CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 864/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3187/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 3 - CF Ricorrente 3
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296202500193552728000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Palermo (di seguito
I""ADER"), in data 14.5.2025 ha notificato al Sig. Ricorrente_1, nella qualità di socio della
Società 1(di seguito la "Società") la cartella di pagamento descritta in epigrafe - recante ruolo n. 2025/550018 reso esecutivo il 10.12.2024 dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Palermo (di seguito "ADE"), a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello 770/2022 relativo al periodo di imposta 2021, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 - per mezzo della quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro 5.118,01 (omesso o carente versamento ritenute lavoro dipendente, sanzioni e interessi).
1.1. Sigg. Ricorrente_1, Nominativo_1 e Ricorrente_3, in proprio e nella qualità di ex soci della Società (di seguito i “ricorrenti”) hanno proposto ricorso contro l'ADE e l'ADER, avverso la predetta cartella di pagamento, invocandone l'annullamento per i seguenti motivi:
i)-violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 per mancata notifica della comunicazione di irregolarità;
ii)- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, L. 212/2000 e dell'art. 7, co.
5-bis, d.lgs. 546/1992: mancata indicazione dei mezzi di prova, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda l'atto impugnato;
iii)- illegittimità della cartella di pagamento per omessa motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate.
2.- L'ADE si è costituita nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato. Argomenta sulla piena legittimità del proprio operato richiamando il contenuto dell'atto impugnato.
2.1.-L'ADER, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è infondato
3.- La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso (i.- violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 per mancata notifica della comunicazione di irregolarità; ii.- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, I. 212/2000 e dell'art. 7, co.
5-bis, d.lgs. 546/1992: mancata indicazione dei mezzi di prova, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda l'atto impugnato) caratterizzati da stretta connessione oggettiva, che sono infondati.
3.1. In via del tutto preliminare si osserva che, secondo costante orientamento di legittimità condiviso dal
Collegio, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato e' legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" Decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, ex articolo 36-bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarita' nella dichiarazione;
ne' il contraddittorio endoprocedimentale e' invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato articolo 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n. 33344 del 2019; Cass. n. 4238 del 2022).
3.1.1.- Inoltre, la L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, articolo 36-bis, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicche' in tale ipotesi non e' dovuta comunicazione di irregolarita', ne', in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione puo' derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2
(Cass. n. 18405 del 2021).
3.1.2. Ne consegue che l'amministrazione finanziaria puo' iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36- bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal Decreto Legislativo n. 471 del
1997, articolo 13, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge (Cass. n. 17972 del 2019).
3.1.3.- E' appena il caso rammentare che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie,
l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, articolo 36-bis, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, e' ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalita', risolvere questioni giuridiche, sicche' il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non puo' avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario (Cass. n. 14949 del 2018).
3.1.4.- Ne consegue che la comunicazione di irregolarita' deve essere inviata dalla Agenzia delle entrate nel caso in cui vi siano "incertezze" su aspetti rilevanti (Cass. 9 febbraio 2022 n. 4238; Cass., sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., sez. 6-5, 28 giugno 2019, n. 17479; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1711;
Cass., 12 aprile 2017, n. 9463).
3.1.4.1.-Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, comma 3, prevede, infatti, che "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione...l'esito della dichiarazione e' comunicato al contribuente...per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali".
3.1.4.2.- La L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, dispone, poi, che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente...a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta...".
3.1.4.3.- Il Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2, (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici) dispone, poi, che "L'iscrizione a ruolo non e' eseguita...se il contribuente... provvede a pagare le somme dovute...entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti articoli 36-bis e 54-bis, commi 3...".
Non deve essere inviata, invece, la comunicazione di irregolarita' quando vi e' stata solo omissione del versamento dovuto in base alla autoliquidazione dell'imposta (Cass., sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18405; Cass., 26 settembre 2017, n. 22383), ne' in caso di mero ritardo nel versamento (Cass. 9 febbraio 2022 n.
