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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 75544/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa Enrica Ciocca Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 75544/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
FA con sede legale in Roma, via Nicolò Porpora n. 9, P.I.: , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore ed con sede legale in Roma, via CP_2
Nicolò Porpora n. 9, P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 rappresentate e difese dall'Avv. Iolanda Giordanelli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, via Val Chisone n. 35, giusta delega depositata in via telematica in allegato all'atto di citazione
ATTRICI contro con sede legale in Latina, alla via Pio VI n. 36, P.I.: Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Giulio Nevi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianluca Caporossi in Roma, alla via M. Fascetti n. 5, giusta delega depositata in via telematica in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: 152005 – cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione e l'espletamento della prova ritualmente articolata, accogliere la domanda attorea e dichiarare la risoluzione e/o la nullità delle scritture private di cessione quote di cui in premessa del 29.11.2013 dell'1.02.2014 e per l'effetto obbligare la alla restituzione, in favore della e della di quanto percepito CP_3 Parte_1 CP_2 Contr uddette scritture, ossia € 124.5 00,00 per la o Pt_1 delle maggiori o minori somme che saranno accertate o di causa, oltre inte e rivalutazione monetaria a far data dall'effettiva apprensione dei versamenti e sino al soddisfo. In subordine, per indebito arricchimento. Con condanna al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi”.
PARTE CONVENUTA: rassegna le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta nonché da proprie memorie ex art. 183, VI comma, II e III termine c.p.c. e da verbali di causa. Nella comparsa di costituzione e risposta precisa le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi dell'art. 164, comma 4, cpc siccome indeterminato ed incerto con riguardo al petitum e/o alla causa petendi;
- in via pregiudiziale, nella denegata ipotesi si dovesse accertare, con onere a carico delle società attrici che lo sostengono, che i titoli di credito in forza dei quali sono stati emessi i D.I. n. 29422/2017 e n. 29457/2017 venivano rilasciati alla a seguito della Controparte_3 sottoscrizione dei compromessi di vendita del 29.11.201 rare comunque improponibili, improcedibili ed inammissibili le domande attrici stante la preclusione derivante dal precedente giudicato ex art. 2909 c.c. di cui ai decreti ingiuntivi n. 29422/2017 e n. 29457/2017 emessi dal Tribunale di Roma rispettivamente nei confronti della e della CP_2Cont in atti;
CP_1 ale nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalle attrici perché totalmente infondate in fatto ed in diritto, oltre che integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- sempre nel merito, in via gradata ed eventuale nonché con riserva di impugnazione, disporre la compensazione del diritto di credito della portata dai decreti ingiuntivi Controparte_3 n. 29422 e n. 29457 del 29.12.2017 con la lmente accertata in corso di causa come dovuta alle società attrici.
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con 1.- Con atto di citazione notificato in data 30/11/2021 le società e in CP_1 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la deducendo: Controparte_3
- che, con scritture private in data 29/11/2013 e 1/2/2014, si erano obbligate ad acquistare dalla al prezzo di € 200.000,00 ciascuna, una parte delle quote di partecipazione della CP_3
Businessmen s.r.l., in modo tale da divenirne socie, unitamente alla convenuta;
- che all'art. 4 delle suddette scritture private le parti avevano previsto la rateizzazione del pagamento del prezzo delle quote in tranches da corrispondere a mezzo assegno bancario non trasferibile e di procedere alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita entro la data del 10/2/2015; Con
- che, in particolare, la avrebbe dovuto corrispondere il prezzo con le seguenti CP_1 modalità: € 50.000,00 entro il 20/2/2014, € 50.000,00 entro il 20/5/2014, € 50.000,00 entro il
20/8/2014, € 45.000,00 entro il 20/11/2014 ed i restanti € 5.000,00 al momento della stipula del contratto definitivo;
parimenti, la avrebbe dovuto pagare il prezzo come segue: € CP_2 30.000,00 entro il 10/02/2014, € 50.000,00 entro il 10/6/2014, € 50.000,00 entro il 10/10/2014,
€ 50.000,00 entro il 10/1/2015 e la restante parte, pari ad € 20.000,00, all'atto della stipulazione del contratto definitivo;
- che, per far fronte agli impegni assunti, le attrici avevano emesso titoli di credito, di cui alcuni erano stati incassati dalla convenuta, mentre altri, su accordo delle parti, erano stati annullati o richiamati;
- che, anteriormente della scadenza del termine per la stipulazione del contratto definitivo di vendita, le attrici avevano inviato, a mezzo lettera raccomandata a/r e prima tramite messaggio posta elettronica, una comunicazione con cui avevano affermato di voler risolvere il contratto de quo a causa di gravi eventi riguardanti la società convenuta ed alcuni dei suoi soci;
- che, in particolare, le società attrici avevano appreso che a carico dei soci della convenuta, in specie ed altri, era stato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Parte_2
Tribunale di Latina il reato di infedeltà patrimoniale, per aver distratto dalla Latina Immobiliari
s.r.l., di cui era amministratore, beni immobili, che aveva poi riacquistato tramite la
[...]
la quale, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stata amministrata da un CP_3 prestanome, ma di fatto gestita dal;
Pt_2
- che le suddette circostanze, se fossero state note alle attrici, avrebbero precluso la sottoscrizione dei contratti preliminari per l'acquisto delle quote societarie per cui è causa, poiché le attrici erano cadute in errore sulle qualità dei soci e sulla trasparenza della situazione patrimoniale della convenuta;
- che, pertanto, il contratto preliminare in questione era annullabile ex artt. 1428 e 1429 c.c. per errore essenziale e per dolo omissivo, poiché i suddetti fatti erano stati occultati intenzionalmente dalla venditrice;
- che, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., vige per le parti contraenti il dovere di informare le controparti di tutte le circostanze che possono influire sulla conclusione del contratto;
- che la convenuta aveva tenuto un atteggiamento doloso anche nella fase esecutiva del preliminare di vendita, atteso che, pur avendo ricevuto la comunicazione di risoluzione dei contratti, aveva intrapreso un'azione legale volta a recuperare parte delle somme non corrisposte, Co facendo valere i titoli ricevuti dalla . al momento della sottoscrizione della scrittura CP_1 privata, con evidente malafede di Controparte_3
- che le scritture private erano ormai prive di efficacia giuridica, non essendo intervenuta la stipulazione del contratto definitivo entro il 10.5.2015, nonostante le attrici avessero corrisposto parzialmente quanto pattuito;
- che il termine indicato nel contratto preliminare per la stipula del definitivo era essenziale per volontà delle parti, in quanto l'effettivo trasferimento delle quote (ovvero l'utilità economica del contratto) doveva avvenire con il saldo del prezzo pattuito, cioè al momento della stipula del definitivo.
Tanto premesso, le società attrici chiedevano l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Con comparsa depositata l'11/4/2022 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione ai ex art. 164, comma 4 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi.
Nel merito, la convenuta osservava che la parte attrice non aveva fornito idonea prova della somma incassata dalla convenuta con riferimento agli accordi inter partes, essendosi limitata a produrre copia di sei titoli di credito, quattro dei quali rilasciati dalle attrici in favore della convenuta per la regolamentazione di diversi rapporti societari, segnatamente finanziamenti e mutui, in forza dei quali, in data 29/12/2017, erano stati emessi dal Tribunale Ordinario di Roma due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti delle attrici, che non erano stati opposti.
La eccepiva, pertanto, il giudicato formatosi per effetto dei suddetti Controparte_3 provvedimenti monitori non opposti, ostativo all'accertamento richiesto dalla controparte circa l'emissione dei suddetti titoli di credito in esecuzione dei contratti preliminari di vendita delle quote societarie stipulati in data 29/11/2013 e 1°/2/2014.
Nel merito, la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata dalle società attrici. C In particolare, la sosteneva che la aveva emesso due assegni Controparte_3 CP_1 di € 50.000,00 in vista delle scadenze previste dal compromesso di vendita del 29/11/2013, ma che tali titoli di credito non erano stati incassati dalla convenuta, in quanto richiamati dopo il versamento per impossibilità della di poterli onorare. La convenuta esponeva che Parte_1
C neanche gli altri assegni bancari depositati in copia dalla erano mai stati incassati CP_1 dalla convenuta, non essendo mai stati posti all'incasso su richiesta della stessa Parte_1 poi erano stati oggetto di furto in suo danno, a seguito del quale non ne aveva chiesto l'ammortamento. C Contro La convenuta evidenziava, inoltre, che anche la come la . era inattiva da CP_2 tempo e di fatto in liquidazione e che l'assegno bancario di € 30.000,00 dalla stessa emesso, quale caparra confirmatoria, per onorare la prima scadenza contrattuale era stato richiamato e non incassato, per impossibilità della società di poterlo pagare ed il 12/2/2014 l'assegno era stato sostituito con un altro dello stesso importo, incassato dalla convenuta a seguito dell'inadempienza della in ordine alle successive scadenze previste dalla scrittura del CP_2
1°/2/2014.
La esponeva che nessun altro titolo di credito era stato rilasciato dalla Controparte_3 [...]
CP_ a suo favore, atteso che gli ulteriori assegni depositati dalla controparte riguardavano la regolamentazione di precedenti finanziamenti concessi alla suddetta società.
In subordine, la convenuta eccepiva l'estinzione per compensazione del credito avversario che fosse stato eventualmente accertato con i propri maggiori crediti di cui ai decreti ingiuntivi nn.
29422 e 29457 del 29.12.2017.
La convenuta contestava la natura essenziale del termine previsto per la stipulazione dei contratti definitivi di vendita, che era stato più volte prorogato dalle attrici, che avevano differito ripetutamente le scadenze di pagamento del prezzo. Contestava la ricezione della missiva datata
2/4/2014, avente ad oggetto la risoluzione dei contratti preliminari di vendita delle quote societarie e il valore probatorio del documento depositato in atti, dato che non era stato inviato al proprio legale rappresentante pro tempore e che la email allegata dalle attrici non aveva alcuna efficacia probatoria ex art. 2702 c.c., perché sfornita di firma digitale.
La contestava, inoltre, che le società attrici avessero deciso di risolvere i Controparte_3 contratti preliminari di vendita dopo aver appreso degli eventi riguardanti la società venditrice e alcuni soci, osservando che le attrici, a sostegno delle proprie deduzioni, avevano allegato copia di un articolo datato 31/5/2018 e copia di una sentenza della Corte di cassazione del 2013, su una vicenda riguardante , che non aveva alcun collegamento con la notizia relativa Parte_2 al reato di infedeltà patrimoniale ipotizzato a suo carico.
La convenuta evidenziava al riguardo che gli eventi cui avevano fatto riferimento le attrici risalivano a maggio 2018, quindi non avevano potuto influenzare la sottoscrizione dei contratti preliminari di vendita, avvenuta nel 2014, sicché non era imputabile alla convenuta alcun comportamento in malafede, né le attrici potevano essere incorse in alcun errore in merito alle valutazioni dei soci e alla trasparenza della situazione patrimoniale della promittente venditrice.
Esperiti gli incombenti preliminari, respinta, all'udienza del 2/5/2022, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ed assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI,
n. 1 c.p.c. la parte attrice chiedeva, in subordine, la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate nell'atto di citazione a titolo di indebito arricchimento.
Istruita la causa solo in via documentale, la causa era assunta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 2.- Si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. n. 11751 del 15.5.2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 comma quarto c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (Cass. S.U. n. 8077 del 22.5.2012; Cass. n. 21644 del
14.10.2014).
La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda proposta dalla parte attrice sono state esplicitate, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Va altresì ribadito il rigetto delle istanze istruttorie, tutte relative a pagamenti o a circostanze generiche o irrilevanti ai fini del decidere.
Co 3.- Le società e in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, CP_1 CP_2 hanno instaurato il presente giudizio nei confronti della chiedendo la Controparte_3 risoluzione o la nullità dei preliminari di cessione di parte delle quote della società Businessmen
s.r.l., sottoscritti con la convenuta rispettivamente in data 29/11/2013 e 1/2/2014, con conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in esecuzione dei suddetti contratti.
Si rileva, tuttavia, che la parte attrice, nella narrativa dell'atto di citazione, ha chiesto l'annullamento dei medesimi preliminari ex artt. 1428, 1429 e 1439 c.c. per errore o dolo della convenuta nella fase prodromica alla stipulazione dei contratti de quibus, anche se nelle conclusioni in calce all'atto introduttivo e alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. ha chiesto la nullità dei contratti preliminari inter partes. Con Si deve, dunque, ritenere che le società e abbiano inteso proporre sia la CP_1 CP_2 domanda di nullità che di annullamento di detti contratti preliminari sulla base delle allegazioni di fatto dell'atto introduttivo.
La ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione attorea Controparte_3 per effetto del giudicato formatosi per effetto dei decreti ingiuntivi n. 29422/2017 e n.
29457/2017 emessi inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma. E' documentale che il 29/12/2017 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso dell'odierna convenuta, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 29422/2017, N.R.G. 81238/2017, con cui ha ingiunto alla il pagamento in favore della della somma di € CP_2 Controparte_3
120.000,00 in forza degli assegni tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dalla CP_2
rispettivamente, il 10/9/2014 per la somma di € 50.000,00 ed il 10/12/2014, per l'importo
[...] di € 70.000,00, in virtù di pregressi rapporti commerciali e societari tra le parti. E' parimenti provato che il 29/12/2017 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso dell'odierna convenuta, ha emesso, altresì, il decreto ingiuntivo n. 29457/2017, N.R.G. 80755/2017, con cui ha ingiunto alla il pagamento in favore della della somma di € 100.000,00 Parte_1 Controparte_3 in forza degli assegni tratti sulla Banca Popolare di Vicenza dalla rispettivamente, Parte_1 il 1°/7/2014 per la somma di € 50.000,00 ed il 25/7/2014, per l'importo di € 50.000,00, in virtù di pregressi rapporti commerciali e societari tra le parti.
Ebbene, i citati decreti ingiuntivi, in quanto pacificamente non opposti, hanno efficacia di giudicato sulla riconducibilità dei quattro assegni sopra menzionati a rapporti commerciali e societari tra le parti nonchè sulla debenza dei relativi importi, che non può essere rivalutata, nè imputati al pagamento del prezzo pattuito con i contratti preliminari di cessione di quote su cui si controverte. In parte qua, con riferimento ai titoli di credito sopra indicati, è fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta.
Viene in rilievo il principio di diritto, condiviso dall'adito collegio, secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. civ. n. 22465 del 24/09/2018).
Nel merito, la domanda attorea di nullità dei contratti preliminari di cessione di quote è infondata e deve essere respinta. Invero, la parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità dei contratti preliminari di vendita di quote della società Businessmen s.r.l. stipulati con la Controparte_3 deducendo di essere incorsa in errore essenziale sulla qualità dei soci e sulla trasparenza
[...] della situazione patrimoniale della convenuta ed in quanto quest'ultima avrebbe intenzionalmente taciuto e occultato circostanze che – se conosciute dalle società attrici – avrebbero precluso la conclusione dell'affare.
Non sono state allegate ipotesi di nullità.
Ed invero, la nullità del contratto è disciplinata in via generale dall'art. 1418 c.c., che, al primo comma, prevede l'ipotesti generale di contrarietà a norme imperative, al secondo comma sancisce le ipotesi di nullità strutturale del contratto per mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1325 c.c., nonché i casi di nullità per illiceità della causa o dei motivi nel caso previsto dall'art. 1345 c.c. e al terzo comma rinvia ai casi di nullità del contratto previsti espressamente ex lege. Nel caso in esame, non ricorre alcuna ipotesi di nullità dei contratti controversi, non potendo la nullità derivare dalla circostanza, dedotta dalle attrici, che, nella fase prodromica alla stipulazione dei preliminari, la convenuta aveva sottaciuto che Parte_2 ed altri soci della convenuta – venditrice - erano stati sottoposti ad indagini preliminari per il reato di infedeltà patrimoniale, in ragione del quale era stato disposto il sequestro dei suoi beni.
E' infondata, altresì, la domanda attorea di annullamento dei contratti preliminari di cessione di quote sociali per errore o dolo.
Le attrici hanno dedotto, con il libello introduttivo, l'errore essenziale in cui sarebbero incorse nella stipulazione dei contratti preliminari di cessione di quote della Businssmen per aver ignorato, a causa della reticenza della controparte, che ed altri soci della Parte_2 convenuta erano stati sottoposti ad indagini preliminari per il reato di infedeltà patrimoniale, in ragione del quale era stato disposto il sequestro dei beni del;
con la memoria ex art. Pt_2
183, co. VI, n. 1 c.p.c. la parte attrice ha, inoltre, affermato la sussistenza dell'errore essenziale sul valore effettivo delle quote oggetto dei preliminari, in realtà notevolmente inferiore di quanto rappresentato dalla promittente cedente.
L'assunto attoreo è infondato sotto entrambi i profili.
Si rileva in primis che la condizione di indagati del e di altri soci della convenuta non Pt_2 costituiva una condizione essenziale dei contratti de quibus tale da configurare come un vizio del consenso, trattandosi di circostanze estranee alla struttura dei contratti ed ininfluenti ai fini dell'obbligazione assunta dalle attrici di stipulare i contratti definitivi di cessione di quote di una società terza.
Si rileva, inoltre, che persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 1842/2016, il Persona_1
7/2/2019 ha rimesso la querela sporta avverso , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
per il reato di infedeltà patrimoniale e questi ultimi, in pari data, hanno accettato la
[...] rimessione di querela, quindi il P.M., con decreto del 14/2/2019, ha revocato il sequestro preventivo disposto contro i suddetti indagati (doc. 14 parte convenuta).
E' parimenti priva di pregio la dedotta annullabilità dei suddetti contratti per dolo della convenuta.
Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439
c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del
"deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto.
Va, poi, aggiunto, conformemente alla giurisprudenza prevalente, che l'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare (Cass. civ. n. 29010 del 12/11/2018).
La dedotta erronea valutazione del valore delle quote della Businessmen non era, dunque, idonea ad integrare gli estremi dell'errore o del dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., a prescindere dalla tempestività della relativa deduzione.
E' infondata, altresì, la domanda attorea di risoluzione dei contratti preliminari di cessione di quote inter partes. Invero, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Il medesimo criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (Cass. civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass. civ. sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cass. civ, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. civ. sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
Tanto premesso, risulta per tabulas che la ha stipulato due contratti Controparte_3
Co preliminari di cessione di quota della Businssmen, rispettivamente, con la in data CP_1
29/11/2013 e con la il 1°/2/2014, denominate entrambe “compromesso di vendita CP_2 quote societarie”, con cui le attrici si sono obbligate a pagare il relativo prezzo, pattuito nella misura di € 200.000 per ciascuna società, in tranches da versare periodicamente a mezzo di assegno bancario, fino ad addivenire, entro e non oltre la data del 10.1.2015 (contratto stipulato con la e del 10.2.2015 (preliminare concluso con la , alla stipula del Parte_1 CP_2 contratto definitivo.
Parte convenuta ha eccepito che le società attrici non avevano onorato i pagamenti alle scadenze pattuite e che gli assegni consegnati in garanzia erano stati richiamati su richiesta delle promissarie acquirenti in quanto le stesse non avevano risorse per onorarle.
Al fine di provare il pagamento delle tranches entro le scadenze pattuite con i suddetti contratti, le società attrici hanno prodotto dei titoli di credito, in relazione ai quali, con riferimento agli assegni tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dalla rispettivamente, il CP_2
10/9/2014 per la somma di € 50.000,00 ed il 10/12/2014, per l'importo di € 70.000,00, ed in relazione agli assegni tratti sulla Banca Popolare di Vicenza dalla Parte_1 rispettivamente, il 1°/7/2014 per la somma di € 50.000,00 ed il 25/7/2014, per l'importo di €
50.000,00, sussiste, come detto, il giudicato in ordine alla loro emissione in virtù di rapporti commerciali tra le parti, che parte convenuta ha indicato in finanziamenti.
E' stato prodotto un estratto conto asseritamente intestato alla società dal quale Parte_1 risultano due bonifici (12.2.2013 e 15.2.2013) quale acconti per “futuro acquisto quote CP_3
” e beneficiario e tre assegni, con matrici che riportano il nome di
[...] Parte_2 [...]
