TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/10/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1097/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU NI Presidente rel.
Dott.ssa AR Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1097/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
23.06.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
ET ER ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Giano dell'Umbria (PG) in
Piazza Matteotti n. 12, presso il difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
CO (PG) in via della Vitoria n.30, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Emili ed elettivamente domiciliato in Giano dell'Umbria, in Piazza Matteotti n. 12, presso il difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Perugia in data 04.08.2001 (atto n. 285, parte II, serie A, anno 2001) pagina 1 di 4 con i figli: AR nata il [...], nato il [...] e nato il [...]; Per_1 Per_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 23.06.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni: Per_
“1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione degli stessi presso la madre.
2. La casa coniugale sita a Bastardo di Giano dell'Umbria (PG) in via Fulvio Sbarretti n. 18 in comproprietà delle parti nella misura del 50% ciascuno, unitamente a tutti gli arredi, viene assegnata Per_ alla sig.ra che vi vivrà con i figli minori e e con la figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne AR ( studentessa universitaria non economicamente autonoma).
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento ordinario di euro 900,00 per i tre figli ( euro 300,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sul seguente IBAN
[...] entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese.
4. Come già stabilito in sede di separazione, il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale presso Banco Desio Agenzia di Bastardo continuerà ad essere pagato da entrambe le parti per giusta metà. Al riguardo, pertanto, le parti stabiliscono che fino all'estinzione del predetto mutuo ipotecario la cui scadenza è fissata a Luglio 2026 il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di contributo di mantenimento ordinario per i tre figli come indicato all'art. 3) la
[...] somma di euro 550,00 imputandosi la somma di euro 350,00 a pagamento della metà della rata mensile del suddetto mutuo da parte della cointestataria e ciò fino Parte_1 all'estinzione.
Una volta estinto il mutuo, quindi, il sig. provvederà al versamento dell'importo come CP_1 convenuto all'art 3) del presente accordo.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di frequentazione, considerata l'età dei figli, i loro impegni scolastici ed extrascolastici, le parti convengono che il padre vedrà i figli liberamente compatibilmente con le loro esigenze personali;
quanto alle festività e vacanze, queste saranno di volta in volta concordate.
6. Le parti stabiliscono che l'assegno unico familiare verrà percepito interamente dalla sig.ra
[...]
tenendo conto del fatto che i figli sono collocati e vivono con la stessa. Pertanto il sig. Parte_1
pagina 2 di 4 rinuncia a richiedere la propria parte e si impegna a sottoscrivere la documentazione CP_1 necessaria affinché di anno in anno la sig.ra possa inoltrare la domanda Parte_1 all'Inps a tale detto titolo.
7. Le parti stabiliscono che le spese straordinarie dovute per tasse e libri scolastici ( anche universitari) e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico- sportive,visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, saranno condivise e ripartite nella misura al 50% ciascuno, richiamandosi per quanto non qui detto il Protocollo d'Intesa del CNF allegato. Le parti concordano che la sig.ra comunicherà al sig. Parte_1 CP_1 di volta in volta le spese straordinarie che il sig. si impegna a versare per giusta metà CP_1 prima del pagamento evitando quindi che le stesse debbano essere anticipate dal genitore con il quale i figli vivono. Si da atto che la sig.ra continuerà a pagare la rata del finanziamento contratto per Parte_1
l'acquisto dell'autovettura in uso alla figlia AR.
8. Le parti sono economicamente autonome e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
9. Le parti si impegnano a comportarsi con reciproco rispetto nell'interesse dei propri figli, a modificare consensualmente ed in accordo i tempi e le modalità di frequentazione dei figli, qualora questi manifestino un disagio e ad affrontarlo anche mediante il ricorso a figure professionali esperte scelte di comune accordo.
10. Le parti i si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
11. Le spese del presente giudizio sono a carico di . Parte_1
All'udienza dell'8.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 3 di 4 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Perugia in data 4.08.2001 trascritto nei Registri Parte_1 CP_1 degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 285 parte II,
Serie A, anno 2001;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 9.10.2025
Il Presidente est.
AU NI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU NI Presidente rel.
Dott.ssa AR Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1097/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
23.06.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
ET ER ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Giano dell'Umbria (PG) in
Piazza Matteotti n. 12, presso il difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
CO (PG) in via della Vitoria n.30, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Emili ed elettivamente domiciliato in Giano dell'Umbria, in Piazza Matteotti n. 12, presso il difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Perugia in data 04.08.2001 (atto n. 285, parte II, serie A, anno 2001) pagina 1 di 4 con i figli: AR nata il [...], nato il [...] e nato il [...]; Per_1 Per_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 23.06.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni: Per_
“1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione degli stessi presso la madre.
2. La casa coniugale sita a Bastardo di Giano dell'Umbria (PG) in via Fulvio Sbarretti n. 18 in comproprietà delle parti nella misura del 50% ciascuno, unitamente a tutti gli arredi, viene assegnata Per_ alla sig.ra che vi vivrà con i figli minori e e con la figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne AR ( studentessa universitaria non economicamente autonoma).
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento ordinario di euro 900,00 per i tre figli ( euro 300,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sul seguente IBAN
[...] entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese.
4. Come già stabilito in sede di separazione, il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale presso Banco Desio Agenzia di Bastardo continuerà ad essere pagato da entrambe le parti per giusta metà. Al riguardo, pertanto, le parti stabiliscono che fino all'estinzione del predetto mutuo ipotecario la cui scadenza è fissata a Luglio 2026 il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di contributo di mantenimento ordinario per i tre figli come indicato all'art. 3) la
[...] somma di euro 550,00 imputandosi la somma di euro 350,00 a pagamento della metà della rata mensile del suddetto mutuo da parte della cointestataria e ciò fino Parte_1 all'estinzione.
Una volta estinto il mutuo, quindi, il sig. provvederà al versamento dell'importo come CP_1 convenuto all'art 3) del presente accordo.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di frequentazione, considerata l'età dei figli, i loro impegni scolastici ed extrascolastici, le parti convengono che il padre vedrà i figli liberamente compatibilmente con le loro esigenze personali;
quanto alle festività e vacanze, queste saranno di volta in volta concordate.
6. Le parti stabiliscono che l'assegno unico familiare verrà percepito interamente dalla sig.ra
[...]
tenendo conto del fatto che i figli sono collocati e vivono con la stessa. Pertanto il sig. Parte_1
pagina 2 di 4 rinuncia a richiedere la propria parte e si impegna a sottoscrivere la documentazione CP_1 necessaria affinché di anno in anno la sig.ra possa inoltrare la domanda Parte_1 all'Inps a tale detto titolo.
7. Le parti stabiliscono che le spese straordinarie dovute per tasse e libri scolastici ( anche universitari) e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico- sportive,visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, saranno condivise e ripartite nella misura al 50% ciascuno, richiamandosi per quanto non qui detto il Protocollo d'Intesa del CNF allegato. Le parti concordano che la sig.ra comunicherà al sig. Parte_1 CP_1 di volta in volta le spese straordinarie che il sig. si impegna a versare per giusta metà CP_1 prima del pagamento evitando quindi che le stesse debbano essere anticipate dal genitore con il quale i figli vivono. Si da atto che la sig.ra continuerà a pagare la rata del finanziamento contratto per Parte_1
l'acquisto dell'autovettura in uso alla figlia AR.
8. Le parti sono economicamente autonome e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
9. Le parti si impegnano a comportarsi con reciproco rispetto nell'interesse dei propri figli, a modificare consensualmente ed in accordo i tempi e le modalità di frequentazione dei figli, qualora questi manifestino un disagio e ad affrontarlo anche mediante il ricorso a figure professionali esperte scelte di comune accordo.
10. Le parti i si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
11. Le spese del presente giudizio sono a carico di . Parte_1
All'udienza dell'8.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 3 di 4 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Perugia in data 4.08.2001 trascritto nei Registri Parte_1 CP_1 degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 285 parte II,
Serie A, anno 2001;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 9.10.2025
Il Presidente est.
AU NI
pagina 4 di 4