Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1276/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria UL D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/3/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Porcari (LU), via Pacini n.2, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza.
2) La casa familiare sita in Capannori, Frazione Marlia, Via del Monumento, 35 resta assegnata alla sig.ra con i relativi mobili ed arredi mentre il sig. si trasferirà Parte_1 Parte_2 momentaneamente presso l'abitazione della di lui madre dove vi fisserà la propria residenza. (Doc2)
(Doc3)
3) La figlia minore UL, resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
4) Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i
1
5) I tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore sono regolati nel modo seguente:
La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre osservando le seguenti regole e modulo di frequentazione:
a fine settimane alterni, dall'uscita della scuola del venerdì fino alle ore 21 della domenica;
con riguardo al collocamento infrasettimanale i genitori concorderanno di settimana in settimana il calendario compatibilmente ai turni di lavoro degli stessi. Indicativamente la figlia si intratterrà con il padre nei giorni di martedi e giovedi con facoltà di pernottamento. durante le vacanze scolastiche natalizie la figlia starà con ciascun genitore alternando di anno in anno: la vigilia di Natale al giorno di Natale, il 31 dicembre al Capodanno;
la vigilia dell'Epifania all'Epifania, ognuno di tali giorni comprensivo del pernottamento. Per le vacanze natalizie 2025 la madre starà con la figlia il giorno di Natale, il Capodanno ed il giorno dell'Epifania e il padre negli altri giorni e così in via alternata di anno in anno;
durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, sempre comprensivo ciascun giorno di pernottamento. Per le vacanze pasquali 2025 il padre trascorrerà con la figlia il giorno di
Pasqua e la mamma quello di Pasquetta;
per le festività del 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 8 dicembre verrà seguito il criterio dell'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di quindici giorni, diviso in due parti. I genitori s'impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi entro il 30 maggio di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre. Per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze verrà seguito il calendario ordinario;
i compleanni della figlia saranno festeggiati con ciascun genitore ad anni alterni, se non sia possibile organizzare un festeggiamento comune;
in caso di malattia della figlia, laddove fosse prolungata, il genitore non convivente in quel periodo potrà recuperare, e comunque quello convivente s'impegna a consentire che l'altro possa recarsi a fare visita alla figlia malata.
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire a ciascuno di loro un rapporto continuativo e significativo con la figlia.
6) Il padre sig. corrisponde alla madre sig.ra entro il 30 di ogni mese, tramite Parte_2 Parte_1 bonifico bancario, la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT-
FOI. Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle somme necessarie per le spese straordinarie relative alla figlia. Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 di importo unico saranno rimborsate a richiesta scritta immediata (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa o al massimo entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano saranno raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) entro il 20 di ogni mese in modo da essere rimborsate il 30 di ogni mese, unitamente al bonifico del mantenimento ordinario. Per una migliore gestione economica delle ripartizioni di spesa si concorda che le spese non necessarie e non urgenti dovranno essere programmate e sostenute ad inizio mese. Le voci di spesa, come da
Protocollo adottato dal Tribunale di CC in data 07.10.2020, riepilogate nella tabella riassuntiva allegata al Protocollo stesso, vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
“Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche
2 urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione dei figli;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per
Comunione, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).” Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
I regali acquistati per la figlia o su sua espressa richiesta, se non previamente concordati con l'altro genitore, resteranno a carico del genitore che li ha sostenuti, senza poter chiedere alcunché all'altro genitore in merito al rimborso della quota parte. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto. 7) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia UL sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di non avere pretese da vantare a titolo di mantenimento. (Doc4) (Doc5)
9) quanto all'abitazione familiare il sig. continuerà a versare l'intero rateo di mutuo, Parte_2 mentre la sig.ra si accollerà il pagamento delle utenze.(Doc6) (Doc7) Parte_1
10) Con la sottoscrizione del presente ricorso i sigg.ri e dichiarano a Parte_1 Parte_2 definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro; (Doc8) (doc9)
11) Le parti, in attesa dei Provvedimenti del Tribunale di CC, convengono di dare immediata
3 esecuzione a tutti i patti di cui sopra».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in CC (LU) il 19/5/1996, dal quale sono nati i due figli (nato Per_1
l'8/8/2000), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e UL (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in CC (LU) in data 19/5/1996, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CC (LU) all'Atto Numero 39, Parte II, Serie A, dell'Anno 1996, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CC (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CC, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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