( del 28.5, 30.09 e 9.12.2013): tali importi non sono riferiti alla Businessmen s.r.l., non Pt_2 sono quietanziati con riferimento ad uno specifico rapporto, sono tutti tranne uno anteriori alla stipula del preliminare e tutti anteriori alle scadenze previste nel preliminare, in cui non si da atto di alcun avvenuto pagamento pregresso, per cui non risulta alcun nesso con il preliminare oggetto di causa.
L'attrice ha allegato la quietanza di pagamento dell'assegno n. 0004215665.12 dell'importo di €
50.000 e dell'assegno n. 0850926829.12 di € 50.000: nondimeno, non vi è prova che i suddetti titoli di crediti si riferissero ai versamenti cui erano obbligate le attrici in forza dei contratti preliminari di vendita stipulati con la convenuta e non ad altri rapporti intercorrenti tra le parti.
Non vi è corrispondenza, infatti, tra le date indicate sulle quietanze e le scadenze entro cui avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti previsti dai contratti preliminari di vendita.
Sussiste, dunque, la prova che le attrici non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti dai contratti C Contro preliminari di vendita del 29/11/2013 con la . e del 1°/2/2014 con la il CP_2 mancato trasferimento delle quote della Businessmen in favore delle attrici non è ascrivibile all'inadempimento della bensì al mancato pagamento del corrispettivo con Controparte_3 le modalità previste dai contratti preliminari inter partes, che prevedevano l'obbligo per le promittenti cessionarie di provvedere al pagamento del prezzo in modalità rateizzata, con l'obbligo di provvedere al solo saldo di € 5000,00 al momento della stipulazione dei contratti definitivi.
Ne deriva che, in relazione ai contratti preliminari di cessione di quote inter partes, non può essere accolta la domanda attorea di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per inadempimento della società convenuta.
E' priva di efficacia probatoria, ai fini della risoluzione dei preliminari di vendita, il messaggio Co di posta elettronica inviato dall'amministratore unico della e della in data CP_2 CP_1
2/4/2014 a , socio amministratore della e non all'indirizzo Parte_2 Controparte_3 di posta elettronica della società, in mancanza di prova che sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscenza della destinataria, in mancanza di idoneo riscontro documentale in ordine alla ricezione della stessa. Ad abundantiam, la suddetta missiva sarebbe stata in ogni caso inidonea a determinare la risoluzione dei contratti de quibus.
Premesso che nella citata lettera inviata il 2/4/2014 le attrici hanno fatto generico riferimento, a giustificazione della risoluzione dei contratti, a gravi informazioni apprese riguardo alla
[...] ed ai suoi soci, si rileva che il procedimento penale intrapreso a carico di CP_3 [...]
, e per il reato di infedeltà patrimoniale e i fatti Pt_2 Parte_3 Parte_4 sottesi allo stesso non integravano gli estremi dell'inadempimento dell'odierna convenuta idoneo da determinare la risoluzione del contratto.
Infine, non può considerarsi verificata, nel caso in esame, la risoluzione di diritto dei contratti ai sensi dell'art. 1457 c.c. in ragione dell'inutile decorso del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo. A tale riguardo si richiama la giurisprudenza prevalente, secondo cui: “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta
l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta
l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello per non aver adeguatamente motivato il giudizio di inessenzialità del termine di consegna di una cucina, pattuito "entro e non oltre" una certa data, senza considerare le numerose chiamate al venditore risultanti dai tabulati telefonici né la testimonianza del coniuge dell'acquirente, ritenuta aprioristicamente inattendibile)” (Cass. civ. sez. 2, Sentenza n. 25549 del 06/12/2007). Nel caso in esame, premesso che non vi è prova della natura essenziale del termine fissato per la stipulazione del contratto definitivo di cessione di quote, l'inutile decorso dello stesso non è Cont imputabile alla convenuta, bensì alle società e che si sono rese CP_2 CP_1 inadempienti agli obblighi assunti con i contratti preliminari di cessione delle quote della
Businssmen, quindi la domanda attorea di risoluzione dei contratti preliminari inter partes non merita accoglimento. Co Sulla base delle suesposte considerazioni, le domande proposte dalla e dalla CP_1 [...]
CP_ avverso la deve essere rigettate. CP_3 CP_3
E' inammissibile perché tardiva, infine, la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle somme di cui in citazione a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Invero, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande
"modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla
(e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria” (Cass. civ. sez. un. n. 12310 del 15/06/2015; Cass. civ. sez. un. n. 22404 del
13/09/2018).
Nella specie, l'azione attorea ex art. 2041 c.c. è inammissibile, essendo stata proposta con la memoria ex art. 183, co. VI, n 1 c.p.c. come domanda nuova, aggiuntiva rispetto a quelle già proposte, non anche come la modificazione in senso sostitutivo delle domande originarie.
In ogni caso la domanda difetta di residualità, nel senso che “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito” (art. 2042 c.c.).
La valutazione relativa a tale residualità rispetto ad altra azioni (di fonte contrattuale ovvero aquiliana) è da compiersi in astratto, e perciò prescindendo dalla previsione dell'esito di tale azione, con la conseguenza che se il dedotto pregiudizio è conseguenza della stipulazione ovvero dell'esecuzione di un contratto, l'azione generale in questione non è ammissibile (Cass.civ. 16 dicembre 2010, n. 25461; Cass.civ. 3 ottobre 2007, n. 20747).
Va da sé, in via speculare, che, in presenza di contratto dalla cui esecuzione sia determinato pregiudizio patrimoniale di una parte e arricchimento dell'altra, l'azione è proponibile solo quando lo stesso sia nullo, trovando giustificazione l'azione in questione proprio nell'accertamento della non proponibilità dell'azione contrattuale derivante dalla nullità del titolo che ne costituisce il fondamento: una delle situazioni tipiche riconducibili alla funzione dell'azione per indebito arricchimento (eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con correlativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto) è, infatti, quella del contratto nullo nel caso in cui una delle parti abbia eseguito la sua prestazione (cfr. Cass. 2 aprile 2009, n. 8040; Cass. 17 maggio 2007,
n. 11461).
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico
(Cass.civ. sez. 3, 18 ottobre 2024 n. 27008).
