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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, n.a PIAZZA ARMERINA (EN) il 27/10/1988, elettivamente domi- Parte_1
ciliata presso l'Avv. RINALDI GIOVANNI che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente deduce di aver prestato servizio come docente nell'a.s. 2020/2021 in forza di contratto a termine, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (RPD), in- dennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e agisce per l'accertamento della spettanza delle somme richieste e per la condanna del convenuto al pagamento delle CP_1 medesime.
In particolare la ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento ri- spetto ai docenti a tempo indeterminato e a quelli precari, che hanno ricoperto supplenze an- nuali o fino al termine delle attività didattiche, per non avere beneficiato, a differenza di que- sti ultimi, della RPD.
La domanda appare fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ha introdotto la Retribuzione Professionale Docenti, disponendo che : “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la rea- lizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed
1 educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al com- ma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è ri- portata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accesso- rio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli ar- ticoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale ac- cessorio, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto di lavoro a tempo indetermi- nato;
i docenti di religione cattolica;
i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche. Tale disposizione, inoltre, disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensi- lità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun gior- no di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
I contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria, includendo la RPD anche nella base di calcolo del tratta- mento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
Posto il quadro normativo, se ne desume che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017); ne consegue che tale emolumento rientra nelle “condi- zioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Eu- ropea, esclude ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'U- nione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è suf- ficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da ele- menti precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Ciò posto, deve escludersi che la ricorrente, assunta come supplente temporanea in sostituzio- ne di un docente di ruolo, in forza di contratti via via succedutisi per la quasi totalità dell'anno
2 scolastico, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Ed in- fatti, non è dato comprendere quale diversa valorizzazione professionale e quale minor soste- gno al miglioramento del servizio scolastico sia riconoscibile al personale assunto per sostitu- zioni brevi e saltuarie, il quale svolge evidentemente le stesse mansioni e funzioni di quello titolare, sostituito.
Deve ritenersi quindi, che, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimen- to dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti, anche in forza di plu- rimi contratti temporanei, anche per i docenti assunti per supplenze inferiori a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio de quo è sta- to istituito.
Sulla questione in esame si è pronunciata la S.C. con sentenza n. 20015/2018, la quale ha sta- tuito il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del com- parto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tut- to il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discrimina- zione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo ri- chiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Detto principio è stato poi ribadito dalla S.C. nella più recente ordinanza 5.3.2020, n.
6293/2020.
In particolare, la Cassazione ha affermato che “7. una volta escluse, … significative diversifi- cazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diver- se tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più op- zioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrat- tuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;”, precisando che “… le parti colletti- ve nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differen- ziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tem- po determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limi- tato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;” e rilevando che “
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chia- ro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, tali considera- CP_1 zioni sono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-
3 466/17 ( . Ed invero come condivisibilmente affermato da parte del giurisprudenza di Per_1 merito, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., tale pronuncia “…ha chiarito ulte- riormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rile- vare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni as- segnate (punti 43-46).
Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza so- pra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti as- sunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. L'amministrazione nega la sussistenza di una discriminazione - che nel caso in esame opererebbe anche tra diverse tipologie di lavoratori
a tempo determinato - affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stes- so anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazio- ne dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell'of- ferta formativa.
A prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate
(deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del
CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.” (Trib.
Torino sent. 153 del 31/1/2022)
Sulla base delle argomentazioni esposte dalla S.C. e dalla giurisprudenza di merito richiama- ta, dalle quali non si ritiene di discostarci, la domanda attorea deve essere accolta.
In ordine all'ammontare dell'emolumento, la ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi del Cont
per euro 837,60 sicchè parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di detto importo oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, nei valori minimi, per la ripetitività delle questioni trattate.
4 Va infine disposta la distrazione a favore dei Difensori di parte ricorrente dichiaratisi antista- tari.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assor- bita,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della Retribu- Parte_1 zione Professionale Docenti per gli a.s. 2020/21 e per l'effetto condanna il
[...]
al pagamento a favore della ricorrente, per tale titolo, della som- Controparte_3 ma lorda di € 837,60 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liqui- Controparte_3 da in euro 518,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei Difensori di parte ricorrente dichiaratisi anti- statari.
