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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 14/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 174/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 174/2021 R.A.C.L., promossa da
, (P.I. ), in persona della titolare Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Olbia, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Marco Pilia, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesca Piga, giusta delega in atti,
ricorrente in opposizione
contro
(c.f/P.Iva , in persona del suo titolare e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante (c.f. ), elettivamente domiciliata in Tortolì, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Mario Solanas, che la rappresenta e difende giusta procura speciale già in atti;
resistente opposto
Oggetto: responsabilità contrattuale - contratto di agenzia - pagamento spese vive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (d'ora in poi solo ) ha proposto opposizione Parte_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2021 del 07.09.2021 con cui il Tribunale di Lanusei gli intimava il pagamento in favore de (d'ora in poi solo Parte_3 CP_1 della somma di euro 5.400,00 oltre interessi legali e spese. L'ingiunzione trovava titolo nel contratto di promozione e pubblicità concluso tra le parti il 3 maggio 2017, nel quale si prevedeva un rimborso pagina 1 di 7 spese mensili pari a euro 150,00, che non sarebbe stato versato dal a partire dal Parte_1
gennaio 2018.
L'opposizione è stata promossa deducendo l'intervenuta modifica degli accordi contrattuali di cui sopra;
nello specifico:
- le parti statuivano inizialmente che la provvigione per l'attività di agente fosse calcolata nella misura pari al 10% del fatturato, con predisposizione di un report mensile sull'attività e la promozione svolta dall'agente, mai predisposti dal titolare de Pt_2 CP_1
- dal gennaio 2018, visti gli scarsissimi risultati ottenuti da atteso che il rimborso Parte_2
forfettario superava il risultato, le parti modificavano l'accordo iniziale escludendo detto rimborso quale voce autonoma e lo ricomprendevano di fatto nella provvigione, che veniva aumentata dal 10% al 12%;
- le fatture emesse dal 2018 erano calcolate, quindi, su una provvigione del 12% (doc. 4, 5, 6, 7, 8, 9 di parte ricorrente).
La modifica al contratto era stata conclusa solo oralmente e, tuttavia, emergeva da un esame delle fatture atteso che, mentre le fatture del 2017 prevedevano ancora la voce “rimborso carburante” (doc.
3 ricorrente), le successive non indicavano più detta spesa;
veniva invece aumentata la percentuale di calcolo della provvigione.
La modifica trovava causa nei risultati non soddisfacenti del tanto che le provvigioni maturate Pt_2
erano minime;
le parti avevano, quindi, condizionato il rimborso forfettario al maturare delle provvigioni con aumento della percentuale di queste ultime ed esclusione delle spese vive (“La logica della previsione contrattuale è più che evidente: nel contratto in esame, il diritto di pagamento del
sorgeva solo e se l'attività di intermediario avesse avuto buon esito. Diversamente la Parte_2
si sarebbe trovata a pagare un rimborso spese all'agente anche nel caso in cui Parte_1 questo non avesse eseguito alcuna prestazione mensile né sostenuto alcuna spesa”).
L'opponente ha, nel merito, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno deducendo l'inadempimento de che, oltre a non promuovere correttamente i prodotti del CP_1
, avrebbe violato l'accordo di non concorrenza. Parte_1
Dette inadempienze contrattuali avrebbero determinato un danno economico al per Parte_1
euro 5.000,00, di cui ha chiesto il ristoro.
Il ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna de Parte_1 [...]
al risarcimento del danno, quantificato come sopra. CP_1
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato che vi fosse mai stata una modifica degli CP_1
accordi contrattuali nei termini indicati da parte opponente: le provvigioni sulle vendite e il rimborso pagina 2 di 7 forfettario erano previsioni contrattuali tenute ben distinte dalle parti e il rimborso sino al 2018 era sempre stato pagato al anche se non richiesto in fattura. Pt_2
Il corretto adempimento del contratto di agenzia era provato dall'ammontare delle fatture emesse per gli anni 2018, 2019 e 2020 (importi che rappresentano solo il 10% del fatturato procurato al
) e nessuna contestazione sul punto era mai stata sollevata da parte opponente nel corso Parte_1
del rapporto. non aveva mai operato in concorrenza e semmai il , in più occasioni, aveva Pt_2 Parte_1
“scavalcato” l'agente procedendo con vendita diretta ai clienti e violando così il patto di esclusività.
La parte opposta ha concluso chiedendo il rigetto della opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
***
L'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dal devono essere rigettate per Parte_1
quanto segue.
Sulla modifica del contratto.
Il contratto di promozione e pubblicità concluso dalle parti il 3 maggio 2017 prevedeva all'art.
2.3 che l'attività di promozione sarebbe stata retribuita con una provvigione pari al 10% del fatturato derivante dall'attività dell'agente.
Al punto 2.5 prevedeva “Rimborso spese. L'azienda riconoscerà a titolo di rimborso spese forfettarie
(carburante, pasti, ecc..) la cifra di 150 € mensili, ulteriori alle provvigioni sopra descritte”.
Secondo parte opponente detto accordo sarebbe stato modificato nel gennaio 2018 con un aumento della percentuale nel calcolo della provvigione, che passava dal 10% al 12% sul fatturato e con l'esclusione del rimborso spese di cui al punto 2.5.
La modifica dell'accordo sarebbe intervenuta in maniera orale tra le parti, senza alcuna scrittura;
la modifica sarebbe comunque valida, atteso che il rapporto di agenzia non richiede la forma scritta ad substantiam.
Sul punto parte opponente ha richiesto prova orale, che è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale per il divieto di cui agli artt. 2722 c.c. e seg..
Ora, ai sensi dell'art. 2723 c.c. “Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali”.
Secondo parte opponente sussisterebbero nel caso di specie molteplici dati che rendono verosimile la modifica dedotta. L'assunto non è condiviso dal Tribunale sulla base delle seguenti considerazioni.
pagina 3 di 7 1) La documentazione prodotta in causa non permette in alcun modo di dedurre con ragionevolezza che a partire dal 2018 la percentuale di calcolo della provvigione fosse aumentata dal 10% al 12%.
Parte opponente ha prodotto le fatture n. 5 del 6 luglio 2017, n. 8 del 31 agosto 2017 (doc 3), n. 5 del
4 maggio 2018 (doc. 4), n. 29 del 27 dicembre 2018 (doc. 5), n. 17 del 5 ottobre 2018 (doc. 5), n. 31 del 24 dicembre 2019 (doc. 6), n. 23 del 4 agosto 2020 (doc. 7); n. 22 del 31 dicembre 2020 (doc. 8).
Parte opposta ha prodotto le fatture n. 12 del 30 ottobre 2017, n. 14 del 7 novembre 2017, n. 17 del 29 dicembre 2017, n. 2 del 5 febbraio 2018; n. 12 del 10 agosto 2018; n. 14 del 4 agosto 2019: n. 14 fatture che coprono l'arco temporale del rapporto dal 2017 al 2020.
In nessuna fattura è indicata la percentuale di calcolo delle provvigioni né è possibile verificare che dal 10% si sia passati al riconoscimento del 12%. Non vi è nessun elemento in tal senso.
Parte opponente avrebbe potuto dare prova di tale incremento producendo i contratti conclusi dall'agente per ogni periodo, il report sugli ordini e sul fatturato maturato e, per effetto di un semplice calcolo matematico, l'ammontare delle provvigioni pagate con la relativa percentuale (al 10% o al
12%).
Tale onere non è stato assolto e questo Tribunale rileva che sulla base delle semplici fatture emesse da e richiamate dalle parti non è possibile dedurre nulla sulla verosimiglianza della modifica CP_1
del contratto (di cui alla difesa del ). Parte_1
2) Parte opponente ha dedotto che la modifica al contratto si era resa necessaria a fronte degli
“scarsissimi risultati” ottenuti da “facilmente riscontrabili dagli importi delle fatture per cui il Pt_2 rimborso forfettario avrebbe superato di gran lunga il risultato”. Per il 2019, ad esempio, Pt_2
avrebbe maturato una provvigione di soli euro 1.225,00 chiedendo un rimborso spese per euro
1.800,00: il riconoscimento del rimborso in tali termini sarebbe stato illogico;
altro indice della veridicità della modifica contrattuale dedotta.
L'assunto non è condiviso dal Tribunale sulla semplice considerazione che - diversamente da quanto vorrebbe far intendere parte opponente - la provvigione maturata dall'agente è rappresentativa del
10% di quanto fatturato dall' grazie al suo operato, per cui a fronte di un compenso di euro Pt_4
1.219,95 (n. 44 del 31 dicembre 2020, ad esempio) il aveva fatturato ordini per euro Parte_1
12.199,50.
Se si esamina l'anno 2017, la provvigione risultante dalle fatture (rimborso spese escluso) è pari a euro 2.731,57, che costituisce un valore pari al 10% del fatturato aziendale ottenuto per il tramite di
(oltre euro 27.000,00). Se si pensa che il contratto è stato concluso solo a maggio 2017, risulta Pt_2 priva di fondamento l'affermazione di parte opponente per cui la produttività di sarebbe stata Pt_2 talmente ridotta da giustificare l'eliminazione del rimborso spese dal gennaio 2018. Al contrario, si pagina 4 di 7 tratta di un fatturato che ha giustificato – secondo quanto riferito da – l'ampliamento della Tes_1
zona assegnata all'Agente.
Quanto sopra costituisce elemento valutato da questo Tribunale per ritenere che la circostanza di una modifica del contratto di agenzia a partire dal gennaio 2018 non sia verosimile e non sia ragionevole la ricostruzione prospettata da parte opponente sul punto.
3) Secondo parte opponente la modifica del contratto con l'esclusione del rimborso spese emergerebbe in maniera chiara, o quantomeno verosimile, dal confronto tra le fatture del 2017 e quelle successive: nelle prime si prevedeva la voce “rimborso spese” mentre dal 2018 detta voce non
è mai stata prevista.
L'assunto non può essere condiviso atteso che rispetto al 2017 – delle 5 fatture prodotte dalle parti n.
5, 8, 12, 14 e 17 – solo due riportano la dicitura “contributo gasolio” per un ammontare complessivo di euro 450,00, andando a coprire la spesa solo fino al 31 luglio 2017. Nelle fatture che riguardano le provvigioni per i mesi da agosto a dicembre 2017 non si ha alcuna previsione in tal senso, eppure
[...]
non ha richiesto il pagamento per dette mensilità, deducendo che lo stesso era stato versato CP_1
anche senza inserirlo in fattura.
Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale non può dedurre che dal mancato inserimento del contributo nelle fatture 2018-2020 si debba presumere la variazione del contratto di agenzia sul punto, perché anche nelle fatture del 2017 detto rimborso non è stato sempre previsto eppure era pacificamente riconosciuto e versato dal . Parte_1
Per le ragioni tutte di cui sopra, questo Tribunale ritiene che non ricorrano gli estremi per ammettere parte opponente alla prova testimoniale dedotta sulla modifica del contratto di agenzia non essendo emersi elementi riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto ovvero altre e diverse circostanze da cui appaia verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Restando ferme le previsioni di cui all'art.
2.5. del contratto di agenzia del 3 maggio 2017 e conseguentemente alla parte opposta è dovuto, per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2020, il rimborso delle spese di cui all'art.
2.5. per un ammontare pari a euro 5.400,00 (36 mensilità) come da decreto ingiuntivo opposto.
Sull'inadempimento dell'Agente e sulla domanda riconvenzionale.
Parte opponente ha chiesto la condanna de al risarcimento del danno che le sarebbe CP_1 derivato dall'inadempimento contrattuale al contratto di Agenzia per violazione dell'obbligo di non concorrenza (art. 3 contratto) e la mancata promozione dei prodotti del (art. 4 Parte_1
contratto).
La domanda non è fondata per difetto di prova.
pagina 5 di 7 Con riferimento all'obbligo di non concorrenza e alla sua violazione, parte opponete ha dedotto letteralmente “da un semplice esame del profilo facebook della ditta di Controparte_1
emerge come la stessa pubblicizzasse, senza poterlo fare, altre birre (all. 2)” (ricorso Parte_2
in opposizione).
La contestazione è assolutamente generica, nulla allegando e precisando su quale sarebbe stata l'attività di promozione e vendita di prodotti concorrenti posta in essere dall'Agente, quali tipi e marca di bevande, verso quale tipo di clientela, in quali zone e in quale periodo (atteso che l'immagine risale al settembre 2020). Tanto che nelle richieste istruttorie si fa riferimento alla
“pubblicizzazione” di altre birre senza null'altro riferimento se non l'immagine del profilo facebook del 28 settembre 2020. Immagine che di per sé non è sufficiente a contestare né provare alcuna violazione.
