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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4219/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso congiuntamente presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. CACCO CATIA, Parte_1 Parte_2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
In punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“
1. Disporre l'affido condiviso dei figli minori [nato a [...] il [...] (cod. Persona_1
fisc. )], [nata a [...] il [...] (cod. fisc. CodiceFiscale_1 Persona_2 [...]
)] e [nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._2 Parte_3 C.F._3
)], ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di , di e
[...] Persona_1 Persona_2
di presso l'abitazione della madre sita in MI (VE), via Cavin di Sala, n. 131. Parte_3
I figli , e manterranno tutti la residenza anagrafica presso Per_1 Per_2 Parte_3
l'abitazione materna.
Pag. 1 di 8
2. Disporre che i genitori si impegnino a fornire ai figli , e cura, educazione Per_1 Per_2 Parte_3
ed istruzione in maniera equilibrata e continuativa ed a determinare di comune accordo le linee guida
della loro educazione, tenendo conto delle capacità degli stessi, delle inclinazioni naturali e delle loro
aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai figli di fruire nel modo migliore possibile
dell'apporto di entrambi;
disporre che per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione
dei figli, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ciascun genitore nel
periodo in cui avrà il/i figlio/i presso di sé, mentre per le questioni di maggior rilevanza in merito alla
vita, all'educazione e all'istruzione dei figli, le decisioni siano prese congiuntamente tra i genitori.
3. Disporre che i genitori si impegnino a darsi reciproca notizia dei fatti salienti riguardanti i figli nei
periodi di rispettiva permanenza.
4. Disporre che, durante la settimana, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_2
, e il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:30, salvo diverso Per_1 Per_2 Parte_3
accordo tra i genitori anche in merito al pernottamento infrasettimanale;
in quest'ultimo caso, durante
il periodo scolastico, il signor avrà cura la mattina di accompagnare i figli a scuola. Parte_2
5. Disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé i figli , e Parte_2 Per_1 Per_2
un week-end a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 19:00 alla domenica sera alle ore Parte_3
21:00, salvo diverso accordo tra i genitori.
6. Durante il periodo di permanenza dei figli presso un genitore, dovrà essere comunque garantito il
contatto telefonico o di videochiamata dei figli e l'altro genitore.
7. Regolamentare il diritto di frequentazione e visita dei figli minori nel periodo delle festività Natalizie
e nel periodo delle festività pasquali a partire dall'anno 2025 ad anni alterni nella seguente modalità:
- , e trascorreranno con il padre dal 23 Dicembre al 30 dicembre e dal Per_1 Per_2 Parte_3
venerdì santo alla domenica di Pasqua;
- , e trascorreranno con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio e dal Lunedì Per_1 Per_2 Parte_3
dell'Angelo sino al rientro a scuola;
- Sempre ad anni alterni, il giorno di Natale , e pranzeranno con il padre Per_1 Per_2 Parte_3
e ceneranno con la madre;
considerato che
a Natale 2025 il primo periodo di vacanze natalizie i figli
Pag. 2 di 8 sono con il padre, con quest'ultimo pranzeranno il giorno di Natale, per essere poi da questi
accompagnati a casa della madre nel pomeriggio per cenare con la stessa.
Fermo quanto sopra esposto, i signori e s'impegnano comunque ad Parte_2 Parte_1
adottare modalità e tempi di visita che siano confacenti alle necessità di , e Per_1 Per_2 Parte_3
e alla loro crescita.
8. Regolamentare il diritto di frequentazione e visita nel periodo delle vacanze estive in modo che
, e possano rimanere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il Per_1 Per_2 Parte_3
padre e un analogo periodo con la madre;
il periodo di permanenza di , e Per_1 Per_2 Parte_3
con l'uno o l'altro genitore durante il periodo estivo dovrà essere concordato e comunicato entro il 15
Maggio di ciascun anno.
9. Ogni anno , e resteranno con la madre per il giorno della festa della Per_1 Per_2 Parte_3
mamma e con il padre per il giorno della festa del papà; allo stesso modo, , e Per_1 Per_2
resteranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e con il padre il giorno del Parte_3
compleanno di quest'ultimo anche se, in base al calendario settimanale, i figli avrebbe dovuto stare con
il genitore non festeggiato.
