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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 440/2022
TRIBUNALE di L'AQUILA
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Marcheggiani, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, pendente tra e Parte_1
CP_1 rilevato che il nominato CTU ha terminato le operazioni di consulenza e ha depositato in cancelleria l'elaborato peritale e che è decorso il termine di giorni trenta di cui all'art.445 bis, comma 4, c.p.c.; preso atto delle conclusioni del CTU, dell'assenza di contestazioni e della congruità della relazione;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
C.T.U. in atti, ossia le seguenti:
“sussistono in capo al ricorrente, Sig. i presupposti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge 18/1980 e per il riconoscimento della condizione di Handicap in situazione di gravità (L. 104/92 Art.3 Comma 3)
Tali presupposti erano già presenti al momento della presentazione della domanda di prima istanza in data 26/1/2022”.
DICHIARA che il ricorrente in epigrafe indicato si trova nelle condizioni sanitarie proprie della prestazione sotto indicata: indennità di accompagnamento, persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art.3 comma 3 della legge 104/92.
PONE
a carico dell' le spese giudiziali che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.A.P., CP_1 con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente.
PONE
a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, CP_1
DISPONE
che il presente decreto sia comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria.
Data del deposito telematico
Il Giudice
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
TRIBUNALE di L'AQUILA
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Marcheggiani, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, pendente tra e Parte_1
CP_1 rilevato che il nominato CTU ha terminato le operazioni di consulenza e ha depositato in cancelleria l'elaborato peritale e che è decorso il termine di giorni trenta di cui all'art.445 bis, comma 4, c.p.c.; preso atto delle conclusioni del CTU, dell'assenza di contestazioni e della congruità della relazione;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
C.T.U. in atti, ossia le seguenti:
“sussistono in capo al ricorrente, Sig. i presupposti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge 18/1980 e per il riconoscimento della condizione di Handicap in situazione di gravità (L. 104/92 Art.3 Comma 3)
Tali presupposti erano già presenti al momento della presentazione della domanda di prima istanza in data 26/1/2022”.
DICHIARA che il ricorrente in epigrafe indicato si trova nelle condizioni sanitarie proprie della prestazione sotto indicata: indennità di accompagnamento, persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art.3 comma 3 della legge 104/92.
PONE
a carico dell' le spese giudiziali che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.A.P., CP_1 con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente.
PONE
a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, CP_1
DISPONE
che il presente decreto sia comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria.
Data del deposito telematico
Il Giudice
(dott.Giuseppe Marcheggiani)