4238; Cass., 10 giugno 2015, n. 12023, Cass. Ord. 21358/2022; Cass. Ord. 3244/2024),, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del Decreto Legislativo n. 462 del
1997, articolo 2, comma 2," (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463; Cass. Ord. 22061/2022).
3.1.4.4.- Peraltro, solo per completezza d'analisi, il Decreto Legislativo n. 472 del 1977, articolo 16, prevede al comma 3, che "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati... possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi" (Cass. 4238/2022).
3.1.5.- Dalla applicazione di tutti i principi di diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue l'infondatezza dei motivi di ricorso congiuntamente esaminati in quanto l'Ufficio, per mezzo del ruolo adottato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, ha rilevato solo l'omissione (o tardività) del versamento dovuto in base al modello 770/2022, rimanendo del tutto ininfluente l'omessa allegazione della comunicazione di irregolarità che, peraltro, non era dovuta.
3.2. La cartella impugnata è, altresì, adeguatamente motivata per mezzo del richiamo del predetto modello 770/2022 relativo all'anno di imposta l'anno di imposta 2021.
3.2.1. Inoltre è appena il caso di rammentare che l'art. 7, comma 1, della legge 212/2000 dispone testualmente che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti,
i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati."
3.2.2. Ciò posto si osserva che la predetta norma si riferisce espressamente agli atti della amministrazione finanziaria e non a quelli adottati dall'Agente della riscossione, con la conseguenza che la disposizione in commento non è applicabile a quest'ultimo. Si osservare che, ove il legislatore abbia inteso riferirsi sia all'amministrazione finanziaria che ai concessionari della riscossione, lo ha fatto espressamente (comma 2 del medesimo art. 7 della legge 212/2000). Tanto basta per rigettare il profilo del motivo di appello in esame.
3.2.3. Inoltre, la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. 602 del 1973 in base al quale: "2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo".
In forza di tale norma, è evidente che il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello alcuni dati, fra i quali quello principale è relativo al ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (cfr. artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973). L'art. 11 del
D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".
3.2.4.- Per quanto precede il profilo del motivo di ricorso in esame è infondato e viene rigettato.
3.3.- Per il resto, i rimanenti profili dei motivi di ricorso in esame sono infondati.
3.3.1. — In via del tutto preliminare si osserva che secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, e' consentito utilizzare il sistema di controllo cartolare del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, onde liquidare l'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, tanto che - si dice - in tal caso la cartella puo' essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, poiche' il contribuente e' gia' in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Invero questa Corte ha da tempo sottolineato l'adeguatezza del ricorso a simile metodologia di liquidazione ove sia da disconoscere, appunto, il credito Iva indicato dal contribuente con riferimento all'anno precedente (v. Cass. n. 25329-14).
Consegue che nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un'eccedenza d'imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, e utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all'anagrafe tributaria, l'ufficio puo' rettificare l'imposta a credito indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis, poiche' tale attivita' di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione e un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica;
e pertanto e' inquadrabile nella fattispecie di cui del citato articolo 36-bis, comma 2, lettera a), che prevede la correzione degli "errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi" (ex aliis Cass. n. 8140-12).
-3.3.2. Logico corollario dei principi di diritto che precedono e' che le risultanze del servizio informativo dell'anagrafe tributaria sono certamente utilizzabili quali elementi di prova onde supportare il rilievo di omesso versamento. Senza che, peraltro, l'Ufficio possa ritenersi gravato dell'onere di provare un fatto non avvenuto
(il mancato pagamento).
3.3.3. Bisogna, poi, considerare che lo stesso art. 36 bis, comma 2, lett. f), del DPR 600/73, dispone che
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a... f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.".
