Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1153
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, pur interrompendo la prescrizione, non essendo un atto tipico previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/92, non preclude l'eccezione di prescrizione in sede di impugnazione della cartella successiva. La prescrizione quinquennale per la tassa rifiuti dell'anno 2010 era maturata al momento della notifica dell'intimazione nel 2019.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto di credito per l'anno 2010

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, dato che l'intimazione di pagamento del 2019 era successiva al maturare del termine prescrizionale quinquennale per la tassa del 2010.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1153
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1153
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo