Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01629/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06412/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6412 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto per la Diffusione della Cultura F. RO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Taglialatela, Monica Taglialatela, Alessandra Taglialatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Gli Amici di Teddy Società Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
1. del decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, AOODRCA prot. n. 0064991 del 21.10.2024 con il quale è stato approvato l’elenco delle sezioni primavera ammesse a contributo statale per l’anno scolastico 2023/2024 e dell’allegato elenco costituente parte integrante del decreto, nella parte in cui l’Istituto RO non è incluso;
2. del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio II Scolastico Regionale per la Campania, AOODRCA prot. n. 0069603 del 05.11.2024 con il quale sono state accantonate le somme dovute ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento per l’a.s. 2023/24 con esclusione della ricorrente;
3. del preavviso di rigetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio – Scolastico Regionale per la Campania AOODRCA prot. n. 0063024 del 14.10.2024;
4. del verbale di riunione del Tavolo Tecnico n. 1 del 18.09.2024, per la parte in cui ha inserito la domanda di contributo dell’Istituto RO nell’elenco delle “nuove richieste” e conseguenziale verbale di riunione del Tavolo Tecnico n. 4 del 16.10.2024 in cui alla domanda ritenuta “nuova” e non, come doveva essere in continuità, dell’Istituto RO è stato attribuito solo un punteggio di 7, con esclusione dello stesso dal contributo statale;
5. di tutti gli altri atti preordinati e conseguenziali lesivi della posizione della società ricorrente, nonché di quelli presupposti, mai prima conosciuti.
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 giugno 2025:
1. del provvedimento AOODRCA registro ufficio ufficiale prot. n. 0034590 del 07.05.2025 con il quale, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 237/2025 del 30.01.2025 TAR Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non ha inteso dar seguito alle indicazioni del Collegio per rivalutare la domanda presentata dall’Istituto RO di ammissione al contributo statale relativo alle sezioni primavera per l’anno scolastico 2023/2024;
2. di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e la memoria del 7 giugno 2025 del MIM e dell’USR per la Campania.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AL RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente Istituto per la diffusione della cultura RO S.r.l. con in ricorso in trattazione svolge impugnazione, sostanzialmente dei provvedimenti che seguono: 1. del decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, AOODRCA prot. n. 0064991 del 21.10.2024 con il quale è stato approvato l’elenco delle sezioni primavera ammesse a contributo statale per l’anno scolastico 2023/2024 e dell’allegato elenco costituente parte integrante del decreto, nella parte in cui l’Istituto RO non è incluso; 2. del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio II Scolastico Regionale per la Campania, AOODRCA prot. n. 0069603 del 05.11.2024 con il quale sono state accantonate le somme dovute ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento per l’a.s. 2023/24 con esclusione della ricorrente; 3. del preavviso di rigetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio – Scolastico Regionale per la Campania AOODRCA prot. n. 0063024 del 14.10.2024; 4. del verbale di riunione del Tavolo Tecnico n. 1 del 18.09.2024, per la parte in cui ha inserito la domanda di contributo dell’Istituto RO nell’elenco delle “nuove richieste” e conseguenziale verbale di riunione del Tavolo Tecnico n. 4 del 16.10.2024, in cui alla domanda ritenuta “nuova” e non, come doveva essere, in continuità, dell’Istituto medesimo, è stato attribuito solo un punteggio di 7, con esclusione dello stesso dal contributo statale.
Espone in proposito quanto segue.
È una scuola paritaria e multilingue, primaria e dell’infanzia, in attività dal 1958 nel territorio aversano, autorizzata di anno in anno dal Comune di Aversa al funzionamento delle cd. sezioni primavera, entrata nel Sistema integrato di educazione e di istruzione con il decreto legislativo 65/2017 ed ha, di anno in anno, in continuità, ottenuto i contributi, stanziati dall’USR Campania per progetti di ampliamento dell’offerta formativa, rivolta ai bambini dai due ai tre anni di età.
Evidenzia, in particolare, che la procedura per la partecipazione al bando è sostanzialmente sempre la stessa, sin dall’istituzione sperimentale del contributo, e prevede l’inoltro della domanda, entro i termini stabiliti del bando, nonché la trasmissione dell’ulteriore documentazione non appena possibile, per quanto la stessa sia da richiedere e ottenere dall’Amministrazione comunale.
La modulistica in uso conferma, poi, la modalità temporale sfalsata di trasmissione della documentazione, rispetto all’inoltro della domanda di concessione del contributo, proprio in ragione di una tempistica legata ad altra amministrazione pubblica, relativamente al rilascio di autorizzazione/attestazione all’idoneità dell’immobile in cui, per l’anno scolastico di interesse, va esercitata l’attività formativa della “sezione primavera” (infatti, come indicato anche sul sito ministeriale, le sezioni primavera devono prevedere, tra altri elementi, locali e spazi sicuri, funzionali e idonei alle esigenze dei bambini - accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona - arredi e materiali adatti alle esperienze di relazione e di apprendimento, continuità educativa e raccordo con i percorsi precedenti e successivi).
