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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/10/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2361/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2361 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Fracasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via della Vittoria n. 3, giusta procura depositata nel termine di cui all'art. 182 c.p.c.
- attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_1 C.F._2
NT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via S. Nicandro n. 39, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: risarcimento per fatto illecito
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Valeria Fracasso, per l'attore: “Voglia il Tribunale adito all'esito dell'accertata responsabilità, dichiarare che il sinistro avvenuto il giorno 8.01.2021, in Guardea Loc. Torrida Sassogrande, all'interno della proprietà del signor
è avvenuto per colpa e responsabilità esclusiva della signora Parte_1
, la quale alla guida della vettura di sua proprietà Lancia Y targata CP_1
EK211BA, assicurata investiva il cane di razza incrociata tra Controparte_2 lupo cecoslovacco e pastore tedesco di nome di proprietà dell'attore, avente Per_1 microchip n. , come da confessione resa, per l'effetto condannare la PartitaIVA_1 signora al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore, CP_1 documentato e pari ad Euro 25.842,37, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro
5.000,00, o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, ricorrendo i presupposti di legge. In ragione del comportamento processuale assunto, come innanzi descritto, si chiede altresì la condanna della convenuta ex art.96 comma 3 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e della fase di mediazione, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
- L'avv. Andrea NT, per la convenuta: “Voglia il Tribunale di Terni, ogni contraria istanza disattesa, in via principale e nel merito, rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto in-fondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, ove venisse accertato che i danni di cui si richiede il risarcimento con il presente giudizio siano riconducibili alla responsabilità concorsuale della , liquidare CP_1
l'equo risarcimento secondo quanto legittimamente provato, diminuito, ex art. 1227
c.c., secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21/11/2023, conveniva in giudizio Parte_1 invocando la responsabilità di quest'ultima per l'evento verificatosi il CP_1
08/01/2021 nel viale di accesso alla propria abitazione sita in Guardea (TR), quando la convenuta, mentre effettuava una manovra con la sua autovettura Lancia Y targata EK211BA, non si era avveduta della presenza del cane (di proprietà dell'attore) e lo aveva Per_1 investito, cagionandogli gravi lesioni a seguito delle quali – nonostante i plurimi ricoveri, le numerose cure e due interventi chirurgici praticati – era poi deceduto in data 09/09/2021.
L'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento danni subiti in conseguenza dell'evento, quantificati nel complessivo importo di € 30.842,37 (di cui € 25.842,37 a titolo di danno patrimoniale per le spese sostenute nei tentativi di cura del proprio animale di affezione, ed € 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, equitativamente determinato, per la sofferenza patita in conseguenza della malattia e del decesso del medesimo animale) oltre interessi sino al soddisfo.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata in data 09/02/2024, CP_1 contestando l'avversa ricostruzione della dinamica del sinistro (avvenuto in realtà, a causa delle difficoltà provocate dalla presenza di altri cani, che avevano complicato notevolmente la manovra), ed eccependo la mancanza del nesso di causalità tra l'evento e le spese sostenute per le cure ed i ricoveri dell'animale, le cui condizioni a seguito dell'incidente ne avrebbero consigliato l'immediato abbattimento.
A seguito della regolarizzazione della procura alle liti da parte del difensore dell'attore, del successivo deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale della convenuta e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-veterinaria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per note conclusionali
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 lo scrivente giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti ed esaurita la discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto evidenziato che la convenuta non ha in alcun modo superato la presunzione di responsabilità su di essa gravante ai sensi dell'art. 2054 c.c., ed ha anzi confermato, in sede di interrogatorio formale, che l'investimento del cane BA è avvenuto a causa di una sua distrazione (v. il verbale dell'udienza del 23/10/2024), sconfessando in tal modo la tesi – sostenuta nella comparsa di costituzione e risposta – secondo cui vi sarebbe stato un concorso di colpa dell'attore.
3. Per quel che concerne la quantificazione del danno patrimoniale subito dall'attore, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'illecito oggetto di causa e le sole spese veterinarie documentate (pari ad € 16.356,56) che, sulla base delle risultanze dell'espletata consulenza tecnico d'ufficio, possono considerarsi – in base ad una valutazione ex ante – ragionevoli in relazione alla specifica situazione dell'animale (v. in tal senso, ex multis, Trib.
Firenze 9 settembre 2015). Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass.
12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il c.t.u. ha risposto in maniera esaustiva e convincente alle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici delle due parti, evidenziando che: a) il primo intervento del veterinario di fiducia dell'attore era necessario per la diagnosi e per seguire eventuali miglioramenti, essendo ancora ragionevole in quel momento la scelta di non praticare al cane l'eutanasia; b) una volta legittimamente deciso di non eseguire l'eutanasia nell'immediato, non si poteva abbandonare il cane senza cure, sicché anche la successiva spesa per l'assistenza prestata dal medesimo veterinario va senz'altro riconosciuta (sia pure in un importo pari alla metà di quello indicato, in ragione della mancata indicazione in fattura degli specifici interventi, e dovendo ipotizzarsi che l'assistenza sia costituita, oltre che in analisi ematologiche per il controllo dell'evoluzione della lieshmaniosi, solo da radiografie per il controllo delle fratture e del liquido chiloso e da prescrizioni di antidolorifici); c) il primo intervento praticato presso la clinica Portoni Rossi di
BO si può ritenere opportuno, tenuto conto anche della letteratura scientifica in materia, in cui si stimano nel 50/60% le possibilità di risoluzione del chilotorace con legatura del dotto toracico, e il relativo costo, pur superiore alla media della zona di residenza dell'attore, non lo era per la zona di BO (nella quale legittimamente l'attore aveva deciso di far ricoverare il proprio animale); d) il secondo intervento chirurgico eseguito presso la medesima struttura è stato invece certamente inutile e va anzi considerato alla stregua di un vero e proprio accanimento terapeutico, stanti le condizioni dell'animale (con fratture non saldate, insufficienza renale grave e altrettanto grave anemia non rigenerativa) che lo avrebbero condotto alla morte poche settimane dopo.
4. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, dovendo prestarsi adesione all'orientamento, recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata (v. Cass. 26770/2018, che richiama Cass. 14846/07; v. altresì
Cass., SS.UU., 26972/08, secondo cui si tratta di un pregiudizio di dubbia serietà, inerente ad un rapporto, quello tra uomo e animale, che è privo di una specifica copertura costituzionale;
più di recente, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, si vedano Trib.
Civitavecchia 31 luglio 2025, Trib. Taranto 6 giugno 2025, Trib. Rieti 4 maggio 2019, Trib.
Ancona 5 febbraio 2019 e Trib. Parma 2 maggio 2018). Non appare condivisibile, infatti, il diverso orientamento di una parte della giurisprudenza di merito che riconosce la risarcibilità del danno morale da perdita dell'animale di affezione – anche al di fuori dei casi di danno conseguente a reato – in forza dell'affermazione secondo cui il summenzionato principio non sarebbe più corrispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori, che imporrebbe di considerare il rapporto tra padrone e animale di affezione come occasione di sviluppo della personalità individuale tutelata attraverso l'art. 2 della
Costituzione (v. in tal senso Trib. Prato 25 gennaio 2025, Trib. Brescia, 24 maggio 2023,
Trib. La Spezia 31 dicembre 2020, Trib. Vicenza 3 gennaio 2017 e Trib. Pavia 16 settembre
2016). Tale orientamento, infatti, non spiega quali sarebbero i mutamenti delle abitudini sociali e dei relativi valori rispetto al momento in cui le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato il suesposto principio, peraltro, come detto, ribadito appena sette anni fa dalla stessa Suprema Corte (v. ancora Trib. Taranto 6 giugno 2025).
5. Giova comunque evidenziare che anche le pronunce che sostengono la tesi della risarcibilità del danno in questione richiedono, a tal fine, la prova dell'effettiva sussistenza del danno e della sua gravità (v. Trib. Fermo, 5 agosto 2025, Trib. Prato 25 gennaio 2025, Trib.