10. A decorrere dall'anno 2026, i signori e si impegnano a far sì che Parte_2 Parte_1
(che compie gli anni il 19 marzo), (che compie gli anni il 12 gennaio) e Per_1 Per_2 Parte_3
(che compie gli anni il 6 luglio) possano trascorrere assieme il giorno del loro compleanno ad anni alterni
con l'uno e con l'altro genitore.
11. Considerato il periodo di permanenza dei figli , e con ciascun genitore, Per_1 Per_2 Parte_3
considerato che il signor deve sostenere il costo per la locazione di una nuova Parte_2
abitazione, considerato altresì che la signora beneficia del contributo conseguente e Parte_1
discendente dalla convivenza con altro compagno, i signori e hanno Parte_2 Parte_1
concordato che il concorso al mantenimento dei figli minori sia regolato nei seguenti termini:
a. Il signor si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso Parte_2
nel mantenimento dei figli , e l'importo di € 300,00 mensili, Per_1 Per_2 Parte_3
Pag. 3 di 8 rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza da ottobre 2026, che sarà versato nel conto corrente
della signora alle coordinate bancarie che questa provvederà a comunicare;
Parte_1
b. L'Assegno Unico per i Figli – che ammonta attualmente ad € 200,00 circa ma che sarà pari all'incirca
ad € 700,00 quando la signora avrà completato le pratiche amministrative di separazione del Pt_1
proprio nucleo familiare da quello dei propri genitori - sarà trattenuto per intero (quindi anche per la
quota di spettanza del signor dalla signora che lo utilizzerà per il Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli , e . Per_1 Per_2 Parte_3
c. Le spese straordinarie per i figli – tali intendendosi quelle previste dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Venezia - saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
12.I ricorrenti confermano di concedere reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del
passaporto e di altro documento valido per l'espatrio con reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo
di analogo documento valido per l'espatrio per i figli minori.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli
minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della
corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 06.10.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio da cui nascevano i figli minori in data 19.3.2012 a MI, Persona_1
in data 12.1.2015 a MI e in data 6.7.2017 a MI;
che gli stessi Persona_2 Parte_3
ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in MI (VE), via Cavin di Sala, n. 131.
Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, proponevano domanda al fine di regolamentare i loro rapporti personali e poatrimoniali nell'intersse dei figli. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comaparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 14.10.2025 per il 09.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate il 24.11.2025 in
Pag. 4 di 8 cui le parti insistevano per l'accoglimneto della damnada come formulata nel ricorso, il Giudice
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigarfe.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta manifestatamente superflua in ragione dell'accordo,
nonché siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli minori , e alle seguenti condizioni: Persona_1 Parte_3 Per_2
1. Dispone l'affido condiviso dei figli minori [nato a [...] il [...] (cod. Persona_1
fisc. )], [nata a [...] il [...] (cod. fisc. CodiceFiscale_1 Persona_2 [...]
)] e [nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._2 Parte_3 C.F._3
)], ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di , di e di
[...] Persona_1 Persona_2
presso l'abitazione della madre sita in MI (VE), via Cavin di Sala, n. 131. Parte_3
I figli , e manterranno tutti la residenza anagrafica presso Per_1 Per_2 Parte_3
l'abitazione materna.
2. Dispone che i genitori si impegnino a fornire ai figli , e cura, educazione Per_1 Per_2 Parte_3
ed istruzione in maniera equilibrata e continuativa ed a determinare di comune accordo le linee guida della loro educazione, tenendo conto delle capacità degli stessi, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai figli di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi;
disporre che per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione dei figli, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ciascun genitore nel periodo in cui avrà il/i figlio/i presso di sé, mentre per le questioni di maggior rilevanza in merito alla vita, all'educazione e all'istruzione dei figli, le decisioni siano prese congiuntamente tra i genitori.
Pag. 5 di 8 3. Dispone che i genitori si impegnino a darsi reciproca notizia dei fatti salienti riguardanti i figli nei periodi di rispettiva permanenza.