Tenuto conto delle azioni contrattuali proposte e delle allegazioni sottese, la domanda di ingiustificato arricchimento è in ogni caso inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle società attrici e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore indeterminabile di complessità media del giudizio e considerata la nota spese depositata dal procuratore di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sul procedimento N.R.G. 75544/2021 tra Parte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- DICHIARA inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalle società Pt_1
e avverso la
[...] CP_2 Controparte_3
2- RIGETTA le altre domande proposte dalle società e avverso Parte_1 CP_2 la Controparte_3
3- CONDANNA le società attrici, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese di lite che si liquidano in misura pari ad € 10.000,00 per compenso professionale, oltre IVA
e CPA nella misura di legge ed al 15% a titolo di spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa Enrica Ciocca Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 75544/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
FA con sede legale in Roma, via Nicolò Porpora n. 9, P.I.: , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore ed con sede legale in Roma, via CP_2
Nicolò Porpora n. 9, P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 rappresentate e difese dall'Avv. Iolanda Giordanelli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, via Val Chisone n. 35, giusta delega depositata in via telematica in allegato all'atto di citazione
ATTRICI contro con sede legale in Latina, alla via Pio VI n. 36, P.I.: Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Giulio Nevi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianluca Caporossi in Roma, alla via M. Fascetti n. 5, giusta delega depositata in via telematica in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: 152005 – cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione e l'espletamento della prova ritualmente articolata, accogliere la domanda attorea e dichiarare la risoluzione e/o la nullità delle scritture private di cessione quote di cui in premessa del 29.11.2013 dell'1.02.2014 e per l'effetto obbligare la alla restituzione, in favore della e della di quanto percepito CP_3 Parte_1 CP_2 Contr uddette scritture, ossia € 124.5 00,00 per la o Pt_1 delle maggiori o minori somme che saranno accertate o di causa, oltre inte e rivalutazione monetaria a far data dall'effettiva apprensione dei versamenti e sino al soddisfo. In subordine, per indebito arricchimento. Con condanna al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi”.
PARTE CONVENUTA: rassegna le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta nonché da proprie memorie ex art. 183, VI comma, II e III termine c.p.c. e da verbali di causa. Nella comparsa di costituzione e risposta precisa le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi dell'art. 164, comma 4, cpc siccome indeterminato ed incerto con riguardo al petitum e/o alla causa petendi;
- in via pregiudiziale, nella denegata ipotesi si dovesse accertare, con onere a carico delle società attrici che lo sostengono, che i titoli di credito in forza dei quali sono stati emessi i D.I. n. 29422/2017 e n. 29457/2017 venivano rilasciati alla a seguito della Controparte_3 sottoscrizione dei compromessi di vendita del 29.11.201 rare comunque improponibili, improcedibili ed inammissibili le domande attrici stante la preclusione derivante dal precedente giudicato ex art. 2909 c.c. di cui ai decreti ingiuntivi n. 29422/2017 e n. 29457/2017 emessi dal Tribunale di Roma rispettivamente nei confronti della e della CP_2Cont in atti;
CP_1 ale nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalle attrici perché totalmente infondate in fatto ed in diritto, oltre che integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- sempre nel merito, in via gradata ed eventuale nonché con riserva di impugnazione, disporre la compensazione del diritto di credito della portata dai decreti ingiuntivi Controparte_3 n. 29422 e n. 29457 del 29.12.2017 con la lmente accertata in corso di causa come dovuta alle società attrici.
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con 1.- Con atto di citazione notificato in data 30/11/2021 le società e in CP_1 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la deducendo: Controparte_3
- che, con scritture private in data 29/11/2013 e 1/2/2014, si erano obbligate ad acquistare dalla al prezzo di € 200.000,00 ciascuna, una parte delle quote di partecipazione della CP_3
Businessmen s.r.l., in modo tale da divenirne socie, unitamente alla convenuta;
- che all'art. 4 delle suddette scritture private le parti avevano previsto la rateizzazione del pagamento del prezzo delle quote in tranches da corrispondere a mezzo assegno bancario non trasferibile e di procedere alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita entro la data del 10/2/2015; Con
- che, in particolare, la avrebbe dovuto corrispondere il prezzo con le seguenti CP_1 modalità: € 50.000,00 entro il 20/2/2014, € 50.000,00 entro il 20/5/2014, € 50.000,00 entro il
20/8/2014, € 45.000,00 entro il 20/11/2014 ed i restanti € 5.000,00 al momento della stipula del contratto definitivo;
parimenti, la avrebbe dovuto pagare il prezzo come segue: € CP_2 30.000,00 entro il 10/02/2014, € 50.000,00 entro il 10/6/2014, € 50.000,00 entro il 10/10/2014,
€ 50.000,00 entro il 10/1/2015 e la restante parte, pari ad € 20.000,00, all'atto della stipulazione del contratto definitivo;
- che, per far fronte agli impegni assunti, le attrici avevano emesso titoli di credito, di cui alcuni erano stati incassati dalla convenuta, mentre altri, su accordo delle parti, erano stati annullati o richiamati;
- che, anteriormente della scadenza del termine per la stipulazione del contratto definitivo di vendita, le attrici avevano inviato, a mezzo lettera raccomandata a/r e prima tramite messaggio posta elettronica, una comunicazione con cui avevano affermato di voler risolvere il contratto de quo a causa di gravi eventi riguardanti la società convenuta ed alcuni dei suoi soci;
- che, in particolare, le società attrici avevano appreso che a carico dei soci della convenuta, in specie ed altri, era stato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Parte_2
Tribunale di Latina il reato di infedeltà patrimoniale, per aver distratto dalla Latina Immobiliari
s.r.l., di cui era amministratore, beni immobili, che aveva poi riacquistato tramite la
[...]
la quale, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stata amministrata da un CP_3 prestanome, ma di fatto gestita dal;
Pt_2
- che le suddette circostanze, se fossero state note alle attrici, avrebbero precluso la sottoscrizione dei contratti preliminari per l'acquisto delle quote societarie per cui è causa, poiché le attrici erano cadute in errore sulle qualità dei soci e sulla trasparenza della situazione patrimoniale della convenuta;
- che, pertanto, il contratto preliminare in questione era annullabile ex artt. 1428 e 1429 c.c. per errore essenziale e per dolo omissivo, poiché i suddetti fatti erano stati occultati intenzionalmente dalla venditrice;
- che, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., vige per le parti contraenti il dovere di informare le controparti di tutte le circostanze che possono influire sulla conclusione del contratto;
- che la convenuta aveva tenuto un atteggiamento doloso anche nella fase esecutiva del preliminare di vendita, atteso che, pur avendo ricevuto la comunicazione di risoluzione dei contratti, aveva intrapreso un'azione legale volta a recuperare parte delle somme non corrisposte, Co facendo valere i titoli ricevuti dalla . al momento della sottoscrizione della scrittura CP_1 privata, con evidente malafede di Controparte_3
- che le scritture private erano ormai prive di efficacia giuridica, non essendo intervenuta la stipulazione del contratto definitivo entro il 10.5.2015, nonostante le attrici avessero corrisposto parzialmente quanto pattuito;
- che il termine indicato nel contratto preliminare per la stipula del definitivo era essenziale per volontà delle parti, in quanto l'effettivo trasferimento delle quote (ovvero l'utilità economica del contratto) doveva avvenire con il saldo del prezzo pattuito, cioè al momento della stipula del definitivo.
Tanto premesso, le società attrici chiedevano l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Con comparsa depositata l'11/4/2022 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione ai ex art. 164, comma 4 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi.