Spoleto 22 maggio 2024, Trib. Brescia 24 maggio 2023 e Trib. La Spezia 31 dicembre 2020), prova che, nel caso di specie, l'attore non ha offerto, limitandosi ad affermare di avere un forte legame col cane e ad articolare prove testimoniali irrilevanti in quanto inerenti alla sofferenza manifestata da sua figlia, ovvero a circostanze – come il fatto di essere andato spesso a trovare l'animale nei luoghi in cui era di volta in volta ricoverato, assentandosi alcuni giorni anche dal lavoro (v. i cap. 19-21 articolati con la seconda memoria ex art. 171-ter
c.p.c., dei quali, peraltro, l'attore non ha reiterato la richiesta di ammissione con le proprie note conclusionali: v. in argomento Cass. 10767/2022) – in sé insufficienti a dimostrare l'esistenza di un serio pregiudizio di natura non patrimoniale in capo all'attore stesso (si veda, in un caso analogo, Trib. Ancona 5 febbraio 2019).
6. Per tutti i motivi sopra esposti, in parziale accoglimento della domanda attorea, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 16.356,56, oltre interessi al saggio legale dalla data di ricezione della
[...] missiva stragiudiziale di messa in mora (04/02/2022: v. il doc. 5 allegato all'atto di citazione) sino al saldo.
7. Le spese di lite (tra le quali non possono includersi quelle della mediazione, facoltativa e superflua in presenza di una negoziazione assistita già avviata con esito negativo) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 avuto riguardo al decisum di condanna al lordo degli interessi maturati sino alla data della domanda giudiziale,
e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
8. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti
– integralmente a carico della convenuta, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di entrambe le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
9. Non si ravvisano i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e
Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass.
29812/2019).
10. Giova infine chiarire che, ad onta della mancata partecipazione della convenuta (pur ritualmente invitata) al procedimento di mediazione (v. il verbale in atti), in alcun modo giustificata, non ricorrono i presupposti per la condanna di cui all'art. 12-bis, co. 2, d.lgs.
28/2010, poiché nel caso di specie la mediazione non costituiva condizione di procedibilità della domanda, trattandosi di controversia in materia di responsabilità aquiliana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di ogni altra difesa, Parte_1 CP_1 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2054 c.c. della convenuta per l'evento oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 16.356,56, oltre interessi al saggio legale dal 04/02/2022 sino al
[...] saldo;
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 5.518,00 (di cui € 441,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 278,85 per spese vive
(parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione);
c) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella misura CP_1 liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 28/10/2025 Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2361 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Fracasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via della Vittoria n. 3, giusta procura depositata nel termine di cui all'art. 182 c.p.c.
- attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_1 C.F._2
NT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via S. Nicandro n. 39, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: risarcimento per fatto illecito
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Valeria Fracasso, per l'attore: “Voglia il Tribunale adito all'esito dell'accertata responsabilità, dichiarare che il sinistro avvenuto il giorno 8.01.2021, in Guardea Loc. Torrida Sassogrande, all'interno della proprietà del signor
è avvenuto per colpa e responsabilità esclusiva della signora Parte_1
, la quale alla guida della vettura di sua proprietà Lancia Y targata CP_1
EK211BA, assicurata investiva il cane di razza incrociata tra Controparte_2 lupo cecoslovacco e pastore tedesco di nome di proprietà dell'attore, avente Per_1 microchip n. , come da confessione resa, per l'effetto condannare la PartitaIVA_1 signora al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore, CP_1 documentato e pari ad Euro 25.842,37, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro
5.000,00, o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, ricorrendo i presupposti di legge. In ragione del comportamento processuale assunto, come innanzi descritto, si chiede altresì la condanna della convenuta ex art.96 comma 3 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e della fase di mediazione, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
- L'avv. Andrea NT, per la convenuta: “Voglia il Tribunale di Terni, ogni contraria istanza disattesa, in via principale e nel merito, rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto in-fondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, ove venisse accertato che i danni di cui si richiede il risarcimento con il presente giudizio siano riconducibili alla responsabilità concorsuale della , liquidare CP_1
l'equo risarcimento secondo quanto legittimamente provato, diminuito, ex art. 1227
c.c., secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21/11/2023, conveniva in giudizio Parte_1 invocando la responsabilità di quest'ultima per l'evento verificatosi il CP_1
08/01/2021 nel viale di accesso alla propria abitazione sita in Guardea (TR), quando la convenuta, mentre effettuava una manovra con la sua autovettura Lancia Y targata EK211BA, non si era avveduta della presenza del cane (di proprietà dell'attore) e lo aveva Per_1 investito, cagionandogli gravi lesioni a seguito delle quali – nonostante i plurimi ricoveri, le numerose cure e due interventi chirurgici praticati – era poi deceduto in data 09/09/2021.
L'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento danni subiti in conseguenza dell'evento, quantificati nel complessivo importo di € 30.842,37 (di cui € 25.842,37 a titolo di danno patrimoniale per le spese sostenute nei tentativi di cura del proprio animale di affezione, ed € 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, equitativamente determinato, per la sofferenza patita in conseguenza della malattia e del decesso del medesimo animale) oltre interessi sino al soddisfo.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata in data 09/02/2024, CP_1 contestando l'avversa ricostruzione della dinamica del sinistro (avvenuto in realtà, a causa delle difficoltà provocate dalla presenza di altri cani, che avevano complicato notevolmente la manovra), ed eccependo la mancanza del nesso di causalità tra l'evento e le spese sostenute per le cure ed i ricoveri dell'animale, le cui condizioni a seguito dell'incidente ne avrebbero consigliato l'immediato abbattimento.
A seguito della regolarizzazione della procura alle liti da parte del difensore dell'attore, del successivo deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale della convenuta e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-veterinaria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per note conclusionali
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 lo scrivente giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti ed esaurita la discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto evidenziato che la convenuta non ha in alcun modo superato la presunzione di responsabilità su di essa gravante ai sensi dell'art. 2054 c.c., ed ha anzi confermato, in sede di interrogatorio formale, che l'investimento del cane BA è avvenuto a causa di una sua distrazione (v. il verbale dell'udienza del 23/10/2024), sconfessando in tal modo la tesi – sostenuta nella comparsa di costituzione e risposta – secondo cui vi sarebbe stato un concorso di colpa dell'attore.
3. Per quel che concerne la quantificazione del danno patrimoniale subito dall'attore, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'illecito oggetto di causa e le sole spese veterinarie documentate (pari ad € 16.356,56) che, sulla base delle risultanze dell'espletata consulenza tecnico d'ufficio, possono considerarsi – in base ad una valutazione ex ante – ragionevoli in relazione alla specifica situazione dell'animale (v. in tal senso, ex multis, Trib.
Firenze 9 settembre 2015). Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass.
12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il c.t.u. ha risposto in maniera esaustiva e convincente alle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici delle due parti, evidenziando che: a) il primo intervento del veterinario di fiducia dell'attore era necessario per la diagnosi e per seguire eventuali miglioramenti, essendo ancora ragionevole in quel momento la scelta di non praticare al cane l'eutanasia; b) una volta legittimamente deciso di non eseguire l'eutanasia nell'immediato, non si poteva abbandonare il cane senza cure, sicché anche la successiva spesa per l'assistenza prestata dal medesimo veterinario va senz'altro riconosciuta (sia pure in un importo pari alla metà di quello indicato, in ragione della mancata indicazione in fattura degli specifici interventi, e dovendo ipotizzarsi che l'assistenza sia costituita, oltre che in analisi ematologiche per il controllo dell'evoluzione della lieshmaniosi, solo da radiografie per il controllo delle fratture e del liquido chiloso e da prescrizioni di antidolorifici); c) il primo intervento praticato presso la clinica Portoni Rossi di
BO si può ritenere opportuno, tenuto conto anche della letteratura scientifica in materia, in cui si stimano nel 50/60% le possibilità di risoluzione del chilotorace con legatura del dotto toracico, e il relativo costo, pur superiore alla media della zona di residenza dell'attore, non lo era per la zona di BO (nella quale legittimamente l'attore aveva deciso di far ricoverare il proprio animale); d) il secondo intervento chirurgico eseguito presso la medesima struttura è stato invece certamente inutile e va anzi considerato alla stregua di un vero e proprio accanimento terapeutico, stanti le condizioni dell'animale (con fratture non saldate, insufficienza renale grave e altrettanto grave anemia non rigenerativa) che lo avrebbero condotto alla morte poche settimane dopo.
4. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, dovendo prestarsi adesione all'orientamento, recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata (v. Cass. 26770/2018, che richiama Cass. 14846/07; v. altresì
Cass., SS.UU., 26972/08, secondo cui si tratta di un pregiudizio di dubbia serietà, inerente ad un rapporto, quello tra uomo e animale, che è privo di una specifica copertura costituzionale;
più di recente, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, si vedano Trib.