3.3.4. Ne consegue che, ai sensi della norma in commento e dei principi di diritto superiormente tratteggiati,
l'Ufficio è legittimato alla verifica della tempestività dei versamenti, non solo delle imposte dovute dal contribuente in base a "dichiarazione", ma anche delle ritenute alla fonte operate in qualità di "sostituto d'imposta", così come, nel caso di specie, risultanti dal modello 770 anno 2021.
3.3.5.- Inoltre, a fronte delle predette risultanze dell'anagrafe tributaria, l'odierna ricorrente non ha adempiuto all'onere gravante sulla stessa di fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle somme in questione.
3.3.6. Dalla applicazione dei predetti principi di diritto alla fattispecie rimessa all'esame del Collegio, consegue l'infondatezza dei profili dei motivi di ricorso in esame in quanto la cartella impugnata reca espressa indicazione degli omessi o carenti versamenti di imposta risultanti dal modello 770/2022 con conseguente compiutezza delle informazioni ivi recate, in grado di consentire alla parte ricorrente l'articolazione delle proprie difese.
3.4.- Per quanto precede si rigettano i motivi di ricorso congiuntamente esaminati, in quanto infondati.
4.- La Corte esamina il terzo motivo di ricorso (iii.- illegittimità della cartella di pagamento per omessa motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate) che segue la sorte dei precedenti.
-4.1. In materia di interessi indicati sulla cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato - Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 36 bis, e Decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, articolo 54 bis - e' sufficiente evidenziare che il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi.
4.1.1.- Inoltre, il riferimento agli elementi della dichiarazione con periodo di riferimento (anno di imposta e versamenti tardivi o omessi) esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, piu' volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente puo' agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessita' che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella.
4.2.- Inoltre, la stessa doverosa indicazione della base giuridica sulla quale viene giustificata l'obbligazione di interessi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 20), è stata puntualmente esternata nella cartella (parte "avvertenze"), gia' li compendia, consentendo la determinazione di quegli stessi saggi applicabili secondo le variazioni via via applicabili nel tempo, nonche' il computo che e' la legge stessa a determinare.
4.2.1. Quando, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo.
4.2.2. Successivamente, con arresto del 10.10.2022, la Cassazione 29452 del 10.10.2022, in tema di interessi indicati in cartella a seguito di un controllo formale Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 36-bis, sullo specifico aspetto delle modalita' di calcolo, ha ulteriormente dato atto che la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, articoli 20 e 30) sono modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale - Decreto Ministeriale 21 maggio 2009 cit. - o dell'Agenzia delle Entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate - cfr. L. 24 dicembre 2007, n. 5, articolo 1, comma 361, per gli atti dell'Agenzia delle Entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, articolo 30, - non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicita' legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato (Cass. 19 dicembre 2014, n. 27055, Cass., 15 gennaio 2021, n. 593 e Cass., 1 febbraio
2022, n. 3009) - ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere.
Il richiamo alla disposizione che regola il tipo di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa. Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalita' di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente.
4.3. Dalla applicazione dei predetti principi di diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della Corte o consegue che, la cartella di pagamento, in ordine agli interessi nella stessa indicati fornisce nella "avvertenze" espressa indicazione del parametro normativo in base al quale
-
'
l'amministrazione ha proceduto al loro computo, ovverosia, l'art. 20 del DPR 602/73, ai sensi del quale,
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della "
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del quattro per cento annuo art. 2 DM 21 maggio 2009".
4.4.- Consegue il rigetto del motivo di ricorso in quanto infondato
5.- Per tutto quanto precede la Corte rigetta il ricorso in quanto infondato.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, condanna in solido i ricorrenti, interamente soccombenti, alla rifusione di quelle del grado sostenute dall'Ufficio, costituito (difeso da proprio funzionario), che liquida con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92, in Euro 738,40 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.-
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XII, rigetta il ricorso in quanto infondato.
Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dell'ADE che liquida in Euro
738,40, oltre accessori di legge
Palermo, 11.2.2026 Il Giudice monocratico
OL RO
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3187/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 3 - CF Ricorrente 3
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296202500193552728000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Palermo (di seguito
I""ADER"), in data 14.5.2025 ha notificato al Sig. Ricorrente_1, nella qualità di socio della
Società 1(di seguito la "Società") la cartella di pagamento descritta in epigrafe - recante ruolo n. 2025/550018 reso esecutivo il 10.12.2024 dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Palermo (di seguito "ADE"), a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello 770/2022 relativo al periodo di imposta 2021, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 - per mezzo della quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro 5.118,01 (omesso o carente versamento ritenute lavoro dipendente, sanzioni e interessi).
1.1. Sigg. Ricorrente_1, Nominativo_1 e Ricorrente_3, in proprio e nella qualità di ex soci della Società (di seguito i “ricorrenti”) hanno proposto ricorso contro l'ADE e l'ADER, avverso la predetta cartella di pagamento, invocandone l'annullamento per i seguenti motivi:
i)-violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 per mancata notifica della comunicazione di irregolarità;
ii)- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, L. 212/2000 e dell'art. 7, co.
5-bis, d.lgs. 546/1992: mancata indicazione dei mezzi di prova, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda l'atto impugnato;
iii)- illegittimità della cartella di pagamento per omessa motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate.
2.- L'ADE si è costituita nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato. Argomenta sulla piena legittimità del proprio operato richiamando il contenuto dell'atto impugnato.
2.1.-L'ADER, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è infondato
3.- La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso (i.- violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 per mancata notifica della comunicazione di irregolarità; ii.- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 1, I. 212/2000 e dell'art. 7, co.
5-bis, d.lgs. 546/1992: mancata indicazione dei mezzi di prova, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda l'atto impugnato) caratterizzati da stretta connessione oggettiva, che sono infondati.
3.1. In via del tutto preliminare si osserva che, secondo costante orientamento di legittimità condiviso dal
Collegio, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato e' legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" Decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, ex articolo 36-bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarita' nella dichiarazione;
ne' il contraddittorio endoprocedimentale e' invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato articolo 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n. 33344 del 2019; Cass. n. 4238 del 2022).
3.1.1.- Inoltre, la L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, articolo 36-bis, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicche' in tale ipotesi non e' dovuta comunicazione di irregolarita', ne', in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione puo' derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2
(Cass. n. 18405 del 2021).
3.1.2. Ne consegue che l'amministrazione finanziaria puo' iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36- bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal Decreto Legislativo n. 471 del
1997, articolo 13, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge (Cass. n. 17972 del 2019).
3.1.3.- E' appena il caso rammentare che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie,
l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, articolo 36-bis, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, e' ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalita', risolvere questioni giuridiche, sicche' il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non puo' avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario (Cass. n. 14949 del 2018).
3.1.4.- Ne consegue che la comunicazione di irregolarita' deve essere inviata dalla Agenzia delle entrate nel caso in cui vi siano "incertezze" su aspetti rilevanti (Cass. 9 febbraio 2022 n. 4238; Cass., sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., sez. 6-5, 28 giugno 2019, n. 17479; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1711;
Cass., 12 aprile 2017, n. 9463).
3.1.4.1.-Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, comma 3, prevede, infatti, che "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione...l'esito della dichiarazione e' comunicato al contribuente...per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali".
3.1.4.2.- La L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, dispone, poi, che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente...a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta...".
3.1.4.3.- Il Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2, (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici) dispone, poi, che "L'iscrizione a ruolo non e' eseguita...se il contribuente... provvede a pagare le somme dovute...entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti articoli 36-bis e 54-bis, commi 3...".
Non deve essere inviata, invece, la comunicazione di irregolarita' quando vi e' stata solo omissione del versamento dovuto in base alla autoliquidazione dell'imposta (Cass., sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18405; Cass., 26 settembre 2017, n. 22383), ne' in caso di mero ritardo nel versamento (Cass. 9 febbraio 2022 n.
