TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 571
TAR
Decreto cautelare 26 aprile 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
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TAR
Sentenza 27 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza del dirigente regionale

    Il Tribunale ha escluso l'incompetenza, richiamando l'art. 21-bis, comma 1, l.r. 13 maggio 1996, n. 7, che attribuisce ai dirigenti regionali le attività di gestione e l'adozione di provvedimenti amministrativi.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per discostamento dai fatti contestati nell'avvio del procedimento

    Il Tribunale ha escluso questo vizio, ritenendo che la comunicazione di avvio del procedimento indicasse chiaramente che la sede farmaceutica non rientrava più nella zona attribuita, unitamente all'assenza di autorizzazione comunale, integrando la fattispecie di reiterata irregolarità.

  • Accolto
    Vizio di istruttoria e motivazione per la condotta della farmacista

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che la condotta della ricorrente, pur in mancanza delle prescritte autorizzazioni, si sia verificata nel contesto dell'esercizio illegittimo delle potestà amministrative da parte del Comune e della Regione. Pertanto, la condotta non è stata connotata dai requisiti di gravità che giustificano il provvedimento decadenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 571
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 571
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo