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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/11/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO IL, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2221 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AD GIULIO, con domicilio eletto in Milano alla via Massena n.3, presso il difensore avv.
AD GIULIO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. REA CLAUDIO, con domicilio eletto in LECCO alla via Roma 6, presso il difensore avv. REA
CLAUDIO;
PARTE RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. l'Avvocato ha proposto azione nei confronti di Parte_1 [...] esponendo che: il ricorrente è proprietario del compendio immobiliare denominato “Palazzo Controparte_1
Magenta” in Castiglione Olona;
mediante la sottoscrizione di alcune scritture private il ricorrente ha affidato all'impresa l'appalto per la realizzazione di opere edili e impiantistiche di parziale restauro Controparte_1 delle unità abitative e degli spazi comuni;
a fronte di ritardi nella realizzazione delle opere le parti hanno sottoscritto una scrittura privata integrativa in data 5 settembre 2024 con la quale la resistente si è impegnata a terminare i lavori secondo le tempistiche indicate nei cronoprogrammi allegati alla scrittura;
non Controparte_1 ha rispettato le tempistiche ivi pattuite che prevedevano la conclusione definitiva delle stesso entro il mese di gennaio del 2025;dal novembre del 2024 il cantiere era inattivo;
in ragione di ciò il ricorrente ha intimato alla società ex articolo 1662 c.c. la regolarizzazione della propria posizione contrattuale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diffida;
decorso il termine sopra assegnato il cantiere ha continuato ad essere chiuso;
con pec del 25 febbraio 2025 il ricorrente ha comunicato alla la risoluzione Controparte_1 dell'appalto intimando la riconsegna del cantiere;
nella medesima missiva si faceva riferimento anche alla volontà di recesso dal contratto di appalto ex articolo 1671 c.c.; il cantiere non è stato ancora riconsegnato.
- 1 - Ciò premesso ha concluso chiedendo di accertare che il ricorrente ha diritto ad ottenere la liberazione del compendio immobiliare con rilascio in favore di parte ricorrente del cantiere e con condanna di parte convenuta ex articolo 614 bis c.p.c. a pagare al ricorrente una somma non inferiore a 500,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della pronunzia di rilascio.
Si è costituita tempestivamente la parte convenuta eccependo l'inammissibilità e l'abusività dell'azione promossa per pendenza della procedura di atp e di opposizione a decreto ingiuntivo;
ha poi preso specifica posizione sulla domanda formulata da parte ricorrente e ne ha chiesto il rigetto oltre alla condanna di parte ricorrente ex articolo 96 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. comma 3 all'udienza del 19.11.2025.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione del cantiere oggetto di un contratto di appalto con la parte convenuta deducendo la risoluzione di diritto dello stesso avvenuta ex articolo 1662 comma 2 c.c. e in via subordinata per effetto del recesso avvenuto ai sensi dell'articolo 1671 c.c.
Va innanzitutto precisato che non può considerarsi inammissibile la presente azione per la pendenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alle somme dovute all'impresa né per la pendenza del procedimento di atp instaurato da parte ricorrente essendo la domanda qui proposta del tutto autonoma rispetto ai due procedimenti pendenti.
Né la volontà manifestata da parte resistente di voler rilasciare il cantiere alla fine del procedimento di atp può far ritenere il presente procedimento inammissibile o abusivo come dedotto da parte resistente.
Un eventuale mutamento dello stato dei luoghi a seguito della riconsegna del cantiere sarà eventualmente imputabile a chi lo effettuerà ( con le conseguenze giuridiche del caso) ma la pendenza dell'atp non può impedire alla parte ricorrente di azionare la propria pretesa in questa sede.
Ciò precisato va osservato che la domanda formulata ai sensi dell'articolo 1662 c.c. non è fondata.
Occorre premettere al riguardo che lo speciale rimedio preventivo in questione attribuisce un potere particolarmente incisivo al committente che può provocare la risoluzione anticipata del contratto di appalto ancora prima che si produca l'inadempimento e, secondo la giurisprudenza prevalente, anche in mancanza dei requisiti di gravità richiesti dall'art. 1668, comma 2, c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04/03/1993, n. 2653 secondo la quale “il particolare rimedio risolutorio previsto dall'art. 1662, 2° comma, c.c. oltre a costituire una deroga alla norma generale sulla risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c. perché si riferisce ad una obbligazione in corso di attuazione, differisce da quello previsto per il caso di inadempimento finale dall'art. 1668, 2° comma, c.c., perché la risoluzione è ammessa anche quando l'opera non sia del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi anche quando l'inadempimento sia temporaneo e di scarsa importanza e si presenti pertanto solo allo stato di pericolo.”).
Tale potere, pertanto, può essere esercitato solo nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti indicati dalla suddetta norma, oltre che nel rispetto dei canoni della correttezza e della buona fede, mettendo l'appaltatore nelle condizioni di conformarsi alle prescrizioni impartite dal committente.
- 2 - Ebbene, presupposti di applicabilità dell'art. 1662, comma 2, citato sono, in primo luogo, che il contratto di appalto sia ancora in corso di esecuzione e che, quindi, l'inadempimento dell'appaltatore non si sia ancora verificato in modo definitivo;
in secondo luogo, che, pur non essendo necessarie formule sacramentali, potendo la volontà di risolvere il contratto essere anche implicita nella diffida, quest'ultima contenga le condizioni alle quali l'appaltatore si deve conformare entro il termine indicato, con ciò intendendo che nell'atto devono essere esplicitati i motivi della verifica e le ragioni per le quali l'esecuzione dell'opera non procede “secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte”; infine, che il termine assegnato all'appaltatore sia congruo.
Nel caso di specie, vengono dedotti nella missiva del 28 gennaio 2025 dei ritardi nei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato alla scrittura del 5 settembre 2024.
Tuttavia, è la stessa parte ricorrente che afferma che i lavori avrebbero dovuto essere conclusi nel gennaio del
2025.
Rebus sic stantibus, si è al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 1662, comma 2, c.c. perché nel momento in cui la missiva è stata inviata, considerata la data di consegna, l'inadempimento si era già verificato e, per tale ragione, lo strumento preventivo di cui all'art. 1662, comma 2, c.c. non avrebbe potuto essere utilizzato, avendo invece la parte la possibilità di ricorrere alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. che però non è stata inviata.
Tali considerazioni impongono di affermare che la risoluzione di diritto del contratto di appalto invocata da non si è verificata. Parte_1
Va invece accolta la domanda di riconsegna del cantiere ai sensi del recesso ( comunicato alla parte resistente) ex articolo 1671 c.c.
Occorre rammentare che, in tema di appalto, il recesso ad nutum previsto dall'art. 1671 c.c., stante l'ampiezza di formulazione della norma, costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa (cfr. Cass. 9645/2011): esso può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla norma), e, d'altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente.
Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è necessaria alcuna indagine sull'importanza dello stesso, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per inadempimento già verificatosi al momento del recesso
(cfr. Tribunale Oristano, 01/08/2019, n. 453; Tribunale Perugia, 01/07/2019, n. 1036; Tribunale Milano,
03/07/2018, n. 7501).
Il diritto potestativo del committente a ottenere la restituzione del cantiere può anche essere tutelato in via di urgenza, mediante ricorso al sequestro giudiziale del bene o ad un provvedimento atipico ai sensi dell'art. 700
c.p.c. (cfr. Trib. Pescara, 11 gennaio 2008).