Cuneo, 30/04/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, n.a PIAZZA ARMERINA (EN) il 27/10/1988, elettivamente domi- Parte_1
ciliata presso l'Avv. RINALDI GIOVANNI che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente deduce di aver prestato servizio come docente nell'a.s. 2020/2021 in forza di contratto a termine, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (RPD), in- dennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e agisce per l'accertamento della spettanza delle somme richieste e per la condanna del convenuto al pagamento delle CP_1 medesime.
In particolare la ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento ri- spetto ai docenti a tempo indeterminato e a quelli precari, che hanno ricoperto supplenze an- nuali o fino al termine delle attività didattiche, per non avere beneficiato, a differenza di que- sti ultimi, della RPD.
La domanda appare fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ha introdotto la Retribuzione Professionale Docenti, disponendo che : “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la rea- lizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed
1 educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al com- ma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è ri- portata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accesso- rio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli ar- ticoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale ac- cessorio, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto di lavoro a tempo indetermi- nato;
i docenti di religione cattolica;
i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche. Tale disposizione, inoltre, disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensi- lità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun gior- no di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
I contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria, includendo la RPD anche nella base di calcolo del tratta- mento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
Posto il quadro normativo, se ne desume che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017); ne consegue che tale emolumento rientra nelle “condi- zioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Eu- ropea, esclude ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'U- nione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è suf- ficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da ele- menti precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Ciò posto, deve escludersi che la ricorrente, assunta come supplente temporanea in sostituzio- ne di un docente di ruolo, in forza di contratti via via succedutisi per la quasi totalità dell'anno
2 scolastico, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Ed in- fatti, non è dato comprendere quale diversa valorizzazione professionale e quale minor soste- gno al miglioramento del servizio scolastico sia riconoscibile al personale assunto per sostitu- zioni brevi e saltuarie, il quale svolge evidentemente le stesse mansioni e funzioni di quello titolare, sostituito.
Deve ritenersi quindi, che, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimen- to dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti, anche in forza di plu- rimi contratti temporanei, anche per i docenti assunti per supplenze inferiori a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio de quo è sta- to istituito.
Sulla questione in esame si è pronunciata la S.C. con sentenza n. 20015/2018, la quale ha sta- tuito il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del com- parto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tut- to il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discrimina- zione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo ri- chiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Detto principio è stato poi ribadito dalla S.C. nella più recente ordinanza 5.3.2020, n.
6293/2020.
In particolare, la Cassazione ha affermato che “7. una volta escluse, … significative diversifi- cazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diver- se tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più op- zioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrat- tuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;”, precisando che “… le parti colletti- ve nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differen- ziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tem- po determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limi- tato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;” e rilevando che “
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chia- ro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, tali considera- CP_1 zioni sono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-
3 466/17 ( . Ed invero come condivisibilmente affermato da parte del giurisprudenza di Per_1 merito, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., tale pronuncia “…ha chiarito ulte- riormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rile- vare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni as- segnate (punti 43-46).
Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza so- pra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti as- sunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. L'amministrazione nega la sussistenza di una discriminazione - che nel caso in esame opererebbe anche tra diverse tipologie di lavoratori
a tempo determinato - affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stes- so anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazio- ne dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell'of- ferta formativa.
A prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate
(deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del
CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.” (Trib.
Torino sent. 153 del 31/1/2022)
Sulla base delle argomentazioni esposte dalla S.C. e dalla giurisprudenza di merito richiama- ta, dalle quali non si ritiene di discostarci, la domanda attorea deve essere accolta.
In ordine all'ammontare dell'emolumento, la ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi del Cont
per euro 837,60 sicchè parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di detto importo oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, nei valori minimi, per la ripetitività delle questioni trattate.
4 Va infine disposta la distrazione a favore dei Difensori di parte ricorrente dichiaratisi antista- tari.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assor- bita,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della Retribu- Parte_1 zione Professionale Docenti per gli a.s. 2020/21 e per l'effetto condanna il
[...]
al pagamento a favore della ricorrente, per tale titolo, della som- Controparte_3 ma lorda di € 837,60 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liqui- Controparte_3 da in euro 518,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei Difensori di parte ricorrente dichiaratisi anti- statari.
Cuneo, 30/04/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
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