4238; Cass., 10 giugno 2015, n. 12023, Cass. Ord. 21358/2022; Cass. Ord. 3244/2024),, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del Decreto Legislativo n. 462 del
1997, articolo 2, comma 2," (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463; Cass. Ord. 22061/2022).
3.1.4.4.- Peraltro, solo per completezza d'analisi, il Decreto Legislativo n. 472 del 1977, articolo 16, prevede al comma 3, che "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati... possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi" (Cass. 4238/2022).
3.1.5.- Dalla applicazione di tutti i principi di diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue l'infondatezza dei motivi di ricorso congiuntamente esaminati in quanto l'Ufficio, per mezzo del ruolo adottato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, ha rilevato solo l'omissione (o tardività) del versamento dovuto in base al modello 770/2022, rimanendo del tutto ininfluente l'omessa allegazione della comunicazione di irregolarità che, peraltro, non era dovuta.
3.2. La cartella impugnata è, altresì, adeguatamente motivata per mezzo del richiamo del predetto modello 770/2022 relativo all'anno di imposta l'anno di imposta 2021.
3.2.1. Inoltre è appena il caso di rammentare che l'art. 7, comma 1, della legge 212/2000 dispone testualmente che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti,
i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati."
3.2.2. Ciò posto si osserva che la predetta norma si riferisce espressamente agli atti della amministrazione finanziaria e non a quelli adottati dall'Agente della riscossione, con la conseguenza che la disposizione in commento non è applicabile a quest'ultimo. Si osservare che, ove il legislatore abbia inteso riferirsi sia all'amministrazione finanziaria che ai concessionari della riscossione, lo ha fatto espressamente (comma 2 del medesimo art. 7 della legge 212/2000). Tanto basta per rigettare il profilo del motivo di appello in esame.
3.2.3. Inoltre, la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. 602 del 1973 in base al quale: "2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo".
In forza di tale norma, è evidente che il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello alcuni dati, fra i quali quello principale è relativo al ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (cfr. artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973). L'art. 11 del
D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".
3.2.4.- Per quanto precede il profilo del motivo di ricorso in esame è infondato e viene rigettato.
3.3.- Per il resto, i rimanenti profili dei motivi di ricorso in esame sono infondati.
3.3.1. — In via del tutto preliminare si osserva che secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, e' consentito utilizzare il sistema di controllo cartolare del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, onde liquidare l'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, tanto che - si dice - in tal caso la cartella puo' essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, poiche' il contribuente e' gia' in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Invero questa Corte ha da tempo sottolineato l'adeguatezza del ricorso a simile metodologia di liquidazione ove sia da disconoscere, appunto, il credito Iva indicato dal contribuente con riferimento all'anno precedente (v. Cass. n. 25329-14).
Consegue che nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un'eccedenza d'imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, e utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all'anagrafe tributaria, l'ufficio puo' rettificare l'imposta a credito indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis, poiche' tale attivita' di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione e un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica;
e pertanto e' inquadrabile nella fattispecie di cui del citato articolo 36-bis, comma 2, lettera a), che prevede la correzione degli "errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi" (ex aliis Cass. n. 8140-12).
-3.3.2. Logico corollario dei principi di diritto che precedono e' che le risultanze del servizio informativo dell'anagrafe tributaria sono certamente utilizzabili quali elementi di prova onde supportare il rilievo di omesso versamento. Senza che, peraltro, l'Ufficio possa ritenersi gravato dell'onere di provare un fatto non avvenuto
(il mancato pagamento).
3.3.3. Bisogna, poi, considerare che lo stesso art. 36 bis, comma 2, lett. f), del DPR 600/73, dispone che
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a... f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.".
3.3.4. Ne consegue che, ai sensi della norma in commento e dei principi di diritto superiormente tratteggiati,
l'Ufficio è legittimato alla verifica della tempestività dei versamenti, non solo delle imposte dovute dal contribuente in base a "dichiarazione", ma anche delle ritenute alla fonte operate in qualità di "sostituto d'imposta", così come, nel caso di specie, risultanti dal modello 770 anno 2021.
