Articolo 10 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 dicembre 1992
Art. 10. Societa': criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 , deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) elevare gli importi previsti nell' articolo 2435- bis, primo comma, lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 , come modificato dall' articolo 1 della direttiva 90/604/CEE ;
b) disporre che le societa' le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell' articolo 2427, primo comma, numero 2), del codice civile , prevista dall' articolo 2435- bis del codice civile , devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;
c) consentire alle societa' indicate nell' articolo 2435- bis del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall' articolo 44 della direttiva 78/660/CEE , come sostituito dall' articolo 5 della direttiva 90/604/CEE ;
d) prevedere che le societa' indicate nell' articolo 2435- bis del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'articolo 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall' articolo 46 della direttiva 78/660/CEE , come modificato dall' articolo 6 della direttiva 90/604/CEE ;
e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall' articolo 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;
f) consentire a tutte le societa' di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1992