In sostanza, la domanda di ammissione a contributo viene inviata di anno in anno, in continuità, prima dell’ottenimento dell’attestazione di disponibilità amministrativa dell’immobile, da parte del Comune di Aversa, proprio per non subordinare la continuità dell’invio alla tempistica comunale nel rilascio dell’autorizzazione (o del rinnovo della stessa) all’uso dell’immobile.
2. La ricorrente inoltrava, anche per l’a.s. 2023/2024, la domanda in continuità con l’anno scolastico 2022/2023, per il quale era stata regolarmente inclusa nell’elenco delle scuole ammesse al contributo, domanda all’epoca inoltrata con riserva di trasmissione dell’autorizzazione comunale che quasi contestualmente chiedeva all’Ente e che il Comune di Aversa aveva riscontrato in data 16.05.2024, rilasciando l’autorizzazione, prot. 0026857, trasmessa in pari data all’USR competente.
Accadeva, peraltro, che, nel mentre attendeva la liquidazione del contributo per l’anno scolastico 2022/2023, la ricorrente veniva esclusa dall’elenco delle scuole autorizzate, di cui al bando per l’anno scolastico 2023/24, in quanto la sua domanda era stata trattata quale “nuova domanda” e non quale domanda in continuità, e, quindi, valutata, senza l’attribuzione del giusto punteggio.
3. Si costituiva, con memoria di stile della difesa erariale, il MIM in data 7.01.2025.
4. Con ordinanza cautelare n. 237/2025 la Sezione accoglieva la domanda cautelare, motivando diffusamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame e del periculum in mora , concludendo che l’Amministrazione dovesse “rideterminarsi alla luce dei principi testé enunciati”;
con istanza, depositata il 1 aprile 2025, parte ricorrente, dedotta l’omessa ottemperanza al dictum cautelare, nonostante la notifica del provvedimento (3 febbraio 2025) ed un successivo atto di invito e diffida del 26 febbraio 2025, chiedeva a questo Tribunale di “ordinare l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 237/2025 del 30.01.2025, nominando un commissario ad acta per provvedervi e assegnando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni per provvedere, con previsione di ogni conseguente onere a carico della resistente amministrazione”;
con motivi aggiunti, notificati e depositati il 3 giugno 2025, parte ricorrente impugnava quindi il provvedimento prot. n. 0034590 del 7 maggio 2025 (che depositava in allegato) con il quale l’Amministrazione scolastica, preso atto dell’ordinanza cautelare n. 237/2025 del 30 gennaio 2025, aveva infine confermato la sua non ammissione al contributo di cui è causa;
alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, fissata per la discussione della domanda di esecuzione del giudicato cautelare del 1 aprile 2025 (risalante all’ordinanza cautelare n. 837 del 30.1.2025), la Sezione – alla luce del decreto prot. n. 0034590 del 7 maggio 2025, impugnato con gravame aggiunto – rilevava l’improcedibilità dell’istanza, essendosi l’Amministrazione rideterminata, seppur con valutazione confermativa, in esito al disposto riesame.
5. Al che il ricorso era quindi trattenuto in decisione, quanto alla domanda di esecuzione ora citata.
Al riguardo, con ordinanza collegiale n. 4460 del 12 giugno 2025, la Sezione, “Considerato che:
- il decreto prot. n. 0034590 del 7 maggio 2025, impugnato con gravame aggiunto, conferma l’esclusione della ricorrente dal contributo statale stanziato per le Sezioni primavera per l’anno scolastico 2023/2024, prendendo puntualmente posizione sui rilievi specifici di cui all’ordinanza n. 237 del 30 gennaio 2025;
- per l’effetto, esso supera (in fatto ed in diritto) con aggiornate valutazioni, sia il provvedimento impugnato con il ricorso principale (tanto da essere stato, infatti, impugnato con motivi aggiunti), sia l’inerzia presupposta dall’istanza del 1 aprile 2025, determinando, ai fini che qui interessano, la carenza di interesse su quest’ultima domanda che, conformemente al rilievo in questo senso effettuato all’udienza in camera di consiglio ed in termini trascritto a verbale, va dichiarata improcedibile” (in verbale, oltretutto, l’improcedibilità, ex art. 73, co. 3, c.p.a. è riferita all’intero ricorso iniziale “rilevato l'eventuale profilo di inammissibilità ex art. 73 co. 3 per sopravvenuta carenza di interesse avendo l'amministrazione riesaminato l'oggetto dell'impugnativa con motivi aggiunti”).
Il MIM e l’USR per la Campania producevano memoria difensiva il 7 giugno 2025, in resistenza ai motivi aggiunti.
Alla pubblica Udienza del 8 novembre 2025, il gravame passava in decisione sulle conclusioni delle parti presenti, come da verbale.
6. Orbene, per le suesposte considerazioni va dichiarata l’improcedibilità non solo della domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 236/2025, ma altresì del ricorso introduttivo, essendo stato, il provvedimento impugnato, sostituito con quello di sostanziale conferma della revoca del contributo assunto in data 7.5.2025, n. 34590, prodotto dal ricorrente in data 3 giugno 2025 ed impugnato con ricorso per motivi aggiunti, depositato in pari data
6. Relativamente a detti motivi aggiunti, fondata appare la censura di seguito esposta (potendosi assorbire quella di nullità per elusione del giudicato cautelare, svolta con il motivo incentrato su ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI).
Condivisibilmente, lamenta il deducente che, a fronte dell’intervento propulsivo del TAR, l’Amministrazione, e, in particolare, l’Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, avrebbe dovuto riesaminare la domanda dell’Istituto, sotto la diversa qualificazione di “domanda in continuità” e non quale “nuova domanda”. E ciò perché emerge dal provvedimento che la “non inclusione” dell’Istituto ricorrente nella graduatoria dei soggetti destinatari dei contributi per la sezione primavera è dipesa dalla mancata annotazione dell’avvenuta trasmissione dell’autorizzazione comunale per l’a.s. 2022/2023.
6.1. Persuasivamente, inoltre il deducente lamenta che l’autorità procedente non ha osservato le stesse modalità procedimentali, previste per la valutazione originaria, inclusa la costituzione della commissione tecnica, benché questa fosse espressamente prevista dal bando.
Non risulta, infatti, dal provvedimento all’esame del Collegio, che sia stato riconvocato il Tavolo tecnico per il riesame della domanda dell’Istituto RO.
7. Difetta, inoltre, la stessa approfondita valutazione della domanda di ammissione al contributo, in termini di domanda nuova, immotivatamente asserita dall’USR, e non come domanda in continuità.
Ragion per cui, come già enunciato in sede cautelare, non essendo intervenuto alcun provvedimento di esclusione e/o di revoca del contributo deliberato per l’anno 2022/2023, l’Amministrazione resistente e, per essa, il Tavolo Tecnico (nella specie, come avvertito, non riconvocato), non poteva “trattare” la domanda in modo diverso da come essa era stata presentata, ovverossia come domanda in continuità, da valere anche per l’anno 2023/2024, e non come domanda nuova; inoltre, la ritardata acquisizione, da parte della p.a. procedente, dell’autorizzazione del Comune di Aversa, non è dipesa da colpa dell’istante, bensì da ritardo della predetta amministrazione comunale.
7.1. Il rilievo finale che va mosso all’operato dell’amministrazione, anch’esso del resto già svolto con l’ordinanza cautelare n. 237/2025, è la considerazione che non è stato consentito, alla ricorrente, di produrre la documentazione richiesta per le domande nuove (e ciò anche ove l’avversata conversione dell’istanza in domanda nuova, e non in continuità, dovesse essere ritenuta legittima).
8. Condivisibile appare inoltre l’assunto del ricorrente, secondo cui per l’anno scolastico 2022/2023, il modello di domanda prevedeva la possibilità di riservarsi di depositare successivamente l’autorizzazione Comunale, modalità di cui l’Istituto ricorrente si era avvalso.
Ma, più in radice, rileva il Collegio che, per l’anno precedente, il contributo è stato concesso e non revocato e non constano elementi di novità, relativamente all’anno successivo, oggetto del contendere.
9. Quanto all’identità dell’Istituto ricorrente, che in via preliminare, nel provvedimento oggetto dei motivi aggiunti in scrutinio, la P.A. assume mutata, riportando i numeri identici del codice fiscale ad eccezione di uno tra essi, l’Istituto ricorrente avversa siffatta “mutazione”, producendo in giudizio (all.1 dei m.a. del 3.06.2025) un’attestazione dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2025, da cui risulta la denominazione del ricorrente quale ISTITUTO PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURE F. FROEBEL S.R.L. IMPRESA SOCIALE e la partita IVA 01899890618, con data inizio attività 21.06.1990 e la precisazione “Partita Iva attiva”.
In definitiva, sulla scorta di quanto finora argomentato, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato il provvedimento inizialmente gravato, sostituito con quello finora esaminato, oggetto dei motivi aggiunti del 3 giugno 2025, che si prospettano fondati, e vanno conseguentemente accolti.
All’accoglimento di detti motivi aggiunti consegue la condanna delle Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a pagare al ricorrente Istituto le spese di lite, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla i provvedimenti con essi impugnati.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a pagare al ricorrente Istituto le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso dei due contributi unificati, ove assolti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
AL RA, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL RA | LO RI |
IL SEGRETARIO