Nel merito, la convenuta osservava che la parte attrice non aveva fornito idonea prova della somma incassata dalla convenuta con riferimento agli accordi inter partes, essendosi limitata a produrre copia di sei titoli di credito, quattro dei quali rilasciati dalle attrici in favore della convenuta per la regolamentazione di diversi rapporti societari, segnatamente finanziamenti e mutui, in forza dei quali, in data 29/12/2017, erano stati emessi dal Tribunale Ordinario di Roma due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti delle attrici, che non erano stati opposti.
La eccepiva, pertanto, il giudicato formatosi per effetto dei suddetti Controparte_3 provvedimenti monitori non opposti, ostativo all'accertamento richiesto dalla controparte circa l'emissione dei suddetti titoli di credito in esecuzione dei contratti preliminari di vendita delle quote societarie stipulati in data 29/11/2013 e 1°/2/2014.
Nel merito, la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata dalle società attrici. C In particolare, la sosteneva che la aveva emesso due assegni Controparte_3 CP_1 di € 50.000,00 in vista delle scadenze previste dal compromesso di vendita del 29/11/2013, ma che tali titoli di credito non erano stati incassati dalla convenuta, in quanto richiamati dopo il versamento per impossibilità della di poterli onorare. La convenuta esponeva che Parte_1
C neanche gli altri assegni bancari depositati in copia dalla erano mai stati incassati CP_1 dalla convenuta, non essendo mai stati posti all'incasso su richiesta della stessa Parte_1 poi erano stati oggetto di furto in suo danno, a seguito del quale non ne aveva chiesto l'ammortamento. C Contro La convenuta evidenziava, inoltre, che anche la come la . era inattiva da CP_2 tempo e di fatto in liquidazione e che l'assegno bancario di € 30.000,00 dalla stessa emesso, quale caparra confirmatoria, per onorare la prima scadenza contrattuale era stato richiamato e non incassato, per impossibilità della società di poterlo pagare ed il 12/2/2014 l'assegno era stato sostituito con un altro dello stesso importo, incassato dalla convenuta a seguito dell'inadempienza della in ordine alle successive scadenze previste dalla scrittura del CP_2
1°/2/2014.
La esponeva che nessun altro titolo di credito era stato rilasciato dalla Controparte_3 [...]
CP_ a suo favore, atteso che gli ulteriori assegni depositati dalla controparte riguardavano la regolamentazione di precedenti finanziamenti concessi alla suddetta società.
In subordine, la convenuta eccepiva l'estinzione per compensazione del credito avversario che fosse stato eventualmente accertato con i propri maggiori crediti di cui ai decreti ingiuntivi nn.
29422 e 29457 del 29.12.2017.
La convenuta contestava la natura essenziale del termine previsto per la stipulazione dei contratti definitivi di vendita, che era stato più volte prorogato dalle attrici, che avevano differito ripetutamente le scadenze di pagamento del prezzo. Contestava la ricezione della missiva datata
2/4/2014, avente ad oggetto la risoluzione dei contratti preliminari di vendita delle quote societarie e il valore probatorio del documento depositato in atti, dato che non era stato inviato al proprio legale rappresentante pro tempore e che la email allegata dalle attrici non aveva alcuna efficacia probatoria ex art. 2702 c.c., perché sfornita di firma digitale.
La contestava, inoltre, che le società attrici avessero deciso di risolvere i Controparte_3 contratti preliminari di vendita dopo aver appreso degli eventi riguardanti la società venditrice e alcuni soci, osservando che le attrici, a sostegno delle proprie deduzioni, avevano allegato copia di un articolo datato 31/5/2018 e copia di una sentenza della Corte di cassazione del 2013, su una vicenda riguardante , che non aveva alcun collegamento con la notizia relativa Parte_2 al reato di infedeltà patrimoniale ipotizzato a suo carico.
La convenuta evidenziava al riguardo che gli eventi cui avevano fatto riferimento le attrici risalivano a maggio 2018, quindi non avevano potuto influenzare la sottoscrizione dei contratti preliminari di vendita, avvenuta nel 2014, sicché non era imputabile alla convenuta alcun comportamento in malafede, né le attrici potevano essere incorse in alcun errore in merito alle valutazioni dei soci e alla trasparenza della situazione patrimoniale della promittente venditrice.
Esperiti gli incombenti preliminari, respinta, all'udienza del 2/5/2022, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ed assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI,
n. 1 c.p.c. la parte attrice chiedeva, in subordine, la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate nell'atto di citazione a titolo di indebito arricchimento.
Istruita la causa solo in via documentale, la causa era assunta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 2.- Si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. n. 11751 del 15.5.2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 comma quarto c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (Cass. S.U. n. 8077 del 22.5.2012; Cass. n. 21644 del
14.10.2014).
La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda proposta dalla parte attrice sono state esplicitate, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Va altresì ribadito il rigetto delle istanze istruttorie, tutte relative a pagamenti o a circostanze generiche o irrilevanti ai fini del decidere.
Co 3.- Le società e in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, CP_1 CP_2 hanno instaurato il presente giudizio nei confronti della chiedendo la Controparte_3 risoluzione o la nullità dei preliminari di cessione di parte delle quote della società Businessmen
s.r.l., sottoscritti con la convenuta rispettivamente in data 29/11/2013 e 1/2/2014, con conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in esecuzione dei suddetti contratti.
Si rileva, tuttavia, che la parte attrice, nella narrativa dell'atto di citazione, ha chiesto l'annullamento dei medesimi preliminari ex artt. 1428, 1429 e 1439 c.c. per errore o dolo della convenuta nella fase prodromica alla stipulazione dei contratti de quibus, anche se nelle conclusioni in calce all'atto introduttivo e alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. ha chiesto la nullità dei contratti preliminari inter partes. Con Si deve, dunque, ritenere che le società e abbiano inteso proporre sia la CP_1 CP_2 domanda di nullità che di annullamento di detti contratti preliminari sulla base delle allegazioni di fatto dell'atto introduttivo.
La ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione attorea Controparte_3 per effetto del giudicato formatosi per effetto dei decreti ingiuntivi n. 29422/2017 e n.
29457/2017 emessi inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma. E' documentale che il 29/12/2017 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso dell'odierna convenuta, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 29422/2017, N.R.G. 81238/2017, con cui ha ingiunto alla il pagamento in favore della della somma di € CP_2 Controparte_3
120.000,00 in forza degli assegni tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dalla CP_2
rispettivamente, il 10/9/2014 per la somma di € 50.000,00 ed il 10/12/2014, per l'importo
[...] di € 70.000,00, in virtù di pregressi rapporti commerciali e societari tra le parti. E' parimenti provato che il 29/12/2017 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso dell'odierna convenuta, ha emesso, altresì, il decreto ingiuntivo n. 29457/2017, N.R.G. 80755/2017, con cui ha ingiunto alla il pagamento in favore della della somma di € 100.000,00 Parte_1 Controparte_3 in forza degli assegni tratti sulla Banca Popolare di Vicenza dalla rispettivamente, Parte_1 il 1°/7/2014 per la somma di € 50.000,00 ed il 25/7/2014, per l'importo di € 50.000,00, in virtù di pregressi rapporti commerciali e societari tra le parti.