4. Dispone che, durante la settimana, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_2
, e il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:30, salvo diverso accordo Per_1 Per_2 Parte_3
tra i genitori anche in merito al pernottamento infrasettimanale;
in quest'ultimo caso, durante il periodo scolastico, il signor avrà cura la mattina di accompagnare i figli a scuola. Parte_2
5. Dispone che il signor potrà vedere e tenere con sé i figli , e Parte_2 Per_1 Per_2
un week-end a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 19:00 alla domenica sera alle ore Parte_3
21:00, salvo diverso accordo tra i genitori.
6. Durante il periodo di permanenza dei figli presso un genitore, dovrà essere comunque garantito il contatto telefonico o di videochiamata dei figli e l'altro genitore.
7. Regolamenta il diritto di frequentazione e visita dei figli minori nel periodo delle festività Natalizie e nel periodo delle festività pasquali a partire dall'anno 2025 ad anni alterni nella seguente modalità:
- , e trascorreranno con il padre dal 23 Dicembre al 30 dicembre e dal Per_1 Per_2 Parte_3
venerdì santo alla domenica di Pasqua;
- , e trascorreranno con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio e dal Lunedì Per_1 Per_2 Parte_3
dell'Angelo sino al rientro a scuola;
- Sempre ad anni alterni, il giorno di Natale , e pranzeranno con il padre e Per_1 Per_2 Parte_3
ceneranno con la madre;
considerato che
a Natale 2025 il primo periodo di vacanze natalizie i figli sono con il padre, con quest'ultimo pranzeranno il giorno di Natale, per essere poi da questi accompagnati a casa della madre nel pomeriggio per cenare con la stessa.
Fermo quanto sopra esposto, i signori e s'impegnano comunque ad Parte_2 Parte_1
adottare modalità e tempi di visita che siano confacenti alle necessità di , e Per_1 Per_2 Parte_3
e alla loro crescita.
8. Regolamenta il diritto di frequentazione e visita nel periodo delle vacanze estive in modo che , Per_1
e possano rimanere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il padre e un Per_2 Parte_3
analogo periodo con la madre;
il periodo di permanenza di , e con l'uno o Per_1 Per_2 Parte_3
Pag. 6 di 8 l'altro genitore durante il periodo estivo dovrà essere concordato e comunicato entro il 15 Maggio di ciascun anno.
9. Ogni anno , e resteranno con la madre per il giorno della festa della Per_1 Per_2 Parte_3
mamma e con il padre per il giorno della festa del papà; allo stesso modo, , e Per_1 Per_2 Parte_3
resteranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo anche se, in base al calendario settimanale, i figli avrebbe dovuto stare con il genitore non festeggiato.
10. A decorrere dall'anno 2026, i signori e si impegnano a far sì che Parte_2 Parte_1
(che compie gli anni il 19 marzo), (che compie gli anni il 12 gennaio) e Per_1 Per_2 Parte_3
(che compie gli anni il 6 luglio) possano trascorrere assieme il giorno del loro compleanno ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
11. Considerato il periodo di permanenza dei figli , e con ciascun genitore, Per_1 Per_2 Parte_3
considerato che il signor deve sostenere il costo per la locazione di una nuova abitazione, Parte_2
considerato altresì che la signora beneficia del contributo conseguente e discendente Parte_1
dalla convivenza con altro compagno, i signori e hanno concordato che Parte_2 Parte_1
il concorso al mantenimento dei figli minori sia regolato nei seguenti termini:
a. Il signor si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso Parte_2
nel mantenimento dei figli , e l'importo di € 300,00 mensili, Per_1 Per_2 Parte_3
rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza da ottobre 2026, che sarà versato nel conto corrente della signora alle coordinate bancarie che questa provvederà a comunicare;
Parte_1
b. L'Assegno Unico per i Figli – che ammonta attualmente ad € 200,00 circa ma che sarà pari all'incirca ad € 700,00 quando la signora avrà completato le pratiche amministrative di separazione del Pt_1
proprio nucleo familiare da quello dei propri genitori - sarà trattenuto per intero (quindi anche per la quota di spettanza del signor dalla signora che lo utilizzerà per il Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli , e . Per_1 Per_2 Parte_3
c. Le spese straordinarie per i figli – tali intendendosi quelle previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale
di Venezia - saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
Pag. 7 di 8 12.I ricorrenti confermano di concedere reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio con reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo di analogo documento valido per l'espatrio per i figli minori.
2) nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso congiuntamente presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. CACCO CATIA, Parte_1 Parte_2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
In punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“
1. Disporre l'affido condiviso dei figli minori [nato a [...] il [...] (cod. Persona_1
fisc. )], [nata a [...] il [...] (cod. fisc. CodiceFiscale_1 Persona_2 [...]
)] e [nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._2 Parte_3 C.F._3
)], ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di , di e
[...] Persona_1 Persona_2
di presso l'abitazione della madre sita in MI (VE), via Cavin di Sala, n. 131. Parte_3
I figli , e manterranno tutti la residenza anagrafica presso Per_1 Per_2 Parte_3
l'abitazione materna.
Pag. 1 di 8
2. Disporre che i genitori si impegnino a fornire ai figli , e cura, educazione Per_1 Per_2 Parte_3
ed istruzione in maniera equilibrata e continuativa ed a determinare di comune accordo le linee guida
della loro educazione, tenendo conto delle capacità degli stessi, delle inclinazioni naturali e delle loro
aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai figli di fruire nel modo migliore possibile
dell'apporto di entrambi;
disporre che per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione
dei figli, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ciascun genitore nel
periodo in cui avrà il/i figlio/i presso di sé, mentre per le questioni di maggior rilevanza in merito alla
vita, all'educazione e all'istruzione dei figli, le decisioni siano prese congiuntamente tra i genitori.
3. Disporre che i genitori si impegnino a darsi reciproca notizia dei fatti salienti riguardanti i figli nei
periodi di rispettiva permanenza.
4. Disporre che, durante la settimana, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_2
, e il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:30, salvo diverso Per_1 Per_2 Parte_3
accordo tra i genitori anche in merito al pernottamento infrasettimanale;
in quest'ultimo caso, durante
il periodo scolastico, il signor avrà cura la mattina di accompagnare i figli a scuola. Parte_2
5. Disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé i figli , e Parte_2 Per_1 Per_2
un week-end a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 19:00 alla domenica sera alle ore Parte_3
21:00, salvo diverso accordo tra i genitori.
6. Durante il periodo di permanenza dei figli presso un genitore, dovrà essere comunque garantito il
contatto telefonico o di videochiamata dei figli e l'altro genitore.
7. Regolamentare il diritto di frequentazione e visita dei figli minori nel periodo delle festività Natalizie
e nel periodo delle festività pasquali a partire dall'anno 2025 ad anni alterni nella seguente modalità:
- , e trascorreranno con il padre dal 23 Dicembre al 30 dicembre e dal Per_1 Per_2 Parte_3
venerdì santo alla domenica di Pasqua;
- , e trascorreranno con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio e dal Lunedì Per_1 Per_2 Parte_3
dell'Angelo sino al rientro a scuola;
- Sempre ad anni alterni, il giorno di Natale , e pranzeranno con il padre Per_1 Per_2 Parte_3
e ceneranno con la madre;
considerato che
a Natale 2025 il primo periodo di vacanze natalizie i figli
Pag. 2 di 8 sono con il padre, con quest'ultimo pranzeranno il giorno di Natale, per essere poi da questi
accompagnati a casa della madre nel pomeriggio per cenare con la stessa.
Fermo quanto sopra esposto, i signori e s'impegnano comunque ad Parte_2 Parte_1
adottare modalità e tempi di visita che siano confacenti alle necessità di , e Per_1 Per_2 Parte_3
e alla loro crescita.
8. Regolamentare il diritto di frequentazione e visita nel periodo delle vacanze estive in modo che
, e possano rimanere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il Per_1 Per_2 Parte_3
padre e un analogo periodo con la madre;
il periodo di permanenza di , e Per_1 Per_2 Parte_3
con l'uno o l'altro genitore durante il periodo estivo dovrà essere concordato e comunicato entro il 15
Maggio di ciascun anno.
9. Ogni anno , e resteranno con la madre per il giorno della festa della Per_1 Per_2 Parte_3
mamma e con il padre per il giorno della festa del papà; allo stesso modo, , e Per_1 Per_2
resteranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e con il padre il giorno del Parte_3
compleanno di quest'ultimo anche se, in base al calendario settimanale, i figli avrebbe dovuto stare con
il genitore non festeggiato.