Civitavecchia 31 luglio 2025, Trib. Taranto 6 giugno 2025, Trib. Rieti 4 maggio 2019, Trib.
Ancona 5 febbraio 2019 e Trib. Parma 2 maggio 2018). Non appare condivisibile, infatti, il diverso orientamento di una parte della giurisprudenza di merito che riconosce la risarcibilità del danno morale da perdita dell'animale di affezione – anche al di fuori dei casi di danno conseguente a reato – in forza dell'affermazione secondo cui il summenzionato principio non sarebbe più corrispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori, che imporrebbe di considerare il rapporto tra padrone e animale di affezione come occasione di sviluppo della personalità individuale tutelata attraverso l'art. 2 della
Costituzione (v. in tal senso Trib. Prato 25 gennaio 2025, Trib. Brescia, 24 maggio 2023,
Trib. La Spezia 31 dicembre 2020, Trib. Vicenza 3 gennaio 2017 e Trib. Pavia 16 settembre
2016). Tale orientamento, infatti, non spiega quali sarebbero i mutamenti delle abitudini sociali e dei relativi valori rispetto al momento in cui le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato il suesposto principio, peraltro, come detto, ribadito appena sette anni fa dalla stessa Suprema Corte (v. ancora Trib. Taranto 6 giugno 2025).
5. Giova comunque evidenziare che anche le pronunce che sostengono la tesi della risarcibilità del danno in questione richiedono, a tal fine, la prova dell'effettiva sussistenza del danno e della sua gravità (v. Trib. Fermo, 5 agosto 2025, Trib. Prato 25 gennaio 2025, Trib.
Spoleto 22 maggio 2024, Trib. Brescia 24 maggio 2023 e Trib. La Spezia 31 dicembre 2020), prova che, nel caso di specie, l'attore non ha offerto, limitandosi ad affermare di avere un forte legame col cane e ad articolare prove testimoniali irrilevanti in quanto inerenti alla sofferenza manifestata da sua figlia, ovvero a circostanze – come il fatto di essere andato spesso a trovare l'animale nei luoghi in cui era di volta in volta ricoverato, assentandosi alcuni giorni anche dal lavoro (v. i cap. 19-21 articolati con la seconda memoria ex art. 171-ter
c.p.c., dei quali, peraltro, l'attore non ha reiterato la richiesta di ammissione con le proprie note conclusionali: v. in argomento Cass. 10767/2022) – in sé insufficienti a dimostrare l'esistenza di un serio pregiudizio di natura non patrimoniale in capo all'attore stesso (si veda, in un caso analogo, Trib. Ancona 5 febbraio 2019).
6. Per tutti i motivi sopra esposti, in parziale accoglimento della domanda attorea, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 16.356,56, oltre interessi al saggio legale dalla data di ricezione della
[...] missiva stragiudiziale di messa in mora (04/02/2022: v. il doc. 5 allegato all'atto di citazione) sino al saldo.
7. Le spese di lite (tra le quali non possono includersi quelle della mediazione, facoltativa e superflua in presenza di una negoziazione assistita già avviata con esito negativo) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 avuto riguardo al decisum di condanna al lordo degli interessi maturati sino alla data della domanda giudiziale,
e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
8. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti
– integralmente a carico della convenuta, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di entrambe le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
9. Non si ravvisano i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e
Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass.
29812/2019).
10. Giova infine chiarire che, ad onta della mancata partecipazione della convenuta (pur ritualmente invitata) al procedimento di mediazione (v. il verbale in atti), in alcun modo giustificata, non ricorrono i presupposti per la condanna di cui all'art. 12-bis, co. 2, d.lgs.
28/2010, poiché nel caso di specie la mediazione non costituiva condizione di procedibilità della domanda, trattandosi di controversia in materia di responsabilità aquiliana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di ogni altra difesa, Parte_1 CP_1 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2054 c.c. della convenuta per l'evento oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 16.356,56, oltre interessi al saggio legale dal 04/02/2022 sino al
[...] saldo;
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 5.518,00 (di cui € 441,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 278,85 per spese vive
(parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione);
c) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella misura CP_1 liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 28/10/2025 Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)