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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2267/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 470/2025, pubblicata il 17/04/2025,
TRA
(C.F. ), residente in [...]1 27051 Parte_1 C.F._1
CAVA MANARA, elettivamente domiciliato in VIA PORTA CALCINARA 14 PAVIA presso lo Studio dell'Avv. MELLI EDOARDO (C.F.: ) e dell'Avv. LO C.F._2
IO IA RI ( ) VIA PORTA CALCINARA 14 C.F._3
27100 PAVIA che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA MAZZINI N.3 PAVIA, elettivamente domiciliato in VIA MULINI, 11 27029 VIGEVANO presso lo Studio dell'Avv.
OB UI (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta delega C.F._4 in atti;
-APPELLATO/A-
OGGETTO: Affitto di azienda.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 470/25 Parte_1
del Tribunale di Pavia che - revocato il decreto ingiuntivo n.119/24 Tribunale
Pavia ottenuto da nei confronti suoi e di Controparte_1 Parte_2
per l'importo di 79.211,53 – aveva assolto da ogni domanda la
[...]
e aveva invece condannato il al pagamento della minor Parte_2 Pt_1
somma di Euro 72.211,53 per i medesimi titoli, e dunque oneri e spese derivanti dal contratto di affitto d'azienda stipulato tra e la Controparte_1 Parte_2
in data 29.5.2012, avente ad oggetto il bar/ristorante sito in Pavia via Vittorio
Emanuele II n.41. In particolare il Tribunale aveva respinto la domanda di simulazione soggettiva (per interposizione fittizia di persona) proposta da e così ritenendo quale affittuario la sola e Controparte_1 Parte_2
respinto altresì la domanda di pagamento delle somme azionate in via monitoria nei confronti della stessa poiché non derivanti direttamente dal contratto e non altrimenti provate nei suoi confronti, una volta accertata la falsità della firma del riconoscimento di debito datato 30.11.2022: aveva invece condannato Pt_1
sulla base della medesima scrittura 30.11.2022, portante sottoscrizione a
[...]
lui attribuita all'esito della procedura di verificazione svoltasi dopo il disconoscimento della stessa, individuando nella suddetta scrittura una espromissione non liberatoria del Pt_1
Notificato il ricorso in appello alla sola ha censurato Controparte_1
l'appellata sentenza per aver erroneamente: - riconosciuto un suo debito sulla base della scrittura datata 30.11.2022 da lui disconosciuta, all'esito di un procedimento di verificazione compiuto sulla base di CTU priva di attendibilità scientifica (e che ha chiesto dunque di rinnovare); - ritenuto che con detta scrittura egli avrebbe assunto il debito indicato ai sensi dell'art.1272 c.c., nonostante contemporaneamente avesse escluso la sussistenza dello stesso in carico alla
- pronunciato condanna anche per interessi sul capitale, nonostante Parte_2
questi non fossero più stati richiesti da nelle proprie Controparte_1
conclusioni. pagina 2 di 7 si è costituito chiedendo in via preliminare di integrare il Controparte_1
contraddittorio nei confronti di , assumendo di non Parte_2
poter altrimenti proporre appello incidentale sul rigetto della domanda di condanna della medesima e di simulazione del contratto d'affitto d'azienda. Ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna del al pagamento delle spese Pt_1
di lite ed al risarcimento da lite temeraria.
Nessuna integrazione del contraddittorio rispetto ad è Parte_2
necessaria ai sensi dell'art.331 cpc. ha impugnato il solo capo Parte_1
della sentenza di primo grado rispetto al quale aveva un interesse, e cioè quello relativo alla condanna al pagamento della somma di Euro 72.211,53 emessa nei suoi confronti, citando in giudizio il solo contraddittore rispetto a tale domanda: con ciò non ha omesso alcun litisconsorte necessario, tale non essendo la né sul piano sostanziale né su quello processuale (per contitolarità del Parte_2
rapporto azionato in giudizio, non discutendosi della domanda di simulazione, o a fronte della necessità di evitare possibili giudicati contrastanti). Né la necessità di provvedere ex art.331 cpc è sorta a seguito della costituzione di
[...]
che non ha proposto alcun appello incidentale avverso il rigetto della CP_1
domanda di simulazione soggettiva o di quella di condanna al pagamento a carico della limitandosi a prospettarne l'intenzione una volta chiamata in Parte_2
causa la Parte_2
Come accennato, la responsabilità di nei confronti di Parte_1 [...]
è stata affermata sulla base della scrittura a sua firma datata CP_1
30.11.2022, nella quale - tra il resto- si legge che la ed il Parte_2 Pt_1
“dichiarano e riconoscono che ad oggi vanta un credito Controparte_1
nei loro confronti pari ad €79.211,53 (Iva inclusa), per residuo a debito ristorante, canoni non corrisposti sino a tutto dicembre 2022,per utenze (maturate al
9.11.2022) e quota Saser”, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal Pt_1
ma a lui attribuita all'esito del procedimento di verificazione chiesto da
[...]
Tale verificazione è stata compiuta esclusivamente attraverso la CP_1 pagina 3 di 7 CTU affidata dal Tribunale alla dr.ssa esperta grafologa iscritta Persona_1
presso l'albo dei CTU del Tribunale, che – esaminato l'originale della scrittura portante le firme disconosciute del e della nonché molteplici Pt_1 Parte_3
scritture di comparazione – ha affermato l'autenticità della prima e la falsità della seconda: senza alcuna deduzione circa la correttezza dello svolgimento delle operazioni peritali, l'odierno appellato ha dunque contestato le conclusioni del
CTU solo in quanto assunte sulla base di un “metodo obsoleto non riconosciuto dalla comunità scientifica”, che terrebbe conto “solo degli aspetti formali delle lettere notoriamente replicabili quando si tenta di riprodurre velocemente una sottoscrizione”, senza valorizzazione delle differenze fra la sottoscrizione in esame e quelle di comparazione che avrebbero evidenziato “un differente programma motorio”. Ha per il resto fatto riferimento ad una relazione tecnica di parte a firma dr.ssa di cui ha riportato nell'appello alcuni stralci. Persona_2
Va innanzitutto osservato come, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il nominato CTU si sia attenuto nello svolgimento dell'incarico ad i due principali metodi di indagine in uso presso la comunità scientifica di settore, e cioè il metodo grafologico (attraverso il quale si valuta la scrittura come evento dinamico in cui il soggetto proietta i propri automatismi grafici) ed il metodo grafonomico (che osserva la grafia nella sua logica di movimento): essi sono stati congiuntamente applicati, come ben chiarito dal CTU nelle sue premesse alla relazione peritale. Il tutto previa verifica grafoscopica per escludere manipolazioni del documento e la presenza di tracce pilota al di sotto delle linee inchiostrate della sottoscrizione, che ha portato a concludere nel senso dell'esecuzione a mano libera della firma sottoposta a verifica, cosicché le censure mosse alla metodo utilizzato si palesano infondate. Quanto alla lamentata sottovalutazione delle differenze tra la sottoscrizione in verifica e quelle offerte in comparazione, è fondamentale sottolineare quanto posto in evidenza dal CTU circa le caratteristiche di illeggibilità, semplificazione, ed omissione proprie di tutte le firme certamente autografe del realizzate attraverso una serie Pt_1
pagina 4 di 7 movimenti in alzata/discesa le cui linee spesso si incrociano e che anche nei casi in cui si riscontra una maggiore segnografia rimangono sempre carenti sotto i profili di leggibilità e completezza: ne discende che le differenze riscontrate in taluni elementi della firma in verifica e delle firme in comparazione non costituiscono significativi indici di falsità, esclusa invece dall'assenza di rallentamento del tracciato nel tentativo di riprodurre il modello autentico e dalla presenza di personalizzazioni dinamiche appartenenti al Pt_1
Il Tribunale – respinta la domanda di simulazione per interposizione fittizia e quindi negato che il potesse rispondere verso quale Pt_1 Controparte_1
affittuario dell'azienda - ha qualificato l'assunzione di responsabilità del Pt_1
per l'importo di Euro 79.211.53 di cui alla scrittura privata 30.11.22 come espromissione non liberatoria di un debito altrui (e specificamente della
: sennonché ciò ha fatto dopo aver assolto la dalla Parte_2 Parte_2
medesima domanda di condanna, contraddizione fatta valere con il secondo motivo d'appello, posto che l'espromissione presuppone la sussistenza di un debito altrui. Al di là della qualificazione giuridica offerta dal Tribunale, resta tuttavia il fatto che con la suddetta scrittura (al punto 3) il abbia Pt_1
“dichiarato e riconosciuto” il credito qui fatto valere da nei Controparte_1
suoi confronti, con gli effetti previsti dall'art.1988 c.c.. Certamente la menzione nelle premesse del titolo alla base del debito riconosciuto circoscrive l'onere della prova contraria a carico del ma questa non risulta in alcun modo essere Pt_1
stata fornita: ed infatti, a fronte delle enunciazioni preliminari relative al fondamento dell'accordo nel contratto d'affitto d'azienda e al fatto che “le parti sono perfettamente edotte che effettivo ed esclusivo titolare e gestore del rapporto di affitto è ”, l'appellante non ha mai dedotto di essere estraneo Parte_1
alla gestione del bar/ristorante (circostanza del resto emergente in modo chiaro dal contratto 29.5.2012, ove il viene ripetutamente indicato come Pt_1
“coadiuvante” della , il che giustifica che se ne sia assunta la Parte_2
pagina 5 di 7 responsabilità patrimoniale, senza necessità che gli sia riconosciuta la posizione di effettivo contraente.
Da ultimo l'appellante ha riproposto l'argomento secondo cui Controparte_1
[... avrebbe rinunciato alla condanna al pagamento degli interessi sulla somma capitale dovuta, non essendo tale domanda stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Il motivo è infondato, atteso che “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”
(Cass. ord. 12756/24; Cass. n. 14170/25).
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate per compensi sulla base dei valori medi (quanto alla fase di studio ed a quella introduttiva e dunque rispettivamente in Euro 2.977,00 ed Euro 1.911,00) e minimi (quanto alla fase di trattazione ed a quella decisionale, svoltasi in forma orale, e dunque rispettivamente in Euro
2.163,00 ed Euro 2.552,00) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate. Non si ravvisano invece gli estremi per la condanna del soccombente ex art.96 cpc.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 470/2025, pubblicata in data 17.4.2025, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in pagina 6 di 7 complessivi € 9.603,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3.dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012.
Così deciso, in Milano il 05/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 470/2025, pubblicata il 17/04/2025,
TRA
(C.F. ), residente in [...]1 27051 Parte_1 C.F._1
CAVA MANARA, elettivamente domiciliato in VIA PORTA CALCINARA 14 PAVIA presso lo Studio dell'Avv. MELLI EDOARDO (C.F.: ) e dell'Avv. LO C.F._2
IO IA RI ( ) VIA PORTA CALCINARA 14 C.F._3
27100 PAVIA che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA MAZZINI N.3 PAVIA, elettivamente domiciliato in VIA MULINI, 11 27029 VIGEVANO presso lo Studio dell'Avv.
OB UI (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta delega C.F._4 in atti;
-APPELLATO/A-
OGGETTO: Affitto di azienda.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 470/25 Parte_1
del Tribunale di Pavia che - revocato il decreto ingiuntivo n.119/24 Tribunale
Pavia ottenuto da nei confronti suoi e di Controparte_1 Parte_2
per l'importo di 79.211,53 – aveva assolto da ogni domanda la
[...]
e aveva invece condannato il al pagamento della minor Parte_2 Pt_1
somma di Euro 72.211,53 per i medesimi titoli, e dunque oneri e spese derivanti dal contratto di affitto d'azienda stipulato tra e la Controparte_1 Parte_2
in data 29.5.2012, avente ad oggetto il bar/ristorante sito in Pavia via Vittorio
Emanuele II n.41. In particolare il Tribunale aveva respinto la domanda di simulazione soggettiva (per interposizione fittizia di persona) proposta da e così ritenendo quale affittuario la sola e Controparte_1 Parte_2
respinto altresì la domanda di pagamento delle somme azionate in via monitoria nei confronti della stessa poiché non derivanti direttamente dal contratto e non altrimenti provate nei suoi confronti, una volta accertata la falsità della firma del riconoscimento di debito datato 30.11.2022: aveva invece condannato Pt_1
sulla base della medesima scrittura 30.11.2022, portante sottoscrizione a
[...]
lui attribuita all'esito della procedura di verificazione svoltasi dopo il disconoscimento della stessa, individuando nella suddetta scrittura una espromissione non liberatoria del Pt_1
Notificato il ricorso in appello alla sola ha censurato Controparte_1
l'appellata sentenza per aver erroneamente: - riconosciuto un suo debito sulla base della scrittura datata 30.11.2022 da lui disconosciuta, all'esito di un procedimento di verificazione compiuto sulla base di CTU priva di attendibilità scientifica (e che ha chiesto dunque di rinnovare); - ritenuto che con detta scrittura egli avrebbe assunto il debito indicato ai sensi dell'art.1272 c.c., nonostante contemporaneamente avesse escluso la sussistenza dello stesso in carico alla
- pronunciato condanna anche per interessi sul capitale, nonostante Parte_2
questi non fossero più stati richiesti da nelle proprie Controparte_1
conclusioni. pagina 2 di 7 si è costituito chiedendo in via preliminare di integrare il Controparte_1
contraddittorio nei confronti di , assumendo di non Parte_2
poter altrimenti proporre appello incidentale sul rigetto della domanda di condanna della medesima e di simulazione del contratto d'affitto d'azienda. Ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna del al pagamento delle spese Pt_1
di lite ed al risarcimento da lite temeraria.
Nessuna integrazione del contraddittorio rispetto ad è Parte_2
necessaria ai sensi dell'art.331 cpc. ha impugnato il solo capo Parte_1
della sentenza di primo grado rispetto al quale aveva un interesse, e cioè quello relativo alla condanna al pagamento della somma di Euro 72.211,53 emessa nei suoi confronti, citando in giudizio il solo contraddittore rispetto a tale domanda: con ciò non ha omesso alcun litisconsorte necessario, tale non essendo la né sul piano sostanziale né su quello processuale (per contitolarità del Parte_2
rapporto azionato in giudizio, non discutendosi della domanda di simulazione, o a fronte della necessità di evitare possibili giudicati contrastanti). Né la necessità di provvedere ex art.331 cpc è sorta a seguito della costituzione di
[...]
che non ha proposto alcun appello incidentale avverso il rigetto della CP_1
domanda di simulazione soggettiva o di quella di condanna al pagamento a carico della limitandosi a prospettarne l'intenzione una volta chiamata in Parte_2
causa la Parte_2
Come accennato, la responsabilità di nei confronti di Parte_1 [...]
è stata affermata sulla base della scrittura a sua firma datata CP_1
30.11.2022, nella quale - tra il resto- si legge che la ed il Parte_2 Pt_1
“dichiarano e riconoscono che ad oggi vanta un credito Controparte_1
nei loro confronti pari ad €79.211,53 (Iva inclusa), per residuo a debito ristorante, canoni non corrisposti sino a tutto dicembre 2022,per utenze (maturate al
9.11.2022) e quota Saser”, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal Pt_1
ma a lui attribuita all'esito del procedimento di verificazione chiesto da
[...]
Tale verificazione è stata compiuta esclusivamente attraverso la CP_1 pagina 3 di 7 CTU affidata dal Tribunale alla dr.ssa esperta grafologa iscritta Persona_1
presso l'albo dei CTU del Tribunale, che – esaminato l'originale della scrittura portante le firme disconosciute del e della nonché molteplici Pt_1 Parte_3
scritture di comparazione – ha affermato l'autenticità della prima e la falsità della seconda: senza alcuna deduzione circa la correttezza dello svolgimento delle operazioni peritali, l'odierno appellato ha dunque contestato le conclusioni del
CTU solo in quanto assunte sulla base di un “metodo obsoleto non riconosciuto dalla comunità scientifica”, che terrebbe conto “solo degli aspetti formali delle lettere notoriamente replicabili quando si tenta di riprodurre velocemente una sottoscrizione”, senza valorizzazione delle differenze fra la sottoscrizione in esame e quelle di comparazione che avrebbero evidenziato “un differente programma motorio”. Ha per il resto fatto riferimento ad una relazione tecnica di parte a firma dr.ssa di cui ha riportato nell'appello alcuni stralci. Persona_2
Va innanzitutto osservato come, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il nominato CTU si sia attenuto nello svolgimento dell'incarico ad i due principali metodi di indagine in uso presso la comunità scientifica di settore, e cioè il metodo grafologico (attraverso il quale si valuta la scrittura come evento dinamico in cui il soggetto proietta i propri automatismi grafici) ed il metodo grafonomico (che osserva la grafia nella sua logica di movimento): essi sono stati congiuntamente applicati, come ben chiarito dal CTU nelle sue premesse alla relazione peritale. Il tutto previa verifica grafoscopica per escludere manipolazioni del documento e la presenza di tracce pilota al di sotto delle linee inchiostrate della sottoscrizione, che ha portato a concludere nel senso dell'esecuzione a mano libera della firma sottoposta a verifica, cosicché le censure mosse alla metodo utilizzato si palesano infondate. Quanto alla lamentata sottovalutazione delle differenze tra la sottoscrizione in verifica e quelle offerte in comparazione, è fondamentale sottolineare quanto posto in evidenza dal CTU circa le caratteristiche di illeggibilità, semplificazione, ed omissione proprie di tutte le firme certamente autografe del realizzate attraverso una serie Pt_1
pagina 4 di 7 movimenti in alzata/discesa le cui linee spesso si incrociano e che anche nei casi in cui si riscontra una maggiore segnografia rimangono sempre carenti sotto i profili di leggibilità e completezza: ne discende che le differenze riscontrate in taluni elementi della firma in verifica e delle firme in comparazione non costituiscono significativi indici di falsità, esclusa invece dall'assenza di rallentamento del tracciato nel tentativo di riprodurre il modello autentico e dalla presenza di personalizzazioni dinamiche appartenenti al Pt_1
Il Tribunale – respinta la domanda di simulazione per interposizione fittizia e quindi negato che il potesse rispondere verso quale Pt_1 Controparte_1
affittuario dell'azienda - ha qualificato l'assunzione di responsabilità del Pt_1
per l'importo di Euro 79.211.53 di cui alla scrittura privata 30.11.22 come espromissione non liberatoria di un debito altrui (e specificamente della
: sennonché ciò ha fatto dopo aver assolto la dalla Parte_2 Parte_2
medesima domanda di condanna, contraddizione fatta valere con il secondo motivo d'appello, posto che l'espromissione presuppone la sussistenza di un debito altrui. Al di là della qualificazione giuridica offerta dal Tribunale, resta tuttavia il fatto che con la suddetta scrittura (al punto 3) il abbia Pt_1
“dichiarato e riconosciuto” il credito qui fatto valere da nei Controparte_1
suoi confronti, con gli effetti previsti dall'art.1988 c.c.. Certamente la menzione nelle premesse del titolo alla base del debito riconosciuto circoscrive l'onere della prova contraria a carico del ma questa non risulta in alcun modo essere Pt_1
stata fornita: ed infatti, a fronte delle enunciazioni preliminari relative al fondamento dell'accordo nel contratto d'affitto d'azienda e al fatto che “le parti sono perfettamente edotte che effettivo ed esclusivo titolare e gestore del rapporto di affitto è ”, l'appellante non ha mai dedotto di essere estraneo Parte_1
alla gestione del bar/ristorante (circostanza del resto emergente in modo chiaro dal contratto 29.5.2012, ove il viene ripetutamente indicato come Pt_1
“coadiuvante” della , il che giustifica che se ne sia assunta la Parte_2
pagina 5 di 7 responsabilità patrimoniale, senza necessità che gli sia riconosciuta la posizione di effettivo contraente.
Da ultimo l'appellante ha riproposto l'argomento secondo cui Controparte_1
[... avrebbe rinunciato alla condanna al pagamento degli interessi sulla somma capitale dovuta, non essendo tale domanda stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Il motivo è infondato, atteso che “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”
(Cass. ord. 12756/24; Cass. n. 14170/25).
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate per compensi sulla base dei valori medi (quanto alla fase di studio ed a quella introduttiva e dunque rispettivamente in Euro 2.977,00 ed Euro 1.911,00) e minimi (quanto alla fase di trattazione ed a quella decisionale, svoltasi in forma orale, e dunque rispettivamente in Euro
2.163,00 ed Euro 2.552,00) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate. Non si ravvisano invece gli estremi per la condanna del soccombente ex art.96 cpc.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 470/2025, pubblicata in data 17.4.2025, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in pagina 6 di 7 complessivi € 9.603,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3.dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012.
Così deciso, in Milano il 05/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Roberto Aponte
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