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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5521 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13385/2024 R.G. promossa da avv. VIVIANA RAPISARDA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. NICOLA PEDRALI) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti, non coniugate, sono genitori di CO, nato a [...] il [...].
1 In forza di decreto n. cronol. 712/2021 del 23 maggio 2021 – adottato su conclusioni congiunte – il padre è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 869,25 (l'importo originario, prima della rivalutazione, era di euro 750,00).
Il ricorrente ha allegato che, al tempo della precedente regolamentazione, egli svolgeva l'attività di rappresentante di commercio, mentre ora, in seguito ad una malattia oncologica diagnosticata a settembre 2021,
è invalido al 70% e lavora come commesso in un punto vendita a tempo determinato, con uno stipendio mensile che oscilla tra euro 800,00 ed euro 1.000,00. L'assegno sarebbe, quindi, divenuto insostenibile, così da rendersi necessaria una sua riduzione ad euro 250,00 mensili.
La resistente ha dedotto che la situazione reddituale del ricorrente sarebbe, in realtà, addirittura migliorata rispetto al passato e si è opposta alla revisione ex adverso richiesta.
Nell'ambito della prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., il ricorrente ha fondato l'istanza di modifica su una circostanza ulteriore, vale a dire l'asserito miglioramento della condizione economica della resistente.
Quest'ultima ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su tale allegazione, di cui, in ogni caso, ha contestato la veridicità.
In prima udienza è stata tentata la conciliazione, ma le posizioni delle parti sono risultate talmente antitetiche da impedire qualsivoglia soluzione transattiva. Sono stati, dunque, adottati i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., consistenti nella temporanea conferma delle condizioni vigenti e nell'espletamento di indagini a mezzo della polizia tributaria, i cui esiti sono pervenuti nelle date del 29 maggio e del 30 giugno 2025.
È stata, quindi, fissata udienza di rimessione della causa in decisione, secondo le cadenze dell'art. 473- bis.28 c.p.c. Acquisiti gli scritti conclusivi, il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La revisione dei provvedimenti «in materia di contributi economici» è possibile «qualora sopravvengano giustificati motivi» (art. 473-bis.29 c.p.c.).
Nel caso di specie, il giustificato motivo sopravvenuto dedotto dal ricorrente è l'intervento di una malattia oncologica diagnostica nel mese di settembre 2021, circa quattro mesi dopo la pronunzia del decreto oggetto dell'istanza di revisione.
A detta della resistente, questo evento nefasto sarebbe irrilevante, poiché non impattante sui redditi del ricorrente, che, anzi, sarebbero migliorati rispetto a quelli dichiarati nel 2020 e nel 2021.
In effetti, dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 13 settembre 2024 (doc. 5 attoreo), emerge che il sig. on ha presentato dichiarazioni dei redditi non solo per i periodi d'imposta Pt_1 successivi alla diagnosi della malattia, ma anche per quelli totalmente (2020) o parzialmente (2021) antecedenti ad essa.
2 Tuttavia, ad avviso del Collegio, la malattia – documentata e incontestata – di cui ha sofferto l'attore, tuttora trattata con terapia di mantenimento (doc. 10), non può essere considerata del tutto neutra. Essa, infatti, ha avuto una obiettiva incidenza sulla capacità lavorativa dello stesso, ridotta del 70% (doc. 12) e, quindi, sulle prospettive e potenzialità di guadagno. Sarebbe, dunque, incongruo non rivalutare le statuizioni economiche tenendo debitamente in conto il mutato stato di salute dell'attore, che si è deteriorato non in via transitoria, ma permanente.
Ebbene, posta l'esigenza di rivalutazione, dalle indagini tributarie espletate risulta che la misura vigente dell'assegno non è compatibile con la condizione reddituale e patrimoniale dell'istante, connotata da:
- un reddito per l'anno 2024 limitato ad euro 7.601,12;
- la comproprietà, nella misura di ½, di due immobili;
- la proprietà di una vettura Nissan;
- l'assenza di risparmi liquidi.
Questi elementi depongono per una moderazione dell'importo dell'assegno.
Tuttavia, la riduzione richiesta dal ricorrente – alla somma di euro 250,00 mensili, sovente riconosciuta da questo Tribunale a soggetti privi di occupazione lavorativa – appare eccessiva e in contrasto con tre dati di segno opposto. Anzitutto, v'è la circostanza che l'attore, pur limitato nella capacità lavorativa, è pur sempre dotato di una occupazione come dipendente. In secondo luogo, non vanno dimenticati gli assets costituiti da due polizze vita Fideuram, sottoscritte nel 2012, con premi versati totali pari ad euro 397.000,00, totalmente riscattate, con incasso di somme non certo trascurabili. Infine, il decorso del tempo ha determinato un verosimile incremento delle esigenze del figlio.
Di conseguenza, il Tribunale reputa equa una rideterminazione dell'assegno nella somma di euro 450,00 mensili.
L'esito della lite – che non è pienamente conforme alla richiesta di alcuna delle parti – giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. riduce, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (prima mensilità ridotta: novembre 2024),
l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio alla nuova somma di euro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI);
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
AN NE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13385/2024 R.G. promossa da avv. VIVIANA RAPISARDA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. NICOLA PEDRALI) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti, non coniugate, sono genitori di CO, nato a [...] il [...].