10. A decorrere dall'anno 2026, i signori e si impegnano a far sì che Parte_2 Parte_1
(che compie gli anni il 19 marzo), (che compie gli anni il 12 gennaio) e Per_1 Per_2 Parte_3
(che compie gli anni il 6 luglio) possano trascorrere assieme il giorno del loro compleanno ad anni alterni
con l'uno e con l'altro genitore.
11. Considerato il periodo di permanenza dei figli , e con ciascun genitore, Per_1 Per_2 Parte_3
considerato che il signor deve sostenere il costo per la locazione di una nuova Parte_2
abitazione, considerato altresì che la signora beneficia del contributo conseguente e Parte_1
discendente dalla convivenza con altro compagno, i signori e hanno Parte_2 Parte_1
concordato che il concorso al mantenimento dei figli minori sia regolato nei seguenti termini:
a. Il signor si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso Parte_2
nel mantenimento dei figli , e l'importo di € 300,00 mensili, Per_1 Per_2 Parte_3
Pag. 3 di 8 rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza da ottobre 2026, che sarà versato nel conto corrente
della signora alle coordinate bancarie che questa provvederà a comunicare;
Parte_1
b. L'Assegno Unico per i Figli – che ammonta attualmente ad € 200,00 circa ma che sarà pari all'incirca
ad € 700,00 quando la signora avrà completato le pratiche amministrative di separazione del Pt_1
proprio nucleo familiare da quello dei propri genitori - sarà trattenuto per intero (quindi anche per la
quota di spettanza del signor dalla signora che lo utilizzerà per il Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli , e . Per_1 Per_2 Parte_3
c. Le spese straordinarie per i figli – tali intendendosi quelle previste dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Venezia - saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
12.I ricorrenti confermano di concedere reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del
passaporto e di altro documento valido per l'espatrio con reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo
di analogo documento valido per l'espatrio per i figli minori.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli
minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della
corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 06.10.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio da cui nascevano i figli minori in data 19.3.2012 a MI, Persona_1
in data 12.1.2015 a MI e in data 6.7.2017 a MI;
che gli stessi Persona_2 Parte_3
ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in MI (VE), via Cavin di Sala, n. 131.
Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, proponevano domanda al fine di regolamentare i loro rapporti personali e poatrimoniali nell'intersse dei figli. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comaparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 14.10.2025 per il 09.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate il 24.11.2025 in
Pag. 4 di 8 cui le parti insistevano per l'accoglimneto della damnada come formulata nel ricorso, il Giudice
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigarfe.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta manifestatamente superflua in ragione dell'accordo,
nonché siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli minori , e alle seguenti condizioni: Persona_1 Parte_3 Per_2
1. Dispone l'affido condiviso dei figli minori [nato a [...] il [...] (cod. Persona_1
fisc. )], [nata a [...] il [...] (cod. fisc. CodiceFiscale_1 Persona_2 [...]
)] e [nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._2 Parte_3 C.F._3
)], ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di , di e di
[...] Persona_1 Persona_2
presso l'abitazione della madre sita in MI (VE), via Cavin di Sala, n. 131. Parte_3
I figli , e manterranno tutti la residenza anagrafica presso Per_1 Per_2 Parte_3
l'abitazione materna.
2. Dispone che i genitori si impegnino a fornire ai figli , e cura, educazione Per_1 Per_2 Parte_3
ed istruzione in maniera equilibrata e continuativa ed a determinare di comune accordo le linee guida della loro educazione, tenendo conto delle capacità degli stessi, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai figli di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi;
disporre che per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione dei figli, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ciascun genitore nel periodo in cui avrà il/i figlio/i presso di sé, mentre per le questioni di maggior rilevanza in merito alla vita, all'educazione e all'istruzione dei figli, le decisioni siano prese congiuntamente tra i genitori.
Pag. 5 di 8 3. Dispone che i genitori si impegnino a darsi reciproca notizia dei fatti salienti riguardanti i figli nei periodi di rispettiva permanenza.
