Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 637
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale, ai sensi della L.R. n. 56/2023, accorpa due annualità. Per la prima annualità, la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta ritualmente in data antecedente alla notifica della cartella. Per la seconda annualità, l'accertamento è avvenuto contestualmente all'iscrizione a ruolo, in conformità a una legge regionale ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che per la prima annualità la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta ritualmente. Per la seconda annualità, l'accertamento è avvenuto contestualmente all'iscrizione a ruolo, in conformità a una legge regionale ritenuta legittima. La Corte ha inoltre precisato che l'atto impugnato contiene puntuali riferimenti al fatto costitutivo della pretesa e alle ragioni di diritto, non necessitando di ulteriori atti preliminari. L'omesso avviso di accertamento non crea nocumento alla difesa del contribuente, trattandosi di obbligo tributario scaturente dall'esistenza di un titolo registrato al PRA.

  • Altro
    Adesione alla rottamazione

    La Corte ha preso atto della volontà della parte ricorrente di aderire alla rottamazione, compensando le spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 637
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 637
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo