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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/11/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1947 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Rende (CS), Via Giuseppe Verdi n. 160 C e (c.f.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
Cosenza il 24.12.1969 e residente a [...], rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Baldino del Foro di Cosenza (c.f.
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Via Gerolamo C.F._3
De Rada n. 7, Cosenza
Ricorrenti
Contro
, con sede in Cosenza, Via San Martino, s.n.c. (Partita Controparte_2
IVA e Codice Fiscale n. ) in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Valenzano del Foro di Controparte_3
Roma (C.F.: ) in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in calce alla C.F._4 memoria ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, via Tibullo, 10
Resistente avente ad oggetto: demansionamento/risarcimento danni
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' alle cui Controparte_2 dipendenze lavorano dal 2001 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, inquadrati nel livello D del C.C.N.L. comparto Sanità Pubblica, lamentando che nel periodo di adibizione presso la UOC Medicina generale “Valentini” (ossia per il sig. dal Parte_1
01.01.2018 al 15.10.2020 e dal 01.12.2021 al 16.09.2024 e per la sig.ra dal 01.01.2018 Controparte_1 al 30.11.2021) stante l'assenza ovvero l'inadeguatezza di personale OS in turno notturno nel reparto anzidetto, oltre a svolgere con diligenza e professionalità le mansioni da infermiere per le quali sono stati assunti, diversamente da quanto pattuito nel proprio contratto di lavoro, si sono occupati, altresì, delle mansioni tipiche degli operatori socio-sanitari (oss) assunte come dequalificanti rispetto alla professione di “infermiere”; dedotta in diritto la violazione dell'art. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n.
165/2001, hanno agito, pertanto, per la condanna dell'azienda datoriale al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal dedotto demansionamento, calcolato sulla base del 10% della retribuzione media mensile percepita per l'espletamento delle mansioni da infermiere, da moltiplicarsi per gli anni di riferimento, quantificato in euro 12.580,00 in favore del sig. ed € 8.695,00 in favore Parte_1 della sig.ra , oltre gli accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno Controparte_1 del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l' Controparte_2 eccependo la genericità ed indeterminatezza delle allegazioni in fatto a sostegno della domanda e argomentando diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto con il favore delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto sulla base delle motivazioni già espresse dal Tribunale di
Cosenza in controversie analoghe all'odierna al vaglio.
Valga premettere che alla controversia si applicano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti di pubblico impiego, com'è quello intercorrente tra i ricorrenti e la parte convenuta. “In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto
a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita...... e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare" (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774, in un caso in cui non veniva già più in evidenza
l'applicazione del testo originario del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, ma un testo sostanzialmente identico a quello poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, e qui applicabile ratione temporis, sicché non è decisiva la questione agitata con il quarto motivo) ed analoghi principi sono stati confermati da Cass. 17 settembre 2020, n. 19419); in sostanza, il contenuto dell'obbligo di assegnazione di mansioni confacenti all'inquadramento è quello di attribuire il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per
l'adempimento dell'obbligo datoriale”(così in motivazione Cass. 22901/2022).
Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato)- cfr. Cass. sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020). Si tratta di principio consolidato, da ultimo ribadito, da Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 12128 del 08/05/2025 che, proprio in controversia analoga alla presente, ha posto il seguente principio di diritto: Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione di una infermiera a mansioni proprie di un operatore sociosanitario, in quanto non effettuata in via marginale ed occasionale bensì in maniera prevalente, riguardando buona parte della giornata lavorativa, nonché "costante e sistematica").
Nell'affermare tale principio, la SC, nel premettere che, sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (Cass. 17 settembre 2020, n. 19419; v. anche l'art. 49 del Codice Deontologico citato dalla ricorrente, secondo cui «l'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera»), ha però chiarito che tale affermazione vale solo a ben determinate condizioni;
3.1 intanto, deve trattarsi appunto di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere, ma ciò non è nel caso di specie, ove è evidente che le incombenze richieste riguardavano comunque la cura della persona, che è tratto comune alle due professionalità (Cass. Numero di raccolta generale 12128/2025
19419/2020 cit.); è poi indubbio che la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente
(ancora Cass. 19419/2020), ma anche questo non è quanto emerge come controverso nel caso di specie;
3.2 ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa S.C. sono che le mansioni inferiori siano richieste «incidentalmente o marginalmente» (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774; Cass. 21 luglio 2022, n. 22901; v. anche Cass. 29 marzo 2019, n. 8910, quest'ultima in tema di lavoro privato, ma con principi riguardanti fattispecie anteriori alle modifiche apportate all'art. 2103 c.c. dal d. lgs. n. 81 del 2015 e quindi del tutto riferibili anche all'impiego pubblico), dal che si è escluso che sia legittima la loro pretesa «non in via occasionale, ma in maniera programmata» (Cass. 8910/2019, cit., in massima); tali affermazioni di principio si accompagnano alla reiterata affermazione, nel contesto dei medesimi precedenti, della necessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo
«prevalente e assorbente» (Cass. 19419/2020; Cass. 17774/2006); le affermazioni di principio di cui sopra vanno intese in modo nel loro insieme coerente;
3.3 deve allora dirsi che le mansioni inferiori sono sempre legittime se “marginali”, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza;
quando invece tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia - ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell'inquadramento – deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori;
il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell'inquadramento; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti;
altrimenti ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001 e ne resta lesa la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente”.
Orbene, tale essendo la cornice normativa e giurisprudenziale entro cui si colloca la controversia, il lavoratore, dunque, al fine di ottenere il risarcimento del danno paventato, ha l'onere di provare (e prima ancora di allegare), da un lato, di aver svolto in maniera prevalente e significativa mansioni inferiori al livello di inquadramento e, dall'altro lato, il tipo di danno subito.
Nel caso di specie, è carente l'allegazione e la prova sotto entrambi i profili.
Sono gli stessi ricorrenti, infatti, ad allegare di aver svolto (anche) mansioni appartenenti al livello inferiore soltanto nel turno notturno, deducendo così testualmente al punto 4 del ricorso che Pertanto, stante la totale assenza di OS in turno notturno nel reparto anzidetto, i ricorrenti, oltre a svolgere con diligenza e professionalità le mansioni da infermiere per i quali sono stati assunti, diversamente da quanto pattuito nel proprio contratto di lavoro, si sono occupati, altresì, delle mansioni tipiche degli operatori socio-sanitari (oss),ovvero, al punto 7, che Pertanto, durante i turni di servizio notturni, svolti nel succitato reparto e per il periodo che qui interessa, i ricorrenti hanno compiuto ordinariamente e stabilmente mansioni che sono proprie della figura dell'operatore socio sanitario o del personale ausiliario, ascritti alle inferiori categorie del CCNL, non essendo disponibile personale ausiliario o essendo presente evidentemente in numero non adeguato a soddisfare le esigenze dei pazienti – peraltro in maniera ondivaga ora per l'assenza di OS nel turno notturno ora per la presenza di personale OS non adeguato e chiedendo prova dichiarativa su circostanza da cui si desume, al più, lo svolgimento di mansioni promiscue (“vero è che, i ricorrenti, nei periodi di servizio in qualità di infermieri presso l' UO di Medicina Generale Valentini dell'ospedale Annunziata di Cosenza ossia per il sig. dal 01.01.2018 al 15.10.2020 e dal 01.12.2021 al 16.09.2024 e per la sig.ra Parte_1
dal 01.01.2018 al 30.11.2021, durante il proprio turno di lavoro, soprattutto notturno, Controparte_1 si sono sempre ritrovati in carenza di personale oss ed a dover gestire tutti i pazienti degenti, rispondendo ad ogni loro esigenza, svolgendo sia le attività tipiche degli infermieri sia quelle degli ausiliari/oss”(cap. 2 della prova per testi).