4. Dispone che, durante la settimana, il signor potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_2
, e il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:30, salvo diverso accordo Per_1 Per_2 Parte_3
tra i genitori anche in merito al pernottamento infrasettimanale;
in quest'ultimo caso, durante il periodo scolastico, il signor avrà cura la mattina di accompagnare i figli a scuola. Parte_2
5. Dispone che il signor potrà vedere e tenere con sé i figli , e Parte_2 Per_1 Per_2
un week-end a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 19:00 alla domenica sera alle ore Parte_3
21:00, salvo diverso accordo tra i genitori.
6. Durante il periodo di permanenza dei figli presso un genitore, dovrà essere comunque garantito il contatto telefonico o di videochiamata dei figli e l'altro genitore.
7. Regolamenta il diritto di frequentazione e visita dei figli minori nel periodo delle festività Natalizie e nel periodo delle festività pasquali a partire dall'anno 2025 ad anni alterni nella seguente modalità:
- , e trascorreranno con il padre dal 23 Dicembre al 30 dicembre e dal Per_1 Per_2 Parte_3
venerdì santo alla domenica di Pasqua;
- , e trascorreranno con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio e dal Lunedì Per_1 Per_2 Parte_3
dell'Angelo sino al rientro a scuola;
- Sempre ad anni alterni, il giorno di Natale , e pranzeranno con il padre e Per_1 Per_2 Parte_3
ceneranno con la madre;
considerato che
a Natale 2025 il primo periodo di vacanze natalizie i figli sono con il padre, con quest'ultimo pranzeranno il giorno di Natale, per essere poi da questi accompagnati a casa della madre nel pomeriggio per cenare con la stessa.
Fermo quanto sopra esposto, i signori e s'impegnano comunque ad Parte_2 Parte_1
adottare modalità e tempi di visita che siano confacenti alle necessità di , e Per_1 Per_2 Parte_3
e alla loro crescita.
8. Regolamenta il diritto di frequentazione e visita nel periodo delle vacanze estive in modo che , Per_1
e possano rimanere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il padre e un Per_2 Parte_3
analogo periodo con la madre;
il periodo di permanenza di , e con l'uno o Per_1 Per_2 Parte_3
Pag. 6 di 8 l'altro genitore durante il periodo estivo dovrà essere concordato e comunicato entro il 15 Maggio di ciascun anno.
9. Ogni anno , e resteranno con la madre per il giorno della festa della Per_1 Per_2 Parte_3
mamma e con il padre per il giorno della festa del papà; allo stesso modo, , e Per_1 Per_2 Parte_3
resteranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo anche se, in base al calendario settimanale, i figli avrebbe dovuto stare con il genitore non festeggiato.
10. A decorrere dall'anno 2026, i signori e si impegnano a far sì che Parte_2 Parte_1
(che compie gli anni il 19 marzo), (che compie gli anni il 12 gennaio) e Per_1 Per_2 Parte_3
(che compie gli anni il 6 luglio) possano trascorrere assieme il giorno del loro compleanno ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
11. Considerato il periodo di permanenza dei figli , e con ciascun genitore, Per_1 Per_2 Parte_3
considerato che il signor deve sostenere il costo per la locazione di una nuova abitazione, Parte_2
considerato altresì che la signora beneficia del contributo conseguente e discendente Parte_1
dalla convivenza con altro compagno, i signori e hanno concordato che Parte_2 Parte_1
il concorso al mantenimento dei figli minori sia regolato nei seguenti termini:
a. Il signor si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso Parte_2
nel mantenimento dei figli , e l'importo di € 300,00 mensili, Per_1 Per_2 Parte_3
rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza da ottobre 2026, che sarà versato nel conto corrente della signora alle coordinate bancarie che questa provvederà a comunicare;
Parte_1
b. L'Assegno Unico per i Figli – che ammonta attualmente ad € 200,00 circa ma che sarà pari all'incirca ad € 700,00 quando la signora avrà completato le pratiche amministrative di separazione del Pt_1
proprio nucleo familiare da quello dei propri genitori - sarà trattenuto per intero (quindi anche per la quota di spettanza del signor dalla signora che lo utilizzerà per il Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli , e . Per_1 Per_2 Parte_3
c. Le spese straordinarie per i figli – tali intendendosi quelle previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale
di Venezia - saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
Pag. 7 di 8 12.I ricorrenti confermano di concedere reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio con reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo di analogo documento valido per l'espatrio per i figli minori.
2) nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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