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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 607/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rianna e Isabella Parte_1
Maselli
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE-
oggetto: indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18/1980.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'11.04.2024, parte ricorrente in epigrafe ha adito il tribunale di Paola per sentir condannare l' all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, ex CP_1
art. 1 L.18/1980, per come disposto con decreto di omologa, reso il 05.12.2023, nel procedimento n. R.G. 150/2023- Sezione Lavoro e Previdenza. A sostegno della propria pretesa ha dedotto: di aver notificato in data 05.12.2023 il decreto di omologa alla sede provinciale;
di aver inviato, in data 06.12.2023, il modulo c.d. AP70 predisposto CP_1 dall' per acquisire i dati utili alla liquidazione della prestazione;
che nonostante il CP_1
perfezionamento dei requisiti costitutivi del diritto e il decorso di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, ex art. 445 bis c.p.c., l' resistente non adempieva al CP_1
pagamento della relativa prestazione assistenziale.
Si è costituito l' il quale ha depositato documentazione attestante la liquidazione CP_1
della prestazione per cui è causa, con relativa liquidazione degli importi arretrati erogati,
1 unitamente al rateo di giugno 2024, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Per come congiuntamente richiesto dalle parti, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto è documentato che l' previa provvedimento di CP_1 liquidazione del 17.05.2024, ha accreditato al ricorrente, con la rata di giugno 2024, quanto dallo stesso rivendicato.
3. Per quanto riguarda le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale - essendo intervenuto il pagamento successivamente alla notifica del ricorso e ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa di cui all'art 445 bis comma 5 c.p.c.- sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, CP_1
nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m.
147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione 5.201,00- 26.000,00) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori attorei.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il resistente in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore di , che liquida in € 1.865,00 per onorari, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Paola, 17.01.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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