Orbene, posto il lamentato demansionamento in riferimento ai turni notturni, si rileva che i ricorrenti non hanno indicato con quale frequenza, settimanale e mensile, abbiano svolto attività nel turno di notte;
dunque, i ricorrenti non hanno a monte allegato, come sarebbe stato loro onere, la prevalenza delle mansioni di OS rispetto a quelle di infermiere e, tantomeno hanno provato, com'è ovvio, lo svuotamento delle mansioni relative all'inquadramento di appartenenza, prospettando lo svolgimento di Parte mansioni promiscue affermando di aver svolto mansioni proprie dell' oltre quelle proprie dell'infermiere; peraltro, dalle buste paga relative al periodo dedotto in ricorso si ricava che tale turno è stato espletato in media cinque volte al mese (qualche mese 6 volte ma qualche altro mese 3 volte).
Pertanto, già a livello di mera prospettazione (e, quindi, prescindendosi dalla conferma o meno in sede di istruttoria orale) difettano le condizioni – per come delineate dalla SC – per poter ritenere illegittima l'adibizione a mansioni di OS (anche ove in ipotesi provata); invero, posto che, per come detto, in linea di principio , sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività, ciò però solo a ben determinate condizioni, tutte ricorrenti nel caso di specie: anzitutto, si tratta di attività che non esprimono contenuto professionale del tutto eccentrico ai compiti tipici dell'infermiere, afferendo pur sempre alla cura della persona che è tratto comune alle due professionalità in rilievo;
la stessa parte ricorrente allega che la richiesta di tali compiti propri dell'OS risponde ad una esigenza organizzativa concreta per la dedotta assenza/inadeguatezza di OS nel turno notturno e, quindi, non è – in ipotesi – richiesta di compiti di livello inferiore pur in presenza di disponibilità di personale con qualifica di OS;
i ricorrenti prospetta lo svolgimento di tali compiti nei solo turno notturno – con cadenza che da buste paga è di circa 5 turni al mese o anche meno- affermando che nel turno notturno ha svolto anche mansioni proprie dell'infermiere professionale e, pertanto, mansioni promiscue.
Sulla base delle stesse allegazioni attoree, pertanto, può ritenersi – richiamando Cass. n. 19419/2020 – che La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere ( o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorchè contrattualizzato, che pone
l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 54.
Infine, è la stessa allegazione attorea in ordine allo svolgimento di mansioni di OS nel solo turno notturno ad evidenziare la marginalità delle mansioni inferiori in ipotesi disimpegnate e la conseguente implicita affermazione della prevalenza dell'adibizione a mansioni proprie del profilo di inquadramento nella stragrande maggioranza dei turni lavorativi;
e a tale rilievo consegue che, anche ove comprovate, le mansioni inferiori sarebbero comunque legittime siccome del tutto marginali ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza, comunque sempre disimpegnate, anche durante i pochi turni notturni mensili. Ed invero, nel caso al vaglio della SC (n. 19419/2020) è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato. Nell'odierna controversia risulta l'adibizione – anche in ipotesi di conferma probatoria – a mansioni di OS nei turni notturni con cadenza del tutto limitata senza che peraltro sia negata l'adibizione, anche nel turno di lavoro notturno, a mansioni di infermiere.
Inoltre, nonostante il carattere assorbente dei rilievi che precedono, per mera completezza motivazionale si rileva l'infondatezza del ricorso anche per carente allegazione dei danni non patrimoniali di cui si chiede il ristoro.