3.3.5.- Inoltre, a fronte delle predette risultanze dell'anagrafe tributaria, l'odierna ricorrente non ha adempiuto all'onere gravante sulla stessa di fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle somme in questione.
3.3.6. Dalla applicazione dei predetti principi di diritto alla fattispecie rimessa all'esame del Collegio, consegue l'infondatezza dei profili dei motivi di ricorso in esame in quanto la cartella impugnata reca espressa indicazione degli omessi o carenti versamenti di imposta risultanti dal modello 770/2022 con conseguente compiutezza delle informazioni ivi recate, in grado di consentire alla parte ricorrente l'articolazione delle proprie difese.
3.4.- Per quanto precede si rigettano i motivi di ricorso congiuntamente esaminati, in quanto infondati.
4.- La Corte esamina il terzo motivo di ricorso (iii.- illegittimità della cartella di pagamento per omessa motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi e delle aliquote applicate) che segue la sorte dei precedenti.
-4.1. In materia di interessi indicati sulla cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato - Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 36 bis, e Decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, articolo 54 bis - e' sufficiente evidenziare che il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi.
4.1.1.- Inoltre, il riferimento agli elementi della dichiarazione con periodo di riferimento (anno di imposta e versamenti tardivi o omessi) esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, piu' volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente puo' agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessita' che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella.
4.2.- Inoltre, la stessa doverosa indicazione della base giuridica sulla quale viene giustificata l'obbligazione di interessi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 20), è stata puntualmente esternata nella cartella (parte "avvertenze"), gia' li compendia, consentendo la determinazione di quegli stessi saggi applicabili secondo le variazioni via via applicabili nel tempo, nonche' il computo che e' la legge stessa a determinare.
4.2.1. Quando, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che puo' anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresi' segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati ne' delle modalita' di calcolo.
4.2.2. Successivamente, con arresto del 10.10.2022, la Cassazione 29452 del 10.10.2022, in tema di interessi indicati in cartella a seguito di un controllo formale Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 36-bis, sullo specifico aspetto delle modalita' di calcolo, ha ulteriormente dato atto che la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, articoli 20 e 30) sono modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale - Decreto Ministeriale 21 maggio 2009 cit. - o dell'Agenzia delle Entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate - cfr. L. 24 dicembre 2007, n. 5, articolo 1, comma 361, per gli atti dell'Agenzia delle Entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, articolo 30, - non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicita' legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato (Cass. 19 dicembre 2014, n. 27055, Cass., 15 gennaio 2021, n. 593 e Cass., 1 febbraio
2022, n. 3009) - ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere.
Il richiamo alla disposizione che regola il tipo di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa. Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalita' di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente.
4.3. Dalla applicazione dei predetti principi di diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della Corte o consegue che, la cartella di pagamento, in ordine agli interessi nella stessa indicati fornisce nella "avvertenze" espressa indicazione del parametro normativo in base al quale
-
'
l'amministrazione ha proceduto al loro computo, ovverosia, l'art. 20 del DPR 602/73, ai sensi del quale,
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della "
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del quattro per cento annuo art. 2 DM 21 maggio 2009".
4.4.- Consegue il rigetto del motivo di ricorso in quanto infondato
5.- Per tutto quanto precede la Corte rigetta il ricorso in quanto infondato.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, condanna in solido i ricorrenti, interamente soccombenti, alla rifusione di quelle del grado sostenute dall'Ufficio, costituito (difeso da proprio funzionario), che liquida con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92, in Euro 738,40 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.-
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XII, rigetta il ricorso in quanto infondato.
Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dell'ADE che liquida in Euro
738,40, oltre accessori di legge
Palermo, 11.2.2026 Il Giudice monocratico
OL RO