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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6092 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3386/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 28.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3386/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 5872/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 31751/2018, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Lucio Paganini (C.F.: ), in virtù di procura alle C.F._2
liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
1 (C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli ai sensi del protocollo d'intesa del 22.06.2017
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato CP_2 C.F._3
RA IA (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla C.F._4
comparsa di risposta in appello
APPELLATO
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: per gli appellanti: “…l'Avv. Lucio Paganini … chiedendo l'accoglimento integrale dell'atto di appello e la riforma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore … Chiede assegnarsi la causa a sentenza”; per l'appellata - appellante incidentale (come da Controparte_3
comparsa di costituzione): “…rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado salvo che nella parte oggetto di appello incidentale;
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del CP_4
convenuto ; - condannare controparte alle spese ed onorari del CP_2
giudizio di secondo grado.”; per l'appellato : “… 1.- Dichiarare inammissibili, improcedibili e CP_2
comunque rigettare tanto l'appello principale che l'appello incidentale proposti nei confronti del comparente Sig. per i motivi illustrati;
2.- Condannare CP_2
l'appellante principale e/o l'appellante incidentale, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e compensi del presente grado”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
2 Con citazione notificata l'8.11.2018 l conveniva, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli Visconti , e CP_5 Parte_1 [...]
esponendo che: “
1. L'Agenzia in epigrafe, quale Agente della Riscossione CP_2
per la Provincia di Napoli subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi
e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo ai sensi dell'Art. 1, CP_6
comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in l. n. 225 del 1° dicembre
2016, è attualmente creditrice, nei confronti del Sig. , di una Parte_2
somma complessiva pari ad euro 670.791,35, in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento a carico del medesimo e relativi oneri e accessori maturati (come risulta dagli estratti di ruolo di cui agli all. 1 e 21). I crediti suddetti sono tutti esigibili, ed in relazione agli stessi non sussistono contenziosi.
2. In data antecedente al 18.10.2013, il suddetto credito ammontava – come risulta dai succitati e allegati estratti di ruolo (all. 1) - ad una somma complessiva pari ad euro 295.698,87, della cui esistenza il Sig. aveva piena conoscenza dal Pt_2
momento che appositi avvisi di accertamento/avvisi di addebito/cartelle di pagamento gli erano stati regolarmente e tempestivamente notificati (all. 10).
3. In data successiva al 18.10.2013, l provvedeva a notificare al Sig. CP_4
ulteriori avvisi di accertamento/avvisi di addebito/cartelle di pagamento Pt_2
riferiti, come risulta anche dagli allegati estratti di ruolo che si allegano, ad anni di imposta antecedenti, per un valore complessivo pari a euro 374.866,33.
4. Con atto di donazione (all. 3) a rogito del notaio , Rep. n. Persona_1
17391/4544, stipulato in data 18.10.2013, e trascritto nella Conservatoria di Napoli
1 il 15.11.2013, ai nn. 33119/23834 di formalità (all. 4), valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro euro 381.725,00, il Sig. donava alla Parte_2
moglie , che accettava, la piena proprietà dei seguenti cespiti Parte_1
siti in Napoli alla via Orazio n. 31, isolato B, censiti:
- appartamento sez. CHI FG 18 mapp 273 sub 30 cat A/2 rendita euro 1.952,21 già euro 2.331,80 (valore ex art 79 DPR 602/73 euro 737.935,00);
3 - locale box sez. CHI FG 18 mapp 273 sub 54 cat C/6 rendita euro 199,56 già 107,37
(valore ex art 79 DPR 602/73 euro 75.434);
- lastrico solare piano 6 int D, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 52;
- lastrico solare piano 6 int E, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 53.
Si fa presente che, come precisato anche all'interno dell'atto di compravendita di cui al successivo punto 5, a pag. 2, alla donataria sig.ra al momento della Parte_1
donazione de qua era assegnato il codice fiscale , che risulta, C.F._5
quindi, dalla nota di trascrizione, ma che successivamente in data 22.9.2014 le è stato attribuito dall il codice fiscale , Controparte_1 C.F._6
indicato in epigrafe, che sostituisce il precedente.
5. Con atto di compravendita a rogito del notaio Rep. n. 9450/5982, Persona_2
stipulato in data 23.11.2017 e trascritto nella Conservatoria di Napoli 1 il
24.11.2017, ai nn. 31372/23617 di formalità (all. 6), valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro euro 23.050,00, la donataria vendeva Parte_1
a sua volta al Sig. la piena proprietà del predetto locale box censito al CP_2
FG 18 mapp 273 sub 54, al prezzo pattuito di euro 110.000.
6. A seguito del descritto atto dispositivo, il contribuente ha notevolmente diminuito la consistenza del proprio patrimonio - risultando ad oggi proprietario unicamente di un cespite sito in Giugliano in Campania (NA) e censito al FG 55 mapp 394 sub
101 cat C/6 R.C. 24,63 (all. 7), già oggetto di iscrizione di ipoteca legale dal
14.7.2015 (all. 8) - determinandosi, per l'effetto, una significativa riduzione della garanzia patrimoniale del credito vantato, nei suoi confronti, dall'Amministrazione in epigrafe con la conseguente impossibilità, per la medesima, di ottenere un integrale soddisfacimento del proprio credito erariale e previdenziale”.
Tanto rappresentato, configurando gli atti dispositivi de quibus come compromettenti le ragioni creditorie dell'amministrazione, l'Agenzia attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… accertati i presupposti di cui all'art.
2901 c.c. così come descritti in narrativa:
4 1) disporre la revocatoria dell'atto di donazione a rogito del notaio
[...]
, Rep. n. 17391/4544, stipulato in data 18.10.2013 e trascritto nella Per_1
Conservatoria di Napoli 1 il 15.11.2013, ai nn. 33119/23834 di formalità, dichiarandolo inefficace nei confronti dell'attore;
2) condannare la sig.ra al risarcimento del danno ex art. Parte_1
2043 c.c., pari ad euro 110.000, oltre interessi come per legge, per avere la stessa privato la creditrice della possibilità di conseguire, attraverso Controparte_1
la presente azione revocatoria, il ripristino della garanzia patrimoniale rispetto al locale box censito alla sez. CHI FG 18 mapp 273 sub 54 cat C/6;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, come per legge”.
Si costituiva il quale si opponeva alle deduzioni ed alle richieste CP_2
avanzate nell'atto di citazione, chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. , per i motivi esposti;
CP_2
2) Gradatamente, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto, quanto meno nei confronti del comparente;
3) In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto del comparente a rivalersi nei confronti degli altri convenuti per ogni conseguenza sfavorevole dovesse
a lui derivare all'esito del presente giudizio, a titolo risarcitorio;
4) Condannare l'attrice al pagamento delle spese e compensi di causa”.
Si costituiva anche che chiedeva il rigetto della domanda. Parte_1
Non si costituiva che veniva dichiarato contumace alla prima Parte_2
udienza del 26.03.2019; il Tribunale concedeva quindi i richiesti termini ex art. 1836
c.p.c. rinviando al 21.04.2020.
Si costituiva infine che chiedeva il rigetto della domanda. Parte_2
In data 12.03.2021, a seguito della trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine, il Tribunale riservava la causa in decisione.
Con sentenza n. 5872 pubblicata il 22.06.2021, il Tribunale di Napoli così statuiva:
5 “- accoglie la domanda revocatoria dell'atto di donazione tra e Parte_2
, a rogito del notaio , Rep. N. 17391/4544 Parte_1 Persona_1
stipulato in data 18.10.2013 e trascritto nella Conservatoria di Napoli il 15.11.13 ai nn. 33119.23834;
- condanna la convenuta al risarcimento del danno ex art. Parte_1
2043 c.c. in favore dell'attore che va liquidato in euro 110.000,00 oltre interessi legali dal 23.11.2017 al soddisfo;
- estromette dal presente giudizio il convenuto e dispone la CP_2
cancellazione della trascrizione operata dall'attrice presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Napoli 1 il 19.11.2019 - Reg. Gen. 31263 / Reg. Part. 23550;
- condanna i convenuti e in solido tra di loro al pagamento delle Pt_2 Parte_1
spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in euro 27.804,00 oltre iva e cassa
e spese generali ed euro 1.686,00 per il contributo unificato e a euro 9,53 per spese vive;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto
[...]
che si liquidano in euro 8000,00; CP_2
- manda alla conservatoria dei registri competente per gli adempimenti in ordine alla trascrizione, della sentenza con esonero da ogni responsabilità del conservatore”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 22.06.2021 e notificata il 6.07.2021, con citazione notificata in data 21.07.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., e proponevano appello - Parte_1 Parte_2
iscritto a ruolo il 26.07.2021 - per i motivi infra indicati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e proponeva, altresì, appello incidentale per l'accoglimento delle seguenti
6 conclusioni: “riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna
l' al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto ”. CP_4 CP_2
Si costituiva anche che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 4.02.2022, veniva rinviata al 29.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
28.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ex art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda, così statuito:
“1)… Sull'interruzione del giudizio.
A seguito della morte del , il procuratore di quest'ultimo e della Parte_2
convenuta ha domandato l'interruzione del giudizio di cui è Parte_1
causa.
Codesto Tribunale ritiene rigettare la richiesta di interruzione del processo in quanto
l'evento interruttivo che ha colpito la parte è stato rilevato soltanto nella comparsa conclusionale di replica e pertanto l'interruzione del processo non può prodursi.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere il limite temporale fino al quale l'evento interruttivo produce i suoi effetti, ove una delle parti non richieda la discussione orale, coincide con la scadenza del termine di deposito delle memorie di replica.