- 3 - Una volta esercitato il recesso, inoltre, non spetta all'appaltatore alcun diritto di ritenzione dell'opera eseguita, in quanto tale diritto, sancito dall'art. 1152 c.c. integra uno strumento di autotutela privatistica di carattere eccezionale e pertanto non è applicabile in via analogica. In questo senso si esprime la giurisprudenza secondo cui “il diritto di ritenzione sancito dall'art. 1152 c.c., essendo un mezzo di autotutela di natura eccezionale, non è applicabile in via di analogia, e non può, quindi, essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite su suolo del committente” (Cass., 16 novembre1984, n. 5828) e “nel contratto di appalto non sussiste alcun diritto di ritenzione a favore dell'appaltatore, neppure nell'ipotesi di inadempimento del committente dell'obbligazione principale di pagare il prezzo alle scadenze stabilite” (Trib. Napoli 30 novembre1993).
In conclusione, si deve affermare il diritto di di ottenere la restituzione del cantiere a seguito del Parte_1 recesso avvenuto con pec del 25 febbraio 2025 non essendo, per contro, configurabile un diritto di ritenzione del cantiere da parte della convenuta.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condannare parte resistente ex art. 614 bis c.p.c. e quindi al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza e, in particolare, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento del Tribunale, la stessa va accolta nei limiti della somma di euro 350,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del cantiere, somma da intendersi dovuta a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla data di deposito della presente sentenza.
L'accoglimento della domanda ex articolo 1671 c.c. assorbe l'esame della domanda di condanna di parte ricorrente formulata da parte resistente ex articolo 96 c.p.c.
L'accoglimento della domanda solo ai sensi dell'articolo 1671 c.c. e non ai sensi dell'articolo 1662 c.c., unitamente alla circostanza che la presente azione è stata proposta in pendenza di un accertamento tecnico preventivo proposto anche ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c. fa sì che le spese di lite possano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. LO IL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a) In accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'articolo 1671 c.c. ordina a Controparte_1
l'immediato rilascio in favore di del compendio immobiliare denominato “Palazzo Magenta” sito Parte_1 in Castiglione Olona alla via Cardinal Castiglioni Branda e del relativo cantiere liberi da persone o cose;
b) condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la al pagamento di una somma di euro Controparte_1
350,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del cantiere, somma da intendersi dovuta soltanto a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla data di deposito della presente sentenza;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 19/11/2025
Il Giudice
LO IL
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO IL, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2221 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AD GIULIO, con domicilio eletto in Milano alla via Massena n.3, presso il difensore avv.
AD GIULIO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. REA CLAUDIO, con domicilio eletto in LECCO alla via Roma 6, presso il difensore avv. REA
CLAUDIO;
PARTE RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. l'Avvocato ha proposto azione nei confronti di Parte_1 [...] esponendo che: il ricorrente è proprietario del compendio immobiliare denominato “Palazzo Controparte_1
Magenta” in Castiglione Olona;
mediante la sottoscrizione di alcune scritture private il ricorrente ha affidato all'impresa l'appalto per la realizzazione di opere edili e impiantistiche di parziale restauro Controparte_1 delle unità abitative e degli spazi comuni;
a fronte di ritardi nella realizzazione delle opere le parti hanno sottoscritto una scrittura privata integrativa in data 5 settembre 2024 con la quale la resistente si è impegnata a terminare i lavori secondo le tempistiche indicate nei cronoprogrammi allegati alla scrittura;
non Controparte_1 ha rispettato le tempistiche ivi pattuite che prevedevano la conclusione definitiva delle stesso entro il mese di gennaio del 2025;dal novembre del 2024 il cantiere era inattivo;
in ragione di ciò il ricorrente ha intimato alla società ex articolo 1662 c.c. la regolarizzazione della propria posizione contrattuale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diffida;
decorso il termine sopra assegnato il cantiere ha continuato ad essere chiuso;
con pec del 25 febbraio 2025 il ricorrente ha comunicato alla la risoluzione Controparte_1 dell'appalto intimando la riconsegna del cantiere;
nella medesima missiva si faceva riferimento anche alla volontà di recesso dal contratto di appalto ex articolo 1671 c.c.; il cantiere non è stato ancora riconsegnato.
