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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9362 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4565/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARA PIERO, con Controparte_1 elezione di domicilio in VIA LIBERTA' 218 BIS, PORTICI come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA CP_2
A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25-2-2025, la società ricorrente esponeva che, con comunicazione CP_ del 16-1-2025, l' aveva contestato la fruizione indebita dell'esonero contributivo ex art. 1, commi 10-15, della l. 178/2020, relativamente a due dipendenti, per essere stati precedentemente occupati a tempo indeterminato;
contestava la legittimità del recupero per essere i lavoratori indicati precedentemente occupati solo con contratti a tempo determinato;
eccepiva, altresì, la carenza dei presupposti ex art. 21 septies legge 241/1990 e per violazione degli artt.24 e 97 cost. Pertanto, l'istante adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiedendo l'annullamento della pretesa di indebito. Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_2
**** In ragione dell'intervenuto annullamento della pretesa di cui alla comunicazione di indebita fruizione dell'esonero contributivo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'annullamento in sede di autotutela delle somme richieste, avvenuto in data 22-7-2025, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Le spese vengono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto dell'annullamento della pretesa in data successiva al deposito del ricorso le spese seguono interamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione CP_2 delle spese in favore della società ricorrente liquidate in complessivi € 1700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA secondo legge, oltre € 43,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv. antistatario. Così deciso in data 17/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
2
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4565/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARA PIERO, con Controparte_1 elezione di domicilio in VIA LIBERTA' 218 BIS, PORTICI come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA CP_2
A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25-2-2025, la società ricorrente esponeva che, con comunicazione CP_ del 16-1-2025, l' aveva contestato la fruizione indebita dell'esonero contributivo ex art. 1, commi 10-15, della l. 178/2020, relativamente a due dipendenti, per essere stati precedentemente occupati a tempo indeterminato;
contestava la legittimità del recupero per essere i lavoratori indicati precedentemente occupati solo con contratti a tempo determinato;
eccepiva, altresì, la carenza dei presupposti ex art. 21 septies legge 241/1990 e per violazione degli artt.24 e 97 cost. Pertanto, l'istante adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiedendo l'annullamento della pretesa di indebito. Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_2
**** In ragione dell'intervenuto annullamento della pretesa di cui alla comunicazione di indebita fruizione dell'esonero contributivo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'annullamento in sede di autotutela delle somme richieste, avvenuto in data 22-7-2025, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Le spese vengono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto dell'annullamento della pretesa in data successiva al deposito del ricorso le spese seguono interamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione CP_2 delle spese in favore della società ricorrente liquidate in complessivi € 1700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA secondo legge, oltre € 43,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv. antistatario. Così deciso in data 17/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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