1 In forza di decreto n. cronol. 712/2021 del 23 maggio 2021 – adottato su conclusioni congiunte – il padre è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 869,25 (l'importo originario, prima della rivalutazione, era di euro 750,00).
Il ricorrente ha allegato che, al tempo della precedente regolamentazione, egli svolgeva l'attività di rappresentante di commercio, mentre ora, in seguito ad una malattia oncologica diagnosticata a settembre 2021,
è invalido al 70% e lavora come commesso in un punto vendita a tempo determinato, con uno stipendio mensile che oscilla tra euro 800,00 ed euro 1.000,00. L'assegno sarebbe, quindi, divenuto insostenibile, così da rendersi necessaria una sua riduzione ad euro 250,00 mensili.
La resistente ha dedotto che la situazione reddituale del ricorrente sarebbe, in realtà, addirittura migliorata rispetto al passato e si è opposta alla revisione ex adverso richiesta.
Nell'ambito della prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., il ricorrente ha fondato l'istanza di modifica su una circostanza ulteriore, vale a dire l'asserito miglioramento della condizione economica della resistente.
Quest'ultima ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su tale allegazione, di cui, in ogni caso, ha contestato la veridicità.
In prima udienza è stata tentata la conciliazione, ma le posizioni delle parti sono risultate talmente antitetiche da impedire qualsivoglia soluzione transattiva. Sono stati, dunque, adottati i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., consistenti nella temporanea conferma delle condizioni vigenti e nell'espletamento di indagini a mezzo della polizia tributaria, i cui esiti sono pervenuti nelle date del 29 maggio e del 30 giugno 2025.
È stata, quindi, fissata udienza di rimessione della causa in decisione, secondo le cadenze dell'art. 473- bis.28 c.p.c. Acquisiti gli scritti conclusivi, il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La revisione dei provvedimenti «in materia di contributi economici» è possibile «qualora sopravvengano giustificati motivi» (art. 473-bis.29 c.p.c.).
Nel caso di specie, il giustificato motivo sopravvenuto dedotto dal ricorrente è l'intervento di una malattia oncologica diagnostica nel mese di settembre 2021, circa quattro mesi dopo la pronunzia del decreto oggetto dell'istanza di revisione.
A detta della resistente, questo evento nefasto sarebbe irrilevante, poiché non impattante sui redditi del ricorrente, che, anzi, sarebbero migliorati rispetto a quelli dichiarati nel 2020 e nel 2021.
In effetti, dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 13 settembre 2024 (doc. 5 attoreo), emerge che il sig. on ha presentato dichiarazioni dei redditi non solo per i periodi d'imposta Pt_1 successivi alla diagnosi della malattia, ma anche per quelli totalmente (2020) o parzialmente (2021) antecedenti ad essa.
2 Tuttavia, ad avviso del Collegio, la malattia – documentata e incontestata – di cui ha sofferto l'attore, tuttora trattata con terapia di mantenimento (doc. 10), non può essere considerata del tutto neutra. Essa, infatti, ha avuto una obiettiva incidenza sulla capacità lavorativa dello stesso, ridotta del 70% (doc. 12) e, quindi, sulle prospettive e potenzialità di guadagno. Sarebbe, dunque, incongruo non rivalutare le statuizioni economiche tenendo debitamente in conto il mutato stato di salute dell'attore, che si è deteriorato non in via transitoria, ma permanente.
Ebbene, posta l'esigenza di rivalutazione, dalle indagini tributarie espletate risulta che la misura vigente dell'assegno non è compatibile con la condizione reddituale e patrimoniale dell'istante, connotata da:
- un reddito per l'anno 2024 limitato ad euro 7.601,12;
- la comproprietà, nella misura di ½, di due immobili;
- la proprietà di una vettura Nissan;
- l'assenza di risparmi liquidi.
Questi elementi depongono per una moderazione dell'importo dell'assegno.
Tuttavia, la riduzione richiesta dal ricorrente – alla somma di euro 250,00 mensili, sovente riconosciuta da questo Tribunale a soggetti privi di occupazione lavorativa – appare eccessiva e in contrasto con tre dati di segno opposto. Anzitutto, v'è la circostanza che l'attore, pur limitato nella capacità lavorativa, è pur sempre dotato di una occupazione come dipendente. In secondo luogo, non vanno dimenticati gli assets costituiti da due polizze vita Fideuram, sottoscritte nel 2012, con premi versati totali pari ad euro 397.000,00, totalmente riscattate, con incasso di somme non certo trascurabili. Infine, il decorso del tempo ha determinato un verosimile incremento delle esigenze del figlio.
Di conseguenza, il Tribunale reputa equa una rideterminazione dell'assegno nella somma di euro 450,00 mensili.
L'esito della lite – che non è pienamente conforme alla richiesta di alcuna delle parti – giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. riduce, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (prima mensilità ridotta: novembre 2024),
l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio alla nuova somma di euro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI);
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
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