In effetti, in caso di morte o perdita della capacità della parte costituita, per far sì che il giudizio si interrompa, il procuratore è tenuto a dichiararlo in udienza o a notificarlo alle altre parti;
per cui deve escludersi che determini l'interruzione del processo la dichiarazione che risulti solo dalla comparsa conclusionale, la quale costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alla notificazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 2002, n. 15080 e Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2015, n. 19139).
7 Pertanto, la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento (v. Cass. sez. I, 23 novembre 2000, n. 15131; Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8357).
2) Sull'omessa e irregolare notifica dell'atto di citazione.
Il procuratore del convenuto deduceva l'irregolarità della Parte_2
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'ufficiale giudiziario perché consegnata a soggetto non autorizzato, nella specie alla badante moldava, mentre alcun avviso veniva mai consegnato al Eccepiva, inoltre, il mancato Pt_2
perfezionamento del procedimento notificatorio a causa dell'omesso invio da parte di della raccomandata informativo previsto dall'art. 60, co. I lett. b/bis dpr CP_4
600/1973.
Orbene, giova evidenziare che il si costituiva in giudizio mediante Parte_2
atto di costituzione e risposta depositato tempestivamente in Cancelleria in data
30.10.2019 sanando ogni eventuale vizio relativo alla corretta procedura di notificazione.
Basti ricordare che a conclusione del dettato dispositivo di cui all'art. 160 c.p.c. è fatta salva l'applicazione dell'art. 156 c.p.c. cui al comma III espressamente statuisce che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
La sanatoria di cui all'art. 156, co. III c.p.c. che nel caso in esame si è materializzata con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto anche se effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declatoria di nullità, dal momento che la convalida della notifica da esse determinata opera ex tunc (v. Ordinanza n. 12410 del 24/06/2020 v. Cass. 193/2003; Cass. 1548/2002).
8 In definitiva, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che: “il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui
è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza” (v. Cass. n. 10119 del 02/05/2006).
3) Sulla prescrizione dell'azione revocatoria.
La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 c.c. per la revoca di un atto di donazione di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile
(v. Cass. n. 5889 del 24/03/2016;Ord. n. 11815 del 27/05/2014; Cass. n. 1210 del
19/01/2007).
Nel caso di specie, l'atto di donazione effettuato dal alla moglie Pt_2 [...]
, veniva trascritto nella Conservatoria di Napoli il 15.11.2013, data alla Parte_1
quale ancorare il dies a quo per far decorrere il tempo utile a maturare la prescrizione che codesto giudicante ritiene non intervenuta.
Pertanto, l'azione si prescrive in cinque anni, con decorrenza da quando all'atto di disposizione è stata data pubblicità, se successivo al sorgere del credito, come nella fattispecie di cui è causa, mentre se esso è precedente la decorrenza coincide con
l'esperibilità dell'azione.
4) Sulla improcedibilità e improponibilità della domanda per omessa mediazione.
9 Sul punto dirimente è la funzione di garanzia e di ripristino della sfera giuridica patrimoniale del debitore in favore del creditore.
Infatti, l'actio pauliana è disciplinata dall'articolo 2901 c.c. ed è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, insieme all'azione surrogatoria e il sequestro conservativo. Essa è volta a garantire al creditore che il debitore non depauperi il proprio patrimonio, conseguentemente al sorgere del debito, facendo perdere al primo la garanzia patrimoniale e rendendo difficoltosa
l'esecuzione coattiva.
Nella fattispecie oggetto di questo giudizio, l'azione promossa dall'attore non rientri tra le materie obbligatorie di mediazione civile e commerciale in quanto l'oggetto di causa non può essere ricondotto semplicemente all'istituto della donazione, ma è assorbente la funzione rispetto al petitum.
5) Sul merito dell'azione revocatoria.
Giova in limine ricordare che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è attribuita al creditore contro ogni atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore, che sia in grado di recare pregiudizio alle sue ragioni.
Legittimato attivamente a proporre l'azione revocatoria è il creditore, quand'anche il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile (v. Cass. 15/05/2018 n. 11755; Cass.
07/03/2017 n. 5618); ciò che rileva per giurisprudenza consolidata è che il credito possa valutarsi come probabile quand'anche non sia ancora definitivamente accertato (v. Cass. 18/05/2018 n. 11755).
Quanto ai presupposti, la norma in esame, richiede la coesistenza, in ordine agli atti
a titolo oneroso, di elementi oggettivi e soggettivi.
Debbono concorrere, oltre al rapporto obbligatorio tra le parti, un atto di disposizione in forza del quale il debitore altera la propria sfera giuridica patrimoniale, il c.d. “eventus damni”, la c.d. “scientia fraudis” del debitore e qualora l'atto sia a titolo oneroso occorre, per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria anche la c.d. “participatio fraudis” del terzo.
10 Orbene, è utile porre l'accento sul secondo dei summenzionati presupposti e, segnatamente, sul pregiudizio per il creditore che può cristallizzarsi alternativamente quando il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare il creditore ovvero quando risulti semplicemente più difficile o incerto l'eventuale realizzazione coattivo del credito.
Detto in altri termini, affinché venga integrato il c.d. “eventus damni” è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore determini semplicemente una maggiore difficoltà o incertezza dell'esecuzione coattiva del credito (v. Cass.
19/07/2018 n. 19207).
Invece, in relazione all'elemento soggettivo c.d. consilium fraudis che sorregge la struttura normativa dell'azione revocatoria, la giurisprudenza in più occasioni ha affermato che non occorra la specifica intenzione di nuocere ai creditori ma è sufficiente che il debitore abbia la consapevolezza che, a seguito dell'atto dispositivo posto in essere, il suo patrimonio divenga incapiente o tale da rendere più ostica o incerta l'esecuzione (v. Cass. 27/09/2018 n. 23326).
Infine, se l'atto dispositivo ha natura gratuita, come nel giudizio di cui è causa, per la proponibilità dell'azione revocatoria non occorre indagare anche sull'animus del terzo sicché, all'uopo la prova del consilium fraudis, sul piano soggettivo, è sufficiente con il precipitato logico che non è necessario che quest'ultimo abbia, al momento dell'atto, la consapevolezza che con esso vengano sottratte le garanzie patrimoniali.
Tanto premesso, codesto giudicante ritiene pacifico che nella fattispecie oggetto di giudizio ricorrano tutti i presupposti per accogliere l'azione revocatoria esperita dall'attore . Controparte_1
Innanzitutto, dalla documentazione agli atti appare provata l'esistenza di una pretesa creditoria in forza di ruoli di addebito e avvisi di accertamento a carico del
e relativi oneri e accessori maturati (v. all. 1 e 2 atto di citazione) Parte_2
per una somma complessiva di euro 670.791,35. Somma maturata prima della realizzazione delle vicende dispositive poste in essere dal debitore.
11 Proseguendo, parte attrice ha dimostrato anche l'esistenza dell'eventus damni che origina dalla sottrazione della garanzia patrimoniale dei seguenti cespiti siti in
Napoli alla via Orazio n.31 donati dal debitore alla moglie : Parte_1
appartamento sez. CHI FG 18 mapp 273 sub 30 cat A/2 rendita euro 1.952,21 già euro 2.331,80 (valore ex art 79 DPR 602/73 euro 737.935,00); locale box sez. CHI
FG 18 mapp 273 sub 54 cat C/6 rendita euro 199,56 già 107,37 (valore ex art 79
DPR 602/73 euro 75.434); lastrico solare piano 6 int D, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 52; lastrico solare piano 6 int E, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 53.
Non è revocabile in dubbio, che la donazione dei suddetti cespiti è stata effettuata con la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, sottraendo beni di rilevanza economica notevole.
A suffragio di tale ricostruzione si colloca l'arco temporale nel quale l'operazione di donazione è stata svolta ovvero dopo l'insorgenza del credito avanzato dall'odierno attore, e segnatamente in data 18.10.2013.
Per questo Tribunale il torno temporale che intercorre tra la conoscenza del credito maturato e l'atto dispositivo di cui è oggetto il giudizio si erge a indice rilevatore circa la consapevolezza e la volontà del debitore di pregiudicare la garanzia patrimoniale, sottraendo un bene di ingente valore e di facile allocazione sul mercato alle pretese del creditore CP_4
Non è condivisibile, ancora, l'assunto di parte convenuta secondo cui il Pt_2
abbia in realtà voluto donare i predetti cespiti oggetto dell'azione revocatoria in quanto gravemente malato di età avanzato e al fine di rimborsare la moglie dei numerosi finanziamenti ricevuti dalla stessa.
In definitiva, questo Tribunale per tutto quanto ciò espresso ritiene di accogliere
l'azione revocatoria dell'atto di donazione a rogito del notaio , Persona_1
Rep. n.17391/4544, stipulato in data 18.10.2013, e trascritto nella Conservatoria di
Napoli 1 il 15.11.2013, ai nn. 33119/23834.
6) Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. della donataria.
12 L'odierno attore domanda di condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. pari a euro 100.000,00 per aver la stessa privato l' della possibilità effettiva e concreta di ripristinare la garanzia CP_4
patrimoniale del debitore.
Si discorre, nel dettaglio, della c.d. azione revocatoria risarcitoria la cui finalità è evidentemente quella di offrire un adeguato strumento compensativo per il creditore che altrimenti non possa vedere soddisfatte le proprie ragioni.
La più ampia tutela dell'interesse creditorio impone di considerare la configurabilità di una responsabilità diretta ed extracontrattuale del terzo acquirente nei confronti del creditore ogniqualvolta la condotta dal primo tenuta abbia frustrato l'esercizio dell'azione revocatoria, rendendolo del tutto inutile od inidoneo alla ricostituzione della generica garanzia patrimoniale. Ciò accade quando il terzo sottrae il bene al soddisfacimento coattivo delle ragioni del creditore o alienandolo a titolo oneroso ad un terzo di buona fede, o distruggendolo, o diminuendone il valore.
Sul tema, la Suprema Corte ha affermato che si cristallizzi la responsabilità diretta del terzo verso il creditore ove ricorrano quattro condizioni: 1) revocabilità ex art.
2901 c.c. dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore;
2) compimento, da parte del terzo, dopo la stipulazione dell'atto, di atti elusivi (totali o parziali) della garanzia patrimoniale;
3) connotazione del fatto del terzo quale originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ovvero quale autonoma posizione di illiceità; 4) concreta sussistenza dell'eventus damni, causato dal fatto illecito del terzo (v. Cass. Civ., sez. III, 13.1.1996 n. 251).
Codesto giudicante ritiene che sussistano tutte le condizioni surriferite di natura oggettiva e soggettiva per condannare la , moglie del debitore, atteso che, Parte_1
in via presuntiva, appare più probabile che non, che la stessa proprio in ragione del suo status abbia agito con la consapevolezza di ledere e pregiudicare le ragioni del creditore.
13 Il risultato conseguibile mediante la declaratoria di responsabilità del terzo è, dunque, la relativa condanna al risarcimento del danno cagionato alle pretese creditorie.
7) Sulla posizione del sub acquirente.
Il con l'atto di compravendita del 23.11.2017 ha regolarmente CP_2
acquistato dalla convenuta il locale box sito in Napoli alla Via Orazio n. Parte_1
31/B per il prezzo di euro 110.000,00 mediante assegni bancari.
Dalla lettura dei documenti agli atti di causa emerge la circostanza che il CP_2
abbia stipulato mutuo bancario in occasione della compravendita con la “Banca
Regionale di Sviluppo Soc. per Azioni” al fine di provvedere al pagamento dell'acquisto.
Occorre sottolineare in questa sede che l'attore non ha promosso alcuna domanda giudiziale nei confronti del né ha contestato la buona fede che ha animato CP_2
l'acquisto del medesimo né ha preso posizione sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal medesimo. Parimenti l ha eccepito CP_4
alcunché verso il . CP_2
Inoltre, non affiorano indici sintomatici per sostenere che il nell'atto di CP_2
compravendita con la sia stato sorretto dall'intenzione o dalla Parte_1
consapevolezza di pregiudicare le ragioni creditorie.
E' utile rammentare che con riguardo agli effetti dell'azione revocatoria la inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a titolo oneroso;
in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., escludendosi anche il suo diritto verso il
14 primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal sub – acquirente (v. Cass n. 1941 del 17/02/1993).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che le spese tra parte attrice e saranno liquidati al di CP_2
sotto dei valori medi attesa la natura delle posizioni processuali tra le parti”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce la violazione dell'art 300 cpc, siccome il
Tribunale non ha interrotto il giudizio in seguito alla morte di Parte_2
evento, verificatosi in data 24.03.2021 quando la causa era andata in decisione con termine per la comparsa conclusionale e le memorie di repliche;
deduce che con deposito del 29.03.21 veniva prodotto il certificato di morte di e Parte_2
chiesta l'interruzione del processo, richiesta reiterata con le memorie di repliche e che l'attore già nella comparsa conclusionale mostrava di essere venuto a conoscenza dell'evento morte opponendosi all'interruzione.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Secondo orientamento della Suprema Corte, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiamato dall'art. 281 quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, comma 4, seconda parte, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma 13, l. 18 giugno 2009 n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica. Cassazione civile sez. I -
30/10/2009, n. 23042; Cass. . 33203 del 10/11/2022).
15 Nella specie, la dichiarazione di decesso di si rinviene in seno alla Parte_2
comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, sicché in applicazione delle predette coordinate interpretative, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo.
La mancata interruzione del processo, pur a fronte dell'avverarsi di una causa interruttiva, comporta una nullità processuale da far valere come motivo di gravame
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , 05/10/2021 , n. 26996), ma il suo accoglimento non comporta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli art. ti 353 e 354
c.p.c. non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice (art. 353 e 354 c.p.c.). Ne consegue che la decisione del giudice di appello deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza impugnata dichiarata nulla (cfr. Cassazione civile sez. III -
19/01/2010, n. 704, Cassazione civile , sez. III , 21/09/2022 , n. 27643).
Inoltre, stante il dichiarato decesso, non è applicabile il principio di ultrattività del mandato (cfr. Cassazione civile, sez. II , 16/07/2025 , n. 19687) e, di certo, il giudizio di impugnazione deve essere instaurato dal soggetto effettivamente legittimato alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volonta' del legislatore di adeguare il processo d'impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti. Tale ultima quaestio, nel caso di specie, non si pone, posto che, da un lato, l'appellante
, quale moglie del defunto ha di certo la qualità di erede di Parte_1 Pt_2
quest'ultimo a titolo di successione legittima, dall'altro, la medesima parte appellante, così come parte appellata – appellante incidentale, non lamentano la mancata partecipazione al giudizio di altri soggetti n.q. di eredi del Pt_2
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce, come in primo grado, la nullità della notifica dell'atto di citazione, per errata applicazione dell'art 139 cpc, deducendo che l'art 139 c.p.c. prevede espressamente che, in caso di assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la consegna dell'atto o della missiva debba essere effettuata a “persona di famiglia o addetta alla
16 casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace” e che tale principio è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'abitazione corrisponda anche alla residenza del destinatario dell'atto; che e la notifica dell'atto introduttivo veniva effettuata dall'agente postale o ufficiale giudiziario alla sig.ra ex badante del ricorrente che non lavorava più da Parte_3
almeno tre anni presso il convenuto nè era convivente;
che Parte_2
gravemente malato nel periodo della notifica non soggiornava in Parte_2
via Selva Cafaro nr 92 e solo per puro caso a fine novembre 2018 veniva in possesso della citazione.
Il motivo è infondato e tanto rileva anche in relazione alla deduzione secondo cui con tale atto non sarebbe stata interrotta la prescrizione, esaminata al successivo punto 6.
Come si evince altresì dal tenore del gravame, è venuto a Parte_2
conoscenza dell'atto introduttivo, nonostante l'eccepita nullità della relativa notifica, tanto è vero che si è costituito in giudizio mediante atto di costituzione e risposta depositato in data 30.10.2019; ciò ha comportato la sanatoria di ogni eventuale vizio relativo alla corretta procedura di notificazione, in applicazione del principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza” (cfr., fra le tante, Cass. n. 6470 del 21/03/2011).
§ 6.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta la violazione dell'art. 2903 c.c., deducendo che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data di compimento dell'atto dispositivo, con la conseguenza che l'atto dispositivo, se non impugnato entro il termine previsto dalla legge, ovvero 5 anni, diviene irrevocabile;
precisamente, odierna parte appellante e il hanno eccepito la prescrizione Pt_2
dell'azione revocatoria in quanto l'atto di donazione è stato posto in essere in data
17 18.10.2013 mentre l'atto di citazione è stato irregolarmente notificato in data
09.11.2018.
Il motivo è infondato.
Precisato che secondo orientamento pacifico, la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (ex plurimis, Cass. n. 5889 del 24/03/2016), ovvero,. nella specie, dal 15.11.2013 data di registrazione dell'atto revocando, la notifica dell'atto introduttivo in data 09.11.2018 ha interrotto tempestivamente il detto termine prescrizionale. Né è rilevante l'eccepita nullità della notifica dell'atto introduttivo per le seguenti considerazioni. In primo luogo, la nullità detta è stata sanata per intervenuta conoscenza della notifica come affermato dalla stessa parte eccipiente;
né vi è prova che tale conoscenza sia intervenuta dopo 15.11.2018, non avendo parte appellante articolato prove testimoniali in tali termini;
in senso luogo, in data 09.11.2018 l'atto introduttivo è stato notificato altresì alla donatrice e sussistendo Parte_1
litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo, la notifica dell'atto introduttivo nei confronti della predetta è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario, (cfr, Cassazione civile , sez. VI , Parte_2
07/11/2011 , n. 23068).
§ 7.
Con il quarto motivo parte appellante eccepisce la nullità insanabile della procura conferita dal dirigente Funzionario all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per carenza dei poteri del funzionario incaricato, siccome il funzionario incaricato dell non è stato assunto per concorso pubblico come CP_1 Controparte_7
prescrive la costituzione e quindi non è titolare di tali poteri qual è appunto quello di conferire mandato all'avvocatura dello Stato.
18 Il motivo è infondato. Ed invero, le Agenzie fiscali, ai sensi dell' art. 72 del D.Lgs. n.
300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 , del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem, che trova fondamento nell'intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale (cfr. Cassazione civile, 27/06/2024 , n. 17718).
§ 8.
Con il quinto motivo parte appellante denuncia difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi istruttori, assumendo di aver articolato mezzi istruttori che dovevano dimostrare che essa appellante era all'oscuro dei Parte_1
presunti debiti del marito e che era creditrice dello stesso di ingenti somme nel tempo accumulati;
di aver altresì chiesto l'ammissione dei mezzi di prova per dimostrare che la ex badante moldava non era convivente con il Fu e non Parte_2
lavorava più con lo stesso da alcuni anni come da comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro esibita in giudizio;
deduce che la chiesta prova testimoniale avrebbe consentito di dimostrare l'irregolarità della notifica dell'atto citazione ed il diverso termine cui collegare l'effetto interruttivo della citazione, ovvero non il
9.11.2018 ma almeno il 29.11.2021 nonché l'assenza di qualsiasi scientia fraudis e/o accordo fraudolento in pregiudizio ai creditori e la circostanza che la donazione aveva i connotati del contratto a titolo oneroso.
Il motivo è infondato.
