibile, conforme ai requisiti di legge.
Sull'effettività delle operazioni fatturate, si osserva che, in presenza di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, la fittizietà del soggetto emittente, spetta al contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha ampiamente dimostrato la natura di società cartiera della Società_1 Srl, mediante una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, alcuni dei quali cristallizzati dalla definitività dell'accertamento effettuato nei confronti della stessa società per l'anno 2018.
La documentazione prodotta dalla contribuente non risulta invero idonea a superare tale quadro indiziario in quanto attiene in larga parte a periodi di imposta precedenti rispetto a quello oggetto di accertamento, non dimostra che i tecnici indicati fossero alle dipendenze della società emittente nel 2018, non prova la concreta esecuzione delle prestazioni fatturate nella loro riferibilità ai progetti indicati nelle fatture contestate.
Le dichiarazioni rese in altro procedimento, i cedolini paga e le comunicazioni prodotte hanno carattere generico e non consentono di accertare l'effettività e l'inerenza delle prestazioni dedotte in fattura, come dettagliatamente ricostruito dall'Ufficio nelle controdeduzioni.
Per quanto riguarda, infine, la dedotta violazione del divieto di doppia presunzione, si osserva che la qualificazione della società emittente come cartiera non deriva da una presunzione semplice fondata su altro fatto presunto, bensì da una pluralità di elementi oggettivi e convergenti idonei, non contestati dalla stessa Società_1 Srl, che non ha impugnato l'accertamento divenuto ormai definitivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese in favore dell'Ufficio, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori se dovuti. Il
Presidente estensore Daniela Borgonovo