Ebbene, i citati decreti ingiuntivi, in quanto pacificamente non opposti, hanno efficacia di giudicato sulla riconducibilità dei quattro assegni sopra menzionati a rapporti commerciali e societari tra le parti nonchè sulla debenza dei relativi importi, che non può essere rivalutata, nè imputati al pagamento del prezzo pattuito con i contratti preliminari di cessione di quote su cui si controverte. In parte qua, con riferimento ai titoli di credito sopra indicati, è fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta.
Viene in rilievo il principio di diritto, condiviso dall'adito collegio, secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. civ. n. 22465 del 24/09/2018).
Nel merito, la domanda attorea di nullità dei contratti preliminari di cessione di quote è infondata e deve essere respinta. Invero, la parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità dei contratti preliminari di vendita di quote della società Businessmen s.r.l. stipulati con la Controparte_3 deducendo di essere incorsa in errore essenziale sulla qualità dei soci e sulla trasparenza
[...] della situazione patrimoniale della convenuta ed in quanto quest'ultima avrebbe intenzionalmente taciuto e occultato circostanze che – se conosciute dalle società attrici – avrebbero precluso la conclusione dell'affare.
Non sono state allegate ipotesi di nullità.
Ed invero, la nullità del contratto è disciplinata in via generale dall'art. 1418 c.c., che, al primo comma, prevede l'ipotesti generale di contrarietà a norme imperative, al secondo comma sancisce le ipotesi di nullità strutturale del contratto per mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1325 c.c., nonché i casi di nullità per illiceità della causa o dei motivi nel caso previsto dall'art. 1345 c.c. e al terzo comma rinvia ai casi di nullità del contratto previsti espressamente ex lege. Nel caso in esame, non ricorre alcuna ipotesi di nullità dei contratti controversi, non potendo la nullità derivare dalla circostanza, dedotta dalle attrici, che, nella fase prodromica alla stipulazione dei preliminari, la convenuta aveva sottaciuto che Parte_2 ed altri soci della convenuta – venditrice - erano stati sottoposti ad indagini preliminari per il reato di infedeltà patrimoniale, in ragione del quale era stato disposto il sequestro dei suoi beni.
E' infondata, altresì, la domanda attorea di annullamento dei contratti preliminari di cessione di quote sociali per errore o dolo.
Le attrici hanno dedotto, con il libello introduttivo, l'errore essenziale in cui sarebbero incorse nella stipulazione dei contratti preliminari di cessione di quote della Businssmen per aver ignorato, a causa della reticenza della controparte, che ed altri soci della Parte_2 convenuta erano stati sottoposti ad indagini preliminari per il reato di infedeltà patrimoniale, in ragione del quale era stato disposto il sequestro dei beni del;
con la memoria ex art. Pt_2
183, co. VI, n. 1 c.p.c. la parte attrice ha, inoltre, affermato la sussistenza dell'errore essenziale sul valore effettivo delle quote oggetto dei preliminari, in realtà notevolmente inferiore di quanto rappresentato dalla promittente cedente.
L'assunto attoreo è infondato sotto entrambi i profili.
Si rileva in primis che la condizione di indagati del e di altri soci della convenuta non Pt_2 costituiva una condizione essenziale dei contratti de quibus tale da configurare come un vizio del consenso, trattandosi di circostanze estranee alla struttura dei contratti ed ininfluenti ai fini dell'obbligazione assunta dalle attrici di stipulare i contratti definitivi di cessione di quote di una società terza.
Si rileva, inoltre, che persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 1842/2016, il Persona_1
7/2/2019 ha rimesso la querela sporta avverso , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
per il reato di infedeltà patrimoniale e questi ultimi, in pari data, hanno accettato la
[...] rimessione di querela, quindi il P.M., con decreto del 14/2/2019, ha revocato il sequestro preventivo disposto contro i suddetti indagati (doc. 14 parte convenuta).
E' parimenti priva di pregio la dedotta annullabilità dei suddetti contratti per dolo della convenuta.
Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439
c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del
"deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto.
Va, poi, aggiunto, conformemente alla giurisprudenza prevalente, che l'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare (Cass. civ. n. 29010 del 12/11/2018).
La dedotta erronea valutazione del valore delle quote della Businessmen non era, dunque, idonea ad integrare gli estremi dell'errore o del dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., a prescindere dalla tempestività della relativa deduzione.
E' infondata, altresì, la domanda attorea di risoluzione dei contratti preliminari di cessione di quote inter partes. Invero, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Il medesimo criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (Cass. civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass. civ. sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cass. civ, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. civ. sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
Tanto premesso, risulta per tabulas che la ha stipulato due contratti Controparte_3
Co preliminari di cessione di quota della Businssmen, rispettivamente, con la in data CP_1
29/11/2013 e con la il 1°/2/2014, denominate entrambe “compromesso di vendita CP_2 quote societarie”, con cui le attrici si sono obbligate a pagare il relativo prezzo, pattuito nella misura di € 200.000 per ciascuna società, in tranches da versare periodicamente a mezzo di assegno bancario, fino ad addivenire, entro e non oltre la data del 10.1.2015 (contratto stipulato con la e del 10.2.2015 (preliminare concluso con la , alla stipula del Parte_1 CP_2 contratto definitivo.
Parte convenuta ha eccepito che le società attrici non avevano onorato i pagamenti alle scadenze pattuite e che gli assegni consegnati in garanzia erano stati richiamati su richiesta delle promissarie acquirenti in quanto le stesse non avevano risorse per onorarle.
Al fine di provare il pagamento delle tranches entro le scadenze pattuite con i suddetti contratti, le società attrici hanno prodotto dei titoli di credito, in relazione ai quali, con riferimento agli assegni tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dalla rispettivamente, il CP_2
10/9/2014 per la somma di € 50.000,00 ed il 10/12/2014, per l'importo di € 70.000,00, ed in relazione agli assegni tratti sulla Banca Popolare di Vicenza dalla Parte_1 rispettivamente, il 1°/7/2014 per la somma di € 50.000,00 ed il 25/7/2014, per l'importo di €
50.000,00, sussiste, come detto, il giudicato in ordine alla loro emissione in virtù di rapporti commerciali tra le parti, che parte convenuta ha indicato in finanziamenti.
E' stato prodotto un estratto conto asseritamente intestato alla società dal quale Parte_1 risultano due bonifici (12.2.2013 e 15.2.2013) quale acconti per “futuro acquisto quote CP_3
” e beneficiario e tre assegni, con matrici che riportano il nome di
[...] Parte_2 [...]