Le prove testimoniali chieste in primo grado non sono formulate in termini tali da consentire di provare la circostanza che la conoscenza dell'atto sia intervenuto non prima del 29.11.2021; né le medesime prove consentono di provare la dedotta circostanza secondo cui l'atto revocando in realtà rappresenta un atto a titolo oneroso, posto che con tale allegazione si prospetta la simulazione e la prova dell'accordo
19 simulato di certo non può essere fornita con testimoni stante il disposto di cui all'art. 1417 c.c.
Precisamente, le prove testimoniali articolate in primo grado sono le seguenti:
" vero è che l'atto di donazione del locale box censito al FG 18 Mapp273 sub 54 al prezzo pattuito di € 110.000 è stato donato alla Sig.ra per Parte_4
ricompensarla dei numerosi prestiti concessi al Sig. nel corso Parte_2
degli anni;
Vero è che il Sig. non convive con la Sig.ra Parte_2 [...]
ancorché sposato “ Vero è che la Sig.ra non Parte_4 Parte_4
conosce i debiti del Sig. ”; Vero è che alla data della presunta Parte_2
consegna o notifica dell'atto di citazione la Sig.ra non lavorava piu' Parte_5
come colf presso il Sig. “; Vero è che la Sig.ra non è Parte_2 Parte_5
stata mai incaricata a ricevere la posta o corrispondenza per conto del Sig. Parte_2
”..
[...]
§ 9.
Con il sesto motivo parte appellante deduce la violazione dell'art. 2902 c.c. in quanto anche nella ipotesi che siano sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria l'accoglimento della domanda non può determinare nessun alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del debitore, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti del creditore e, in caso di vittorioso esercizio, ha l'effetto tipico non già di travolgere l'atto pregiudizievole, ma solo di determinarne l'inefficacia nei confronti del creditore, per consentirgli di esercitare sul bene, che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione cautelare o esecutiva. Parte appellante sostiene che il Tribunale ha dunque errato nel condannare e Parte_4 Parte_2
a risarcire ex art 2043 CC l'attore del danno quantificato in euro 110000,00
[...]
in totale contrasto con il tenore letterale della norma, posto che l'accoglimento dell'azione revocatoria non può giustificare una condanna di risarcimento danni, danni tra l'altro non dimostrati.
Il motivo è infondato.
20 Precisato che la condanna risarcitoria di cui si duole parte appellante investe esclusivamente il fondamento di tale condanna è la Parte_1
responsabilità del terzo acquirente di un bene del debitore, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per gli atti illeciti, posti in essere dopo l'acquisto del bene, che abbiano in concreto reso irrealizzabile in tutto o in parte il ripristino della garanzia patrimoniale per effetto dell'esercizio dell'azione revocatoria. Trattandosi di una condanna risarcitoria, questa non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del debitore.
Inoltre, non è dubbia la sussistenza di un danno, posto che questo consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria (cfr. Cass. 24196 del 08/08/2023), privazione concretizzatasi con la vendita del bene.
§ 10.
Tenuto conto delle deduzioni sollevate, non è dubbia la sussistenza dei presupposti perché sia revocata ai sensi dell'art. 2901 c.c. la donazione a rogito del notaio
[...]
, Rep. n. 17391/4544, stipulata in data 18.10.2013, e trascritta nella Per_1
Conservatoria di Napoli 1 il 15.11.2013, ai nn. 33119/23834; precisamente, con tale atto ha donato alla moglie la piena Parte_2 Parte_1
proprietà dei seguenti cespiti siti in Napoli alla via Orazio n. 31, isolato B, censiti: appartamento sez. CHI FG 18 mapp 273 sub 30 cat A/2 rendita euro 1.952,21 già euro 2.331,80 (valore ex art 79 DPR 602/73 euro 737.935,00); locale box sez. CHI
FG 18 mapp 273 sub 54 cat C/6 rendita euro 199,56 già 107,37 (valore ex art 79 DPR
602/73 euro 75.434); lastrico solare piano 6 int D, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 52; lastrico solare piano 6 int E, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 53.
In primo luogo, non è in discussione l'esistenza di una pretesa creditoria in forza di ruoli di addebito e avvisi di accertamento a carico del e relativi Parte_2
oneri e accessori maturati per una somma complessiva di euro 670.791,35 (cfr. all. 1
e 2 della comparsa di costituzione delle ). Controparte_1
Non è dubitale l'eventus damni che origina dalla sottrazione della garanzia patrimoniale dei detti cespiti. Al riguardo, è sufficiente rammentare che ai fini
21 dell'integrazione del profilo oggettivo dell"eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell'azione coattiva del credito, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore. A tal fine l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. III - 16/09/2025, n. 25451).
Nella specie, posto che non è in dubbio la variazione qualitativa del patrimonio del debitore, variazione pregiudizievole per il creditore appellato, il debitore non ha tantomeno allegato di aver altri beni in grado di soddisfare l'ingente debito ed essendo a conoscenza di quest'ultimo, è ragionevolmente presumibile che con la donazione di epoca successiva alla maturazione dello stesso, il fosse Pt_2
consapevole di pregiudicare la garanzia patrimoniale. Trattandosi, poi, di atto a titolo gratuito la legge non richiede la prova della partecipatio fraudis da parte del terzo donatario.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va accolta l'azione revocatoria dell'atto di donazione a rogito del notaio , Rep. n.17391/4544, Persona_1
stipulato in data 18.10.2013, e trascritto nella Conservatoria di Napoli 1 il
15.11.2013, ai nn. 33119/23834.
§ 11.
Va, altresì. accolta la domanda di condanna di al risarcimento Parte_1
del danno ex art. 2043 c.c. pari a euro 100.000,00 per aver la stessa privato l' della possibilità effettiva e concreta di ripristinare la garanzia patrimoniale CP_4
del debitore. Ed invero, nel caso in cui lo scopo perseguibile con l'esercizio
22 dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. non sia più realizzabile per fatto illecito successivo del terzo acquirente del bene, il creditore può agire direttamente nei confronti del terzo per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e tale domanda è accoglile ove sussistano i presupposti dell'azione revocatoria e il suo scopo non sia più realizzabile per il fatto illecito del terzo, quali momenti genetici dell'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. n. 31463 del 07/12/2024.
Al riguardo, va evidenziato che è ragionevolmente presumibile, stante il rapporto di coniugio, la conoscenza da parte di del debito ingente del marito e Parte_1 Pt_2
dunque la consapevolezza in capo alla stessa di pregiudicare le ragioni del creditore con la vendita del locale box censito al FG 18 mapp 273 sub 54, al prezzo di euro
110.000, con atto di compravendita a rogito del notaio Rep. n. Persona_2
9450/5982, stipulato in data 23.11.2017, alla medesima donato dal Pt_2
§ 12.
Tenuto conto poi del gravame proposto in via incidentale proposto dall CP_1
in punto di condanna di quest'ultima alle spese di lite in favore del terzo
[...]
acquirente, siccome doveva essere disposta piuttosto la CP_2
compensazione delle spese o, quantomeno, la condanna di parte appellante
(soccombente in primo grado) alle spese medesime, si osserva che il detto non CP_2
rappresenta un litisconsorte necessario rispetto né all'azione revocatoria né a quella risarcitoria e che la chiamata in causa del medesimo è riconducibile esclusivamente all'appellante incidentale, che seppur vittoriosa nei confronti di parte appellante principale, non ha legittimamente evocato in giudizio il predetto . Non CP_2
essendovi i presupposti per compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 2 co.
c.p.c., in virtù delle dette considerazioni, l è tenuta a rifondere Controparte_1
le spese sostenute da . CP_2
§ 13.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto è fondato limitatamente alla lamentata omessa interruzione del giudizio di primo grado e da tanto consegue la nullità della pronuncia di primo grado. Vanno, in ogni caso, accolte le domande
23 proposte dall' e condannata l'odierna parte appellante al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio stante la soccombenza ex art. 91 c.p.c. in favore del predetto Ente. Per converso, come anticipato, a carico dell vanno poste le spese di lite del primo grado di giudizio Controparte_1
sostenute da . CP_2
Le spese di lite del presente grado di giudizio nel rapporto tra parte appellante e l' , stante la reciproca parziale soccombenza, vanno compensate Controparte_1
nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92 c.p.c. , mentre il residuo va posto a carico di parte appellante. Nel rapporto tra parte appellante e , invece, CP_2
sussistono i presupposti per disporre la condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico dell delle spese di lite del presente grado a favore del predetto. Controparte_1
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 1.000.000, con riduzione del 50% del compenso tabellare stante le questioni discusse e l'attività svolta.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante incidentale, , dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 21.07.2021, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, dichiara la nullità della gravata sentenza;
accoglie la domanda revocatoria dell'atto di donazione tra e , a rogito del notaio Parte_2 Parte_1
, Rep. N. 17391/4544 stipulato in data 18.10.2013 e trascritto Persona_1
24 nella Conservatoria di Napoli il 15.11.13 ai nn. 33119.23834;- condanna la convenuta al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in Parte_1
favore dell che va liquidato in euro Controparte_1
110.000,00 oltre interessi legali dal 23.11.2017 al saldo;
dispone la cancellazione della trascrizione eseguita presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 1 il 19.11.2019 - Reg. Gen. 31263 / Reg. Part. 23550 sull'immobile di;
condanna al CP_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore dell' che si Controparte_1
liquidano in euro 27.804,00 per compenso ed euro 1.695,53 per esborsi, oltre iva, c.p.a. e spese generali;
condanna l al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 8.000,00 CP_2
per compenso oltre iva, c.p.a. e spese generali;
b) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite del presente grado di giudizio tra e l' e condanna Parte_1 Controparte_3
al pagamento, in favore dell , del Parte_1 Controparte_1
residuo, che liquida in euro 8.718,70 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1
grado in favore di che si liquidano in euro 9.256,00 per CP_2
compenso oltre iva, c.p.a. e spese generali;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale a versare un ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28.11.2025, alle ore 12,42.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
EN
25
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3386/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 28.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3386/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 5872/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 31751/2018, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Lucio Paganini (C.F.: ), in virtù di procura alle C.F._2
liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
1 (C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli ai sensi del protocollo d'intesa del 22.06.2017
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato CP_2 C.F._3
RA IA (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla C.F._4
comparsa di risposta in appello
APPELLATO
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: per gli appellanti: “…l'Avv. Lucio Paganini … chiedendo l'accoglimento integrale dell'atto di appello e la riforma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore … Chiede assegnarsi la causa a sentenza”; per l'appellata - appellante incidentale (come da Controparte_3
comparsa di costituzione): “…rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado salvo che nella parte oggetto di appello incidentale;
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del CP_4
convenuto ; - condannare controparte alle spese ed onorari del CP_2
giudizio di secondo grado.”; per l'appellato : “… 1.- Dichiarare inammissibili, improcedibili e CP_2
comunque rigettare tanto l'appello principale che l'appello incidentale proposti nei confronti del comparente Sig. per i motivi illustrati;
2.- Condannare CP_2
l'appellante principale e/o l'appellante incidentale, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e compensi del presente grado”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
2 Con citazione notificata l'8.11.2018 l conveniva, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli Visconti , e CP_5 Parte_1 [...]
esponendo che: “
1. L'Agenzia in epigrafe, quale Agente della Riscossione CP_2
per la Provincia di Napoli subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi
e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo ai sensi dell'Art. 1, CP_6
comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in l. n. 225 del 1° dicembre
2016, è attualmente creditrice, nei confronti del Sig. , di una Parte_2
somma complessiva pari ad euro 670.791,35, in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento a carico del medesimo e relativi oneri e accessori maturati (come risulta dagli estratti di ruolo di cui agli all. 1 e 21). I crediti suddetti sono tutti esigibili, ed in relazione agli stessi non sussistono contenziosi.
2. In data antecedente al 18.10.2013, il suddetto credito ammontava – come risulta dai succitati e allegati estratti di ruolo (all. 1) - ad una somma complessiva pari ad euro 295.698,87, della cui esistenza il Sig. aveva piena conoscenza dal Pt_2
momento che appositi avvisi di accertamento/avvisi di addebito/cartelle di pagamento gli erano stati regolarmente e tempestivamente notificati (all. 10).
3. In data successiva al 18.10.2013, l provvedeva a notificare al Sig. CP_4
ulteriori avvisi di accertamento/avvisi di addebito/cartelle di pagamento Pt_2
riferiti, come risulta anche dagli allegati estratti di ruolo che si allegano, ad anni di imposta antecedenti, per un valore complessivo pari a euro 374.866,33.
4. Con atto di donazione (all. 3) a rogito del notaio , Rep. n. Persona_1
17391/4544, stipulato in data 18.10.2013, e trascritto nella Conservatoria di Napoli
1 il 15.11.2013, ai nn. 33119/23834 di formalità (all. 4), valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro euro 381.725,00, il Sig. donava alla Parte_2
moglie , che accettava, la piena proprietà dei seguenti cespiti Parte_1
siti in Napoli alla via Orazio n. 31, isolato B, censiti:
- appartamento sez. CHI FG 18 mapp 273 sub 30 cat A/2 rendita euro 1.952,21 già euro 2.331,80 (valore ex art 79 DPR 602/73 euro 737.935,00);
3 - locale box sez. CHI FG 18 mapp 273 sub 54 cat C/6 rendita euro 199,56 già 107,37
(valore ex art 79 DPR 602/73 euro 75.434);
- lastrico solare piano 6 int D, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 52;
- lastrico solare piano 6 int E, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 53.
Si fa presente che, come precisato anche all'interno dell'atto di compravendita di cui al successivo punto 5, a pag. 2, alla donataria sig.ra al momento della Parte_1
donazione de qua era assegnato il codice fiscale , che risulta, C.F._5
quindi, dalla nota di trascrizione, ma che successivamente in data 22.9.2014 le è stato attribuito dall il codice fiscale , Controparte_1 C.F._6
indicato in epigrafe, che sostituisce il precedente.
5. Con atto di compravendita a rogito del notaio Rep. n. 9450/5982, Persona_2
stipulato in data 23.11.2017 e trascritto nella Conservatoria di Napoli 1 il
24.11.2017, ai nn. 31372/23617 di formalità (all. 6), valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro euro 23.050,00, la donataria vendeva Parte_1
a sua volta al Sig. la piena proprietà del predetto locale box censito al CP_2
FG 18 mapp 273 sub 54, al prezzo pattuito di euro 110.000.
6. A seguito del descritto atto dispositivo, il contribuente ha notevolmente diminuito la consistenza del proprio patrimonio - risultando ad oggi proprietario unicamente di un cespite sito in Giugliano in Campania (NA) e censito al FG 55 mapp 394 sub
101 cat C/6 R.C. 24,63 (all. 7), già oggetto di iscrizione di ipoteca legale dal
14.7.2015 (all. 8) - determinandosi, per l'effetto, una significativa riduzione della garanzia patrimoniale del credito vantato, nei suoi confronti, dall'Amministrazione in epigrafe con la conseguente impossibilità, per la medesima, di ottenere un integrale soddisfacimento del proprio credito erariale e previdenziale”.
Tanto rappresentato, configurando gli atti dispositivi de quibus come compromettenti le ragioni creditorie dell'amministrazione, l'Agenzia attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… accertati i presupposti di cui all'art.
2901 c.c. così come descritti in narrativa:
4 1) disporre la revocatoria dell'atto di donazione a rogito del notaio
[...]
, Rep. n. 17391/4544, stipulato in data 18.10.2013 e trascritto nella Per_1
Conservatoria di Napoli 1 il 15.11.2013, ai nn. 33119/23834 di formalità, dichiarandolo inefficace nei confronti dell'attore;
2) condannare la sig.ra al risarcimento del danno ex art. Parte_1
2043 c.c., pari ad euro 110.000, oltre interessi come per legge, per avere la stessa privato la creditrice della possibilità di conseguire, attraverso Controparte_1
la presente azione revocatoria, il ripristino della garanzia patrimoniale rispetto al locale box censito alla sez. CHI FG 18 mapp 273 sub 54 cat C/6;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, come per legge”.
Si costituiva il quale si opponeva alle deduzioni ed alle richieste CP_2
avanzate nell'atto di citazione, chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. , per i motivi esposti;
CP_2
2) Gradatamente, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto, quanto meno nei confronti del comparente;
3) In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto del comparente a rivalersi nei confronti degli altri convenuti per ogni conseguenza sfavorevole dovesse
a lui derivare all'esito del presente giudizio, a titolo risarcitorio;
4) Condannare l'attrice al pagamento delle spese e compensi di causa”.
Si costituiva anche che chiedeva il rigetto della domanda. Parte_1
Non si costituiva che veniva dichiarato contumace alla prima Parte_2
udienza del 26.03.2019; il Tribunale concedeva quindi i richiesti termini ex art. 1836
c.p.c. rinviando al 21.04.2020.
Si costituiva infine che chiedeva il rigetto della domanda. Parte_2
In data 12.03.2021, a seguito della trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine, il Tribunale riservava la causa in decisione.
Con sentenza n. 5872 pubblicata il 22.06.2021, il Tribunale di Napoli così statuiva:
5 “- accoglie la domanda revocatoria dell'atto di donazione tra e Parte_2
, a rogito del notaio , Rep. N. 17391/4544 Parte_1 Persona_1
stipulato in data 18.10.2013 e trascritto nella Conservatoria di Napoli il 15.11.13 ai nn. 33119.23834;
- condanna la convenuta al risarcimento del danno ex art. Parte_1
2043 c.c. in favore dell'attore che va liquidato in euro 110.000,00 oltre interessi legali dal 23.11.2017 al soddisfo;
- estromette dal presente giudizio il convenuto e dispone la CP_2
cancellazione della trascrizione operata dall'attrice presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Napoli 1 il 19.11.2019 - Reg. Gen. 31263 / Reg. Part. 23550;
- condanna i convenuti e in solido tra di loro al pagamento delle Pt_2 Parte_1
spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in euro 27.804,00 oltre iva e cassa
e spese generali ed euro 1.686,00 per il contributo unificato e a euro 9,53 per spese vive;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto
[...]
che si liquidano in euro 8000,00; CP_2
- manda alla conservatoria dei registri competente per gli adempimenti in ordine alla trascrizione, della sentenza con esonero da ogni responsabilità del conservatore”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 22.06.2021 e notificata il 6.07.2021, con citazione notificata in data 21.07.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., e proponevano appello - Parte_1 Parte_2
iscritto a ruolo il 26.07.2021 - per i motivi infra indicati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e proponeva, altresì, appello incidentale per l'accoglimento delle seguenti
6 conclusioni: “riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna
l' al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto ”. CP_4 CP_2
Si costituiva anche che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 4.02.2022, veniva rinviata al 29.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
28.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ex art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda, così statuito:
“1)… Sull'interruzione del giudizio.
A seguito della morte del , il procuratore di quest'ultimo e della Parte_2
convenuta ha domandato l'interruzione del giudizio di cui è Parte_1
causa.
Codesto Tribunale ritiene rigettare la richiesta di interruzione del processo in quanto
l'evento interruttivo che ha colpito la parte è stato rilevato soltanto nella comparsa conclusionale di replica e pertanto l'interruzione del processo non può prodursi.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere il limite temporale fino al quale l'evento interruttivo produce i suoi effetti, ove una delle parti non richieda la discussione orale, coincide con la scadenza del termine di deposito delle memorie di replica.
In effetti, in caso di morte o perdita della capacità della parte costituita, per far sì che il giudizio si interrompa, il procuratore è tenuto a dichiararlo in udienza o a notificarlo alle altre parti;
per cui deve escludersi che determini l'interruzione del processo la dichiarazione che risulti solo dalla comparsa conclusionale, la quale costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alla notificazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 2002, n. 15080 e Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2015, n. 19139).
