Decreto cautelare 26 aprile 2025
Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2025, proposto da
RI TI, rappresentata e difeso dall'avvocato Federico Jorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Misasi 80/D;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Mazzacuva e Maria Letizia Monterosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Grotteria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del dirigente generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria del 4 aprile 2025, n. 4906, recante in oggetto «Sede farmaceutica n. 1 del comune di Grotteria (RC) - dichiarazione di decadenza dalla titolarità ex art. 113. Comma 1, lett. E) R.D. n. 1265/1934» ;
- dei pareri espressi dalla Commissione Farmaceutica Regionale, assunti nelle sedute del 30 ottobre 2024, del 17 febbraio 2025 e del 27 marzo 2025;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Comune di Grotteria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. NC TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – RI TI è titolare di farmacia nel Comune di Grotteria.
Il territorio di tale Comune si estende, attraverso la vallata del Torbido, dalla collina, ove è allocato il centro storico, verso il Mar Jonio, ove si trova la frazione marina.
1.1. – Con delibera del 30 dicembre 2012, n, 28, il Consiglio comunale di Grotteria ha approvato la pianta organica delle farmacie, che prevede una prima sede, denominata Grotteria Centro e Grotteria Mare, di cui RI TI è titolare, e una seconda sede, ricomprendente il territorio comunale posto a ovest del torrente Torbido, con eccezione della frazione marina.
A seguito di tale determinazione, RI TI, che esercitava la sua attività nei locali di via Gramsci, nel centro storico del paese, ha chiesto, con istanze del 26 maggio 2017 e 16 ottobre 2017, di trasferire la farmacia nella frazione marina, ora appartenente alla zona farmaceutica a lei assegnata.
Con deliberazione del 28 dicembre 2017, n. 34, la Giunta comunale di Grotteria ha autorizzato il trasferimento della sede farmaceutica, subordinando però l’autorizzazione all’istituzione di un dispensario farmaceutico nel centro storico, da tenere aperto per almeno quattro giorni alla settimana, secondo un calendario concordato con l’amministrazione comunale, alla cui gestione l’istante si era resa disponibile.
Tale deliberazione è stata integrata dalla n. 1 del 5 gennaio 2018, con cui il Comune di Grotteria ha formalizzato alla Regione Calabria la richiesta di istituzione di un dispensario farmaceutico nel centro storico, ai sensi dell’art. 1 l. 8 marzo 1968, n. 221, dell’art. 6 l. 8 novembre 1991, n. 362 e dell’art. 10 l.r. 9 aprile 1990, n. 18.
La Regione Calabria, con nota del 22 febbraio 2018, prot. n. 66353, ha rigettato l’istanza di istituzione del dispensario farmaceutico per carenza dei presupposti richiesti, essendo regolarmente presente nella zona una farmacia. Nella nota, la Regione Calabria ha suggerito di fare ricorso, allo scopo di assicurare la continuità al servizio nel centro storico, al servizio di consegna a domicilio dei farmaci.
1.2. – Con nota del 22 marzo 2018, RI TI ha manifestato al Comune di Grotteria la propria disponibilità a rendere il servizio di consegna a domicilio dei farmaci.
Successivamente, tra il mese di aprile e quello di dicembre 2018 vi è stato uno scambio di note tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, che aveva avviato l’ iter per l’autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, e il Comune di Grotteria.
In particolare, con le note del 17 aprile 2018, prot. 1208/SFT, e dell’1 ottobre 2018, prot. 2212/SFT, l’Azienda Sanitaria Provinciale ha chiesto la trasmissione di documentazione integrativa, tra cui l’eventuale determinazione del Comune che revocasse il vincolo di subordinazione dell’autorizzazione al trasferimento all’apertura del dispensario farmaceutico.
Con la nota del 16 ottobre 2018, poi ribadita il 20 novembre 2018, l’amministrazione comunale ha confermato di non aver assunto diversa determinazione rispetto alla delibera di Giunta n. 34 del 2017.
Quindi, con la nota del 7 novembre 2018, prot. 2441/SFT, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, ha ritenuto la domanda di trasferimento, per quanto di competenza, inammissibile.
Il Comune di Grotteria, infine, con la nota del Commissario straordinario del 28 dicembre 2018, prot. 8537, ha affermato di ritenere concluso il procedimento.
