Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00590/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2327 del 2025, proposto da
SA IZ, RI GA e GI ON, rappresentati e difesi dall'avvocato SA Notaro, che agisce anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1092/2023 emessa in data 20.05.2023 nella causa iscritta al n. 3208/2017 R.G. dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CE FI e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1092/2023 emessa in data 20.05.2023 nella causa iscritta al n. 3208/2017 R.G. il Tribunale di Messina - Sezione Lavoro ha così deciso: “(...) 1) dichiara il diritto di SA IZ, quale erede di VA IZ, a percepire i ratei maturati e non riscossi dell’indennizzo di cui all’art. 1 della l. n. 210/92 e s.m.i. spettante al de cuius per epatopatia HBV correlata, ascrivibile all’8^ ctg. della Tabella A all. al d.P.R. n. 834/1981, dalla domanda (4.7.2008) al decesso (10.7.2013), comprensivo di indennità integrativa speciale, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all’istanza, fermo il disposto dell’art. 16, comma 6 della l. n. 412/1991; 2) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di ctu e alla rifusione di metà delle spese del giudizio, liquidate in 4.636,50 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati; compensa il resto ”.
La suddetta pronuncia è stata impugnata dalla sig.ra SA IZ presso la Corte di Appello di Messina, la quale, con sentenza n. 144/2025, ha confermato la sentenza di primo grado.
Quest’ultima è passata in giudicato in data 13.10.2025, secondo quanto attestato dalla Corte di Appello di Messina, come da documentazione versata in atti.
La sentenza n. 1092/2023 emessa dal Tribunale di Messina è stata notificata in forma esecutiva a mezzo pec al Ministero della Salute nell’interesse della sig.ra IZ nonché dell’avv. SA Notaro, dell’avv. RI GA e dell’avv. GI ON, nella loro qualità di distrattarie, in data 15.05.2025.
2. Lamentando la mancata esecuzione della pronuncia, con ricorso depositato il 6.11.2025 la sig.ra SA IZ, in proprio e nella qualità di erede legittima del sig. VA IZ, l’avv. RI GA, l’avv. GI ON e l’avv. SA Notaro hanno chiesto al Tribunale di:
- dichiarare l’obbligo del Ministero della Salute di adempiere al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1092/2023 del Tribunale di Messina:
- ordinare all’Amministrazione ministeriale di dare esecuzione alla predetta sentenza;
- nominare un commissario ad acta affinché provveda, in luogo dell’Amministrazione debitrice, nell’ipotesi di ulteriore inerzia della stessa.
3. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 24.11.2025 e, con successiva memoria dell’11.12.2025, ha rappresentato di aver avviato l’iter per l’esecuzione del titolo ottemperando, chiedendo alla Sezione di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese processuali.
4. Alla camera di consiglio del 28.01.2026, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Con ordinanza n. 257 del 30.01.2026 la Sezione ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, assegnando il termine di giorni dieci per presentare memorie vertenti sulla predetta questione.
6. Con memoria del 5.02.2026 la parte ricorrente ha osservato di non aver allegato prova della tempestiva notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio al Ministero della Salute e di aver incardinato innanzi a questo Tribunale – con riguardo alla medesima vicenda processuale – un altro giudizio recante il n. 2541/2025 R.G.
La parte ha altresì rilevato che la costituzione del Ministero della Salute nel presente giudizio, comunque, abbia sanato “... eventuali irregolarità relative a questo procedimento ”, impedendone la dichiarazione di “improcedibilità” che sarebbe stata eventualmente richiesta dalla stessa parte ricorrente.
Viene richiesta, per ragioni di economia processuale, la riunione tra i due giudizi – aventi medesimi petitum e causa petendi – precisandosi, altresì, che lo stesso Ministero, nelle more del presente giudizio, abbia ottemperato solo parzialmente al giudicato per cui è causa, “... non essendo ancora pervenuto il pagamento delle spettanze liquidite nel provvedimento in favore del collegio difensivo ”.
La parte ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, da subordinarsi al deposito, in questo giudizio, dei decreti di liquidazione dei pagamenti disposti dal titolo ottemperando.
7. Deve preliminarmente esaminarsi l’istanza di riunione con il ricorso iscritto al n. 2541/2025 R.G. presentata dalla parte ricorrente, trattato nella camera di consiglio del 25.02.2026, la quale viene respinta.
7.1. Il Collegio, pur consapevole della presenza dei profili di connessione oggettiva e soggettiva sussistenti con il suddetto procedimento, ritiene, nell’esercizio della propria discrezionalità che si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., che, per ragioni di opportunità e di economia processuale, le vicende processuali interessate dall’istanza di riunione debbano essere trattate disgiuntamente.
8. Il ricorso è inammissibile per inesistenza della sua notificazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
8.1. Al riguardo, si osserva che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2021, n. 8207, che richiama Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5619 e 5 dicembre 2014, n. 6008).
Nel caso di specie la notificazione risulta del tutto assente e, conseguentemente, non è sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell’Amministrazione intimata, ovvero attraverso la rinnovazione della notificazione effettuata, non operando la sanatoria prevista dall’art. 44, comma 3, c.p.a. con specifico riguardo alla notificazione nulla.
9. Per quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
10. Tenuto conto della natura della presente pronuncia e dell’attività difensiva svolta dalle parti, sussistono, ad avviso del Collegio, eccezionali ragioni per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 28 gennaio 2026 e 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CE FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE FI | AU TO |
IL SEGRETARIO