7 Pertanto, la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento (v. Cass. sez. I, 23 novembre 2000, n. 15131; Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8357).
2) Sull'omessa e irregolare notifica dell'atto di citazione.
Il procuratore del convenuto deduceva l'irregolarità della Parte_2
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'ufficiale giudiziario perché consegnata a soggetto non autorizzato, nella specie alla badante moldava, mentre alcun avviso veniva mai consegnato al Eccepiva, inoltre, il mancato Pt_2
perfezionamento del procedimento notificatorio a causa dell'omesso invio da parte di della raccomandata informativo previsto dall'art. 60, co. I lett. b/bis dpr CP_4
600/1973.
Orbene, giova evidenziare che il si costituiva in giudizio mediante Parte_2
atto di costituzione e risposta depositato tempestivamente in Cancelleria in data
30.10.2019 sanando ogni eventuale vizio relativo alla corretta procedura di notificazione.
Basti ricordare che a conclusione del dettato dispositivo di cui all'art. 160 c.p.c. è fatta salva l'applicazione dell'art. 156 c.p.c. cui al comma III espressamente statuisce che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
La sanatoria di cui all'art. 156, co. III c.p.c. che nel caso in esame si è materializzata con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto anche se effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declatoria di nullità, dal momento che la convalida della notifica da esse determinata opera ex tunc (v. Ordinanza n. 12410 del 24/06/2020 v. Cass. 193/2003; Cass. 1548/2002).
8 In definitiva, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che: “il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui
è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza” (v. Cass. n. 10119 del 02/05/2006).
3) Sulla prescrizione dell'azione revocatoria.
La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 c.c. per la revoca di un atto di donazione di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile
(v. Cass. n. 5889 del 24/03/2016;Ord. n. 11815 del 27/05/2014; Cass. n. 1210 del
19/01/2007).
Nel caso di specie, l'atto di donazione effettuato dal alla moglie Pt_2 [...]
, veniva trascritto nella Conservatoria di Napoli il 15.11.2013, data alla Parte_1
quale ancorare il dies a quo per far decorrere il tempo utile a maturare la prescrizione che codesto giudicante ritiene non intervenuta.
Pertanto, l'azione si prescrive in cinque anni, con decorrenza da quando all'atto di disposizione è stata data pubblicità, se successivo al sorgere del credito, come nella fattispecie di cui è causa, mentre se esso è precedente la decorrenza coincide con
l'esperibilità dell'azione.
4) Sulla improcedibilità e improponibilità della domanda per omessa mediazione.
9 Sul punto dirimente è la funzione di garanzia e di ripristino della sfera giuridica patrimoniale del debitore in favore del creditore.
Infatti, l'actio pauliana è disciplinata dall'articolo 2901 c.c. ed è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, insieme all'azione surrogatoria e il sequestro conservativo. Essa è volta a garantire al creditore che il debitore non depauperi il proprio patrimonio, conseguentemente al sorgere del debito, facendo perdere al primo la garanzia patrimoniale e rendendo difficoltosa
l'esecuzione coattiva.
Nella fattispecie oggetto di questo giudizio, l'azione promossa dall'attore non rientri tra le materie obbligatorie di mediazione civile e commerciale in quanto l'oggetto di causa non può essere ricondotto semplicemente all'istituto della donazione, ma è assorbente la funzione rispetto al petitum.
5) Sul merito dell'azione revocatoria.
Giova in limine ricordare che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è attribuita al creditore contro ogni atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore, che sia in grado di recare pregiudizio alle sue ragioni.
Legittimato attivamente a proporre l'azione revocatoria è il creditore, quand'anche il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile (v. Cass. 15/05/2018 n. 11755; Cass.
07/03/2017 n. 5618); ciò che rileva per giurisprudenza consolidata è che il credito possa valutarsi come probabile quand'anche non sia ancora definitivamente accertato (v. Cass. 18/05/2018 n. 11755).
Quanto ai presupposti, la norma in esame, richiede la coesistenza, in ordine agli atti
a titolo oneroso, di elementi oggettivi e soggettivi.
Debbono concorrere, oltre al rapporto obbligatorio tra le parti, un atto di disposizione in forza del quale il debitore altera la propria sfera giuridica patrimoniale, il c.d. “eventus damni”, la c.d. “scientia fraudis” del debitore e qualora l'atto sia a titolo oneroso occorre, per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria anche la c.d. “participatio fraudis” del terzo.
10 Orbene, è utile porre l'accento sul secondo dei summenzionati presupposti e, segnatamente, sul pregiudizio per il creditore che può cristallizzarsi alternativamente quando il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare il creditore ovvero quando risulti semplicemente più difficile o incerto l'eventuale realizzazione coattivo del credito.
Detto in altri termini, affinché venga integrato il c.d. “eventus damni” è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore determini semplicemente una maggiore difficoltà o incertezza dell'esecuzione coattiva del credito (v. Cass.
19/07/2018 n. 19207).
Invece, in relazione all'elemento soggettivo c.d. consilium fraudis che sorregge la struttura normativa dell'azione revocatoria, la giurisprudenza in più occasioni ha affermato che non occorra la specifica intenzione di nuocere ai creditori ma è sufficiente che il debitore abbia la consapevolezza che, a seguito dell'atto dispositivo posto in essere, il suo patrimonio divenga incapiente o tale da rendere più ostica o incerta l'esecuzione (v. Cass. 27/09/2018 n. 23326).
Infine, se l'atto dispositivo ha natura gratuita, come nel giudizio di cui è causa, per la proponibilità dell'azione revocatoria non occorre indagare anche sull'animus del terzo sicché, all'uopo la prova del consilium fraudis, sul piano soggettivo, è sufficiente con il precipitato logico che non è necessario che quest'ultimo abbia, al momento dell'atto, la consapevolezza che con esso vengano sottratte le garanzie patrimoniali.
Tanto premesso, codesto giudicante ritiene pacifico che nella fattispecie oggetto di giudizio ricorrano tutti i presupposti per accogliere l'azione revocatoria esperita dall'attore . Controparte_1
Innanzitutto, dalla documentazione agli atti appare provata l'esistenza di una pretesa creditoria in forza di ruoli di addebito e avvisi di accertamento a carico del
e relativi oneri e accessori maturati (v. all. 1 e 2 atto di citazione) Parte_2
per una somma complessiva di euro 670.791,35. Somma maturata prima della realizzazione delle vicende dispositive poste in essere dal debitore.
11 Proseguendo, parte attrice ha dimostrato anche l'esistenza dell'eventus damni che origina dalla sottrazione della garanzia patrimoniale dei seguenti cespiti siti in
Napoli alla via Orazio n.31 donati dal debitore alla moglie : Parte_1
appartamento sez. CHI FG 18 mapp 273 sub 30 cat A/2 rendita euro 1.952,21 già euro 2.331,80 (valore ex art 79 DPR 602/73 euro 737.935,00); locale box sez. CHI
FG 18 mapp 273 sub 54 cat C/6 rendita euro 199,56 già 107,37 (valore ex art 79
DPR 602/73 euro 75.434); lastrico solare piano 6 int D, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 52; lastrico solare piano 6 int E, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 53.
Non è revocabile in dubbio, che la donazione dei suddetti cespiti è stata effettuata con la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, sottraendo beni di rilevanza economica notevole.
A suffragio di tale ricostruzione si colloca l'arco temporale nel quale l'operazione di donazione è stata svolta ovvero dopo l'insorgenza del credito avanzato dall'odierno attore, e segnatamente in data 18.10.2013.
Per questo Tribunale il torno temporale che intercorre tra la conoscenza del credito maturato e l'atto dispositivo di cui è oggetto il giudizio si erge a indice rilevatore circa la consapevolezza e la volontà del debitore di pregiudicare la garanzia patrimoniale, sottraendo un bene di ingente valore e di facile allocazione sul mercato alle pretese del creditore CP_4
Non è condivisibile, ancora, l'assunto di parte convenuta secondo cui il Pt_2
abbia in realtà voluto donare i predetti cespiti oggetto dell'azione revocatoria in quanto gravemente malato di età avanzato e al fine di rimborsare la moglie dei numerosi finanziamenti ricevuti dalla stessa.
In definitiva, questo Tribunale per tutto quanto ciò espresso ritiene di accogliere
l'azione revocatoria dell'atto di donazione a rogito del notaio , Persona_1
Rep. n.17391/4544, stipulato in data 18.10.2013, e trascritto nella Conservatoria di
Napoli 1 il 15.11.2013, ai nn. 33119/23834.
6) Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. della donataria.
12 L'odierno attore domanda di condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. pari a euro 100.000,00 per aver la stessa privato l' della possibilità effettiva e concreta di ripristinare la garanzia CP_4
patrimoniale del debitore.
Si discorre, nel dettaglio, della c.d. azione revocatoria risarcitoria la cui finalità è evidentemente quella di offrire un adeguato strumento compensativo per il creditore che altrimenti non possa vedere soddisfatte le proprie ragioni.
La più ampia tutela dell'interesse creditorio impone di considerare la configurabilità di una responsabilità diretta ed extracontrattuale del terzo acquirente nei confronti del creditore ogniqualvolta la condotta dal primo tenuta abbia frustrato l'esercizio dell'azione revocatoria, rendendolo del tutto inutile od inidoneo alla ricostituzione della generica garanzia patrimoniale. Ciò accade quando il terzo sottrae il bene al soddisfacimento coattivo delle ragioni del creditore o alienandolo a titolo oneroso ad un terzo di buona fede, o distruggendolo, o diminuendone il valore.