Invero, nulla, inoltre, è emerso con riferimento al danno subito, che sembra essere considerato quale inevitabile e ovvia conseguenza del demansionamento (una sorta di danno in re ipsa). In sostanza, non vengono neanche forniti elementi dai quali – con il ricorso a presunzioni – possa essere desunta l'effettiva sussistenza di un danno non patrimoniale, essendosi le parti ricorrenti limitate a richiamare precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito e a dedurre in modo generico e tautologico che lo svolgimento (non prevalente) di mansioni inferiori – unitamente a quelle proprie dell'infermiere- ha provocato in loro un forte disagio personale e sofferenza interiore per l'apparenza creata all'esterno.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara: “Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (ordinanza n. 21/2019). Più di recente: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”
(ordinanza n. 21527/2024, pubblicata il 31.07.2024)
Nel ricorso introduttivo del giudizio alcun riferimento a tali gravi elementi presuntivi viene fatto, con la conseguenza che non è possibile provare il pregiudizio che i lavoratori lamentano di aver subito, posto che non sono offerti elementi presuntivi riferiti alla particolare e concreta situazione, essendosi limitati i ricorrenti a richiamare plurime pronunce di Cassazione senza poi riferimento dei principi invocati alla propria personale e concreta situazione.
Peraltro, in assenza di specifiche allegazioni in ordine al danno alla professionalità, parte ricorrente fa riferimento a e chiedendo di provare la circostanza con formulazione di capitolo di prova nei seguenti termini: 7. “vero è che, i ricorrenti a causa dello svolgimento di mansioni inferiori hanno vissuto e vivono un forte disagio personale e sofferenza inferiore”.
Ed allora, posto che In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale
e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (ex plurimis Cass., sez. L -
, Ordinanza n. 21527 del 31/07/2024) valgano le seguenti osservazioni.
Nel caso di specie è allegato e chiesto di provare un pregiudizio meramente interiore, senza alcuna allegazione in ordine alle conseguenze esistenziali del dedotto e della prospettata
, difettando, quindi, una pregnante allegazione sui danni di cui si chiede il ristoro in via risarcitoria. A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso per infondatezza;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato, del compenso per le cause di lavoro (tab. 3 allegata al
DM 55/2014) seguono l'ordinario criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite che, liquida in euro 5.388, 00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosenza, 21/11/2025
IL GIUDICE
dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1947 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Rende (CS), Via Giuseppe Verdi n. 160 C e (c.f.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
Cosenza il 24.12.1969 e residente a [...], rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Baldino del Foro di Cosenza (c.f.
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Via Gerolamo C.F._3
De Rada n. 7, Cosenza
Ricorrenti
Contro
, con sede in Cosenza, Via San Martino, s.n.c. (Partita Controparte_2
IVA e Codice Fiscale n. ) in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Valenzano del Foro di Controparte_3
Roma (C.F.: ) in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in calce alla C.F._4 memoria ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, via Tibullo, 10
Resistente avente ad oggetto: demansionamento/risarcimento danni
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' alle cui Controparte_2 dipendenze lavorano dal 2001 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, inquadrati nel livello D del C.C.N.L. comparto Sanità Pubblica, lamentando che nel periodo di adibizione presso la UOC Medicina generale “Valentini” (ossia per il sig. dal Parte_1
01.01.2018 al 15.10.2020 e dal 01.12.2021 al 16.09.2024 e per la sig.ra dal 01.01.2018 Controparte_1 al 30.11.2021) stante l'assenza ovvero l'inadeguatezza di personale OS in turno notturno nel reparto anzidetto, oltre a svolgere con diligenza e professionalità le mansioni da infermiere per le quali sono stati assunti, diversamente da quanto pattuito nel proprio contratto di lavoro, si sono occupati, altresì, delle mansioni tipiche degli operatori socio-sanitari (oss) assunte come dequalificanti rispetto alla professione di “infermiere”; dedotta in diritto la violazione dell'art. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n.
165/2001, hanno agito, pertanto, per la condanna dell'azienda datoriale al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal dedotto demansionamento, calcolato sulla base del 10% della retribuzione media mensile percepita per l'espletamento delle mansioni da infermiere, da moltiplicarsi per gli anni di riferimento, quantificato in euro 12.580,00 in favore del sig. ed € 8.695,00 in favore Parte_1 della sig.ra , oltre gli accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno Controparte_1 del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l' Controparte_2 eccependo la genericità ed indeterminatezza delle allegazioni in fatto a sostegno della domanda e argomentando diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto con il favore delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto sulla base delle motivazioni già espresse dal Tribunale di
Cosenza in controversie analoghe all'odierna al vaglio.
Valga premettere che alla controversia si applicano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti di pubblico impiego, com'è quello intercorrente tra i ricorrenti e la parte convenuta. “In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto
a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita...... e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare" (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774, in un caso in cui non veniva già più in evidenza
l'applicazione del testo originario del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, ma un testo sostanzialmente identico a quello poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, e qui applicabile ratione temporis, sicché non è decisiva la questione agitata con il quarto motivo) ed analoghi principi sono stati confermati da Cass. 17 settembre 2020, n. 19419); in sostanza, il contenuto dell'obbligo di assegnazione di mansioni confacenti all'inquadramento è quello di attribuire il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per
l'adempimento dell'obbligo datoriale”(così in motivazione Cass. 22901/2022).
Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato)- cfr. Cass. sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020). Si tratta di principio consolidato, da ultimo ribadito, da Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 12128 del 08/05/2025 che, proprio in controversia analoga alla presente, ha posto il seguente principio di diritto: Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione di una infermiera a mansioni proprie di un operatore sociosanitario, in quanto non effettuata in via marginale ed occasionale bensì in maniera prevalente, riguardando buona parte della giornata lavorativa, nonché "costante e sistematica").
Nell'affermare tale principio, la SC, nel premettere che, sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (Cass. 17 settembre 2020, n. 19419; v. anche l'art. 49 del Codice Deontologico citato dalla ricorrente, secondo cui «l'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera»), ha però chiarito che tale affermazione vale solo a ben determinate condizioni;
3.1 intanto, deve trattarsi appunto di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere, ma ciò non è nel caso di specie, ove è evidente che le incombenze richieste riguardavano comunque la cura della persona, che è tratto comune alle due professionalità (Cass. Numero di raccolta generale 12128/2025
19419/2020 cit.); è poi indubbio che la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente
(ancora Cass. 19419/2020), ma anche questo non è quanto emerge come controverso nel caso di specie;
3.2 ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa S.C. sono che le mansioni inferiori siano richieste «incidentalmente o marginalmente» (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774; Cass. 21 luglio 2022, n. 22901; v. anche Cass. 29 marzo 2019, n. 8910, quest'ultima in tema di lavoro privato, ma con principi riguardanti fattispecie anteriori alle modifiche apportate all'art. 2103 c.c. dal d. lgs. n. 81 del 2015 e quindi del tutto riferibili anche all'impiego pubblico), dal che si è escluso che sia legittima la loro pretesa «non in via occasionale, ma in maniera programmata» (Cass. 8910/2019, cit., in massima); tali affermazioni di principio si accompagnano alla reiterata affermazione, nel contesto dei medesimi precedenti, della necessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo
«prevalente e assorbente» (Cass. 19419/2020; Cass. 17774/2006); le affermazioni di principio di cui sopra vanno intese in modo nel loro insieme coerente;
3.3 deve allora dirsi che le mansioni inferiori sono sempre legittime se “marginali”, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza;
quando invece tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia - ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell'inquadramento – deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori;
il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell'inquadramento; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti;
altrimenti ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001 e ne resta lesa la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente”.
Orbene, tale essendo la cornice normativa e giurisprudenziale entro cui si colloca la controversia, il lavoratore, dunque, al fine di ottenere il risarcimento del danno paventato, ha l'onere di provare (e prima ancora di allegare), da un lato, di aver svolto in maniera prevalente e significativa mansioni inferiori al livello di inquadramento e, dall'altro lato, il tipo di danno subito.
Nel caso di specie, è carente l'allegazione e la prova sotto entrambi i profili.
Sono gli stessi ricorrenti, infatti, ad allegare di aver svolto (anche) mansioni appartenenti al livello inferiore soltanto nel turno notturno, deducendo così testualmente al punto 4 del ricorso che Pertanto, stante la totale assenza di OS in turno notturno nel reparto anzidetto, i ricorrenti, oltre a svolgere con diligenza e professionalità le mansioni da infermiere per i quali sono stati assunti, diversamente da quanto pattuito nel proprio contratto di lavoro, si sono occupati, altresì, delle mansioni tipiche degli operatori socio-sanitari (oss),ovvero, al punto 7, che Pertanto, durante i turni di servizio notturni, svolti nel succitato reparto e per il periodo che qui interessa, i ricorrenti hanno compiuto ordinariamente e stabilmente mansioni che sono proprie della figura dell'operatore socio sanitario o del personale ausiliario, ascritti alle inferiori categorie del CCNL, non essendo disponibile personale ausiliario o essendo presente evidentemente in numero non adeguato a soddisfare le esigenze dei pazienti – peraltro in maniera ondivaga ora per l'assenza di OS nel turno notturno ora per la presenza di personale OS non adeguato e chiedendo prova dichiarativa su circostanza da cui si desume, al più, lo svolgimento di mansioni promiscue (“vero è che, i ricorrenti, nei periodi di servizio in qualità di infermieri presso l' UO di Medicina Generale Valentini dell'ospedale Annunziata di Cosenza ossia per il sig. dal 01.01.2018 al 15.10.2020 e dal 01.12.2021 al 16.09.2024 e per la sig.ra Parte_1
dal 01.01.2018 al 30.11.2021, durante il proprio turno di lavoro, soprattutto notturno, Controparte_1 si sono sempre ritrovati in carenza di personale oss ed a dover gestire tutti i pazienti degenti, rispondendo ad ogni loro esigenza, svolgendo sia le attività tipiche degli infermieri sia quelle degli ausiliari/oss”(cap. 2 della prova per testi).
Orbene, posto il lamentato demansionamento in riferimento ai turni notturni, si rileva che i ricorrenti non hanno indicato con quale frequenza, settimanale e mensile, abbiano svolto attività nel turno di notte;
dunque, i ricorrenti non hanno a monte allegato, come sarebbe stato loro onere, la prevalenza delle mansioni di OS rispetto a quelle di infermiere e, tantomeno hanno provato, com'è ovvio, lo svuotamento delle mansioni relative all'inquadramento di appartenenza, prospettando lo svolgimento di Parte mansioni promiscue affermando di aver svolto mansioni proprie dell' oltre quelle proprie dell'infermiere; peraltro, dalle buste paga relative al periodo dedotto in ricorso si ricava che tale turno è stato espletato in media cinque volte al mese (qualche mese 6 volte ma qualche altro mese 3 volte).
Pertanto, già a livello di mera prospettazione (e, quindi, prescindendosi dalla conferma o meno in sede di istruttoria orale) difettano le condizioni – per come delineate dalla SC – per poter ritenere illegittima l'adibizione a mansioni di OS (anche ove in ipotesi provata); invero, posto che, per come detto, in linea di principio , sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività, ciò però solo a ben determinate condizioni, tutte ricorrenti nel caso di specie: anzitutto, si tratta di attività che non esprimono contenuto professionale del tutto eccentrico ai compiti tipici dell'infermiere, afferendo pur sempre alla cura della persona che è tratto comune alle due professionalità in rilievo;
la stessa parte ricorrente allega che la richiesta di tali compiti propri dell'OS risponde ad una esigenza organizzativa concreta per la dedotta assenza/inadeguatezza di OS nel turno notturno e, quindi, non è – in ipotesi – richiesta di compiti di livello inferiore pur in presenza di disponibilità di personale con qualifica di OS;
i ricorrenti prospetta lo svolgimento di tali compiti nei solo turno notturno – con cadenza che da buste paga è di circa 5 turni al mese o anche meno- affermando che nel turno notturno ha svolto anche mansioni proprie dell'infermiere professionale e, pertanto, mansioni promiscue.
Sulla base delle stesse allegazioni attoree, pertanto, può ritenersi – richiamando Cass. n. 19419/2020 – che La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere ( o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorchè contrattualizzato, che pone
l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 54.
Infine, è la stessa allegazione attorea in ordine allo svolgimento di mansioni di OS nel solo turno notturno ad evidenziare la marginalità delle mansioni inferiori in ipotesi disimpegnate e la conseguente implicita affermazione della prevalenza dell'adibizione a mansioni proprie del profilo di inquadramento nella stragrande maggioranza dei turni lavorativi;
e a tale rilievo consegue che, anche ove comprovate, le mansioni inferiori sarebbero comunque legittime siccome del tutto marginali ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza, comunque sempre disimpegnate, anche durante i pochi turni notturni mensili. Ed invero, nel caso al vaglio della SC (n. 19419/2020) è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato. Nell'odierna controversia risulta l'adibizione – anche in ipotesi di conferma probatoria – a mansioni di OS nei turni notturni con cadenza del tutto limitata senza che peraltro sia negata l'adibizione, anche nel turno di lavoro notturno, a mansioni di infermiere.
Inoltre, nonostante il carattere assorbente dei rilievi che precedono, per mera completezza motivazionale si rileva l'infondatezza del ricorso anche per carente allegazione dei danni non patrimoniali di cui si chiede il ristoro.
Invero, nulla, inoltre, è emerso con riferimento al danno subito, che sembra essere considerato quale inevitabile e ovvia conseguenza del demansionamento (una sorta di danno in re ipsa). In sostanza, non vengono neanche forniti elementi dai quali – con il ricorso a presunzioni – possa essere desunta l'effettiva sussistenza di un danno non patrimoniale, essendosi le parti ricorrenti limitate a richiamare precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito e a dedurre in modo generico e tautologico che lo svolgimento (non prevalente) di mansioni inferiori – unitamente a quelle proprie dell'infermiere- ha provocato in loro un forte disagio personale e sofferenza interiore per l'apparenza creata all'esterno.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara: “Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (ordinanza n. 21/2019). Più di recente: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”
(ordinanza n. 21527/2024, pubblicata il 31.07.2024)
Nel ricorso introduttivo del giudizio alcun riferimento a tali gravi elementi presuntivi viene fatto, con la conseguenza che non è possibile provare il pregiudizio che i lavoratori lamentano di aver subito, posto che non sono offerti elementi presuntivi riferiti alla particolare e concreta situazione, essendosi limitati i ricorrenti a richiamare plurime pronunce di Cassazione senza poi riferimento dei principi invocati alla propria personale e concreta situazione.
Peraltro, in assenza di specifiche allegazioni in ordine al danno alla professionalità, parte ricorrente fa riferimento a e chiedendo di provare la circostanza con formulazione di capitolo di prova nei seguenti termini: 7. “vero è che, i ricorrenti a causa dello svolgimento di mansioni inferiori hanno vissuto e vivono un forte disagio personale e sofferenza inferiore”.
Ed allora, posto che In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale
e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (ex plurimis Cass., sez. L -
, Ordinanza n. 21527 del 31/07/2024) valgano le seguenti osservazioni.
Nel caso di specie è allegato e chiesto di provare un pregiudizio meramente interiore, senza alcuna allegazione in ordine alle conseguenze esistenziali del dedotto e della prospettata
, difettando, quindi, una pregnante allegazione sui danni di cui si chiede il ristoro in via risarcitoria. A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso per infondatezza;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato, del compenso per le cause di lavoro (tab. 3 allegata al
DM 55/2014) seguono l'ordinario criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite che, liquida in euro 5.388, 00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosenza, 21/11/2025
IL GIUDICE
dott. ssa Fedora Cavalcanti