- 1 - Ciò premesso ha concluso chiedendo di accertare che il ricorrente ha diritto ad ottenere la liberazione del compendio immobiliare con rilascio in favore di parte ricorrente del cantiere e con condanna di parte convenuta ex articolo 614 bis c.p.c. a pagare al ricorrente una somma non inferiore a 500,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della pronunzia di rilascio.
Si è costituita tempestivamente la parte convenuta eccependo l'inammissibilità e l'abusività dell'azione promossa per pendenza della procedura di atp e di opposizione a decreto ingiuntivo;
ha poi preso specifica posizione sulla domanda formulata da parte ricorrente e ne ha chiesto il rigetto oltre alla condanna di parte ricorrente ex articolo 96 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. comma 3 all'udienza del 19.11.2025.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione del cantiere oggetto di un contratto di appalto con la parte convenuta deducendo la risoluzione di diritto dello stesso avvenuta ex articolo 1662 comma 2 c.c. e in via subordinata per effetto del recesso avvenuto ai sensi dell'articolo 1671 c.c.
Va innanzitutto precisato che non può considerarsi inammissibile la presente azione per la pendenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alle somme dovute all'impresa né per la pendenza del procedimento di atp instaurato da parte ricorrente essendo la domanda qui proposta del tutto autonoma rispetto ai due procedimenti pendenti.
Né la volontà manifestata da parte resistente di voler rilasciare il cantiere alla fine del procedimento di atp può far ritenere il presente procedimento inammissibile o abusivo come dedotto da parte resistente.
Un eventuale mutamento dello stato dei luoghi a seguito della riconsegna del cantiere sarà eventualmente imputabile a chi lo effettuerà ( con le conseguenze giuridiche del caso) ma la pendenza dell'atp non può impedire alla parte ricorrente di azionare la propria pretesa in questa sede.
Ciò precisato va osservato che la domanda formulata ai sensi dell'articolo 1662 c.c. non è fondata.
Occorre premettere al riguardo che lo speciale rimedio preventivo in questione attribuisce un potere particolarmente incisivo al committente che può provocare la risoluzione anticipata del contratto di appalto ancora prima che si produca l'inadempimento e, secondo la giurisprudenza prevalente, anche in mancanza dei requisiti di gravità richiesti dall'art. 1668, comma 2, c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04/03/1993, n. 2653 secondo la quale “il particolare rimedio risolutorio previsto dall'art. 1662, 2° comma, c.c. oltre a costituire una deroga alla norma generale sulla risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c. perché si riferisce ad una obbligazione in corso di attuazione, differisce da quello previsto per il caso di inadempimento finale dall'art. 1668, 2° comma, c.c., perché la risoluzione è ammessa anche quando l'opera non sia del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi anche quando l'inadempimento sia temporaneo e di scarsa importanza e si presenti pertanto solo allo stato di pericolo.”).
Tale potere, pertanto, può essere esercitato solo nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti indicati dalla suddetta norma, oltre che nel rispetto dei canoni della correttezza e della buona fede, mettendo l'appaltatore nelle condizioni di conformarsi alle prescrizioni impartite dal committente.
- 2 - Ebbene, presupposti di applicabilità dell'art. 1662, comma 2, citato sono, in primo luogo, che il contratto di appalto sia ancora in corso di esecuzione e che, quindi, l'inadempimento dell'appaltatore non si sia ancora verificato in modo definitivo;
in secondo luogo, che, pur non essendo necessarie formule sacramentali, potendo la volontà di risolvere il contratto essere anche implicita nella diffida, quest'ultima contenga le condizioni alle quali l'appaltatore si deve conformare entro il termine indicato, con ciò intendendo che nell'atto devono essere esplicitati i motivi della verifica e le ragioni per le quali l'esecuzione dell'opera non procede “secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte”; infine, che il termine assegnato all'appaltatore sia congruo.
Nel caso di specie, vengono dedotti nella missiva del 28 gennaio 2025 dei ritardi nei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato alla scrittura del 5 settembre 2024.
Tuttavia, è la stessa parte ricorrente che afferma che i lavori avrebbero dovuto essere conclusi nel gennaio del
2025.
Rebus sic stantibus, si è al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 1662, comma 2, c.c. perché nel momento in cui la missiva è stata inviata, considerata la data di consegna, l'inadempimento si era già verificato e, per tale ragione, lo strumento preventivo di cui all'art. 1662, comma 2, c.c. non avrebbe potuto essere utilizzato, avendo invece la parte la possibilità di ricorrere alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. che però non è stata inviata.
Tali considerazioni impongono di affermare che la risoluzione di diritto del contratto di appalto invocata da non si è verificata. Parte_1
Va invece accolta la domanda di riconsegna del cantiere ai sensi del recesso ( comunicato alla parte resistente) ex articolo 1671 c.c.
Occorre rammentare che, in tema di appalto, il recesso ad nutum previsto dall'art. 1671 c.c., stante l'ampiezza di formulazione della norma, costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa (cfr. Cass. 9645/2011): esso può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla norma), e, d'altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente.
Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è necessaria alcuna indagine sull'importanza dello stesso, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per inadempimento già verificatosi al momento del recesso
(cfr. Tribunale Oristano, 01/08/2019, n. 453; Tribunale Perugia, 01/07/2019, n. 1036; Tribunale Milano,
03/07/2018, n. 7501).
Il diritto potestativo del committente a ottenere la restituzione del cantiere può anche essere tutelato in via di urgenza, mediante ricorso al sequestro giudiziale del bene o ad un provvedimento atipico ai sensi dell'art. 700
c.p.c. (cfr. Trib. Pescara, 11 gennaio 2008).
- 3 - Una volta esercitato il recesso, inoltre, non spetta all'appaltatore alcun diritto di ritenzione dell'opera eseguita, in quanto tale diritto, sancito dall'art. 1152 c.c. integra uno strumento di autotutela privatistica di carattere eccezionale e pertanto non è applicabile in via analogica. In questo senso si esprime la giurisprudenza secondo cui “il diritto di ritenzione sancito dall'art. 1152 c.c., essendo un mezzo di autotutela di natura eccezionale, non è applicabile in via di analogia, e non può, quindi, essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite su suolo del committente” (Cass., 16 novembre1984, n. 5828) e “nel contratto di appalto non sussiste alcun diritto di ritenzione a favore dell'appaltatore, neppure nell'ipotesi di inadempimento del committente dell'obbligazione principale di pagare il prezzo alle scadenze stabilite” (Trib. Napoli 30 novembre1993).
In conclusione, si deve affermare il diritto di di ottenere la restituzione del cantiere a seguito del Parte_1 recesso avvenuto con pec del 25 febbraio 2025 non essendo, per contro, configurabile un diritto di ritenzione del cantiere da parte della convenuta.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condannare parte resistente ex art. 614 bis c.p.c. e quindi al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza e, in particolare, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento del Tribunale, la stessa va accolta nei limiti della somma di euro 350,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del cantiere, somma da intendersi dovuta a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla data di deposito della presente sentenza.
L'accoglimento della domanda ex articolo 1671 c.c. assorbe l'esame della domanda di condanna di parte ricorrente formulata da parte resistente ex articolo 96 c.p.c.
L'accoglimento della domanda solo ai sensi dell'articolo 1671 c.c. e non ai sensi dell'articolo 1662 c.c., unitamente alla circostanza che la presente azione è stata proposta in pendenza di un accertamento tecnico preventivo proposto anche ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c. fa sì che le spese di lite possano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. LO IL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a) In accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'articolo 1671 c.c. ordina a Controparte_1
l'immediato rilascio in favore di del compendio immobiliare denominato “Palazzo Magenta” sito Parte_1 in Castiglione Olona alla via Cardinal Castiglioni Branda e del relativo cantiere liberi da persone o cose;
b) condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la al pagamento di una somma di euro Controparte_1
350,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del cantiere, somma da intendersi dovuta soltanto a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla data di deposito della presente sentenza;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 19/11/2025
Il Giudice
LO IL
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