( del 28.5, 30.09 e 9.12.2013): tali importi non sono riferiti alla Businessmen s.r.l., non Pt_2 sono quietanziati con riferimento ad uno specifico rapporto, sono tutti tranne uno anteriori alla stipula del preliminare e tutti anteriori alle scadenze previste nel preliminare, in cui non si da atto di alcun avvenuto pagamento pregresso, per cui non risulta alcun nesso con il preliminare oggetto di causa.
L'attrice ha allegato la quietanza di pagamento dell'assegno n. 0004215665.12 dell'importo di €
50.000 e dell'assegno n. 0850926829.12 di € 50.000: nondimeno, non vi è prova che i suddetti titoli di crediti si riferissero ai versamenti cui erano obbligate le attrici in forza dei contratti preliminari di vendita stipulati con la convenuta e non ad altri rapporti intercorrenti tra le parti.
Non vi è corrispondenza, infatti, tra le date indicate sulle quietanze e le scadenze entro cui avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti previsti dai contratti preliminari di vendita.
Sussiste, dunque, la prova che le attrici non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti dai contratti C Contro preliminari di vendita del 29/11/2013 con la . e del 1°/2/2014 con la il CP_2 mancato trasferimento delle quote della Businessmen in favore delle attrici non è ascrivibile all'inadempimento della bensì al mancato pagamento del corrispettivo con Controparte_3 le modalità previste dai contratti preliminari inter partes, che prevedevano l'obbligo per le promittenti cessionarie di provvedere al pagamento del prezzo in modalità rateizzata, con l'obbligo di provvedere al solo saldo di € 5000,00 al momento della stipulazione dei contratti definitivi.
Ne deriva che, in relazione ai contratti preliminari di cessione di quote inter partes, non può essere accolta la domanda attorea di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per inadempimento della società convenuta.
E' priva di efficacia probatoria, ai fini della risoluzione dei preliminari di vendita, il messaggio Co di posta elettronica inviato dall'amministratore unico della e della in data CP_2 CP_1
2/4/2014 a , socio amministratore della e non all'indirizzo Parte_2 Controparte_3 di posta elettronica della società, in mancanza di prova che sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscenza della destinataria, in mancanza di idoneo riscontro documentale in ordine alla ricezione della stessa. Ad abundantiam, la suddetta missiva sarebbe stata in ogni caso inidonea a determinare la risoluzione dei contratti de quibus.
Premesso che nella citata lettera inviata il 2/4/2014 le attrici hanno fatto generico riferimento, a giustificazione della risoluzione dei contratti, a gravi informazioni apprese riguardo alla
[...] ed ai suoi soci, si rileva che il procedimento penale intrapreso a carico di CP_3 [...]
, e per il reato di infedeltà patrimoniale e i fatti Pt_2 Parte_3 Parte_4 sottesi allo stesso non integravano gli estremi dell'inadempimento dell'odierna convenuta idoneo da determinare la risoluzione del contratto.
Infine, non può considerarsi verificata, nel caso in esame, la risoluzione di diritto dei contratti ai sensi dell'art. 1457 c.c. in ragione dell'inutile decorso del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo. A tale riguardo si richiama la giurisprudenza prevalente, secondo cui: “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta
l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta
l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello per non aver adeguatamente motivato il giudizio di inessenzialità del termine di consegna di una cucina, pattuito "entro e non oltre" una certa data, senza considerare le numerose chiamate al venditore risultanti dai tabulati telefonici né la testimonianza del coniuge dell'acquirente, ritenuta aprioristicamente inattendibile)” (Cass. civ. sez. 2, Sentenza n. 25549 del 06/12/2007). Nel caso in esame, premesso che non vi è prova della natura essenziale del termine fissato per la stipulazione del contratto definitivo di cessione di quote, l'inutile decorso dello stesso non è Cont imputabile alla convenuta, bensì alle società e che si sono rese CP_2 CP_1 inadempienti agli obblighi assunti con i contratti preliminari di cessione delle quote della
Businssmen, quindi la domanda attorea di risoluzione dei contratti preliminari inter partes non merita accoglimento. Co Sulla base delle suesposte considerazioni, le domande proposte dalla e dalla CP_1 [...]
CP_ avverso la deve essere rigettate. CP_3 CP_3
E' inammissibile perché tardiva, infine, la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle somme di cui in citazione a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Invero, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande
"modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla
(e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria” (Cass. civ. sez. un. n. 12310 del 15/06/2015; Cass. civ. sez. un. n. 22404 del
13/09/2018).
Nella specie, l'azione attorea ex art. 2041 c.c. è inammissibile, essendo stata proposta con la memoria ex art. 183, co. VI, n 1 c.p.c. come domanda nuova, aggiuntiva rispetto a quelle già proposte, non anche come la modificazione in senso sostitutivo delle domande originarie.
In ogni caso la domanda difetta di residualità, nel senso che “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito” (art. 2042 c.c.).
La valutazione relativa a tale residualità rispetto ad altra azioni (di fonte contrattuale ovvero aquiliana) è da compiersi in astratto, e perciò prescindendo dalla previsione dell'esito di tale azione, con la conseguenza che se il dedotto pregiudizio è conseguenza della stipulazione ovvero dell'esecuzione di un contratto, l'azione generale in questione non è ammissibile (Cass.civ. 16 dicembre 2010, n. 25461; Cass.civ. 3 ottobre 2007, n. 20747).
Va da sé, in via speculare, che, in presenza di contratto dalla cui esecuzione sia determinato pregiudizio patrimoniale di una parte e arricchimento dell'altra, l'azione è proponibile solo quando lo stesso sia nullo, trovando giustificazione l'azione in questione proprio nell'accertamento della non proponibilità dell'azione contrattuale derivante dalla nullità del titolo che ne costituisce il fondamento: una delle situazioni tipiche riconducibili alla funzione dell'azione per indebito arricchimento (eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con correlativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto) è, infatti, quella del contratto nullo nel caso in cui una delle parti abbia eseguito la sua prestazione (cfr. Cass. 2 aprile 2009, n. 8040; Cass. 17 maggio 2007,
n. 11461).
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico
(Cass.civ. sez. 3, 18 ottobre 2024 n. 27008).
Tenuto conto delle azioni contrattuali proposte e delle allegazioni sottese, la domanda di ingiustificato arricchimento è in ogni caso inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle società attrici e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore indeterminabile di complessità media del giudizio e considerata la nota spese depositata dal procuratore di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sul procedimento N.R.G. 75544/2021 tra Parte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- DICHIARA inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalle società Pt_1
e avverso la
[...] CP_2 Controparte_3
2- RIGETTA le altre domande proposte dalle società e avverso Parte_1 CP_2 la Controparte_3
3- CONDANNA le società attrici, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese di lite che si liquidano in misura pari ad € 10.000,00 per compenso professionale, oltre IVA
e CPA nella misura di legge ed al 15% a titolo di spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca