Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 16.1.2025 ,la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2977 /2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
(cod. fisc. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. ), rappresentate e difese dall'avv. Guido
[...] C.F._2
Marone (cod. fisc. ), presso il cui studio elettivamente C.F._3 domiciliano in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15 e che, ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. indica i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec
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-APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, nonché (C.F. ) con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Napoli alla Via Ponte Maddalena n. 55, in persona del rappresentante pro tempore
Appellati
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 3086/2024 pubbl. il 29/04/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositat1 in data 31.10.2022 presso il Giudice del lavoro di NAPOLI Nord le odierne appellanti, premesso di essere docenti a
1
L'Amministrazione resistente si costituì con memoria in atti. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito in accoglimento del ricorso, condannò il all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta CP_3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'anno scolastico 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 e compensò le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 4.12.2024 hanno proposto appello parziale le docenti, rilevando che il Tribunale adito, pur dando atto della fondatezza nel merito delle doglianze sollevate, aveva dichiarato infondata la pretesa con riguardo agli anni scolastici precedenti al 2020/2021, a decorrere dall'a.s. 2017/2018. Hanno svolto articolate argomentazioni in diritto a sostengo della pretesa anche con riguardo ai principi sanciti dalla direttiva 1999/70/Ce.
Hanno poi invocato il principio di soccombenza, rilevando l'erroneità della compensazione delle spese disposta dal Tribunale, stante la piena fondatezza della c domanda proposta dalle odierne appellanti.
L'appellante ha concluso come in atti perché, in riforma della gravata sentenza, fosse accolta totalmente la domanda proposta con riguardo alle annualità precedenti, decorrenti dal 2017/18; vinte le spese del doppio grado.
Instaurato il contraddittorio, parte appellata non si è costituita.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione dei procuratori costituiti, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Incontestati lo svolgimento di attività di docenza nei periodi indicati in ricorso ed il permanente inserimento delle ricorrenti nel sistema scolastico, l'oggetto del giudizio in questo grado riguarda la limitazione del beneficio della carta elettronica alle somme spendibili nel biennio, come ritenuto dal primo Giudice.
Orbene, al riguardo la questione risulta risolta dalla Suprema Corte nella decisione n.29961/23 con motivazione già condivisa da questo collegio in recente decisione (sent. n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024), cui si intende dare continuità.
La Corte di legittimità – premesso che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici – ha statuito che
“È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”. Ad avviso del Supremo
2 Collegio “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. “….16…. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione
“di scopo”. .. la nozione di cessazione va adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resta altro percorso che quello risarcitorio. Così non è e lo dimostra il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
3 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…….
16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame…
17.1 è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in posito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice……
………la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.…19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.”.
Alla luce dei principi esposti dalla Corte Suprema, appare evidente che la domanda della parte ricorrente meriti di essere accolta nella sua totalità, con condanna delle Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) anche per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, così integrando e riformando in parte la sentenza impugnata. La
4 difesa erariale, del resto, in questo grado non si è costituita e quindi non ha resistito, di modo che neppure si pone il problema dell'eventuale prescrizione parziale.
L'appello va invece disatteso in ordine al motivo di impugnazione della statuizione di integrale compensazione delle spese del primo grado.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
5 Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Va rilevato che alla data di deposito del ricorso e della sentenza di primo grado il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale, dopo la sentenza della Corte di Giustizia CP_4
La S.C. infatti, nella citata sentenza, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato).
Dunque, la fattispecie ha attraversato una fase, fino al presente grado di appello, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo, utile anche per la definizione del presente giudizio, sì da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
Il carattere di novità della questione ed il consolidamento dell'assetto giurisprudenziale nel corso del presente procedimento rendono legittima la determinazione di procedere alla censurata compensazione.
Il relativo capo di appello va, pertanto, disatteso, con la conferma della statuizione di integrale compensazione adottata in primo grado.
In considerazione della reciproca soccombenza in questo grado, e comunque dell'intervento in corso di causa della S.C. nei termini esposti, vanno integralmente compensate le spese di lite anche della presente fase. Non va nemmeno sottaciuta la correttezza della difesa erariale che, a fronte del recente intervento nomofilattico, non si è neppure costituita e quindi non ha resistito all'avversa pretesa.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che si conferma nel resto, condanna il all'assegnazione in favore di CP_1
(cod. fisc. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
6 (cod. fisc. della “Carta elettronica per l'aggiornamento Pt_2 C.F._2
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” anche per gli anni scolastici 2017/18, 2018/2019, 2019/2020 con conseguente emissione dei rispetti buoni elettronici, ciascuno di importo di euro 500,00;
spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Napoli il 16.1.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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