1.3. – In data 22 luglio 2019 RI TI ha riproposto al Comune di Grotteria la richiesta di trasferimento della farmacia presso una nuova sede nella frazione marina, alla via Grotteria Mare 2/A, appartenente alla zona assegnatale, segnalando, in aggiunta, che il proprietario dei locali in cui la farmacia era collocata, nel centro storico, si era reso indisponibile a proseguire il rapporto locatizio oltre il 31 dicembre 2019.
Il sindaco del Comune di Grotteria, con provvedimento dell’8 novembre 2019, ha negato l’autorizzazione al trasferimento, evidenziando che il procedimento si era già concluso con la precedente nota del 28 dicembre 2018, n. 8537.
1.4. – Vi è stato comunque il trasferimento della farmacia dal centro storico di Grotteria nei nuovi locali siti nella zona di Grotteria Mare, con sospensione definitiva dell’attività di vendita del primo esercizio in data 10 dicembre 2019.
Conseguentemente, con provvedimenti del SUAP del 16 e del 18 dicembre 2019, l’amministrazione ha nuovamente negato l’autorizzazione al trasferimento e quindi vietato la prosecuzione dell’attività, mentre con ordinanza sindacale del 20 dicembre 2019, n. 18, è stata intimata «la sospensione immediata del procedimento di trasferimento dell’esercizio della farmacia Dott.ssa RI TI – sita in via Gramsci in Grotteria centro nei nuovi locali siti in c/da Grotteria Mare».
L’8 gennaio 2020 la Polizia Locale ha eseguito un sopralluogo per la verifica dell’osservanza del provvedimento, i cui esiti sono stati consacrati nella relazione prot. n. 100; è risultata la prosecuzione in atto dell’attività commerciale nei nuovi locali siti nella contrada Grotteria Mare e, specularmente, la chiusura della farmacia prima operante in via Gramsci, sulla cui porta si riscontrava la presenza di un avviso alla clientela circa l’avvenuto trasferimento dell’attività nella «nuova sede sita in Grotteria Mare n. 2/A» .
Il Sindaco ha quindi adottato un nuovo provvedimento contingibile in data 23 gennaio 2020, disponendo la chiusura immediata della farmacia aperta senza autorizzazione nella contrada marina del Comune, nonché la cessazione immediata dell'attività ivi esercitata.
Anche detta ordinanza è rimasta inosservata, così come accertato dal personale della Polizia Locale con verbale del 24 gennaio 2020, finché non è stata eseguita coattivamente il 4 febbraio 2020.
1.5. – Tutti i provvedimenti da ultimo illustrati, a partire dal diniego dell’8 novembre 2019, sono stati impugnati con ricorso alla Sezione Staccata di Reggio Calabria di questo Tribunale.
Accolta, con ordinanza del 24 febbraio 2020, n. 44, confermata dalla Sez. III del Consiglio di Stato con ordinanza del 15 maggio 2020, n. 2668, l’istanza cautelare, con sentenza del 16 febbraio 2021, n. 140, il ricorso è stato invece dichiarato in parte inammissibile, in parte rigettato.
Sull’appello interposto da RI TI, con ordinanza del 7 maggio 2021, n. 2302, il Consiglio di Stato, Sez. III, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, precisando che l’appellante, «oltre all’esercizio della farmacia nei nuovi locali nella contrada “a mare” (avrebbe dovuto) assicurare la contestuale consegna a domicilio dei farmaci in favore dell’utenza in centro storico» .
L’8 maggio 2021 la farmacia ha riaperto al pubblico.
Quindi, la sentenza dell’11 novembre 2021, n. 7529, la accolto l’appello.
Ritenuta ammissibile anche l’impugnativa anche del diniego dell’8 novembre 2019, sopravvenuto su un’istanza contenente elementi di novità rispetto a quella già rigettata con la nota del 28 dicembre 2018, n. 8537, il Consiglio di Stato ha riscontrato la violazione dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, per mancata trasmissione del preavviso di diniego, nonché i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria.
Si trascrive il passaggio più significativo della motivazione: « Il trasferimento di sede farmaceutica costituisce il risultato di un procedimento amministrativo caratterizzato da profili di ridotta discrezionalità amministrativa, la quale deve esprimersi in ordine alla sussistenza di particolari condizioni oggettive e dimostrate che ostacolino la fruizione del servizio da parte della popolazione interessata e con particolare riferimento all'idoneità dei locali e al limite delle distanze.
In materia vige, in linea tendenziale, il principio della libera scelta del farmacista in ordine all'ubicazione del proprio esercizio all’interno della sede di pertinenza, qualificandosi l'autorizzazione al trasferimento come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio di un diritto.
Pertanto, la discrezionalità amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l'inesistenza di cause ostative al servizio in favore dell’utenza (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sentenze n. 5993/2011, n. 3210/2012, n. 5480/2014).
Una volta individuate le sedi farmaceutiche (e nel caso di specie il Comune vi ha provveduto con provvedimento del 2012) la valutazione comparativa dell’interesse pubblico a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona non può ignorare l’interesse privato di natura imprenditoriale, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza.
L'eventuale diniego si giustifica, dunque, solo in situazioni particolari, ad esempio quando la collocazione prescelta, nell'ambito di una zona territorialmente molto vasta, risulta mal accessibile alla maggior parte dell'utenza della zona stessa (Consiglio di Stato sez. III, 19/06/2018, n.3744)
La stessa individuazione delle sedi rappresenta una forma di idoneo soddisfacimento dell’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio nel territorio, salvo particolari esigenze legate alla conformazione del territorio e alla situazione demografica che vanno espressamente motivate.
Circostanza questa esclusa nel caso in esame, essendo pacifico tra le parti che il centro storico è interessato da un processo di spopolamento in favore delle zone “a mare”, tanto che lo stesso Comune, con la citata D.G.M. n. 34/2017, ha ritenuto sufficiente nel centro storico un servizio (dispensario) solo per 4 giorni settimanali.
L’obbligo di motivazione comporta una compiuta esternazione delle ragioni in fatto e diritto che sorreggono la determinazione dell’Amministrazione, a seguito di effettivo approfondimento delle modalità utili a garantire il servizio nel centro storico, essendo inaccettabile sotto il profilo motivazionale il rimpallo di competenze e responsabilità tra i vari enti coinvolti e l’inerzia dell’amministrazione comunale nel trovare una soluzione soddisfacente per l’interesse pubblico (una volta appreso il diniego da parte della Regione alla istituzione del dispensario) che non consideri semplicemente recessivo l’interesse privato.
Va ricordato che l’impianto normativo di riferimento (art. 11, I comma, lettera c), del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. n. 27/2012, che ha modificato l’art. 2 della l. 2 aprile 1968, n. 475) ha inteso semplificare sia il procedimento di formazione della pianta organica (ora di competenza esclusiva dell’amministrazione comunale) sia, a maggior ragione, i procedimenti relativi alle singole istanze di decentramento e trasferimento, le quali presuppongono analoghe - seppur più limitate - esigenze pianificatorie (in tal senso anche della Corte Costituzionale n. 255/2013).
Pertanto, la decisione del Comune, sulla richiesta di trasferimento della farmacia all’interno della sede deve valutare anche l'interesse del richiedente all'adeguamento dell’offerta e alla realizzazione della cd. “Farmacia dei servizi”, secondo l’evoluzione in atto».
Anche gli atti successivi al diniego di autorizzazione sono stati annullati, per vizi derivati ma anche per vizi propri.
1.6. – Successivamente, con nota del 23 febbraio 2022, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha chiesto al Comune di Grotteria se vi fosse stata pubblicazione sull’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dell’istanza di trasferimento, al fine di poter proseguire l’ iter procedimentale con l’inoltro della richiesta alla Commissione Farmaceutica per l’ispezione di competenza.
In realtà, il Consiglio comunale di Grotteria, con delibera del 7 marzo 2022, n. 4, ha disposto una nuova revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del territorio comunale, individuando i nuovi confini della prima sede farmaceutica (Grotteria Centro e Territorio del Comune ad ovest del fiume Torbido), con esclusione proprio della frazione Grotteria Mare, originariamente accorpata al territorio del Centro Storico.
Con la nota del 15 marzo 2022, prot. 1897, a firma del Sindaco, il Comune di Grotteria ha invitato la titolare della sede farmaceutica del Centro Storico a riaprire, entro 15 giorni, la sede in Grotteria Centro.
Quindi, con nota del 27 aprile 2022, n. 2755, il Comune di Grotteria ha dato avvio al procedimento di decadenza dalla licenza a carico di RI TI.
1.7. – Nelle more, RI TI ha avviato due distinte iniziative giudiziarie.
1.7.1. – In primo luogo, si è rivolta al Consiglio di Stato con l’azione di ottemperanza, deducendo che il Comune di Grotteria avrebbe esercitato la propria potestà pianificatoria non già per soddisfare l’interesse pubblico sotteso alla garanzia del servizio farmaceutico, ma al solo fine di ledere le legittime sue aspirazioni, così finendo per adottare un atto ex se illegittimo se non palesemente nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b) c.p.a.