Sul tema, la Suprema Corte ha affermato che si cristallizzi la responsabilità diretta del terzo verso il creditore ove ricorrano quattro condizioni: 1) revocabilità ex art.
2901 c.c. dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore;
2) compimento, da parte del terzo, dopo la stipulazione dell'atto, di atti elusivi (totali o parziali) della garanzia patrimoniale;
3) connotazione del fatto del terzo quale originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ovvero quale autonoma posizione di illiceità; 4) concreta sussistenza dell'eventus damni, causato dal fatto illecito del terzo (v. Cass. Civ., sez. III, 13.1.1996 n. 251).
Codesto giudicante ritiene che sussistano tutte le condizioni surriferite di natura oggettiva e soggettiva per condannare la , moglie del debitore, atteso che, Parte_1
in via presuntiva, appare più probabile che non, che la stessa proprio in ragione del suo status abbia agito con la consapevolezza di ledere e pregiudicare le ragioni del creditore.
13 Il risultato conseguibile mediante la declaratoria di responsabilità del terzo è, dunque, la relativa condanna al risarcimento del danno cagionato alle pretese creditorie.
7) Sulla posizione del sub acquirente.
Il con l'atto di compravendita del 23.11.2017 ha regolarmente CP_2
acquistato dalla convenuta il locale box sito in Napoli alla Via Orazio n. Parte_1
31/B per il prezzo di euro 110.000,00 mediante assegni bancari.
Dalla lettura dei documenti agli atti di causa emerge la circostanza che il CP_2
abbia stipulato mutuo bancario in occasione della compravendita con la “Banca
Regionale di Sviluppo Soc. per Azioni” al fine di provvedere al pagamento dell'acquisto.
Occorre sottolineare in questa sede che l'attore non ha promosso alcuna domanda giudiziale nei confronti del né ha contestato la buona fede che ha animato CP_2
l'acquisto del medesimo né ha preso posizione sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal medesimo. Parimenti l ha eccepito CP_4
alcunché verso il . CP_2
Inoltre, non affiorano indici sintomatici per sostenere che il nell'atto di CP_2
compravendita con la sia stato sorretto dall'intenzione o dalla Parte_1
consapevolezza di pregiudicare le ragioni creditorie.
E' utile rammentare che con riguardo agli effetti dell'azione revocatoria la inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a titolo oneroso;
in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., escludendosi anche il suo diritto verso il
14 primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal sub – acquirente (v. Cass n. 1941 del 17/02/1993).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che le spese tra parte attrice e saranno liquidati al di CP_2
sotto dei valori medi attesa la natura delle posizioni processuali tra le parti”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce la violazione dell'art 300 cpc, siccome il
Tribunale non ha interrotto il giudizio in seguito alla morte di Parte_2
evento, verificatosi in data 24.03.2021 quando la causa era andata in decisione con termine per la comparsa conclusionale e le memorie di repliche;
deduce che con deposito del 29.03.21 veniva prodotto il certificato di morte di e Parte_2
chiesta l'interruzione del processo, richiesta reiterata con le memorie di repliche e che l'attore già nella comparsa conclusionale mostrava di essere venuto a conoscenza dell'evento morte opponendosi all'interruzione.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Secondo orientamento della Suprema Corte, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiamato dall'art. 281 quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, comma 4, seconda parte, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma 13, l. 18 giugno 2009 n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica. Cassazione civile sez. I -
30/10/2009, n. 23042; Cass. . 33203 del 10/11/2022).
15 Nella specie, la dichiarazione di decesso di si rinviene in seno alla Parte_2
comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, sicché in applicazione delle predette coordinate interpretative, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo.
La mancata interruzione del processo, pur a fronte dell'avverarsi di una causa interruttiva, comporta una nullità processuale da far valere come motivo di gravame
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , 05/10/2021 , n. 26996), ma il suo accoglimento non comporta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli art. ti 353 e 354
c.p.c. non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice (art. 353 e 354 c.p.c.). Ne consegue che la decisione del giudice di appello deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza impugnata dichiarata nulla (cfr. Cassazione civile sez. III -
19/01/2010, n. 704, Cassazione civile , sez. III , 21/09/2022 , n. 27643).
Inoltre, stante il dichiarato decesso, non è applicabile il principio di ultrattività del mandato (cfr. Cassazione civile, sez. II , 16/07/2025 , n. 19687) e, di certo, il giudizio di impugnazione deve essere instaurato dal soggetto effettivamente legittimato alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volonta' del legislatore di adeguare il processo d'impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti. Tale ultima quaestio, nel caso di specie, non si pone, posto che, da un lato, l'appellante
, quale moglie del defunto ha di certo la qualità di erede di Parte_1 Pt_2
quest'ultimo a titolo di successione legittima, dall'altro, la medesima parte appellante, così come parte appellata – appellante incidentale, non lamentano la mancata partecipazione al giudizio di altri soggetti n.q. di eredi del Pt_2
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce, come in primo grado, la nullità della notifica dell'atto di citazione, per errata applicazione dell'art 139 cpc, deducendo che l'art 139 c.p.c. prevede espressamente che, in caso di assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la consegna dell'atto o della missiva debba essere effettuata a “persona di famiglia o addetta alla
16 casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace” e che tale principio è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'abitazione corrisponda anche alla residenza del destinatario dell'atto; che e la notifica dell'atto introduttivo veniva effettuata dall'agente postale o ufficiale giudiziario alla sig.ra ex badante del ricorrente che non lavorava più da Parte_3
almeno tre anni presso il convenuto nè era convivente;
che Parte_2
gravemente malato nel periodo della notifica non soggiornava in Parte_2
via Selva Cafaro nr 92 e solo per puro caso a fine novembre 2018 veniva in possesso della citazione.
Il motivo è infondato e tanto rileva anche in relazione alla deduzione secondo cui con tale atto non sarebbe stata interrotta la prescrizione, esaminata al successivo punto 6.
Come si evince altresì dal tenore del gravame, è venuto a Parte_2
conoscenza dell'atto introduttivo, nonostante l'eccepita nullità della relativa notifica, tanto è vero che si è costituito in giudizio mediante atto di costituzione e risposta depositato in data 30.10.2019; ciò ha comportato la sanatoria di ogni eventuale vizio relativo alla corretta procedura di notificazione, in applicazione del principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza” (cfr., fra le tante, Cass. n. 6470 del 21/03/2011).
§ 6.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta la violazione dell'art. 2903 c.c., deducendo che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data di compimento dell'atto dispositivo, con la conseguenza che l'atto dispositivo, se non impugnato entro il termine previsto dalla legge, ovvero 5 anni, diviene irrevocabile;
precisamente, odierna parte appellante e il hanno eccepito la prescrizione Pt_2
dell'azione revocatoria in quanto l'atto di donazione è stato posto in essere in data
17 18.10.2013 mentre l'atto di citazione è stato irregolarmente notificato in data
09.11.2018.
Il motivo è infondato.
Precisato che secondo orientamento pacifico, la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (ex plurimis, Cass. n. 5889 del 24/03/2016), ovvero,. nella specie, dal 15.11.2013 data di registrazione dell'atto revocando, la notifica dell'atto introduttivo in data 09.11.2018 ha interrotto tempestivamente il detto termine prescrizionale. Né è rilevante l'eccepita nullità della notifica dell'atto introduttivo per le seguenti considerazioni. In primo luogo, la nullità detta è stata sanata per intervenuta conoscenza della notifica come affermato dalla stessa parte eccipiente;
né vi è prova che tale conoscenza sia intervenuta dopo 15.11.2018, non avendo parte appellante articolato prove testimoniali in tali termini;
in senso luogo, in data 09.11.2018 l'atto introduttivo è stato notificato altresì alla donatrice e sussistendo Parte_1
litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo, la notifica dell'atto introduttivo nei confronti della predetta è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario, (cfr, Cassazione civile , sez. VI , Parte_2
07/11/2011 , n. 23068).
§ 7.
Con il quarto motivo parte appellante eccepisce la nullità insanabile della procura conferita dal dirigente Funzionario all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per carenza dei poteri del funzionario incaricato, siccome il funzionario incaricato dell non è stato assunto per concorso pubblico come CP_1 Controparte_7
prescrive la costituzione e quindi non è titolare di tali poteri qual è appunto quello di conferire mandato all'avvocatura dello Stato.
18 Il motivo è infondato. Ed invero, le Agenzie fiscali, ai sensi dell' art. 72 del D.Lgs. n.
300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 , del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem, che trova fondamento nell'intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale (cfr. Cassazione civile, 27/06/2024 , n. 17718).
§ 8.
Con il quinto motivo parte appellante denuncia difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi istruttori, assumendo di aver articolato mezzi istruttori che dovevano dimostrare che essa appellante era all'oscuro dei Parte_1
presunti debiti del marito e che era creditrice dello stesso di ingenti somme nel tempo accumulati;
di aver altresì chiesto l'ammissione dei mezzi di prova per dimostrare che la ex badante moldava non era convivente con il Fu e non Parte_2
lavorava più con lo stesso da alcuni anni come da comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro esibita in giudizio;
deduce che la chiesta prova testimoniale avrebbe consentito di dimostrare l'irregolarità della notifica dell'atto citazione ed il diverso termine cui collegare l'effetto interruttivo della citazione, ovvero non il
9.11.2018 ma almeno il 29.11.2021 nonché l'assenza di qualsiasi scientia fraudis e/o accordo fraudolento in pregiudizio ai creditori e la circostanza che la donazione aveva i connotati del contratto a titolo oneroso.
Il motivo è infondato.
Le prove testimoniali chieste in primo grado non sono formulate in termini tali da consentire di provare la circostanza che la conoscenza dell'atto sia intervenuto non prima del 29.11.2021; né le medesime prove consentono di provare la dedotta circostanza secondo cui l'atto revocando in realtà rappresenta un atto a titolo oneroso, posto che con tale allegazione si prospetta la simulazione e la prova dell'accordo
19 simulato di certo non può essere fornita con testimoni stante il disposto di cui all'art. 1417 c.c.