Il Consiglio di Stato, però, con sentenza della Sez. III, del 20 luglio 2022, n. 6317, ha respinto la domanda, ritenendo che dalla pronuncia n. 7529 del 2021 «è promanato un vincolo conformativo di carattere “procedimentale”, che ha imposto all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia mediante l’adozione di un nuovo atto, istruito e motivato nell’osservanza dei principi ricognitivi dei limiti del potere discrezionale esercitabile dall’amministrazione nella materia qui di interesse» .
Invece, la revisione della pianta organica del servizio farmaceutico «si colloca in un ambito di esercizio del potere amministrativo diverso da quello investito dalla pronuncia di illegittimità ottemperanza ed in alcun modo inciso dal giudicato, quindi esulante dalla portata dell’effetto conformativo che ne è scaturito» .
1.7.2. – Sull’altro versante, ha impugnato la delibera del Consiglio comunale n. 4 del 2022 e gli altri atti del Comune di Grotteria indicati al § 1.6. d’innanzi a questo Tribunale, Sezione Staccata di Reggio Calabria, chiedendone l’annullamento.
Con sentenza del 12 marzo 2025, n. 168, il ricorso è stato accolto, con annullamento della deliberazione consiliare, viziata per incompetenza, per l’omessa richiesta da parte del Comune procedente dei pareri dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e dell’Ordine dei Farmacisti, per difetto di motivazione.
Sotto tale ultimo profilo si legge che «la deliberazione consiliare impugnata non reca la benché minima indicazione delle ragioni sottese alla disposta incisiva rimodulazione delle ‘sedi/zone farmaceutiche’ del Comune, limitandosi sul punto a richiamare per relationem i lavori “della Commissione consiliare …all’uopo costituita in senso al Consiglio comunale” onde procedere alla “ricognizione delle sedi farmaceutiche e a definire un aggiornamento della pianta organica”. Di tali lavori e del relativo esito, tuttavia, nella deliberazione impugnata non v’è traccia, né risultano enunciate le mutate condizioni territoriali, di viabilità o di servizio tali da giustificare la modificazione del previgente assetto territoriale delle due sedi farmaceutiche, dovendo perciò ritenersi non intellegibili le esigenze, normativamente prefissate, di assicurare di una “più equa distribuzione sul territorio” delle farmacie e di “garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”» .
1.8. – Frattanto, la Regione Calabria, con nota del 31 gennaio 2024, n. 65618, ha diffidato la farmacista a ritrasferire i locali in cui esercita la sua attività nella sede del centro storico.
Ciò sulla base del rilievo che il nuovo assetto delle sedi farmaceutiche dato dal Comune di Grotteria con la delibera consiliare n. 4 del 2022 aveva posto i locali di via Grotteria Mare 2/A al di fuori della zona di competenza.
Quindi, previa comunicazione di avvio del procedimento del 5 settembre 2024, prot. n. 556313, acquisito il parere della Commissione Farmaceutica Regionale e dell’Avvocatura Regionale, con decreto del 4 aprile 2025, n. 4906, la Regione Calabria ha dichiarato RI TI decaduta dalla licenza per «reiterata irregolarità nell’esercizio della farmacia» ai sensi dell’art. 113, lett. e) , r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, ritenendo che dall’8 maggio 2021 ella avesse esercitato la propria attività nei locali siti nella frazione marina senza l’autorizzazione da parte del Comune e senza il necessario nulla osta ad opera della competente Azienda Sanitaria Provinciale.
2. – Avverso tale provvedimento è stato proposto l’odierno ricorso.
2.1. – In punto di fatto, la ricorrente ha ricordato che con nota del 2 agosto 2024, n. 5736, il comune di Grotteria ha chiesto al Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria di poter aprire un dispensario farmaceutico presso il centro storico, e che la Regione ha questa volta fornito parere positivo con nota del 6 agosto 2024, prot. 515896.
Ciò, si sostiene, avrebbe determinato l’avveramento della condizione cui era subordinata l’efficacia della delibera di Giunta comunale n. 34 del 2017, rendendo effettiva l’autorizzazione al trasferimento della farmacia.
2.2. – In punto di diritto ha dedotto, in primo luogo, l’incompetenza del dirigente, dal momento che l’art. 11, comma 2 l.r. n. 18 del 1990 pone in capo al Presidente della Giunta regionale il potere di deliberare la decadenza dalla licenza farmaceutica.
Quindi, la ricorrente ha lamentato che la delibera di decadenza faccia riferimento a ragioni diverse da quelle dedotte con la comunicazione di avvio del procedimento, che aveva riguardo esclusivamente all’avvenuta modifica delle zone farmaceutiche.
Inoltre, la Commissione Farmaceutica Regionale non si sarebbe limitata a fornire, per come previsto dalla normativa, il richiesto parere, ma avrebbe svolto attività istruttoria, financo chiedendo un parere all’Avvocatura regionale.
Tale ultimo parere, d’altra parte, non è stato reso noto all’interessata, pur essendo fondamento della decadenza che, anche per questo profilo, sarebbe illegittima.
Più nel merito, l’amministrazione avrebbe equivocato i fatti, omettendo di considerare che il trasferimento della sede farmaceutica è avvenuto prima della modifica della pianta organica, operata solo con delibera n. 4 del 2022.
Il trasferimento, piuttosto, era stato operato fondandosi sull’originaria delibera di Giunta comunale n. 34 del 2017, ed espressamente autorizzato con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2302 del 2021.
D’altra parte, da un lato il Comune di Grotteria non aveva inteso conformarsi al contenuto ella successiva sentenza n. 7529 del 2021; dall’altro la Regione Calabria aveva omesso di considerare che la condizione apposta con la più volte citata delibera di Giunta n. 34 del 2017 si era verificata.
Quindi non potevano ritenersi integrate le condizioni che conducono alla revoca della licenza farmaceutica, e il provvedimento impugnato sarebbe sproporzionato e irragionevole.
3. – Si è costituita la Regione Calabria, difendendo la correttezza del proprio operato.
Ha sottolineato che l’art. 21- bis , comma 1, l.r. 13 maggio 1996, n. 7, «a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l’adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti» . Da qui, l’assenza del vizio di incompetenza pure denunciato.
Ha rivendicato di aver regolarmente consentito la partecipazione endoprocedimentale, ha difeso la scelta della Commissione Farmaceutica Regionale di svolgere una rigorosa istruttoria al fine di rendere il parere demandatogli, ha difeso nel merito la propria decisione, evidenziando che il trasferimento della sede farmaceutica è avvenuta in assenza di autorizzazione e in violazione della normativa vigente.
4. – Si è costituito anche il Comune di Grotteria, evocato in giudizio dalla ricorrente.
Ha incentrato le proprie difese nel sottolineare che giammai la ricorrente era stata autorizzata al trasferimento della sede farmaceutica, cosicché la sua condotta integrerebbe senza dubbio i requisiti per la decadenza.
5. – Nel corso del giudizio, avendo RI TI nuovamente adito il Consiglio di Stato per l’ottemperanza della sentenza n. 7529 del 2021, è intervenuta la sentenza della Sez. III, del 18 dicembre 2025, n. 10024.
Si trascrive il passaggio motivazionale fondamentale: «Con la richiamata sentenza n. 6317/2022, questa Sezione ha già evidenziato che, dalla pronuncia n. 7529/2021, è promanato un vincolo conformativo di carattere procedimentale, cha ha imposto all’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia mediante l’adozione di un nuovo atto, istruito e motivato nell’osservanza dei principi ricognitivi dei limiti del potere discrezionale esercitabile dall’Amministrazione in materia di trasferimento delle farmacie nell’ambito della zona di pertinenza. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, dunque, la sentenza non imponeva di adottare il provvedimento autorizzativo del trasferimento della farmacia, né tantomeno di retrodatarlo “a far tempo della istanza presentata il 22 luglio 2019”. A seguito della sentenza del TAR Calabria n. 168/2025, che ha ripristinato il previgente assetto della pianta organica delle sedi farmaceutiche, deve riconoscersi nuovamente la possibilità di dare esecuzione alla sentenza n. 7529/2021. A differenza di quanto sostenuto dal Comune, infatti, nel caso di specie non rileva il termine di decadenza annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a., venendo piuttosto in rilievo la prescrizione decennale propria dell’actio iudicati» .
Prosegue il giudice dell’ottemperanza: «Neppure l’adozione del decreto dirigenziale n. 4906 del 4/04/2025, con cui la Regione Calabria ha dichiarato la decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica della ricorrente, è di ostacolo all’accoglimento del ricorso. Tale provvedimento risulta, infatti, attualmente sospeso dall’ordinanza cautelare del TAR Calabria n. 295/2025» .
6. – Le parti si sono scambiante infine memorie, nel corso delle quali la Regione Calabria ha sottolineato come sia in svolgimento l’ iter procedimentale per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7529 del 2021, e hanno discusso il ricorso all’udienza pubblica del 18 marzo 2026, all’esito della quale il Tribunale ha riservato la decisione.
7. – Deve escludersi che il provvedimento impugnato sia stato emanato da un organo incompetente.
Infatti, come evidenziato dalla difesa regionale, l’art. 21- bis , comma 1, l.r. 13 maggio 1996, n. 7, introdotto con l’art. 14, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 4, ha attribuito le attività di gestione o negoziale nonché l’adozione di atti o provvedimenti amministrativi ai dirigenti della Regione Calabria.
8. – Deve anche escludersi che il provvedimento conclusivo del procedimento di decadenza individui cause di decadenza diverse da quelle indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, in cui si legge chiaramente che il fatto che la sede farmaceutica non risultasse più all’interno della zona attribuita, «unitamente all’assenza della prescritta autorizzazione comunale al trasferimento, integra la fattispecie della “reiterata irregolarità nell’esercizio della farmacia”, che legittima l’adozione del provvedimento di decadenza ex art. 113, lett. e), R.D. 27 luglio 1934, n. 1265» .
9. – Nondimeno, la necessaria puntigliosa ricostruzione della vicenda controversia semplifica lo scioglimento dei nodi posti dall’odierno ricorso e rivela la fondatezza degli ulteriori vizi denunciati dalla ricorrente.
10. – La decadenza si fonda su un unico presupposto, e cioè che dall’8 maggio 2021 l’attività risulta esercitata nella nuova sede senza la preventiva autorizzazione del Comune di Grotteria e senza il necessario nullaosta dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
Ed effettivamente, è innegabile che la ricorrente abbia trasferito la sede farmaceutica senza avere ottenuto l’autorizzazione comunale e il nulla osta della competente Azienda Sanitaria Provinciale.
Perché sia pronunciata la decadenza, nondimeno, occorre che vi sia «constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica» (art. 113, comma 1, lett. e) r.d. 27 luglio 1934, n. 1265).
La valutazione deve avvenire in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si è verificata la violazione.
Quindi, la Regione Calabria avrebbe dovuto tener conto di una serie di elementi che incidono sulla qualificazione, in termini di negligenza, della condotta di RI TI e sull’esistenza di un danno alla salute pubblica.
Nello specifico, non si poteva trascurare che il diniego di trasferimento della sede farmaceutica all’interno della propria zona di competenza è stato accertato come illegittimo dal Consiglio di Stato; che il giudice d’appello aveva autorizzato con misura cautelare adottata il 7 maggio 2021, n. 2302; che, se è vero che la pronuncia definitoria della controversia ha fatto venir meno l’efficacia della misura cautelare, tuttavia l’amministrazione avrebbe dovuto conformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7529 del 2021, rideterminandosi «sull’istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia mediante l’adozione di un nuovo atto, istruito e motivato nell’osservanza dei principi ricognitivi dei limiti del potere discrezionale esercitabile dall’Amministrazione in materia di trasferimento delle farmacie nell’ambito della zona di pertinenza» ; che invece il Comune di Grotteria aveva illegittimamente proceduta alla modifica della pianta organica.
In sostanza, la condotta della ricorrente, pur adottata in mancanza delle prescritte autorizzazioni, si connota per il fatto che è maturata nel contesto dell’esercizio illegittimo delle potestà amministrative.
11. – In questi termini, la condotta dell’odierna ricorrente non risulta connotata da quei requisiti di gravità che giustificano il provvedimento decadenziale e il ricorso merita accoglimento, con annullamento del provvedimento impugnato.
La Regione Calabria rivaluterà l’esistenza dei presupposti per pronunciare la decadenza, tenendo conto delle osservazioni di cui al § 10. e degli esiti della rivalutazione, da parte del Comune di Grotteria, dell’istanza di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica.
12. – La complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite, eccezion fatta per il contributo unificato, che Regione Calabria e Comune di Grotteria, in solido, dovranno rimborsare alla parte ricorrente in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis .1 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del dirigente generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria del 4 aprile 2025, n. 4906.
Compensa tra le parti le spese di lite, eccezion fatta per il contributo unificato, che Regione Calabria e Comune di Grotteria, in solido, dovranno rimborsare alla parte ricorrente in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis .1 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente
NC TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC TA | VO RE |
IL SEGRETARIO