Precisamente, le prove testimoniali articolate in primo grado sono le seguenti:
" vero è che l'atto di donazione del locale box censito al FG 18 Mapp273 sub 54 al prezzo pattuito di € 110.000 è stato donato alla Sig.ra per Parte_4
ricompensarla dei numerosi prestiti concessi al Sig. nel corso Parte_2
degli anni;
Vero è che il Sig. non convive con la Sig.ra Parte_2 [...]
ancorché sposato “ Vero è che la Sig.ra non Parte_4 Parte_4
conosce i debiti del Sig. ”; Vero è che alla data della presunta Parte_2
consegna o notifica dell'atto di citazione la Sig.ra non lavorava piu' Parte_5
come colf presso il Sig. “; Vero è che la Sig.ra non è Parte_2 Parte_5
stata mai incaricata a ricevere la posta o corrispondenza per conto del Sig. Parte_2
”..
[...]
§ 9.
Con il sesto motivo parte appellante deduce la violazione dell'art. 2902 c.c. in quanto anche nella ipotesi che siano sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria l'accoglimento della domanda non può determinare nessun alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del debitore, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti del creditore e, in caso di vittorioso esercizio, ha l'effetto tipico non già di travolgere l'atto pregiudizievole, ma solo di determinarne l'inefficacia nei confronti del creditore, per consentirgli di esercitare sul bene, che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione cautelare o esecutiva. Parte appellante sostiene che il Tribunale ha dunque errato nel condannare e Parte_4 Parte_2
a risarcire ex art 2043 CC l'attore del danno quantificato in euro 110000,00
[...]
in totale contrasto con il tenore letterale della norma, posto che l'accoglimento dell'azione revocatoria non può giustificare una condanna di risarcimento danni, danni tra l'altro non dimostrati.
Il motivo è infondato.
20 Precisato che la condanna risarcitoria di cui si duole parte appellante investe esclusivamente il fondamento di tale condanna è la Parte_1
responsabilità del terzo acquirente di un bene del debitore, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per gli atti illeciti, posti in essere dopo l'acquisto del bene, che abbiano in concreto reso irrealizzabile in tutto o in parte il ripristino della garanzia patrimoniale per effetto dell'esercizio dell'azione revocatoria. Trattandosi di una condanna risarcitoria, questa non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del debitore.
Inoltre, non è dubbia la sussistenza di un danno, posto che questo consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria (cfr. Cass. 24196 del 08/08/2023), privazione concretizzatasi con la vendita del bene.
§ 10.
Tenuto conto delle deduzioni sollevate, non è dubbia la sussistenza dei presupposti perché sia revocata ai sensi dell'art. 2901 c.c. la donazione a rogito del notaio
[...]
, Rep. n. 17391/4544, stipulata in data 18.10.2013, e trascritta nella Per_1
Conservatoria di Napoli 1 il 15.11.2013, ai nn. 33119/23834; precisamente, con tale atto ha donato alla moglie la piena Parte_2 Parte_1
proprietà dei seguenti cespiti siti in Napoli alla via Orazio n. 31, isolato B, censiti: appartamento sez. CHI FG 18 mapp 273 sub 30 cat A/2 rendita euro 1.952,21 già euro 2.331,80 (valore ex art 79 DPR 602/73 euro 737.935,00); locale box sez. CHI
FG 18 mapp 273 sub 54 cat C/6 rendita euro 199,56 già 107,37 (valore ex art 79 DPR
602/73 euro 75.434); lastrico solare piano 6 int D, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 52; lastrico solare piano 6 int E, Sez CHI FG 18 mapp 273 sub 53.
In primo luogo, non è in discussione l'esistenza di una pretesa creditoria in forza di ruoli di addebito e avvisi di accertamento a carico del e relativi Parte_2
oneri e accessori maturati per una somma complessiva di euro 670.791,35 (cfr. all. 1
e 2 della comparsa di costituzione delle ). Controparte_1
Non è dubitale l'eventus damni che origina dalla sottrazione della garanzia patrimoniale dei detti cespiti. Al riguardo, è sufficiente rammentare che ai fini
21 dell'integrazione del profilo oggettivo dell"eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell'azione coattiva del credito, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore. A tal fine l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. III - 16/09/2025, n. 25451).
Nella specie, posto che non è in dubbio la variazione qualitativa del patrimonio del debitore, variazione pregiudizievole per il creditore appellato, il debitore non ha tantomeno allegato di aver altri beni in grado di soddisfare l'ingente debito ed essendo a conoscenza di quest'ultimo, è ragionevolmente presumibile che con la donazione di epoca successiva alla maturazione dello stesso, il fosse Pt_2
consapevole di pregiudicare la garanzia patrimoniale. Trattandosi, poi, di atto a titolo gratuito la legge non richiede la prova della partecipatio fraudis da parte del terzo donatario.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va accolta l'azione revocatoria dell'atto di donazione a rogito del notaio , Rep. n.17391/4544, Persona_1
stipulato in data 18.10.2013, e trascritto nella Conservatoria di Napoli 1 il
15.11.2013, ai nn. 33119/23834.
§ 11.
Va, altresì. accolta la domanda di condanna di al risarcimento Parte_1
del danno ex art. 2043 c.c. pari a euro 100.000,00 per aver la stessa privato l' della possibilità effettiva e concreta di ripristinare la garanzia patrimoniale CP_4
del debitore. Ed invero, nel caso in cui lo scopo perseguibile con l'esercizio
22 dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. non sia più realizzabile per fatto illecito successivo del terzo acquirente del bene, il creditore può agire direttamente nei confronti del terzo per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e tale domanda è accoglile ove sussistano i presupposti dell'azione revocatoria e il suo scopo non sia più realizzabile per il fatto illecito del terzo, quali momenti genetici dell'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. n. 31463 del 07/12/2024.
Al riguardo, va evidenziato che è ragionevolmente presumibile, stante il rapporto di coniugio, la conoscenza da parte di del debito ingente del marito e Parte_1 Pt_2
dunque la consapevolezza in capo alla stessa di pregiudicare le ragioni del creditore con la vendita del locale box censito al FG 18 mapp 273 sub 54, al prezzo di euro
110.000, con atto di compravendita a rogito del notaio Rep. n. Persona_2
9450/5982, stipulato in data 23.11.2017, alla medesima donato dal Pt_2
§ 12.
Tenuto conto poi del gravame proposto in via incidentale proposto dall CP_1
in punto di condanna di quest'ultima alle spese di lite in favore del terzo
[...]
acquirente, siccome doveva essere disposta piuttosto la CP_2
compensazione delle spese o, quantomeno, la condanna di parte appellante
(soccombente in primo grado) alle spese medesime, si osserva che il detto non CP_2
rappresenta un litisconsorte necessario rispetto né all'azione revocatoria né a quella risarcitoria e che la chiamata in causa del medesimo è riconducibile esclusivamente all'appellante incidentale, che seppur vittoriosa nei confronti di parte appellante principale, non ha legittimamente evocato in giudizio il predetto . Non CP_2
essendovi i presupposti per compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 2 co.
c.p.c., in virtù delle dette considerazioni, l è tenuta a rifondere Controparte_1
le spese sostenute da . CP_2
§ 13.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto è fondato limitatamente alla lamentata omessa interruzione del giudizio di primo grado e da tanto consegue la nullità della pronuncia di primo grado. Vanno, in ogni caso, accolte le domande
23 proposte dall' e condannata l'odierna parte appellante al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio stante la soccombenza ex art. 91 c.p.c. in favore del predetto Ente. Per converso, come anticipato, a carico dell vanno poste le spese di lite del primo grado di giudizio Controparte_1
sostenute da . CP_2
Le spese di lite del presente grado di giudizio nel rapporto tra parte appellante e l' , stante la reciproca parziale soccombenza, vanno compensate Controparte_1
nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92 c.p.c. , mentre il residuo va posto a carico di parte appellante. Nel rapporto tra parte appellante e , invece, CP_2
sussistono i presupposti per disporre la condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico dell delle spese di lite del presente grado a favore del predetto. Controparte_1
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 1.000.000, con riduzione del 50% del compenso tabellare stante le questioni discusse e l'attività svolta.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante incidentale, , dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 21.07.2021, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, dichiara la nullità della gravata sentenza;
accoglie la domanda revocatoria dell'atto di donazione tra e , a rogito del notaio Parte_2 Parte_1
, Rep. N. 17391/4544 stipulato in data 18.10.2013 e trascritto Persona_1
24 nella Conservatoria di Napoli il 15.11.13 ai nn. 33119.23834;- condanna la convenuta al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in Parte_1
favore dell che va liquidato in euro Controparte_1
110.000,00 oltre interessi legali dal 23.11.2017 al saldo;
dispone la cancellazione della trascrizione eseguita presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 1 il 19.11.2019 - Reg. Gen. 31263 / Reg. Part. 23550 sull'immobile di;
condanna al CP_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore dell' che si Controparte_1
liquidano in euro 27.804,00 per compenso ed euro 1.695,53 per esborsi, oltre iva, c.p.a. e spese generali;
condanna l al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 8.000,00 CP_2
per compenso oltre iva, c.p.a. e spese generali;
b) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite del presente grado di giudizio tra e l' e condanna Parte_1 Controparte_3
al pagamento, in favore dell , del Parte_1 Controparte_1
residuo, che liquida in euro 8.718,70 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1
grado in favore di che si liquidano in euro 9.256,00 per CP_2
compenso oltre iva, c.p.a. e spese generali;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale a versare un ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28.11.2025, alle ore 12,42.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
EN
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