Con riferimento poi alla mancata promozione dei “prodotti contrattuali”, la contestazione è assolutamente generica e priva di qualsiasi riscontro, che ne specifichi la portata.
Si è già detto sopra del fatturato derivante dall'operato dell'Agente che, in assenza di elementi di comparazione di cui solo il dispone, non può essere considerato insufficiente. Parte_1
Inoltre, nel corso del rapporto il non ha mai contestato alcun inadempimento Parte_1 all'Agente, anzi il teste di parte opponente marito della titolare, ha dichiarato che i Testimone_2 rapporti con si sono incrinati solo quando quest'ultimo ha chiesto il pagamento del rimborso Pt_2
spese carburante, nulla ha dedotto sulla cattiva gestione dei clienti. Il teste - Tes_3
responsabile degli agenti e marketing - ha dichiarato che la zona affidata a era stata ampliata Pt_2
alla provincia di Nuoro proprio per le sue capacità, il ché si pone in evidente contrasto con l'inadempimento dedotto.
Diversamente da quanto prospettato dal , era stato proprio nel febbraio 2019 Parte_1 Pt_2
(doc. 2 resistente), in tempi non sospetti, a chiedere un chiarimento sul comportamento dell'opponente quanto ad esclusiva e non concorrenza, atteso che lo stesso si vedeva spesso
“scavalcato” dal , con vendita diretta a clienti procacciati dall'Agente (e perdita così Parte_1
delle dovute provvigioni). Parte opponente non ha prodotto documentazione di riscontro alla richiesta.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la domanda di risarcimento del danno proposta dal non trovi alcun riscontro quanto all'asserito inadempimento dell'Agente e debba Parte_1
essere rigettata.
Il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
***
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. DM 147/2022, valore di pagina 6 di 7 causa da euro 5.200,00 a 26.000,00, con applicazione dei valori del tariffario tra minimi e medi atteso il valore della causa (euro 5.400,00) e la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso in opposizione proposto dal e per effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 40/2021 del 07.09.2021 del Tribunale di Lanusei, giudice del lavoro, emesso in favore de Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
- condanna il al pagamento in favore de Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.800,00 per compensi CP_1
professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.
Lanusei, 14 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 174/2021 R.A.C.L., promossa da
, (P.I. ), in persona della titolare Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Olbia, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Marco Pilia, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesca Piga, giusta delega in atti,
ricorrente in opposizione
contro
(c.f/P.Iva , in persona del suo titolare e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante (c.f. ), elettivamente domiciliata in Tortolì, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Mario Solanas, che la rappresenta e difende giusta procura speciale già in atti;
resistente opposto
Oggetto: responsabilità contrattuale - contratto di agenzia - pagamento spese vive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (d'ora in poi solo ) ha proposto opposizione Parte_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2021 del 07.09.2021 con cui il Tribunale di Lanusei gli intimava il pagamento in favore de (d'ora in poi solo Parte_3 CP_1 della somma di euro 5.400,00 oltre interessi legali e spese. L'ingiunzione trovava titolo nel contratto di promozione e pubblicità concluso tra le parti il 3 maggio 2017, nel quale si prevedeva un rimborso pagina 1 di 7 spese mensili pari a euro 150,00, che non sarebbe stato versato dal a partire dal Parte_1
gennaio 2018.
L'opposizione è stata promossa deducendo l'intervenuta modifica degli accordi contrattuali di cui sopra;
nello specifico:
- le parti statuivano inizialmente che la provvigione per l'attività di agente fosse calcolata nella misura pari al 10% del fatturato, con predisposizione di un report mensile sull'attività e la promozione svolta dall'agente, mai predisposti dal titolare de Pt_2 CP_1
- dal gennaio 2018, visti gli scarsissimi risultati ottenuti da atteso che il rimborso Parte_2
forfettario superava il risultato, le parti modificavano l'accordo iniziale escludendo detto rimborso quale voce autonoma e lo ricomprendevano di fatto nella provvigione, che veniva aumentata dal 10% al 12%;
- le fatture emesse dal 2018 erano calcolate, quindi, su una provvigione del 12% (doc. 4, 5, 6, 7, 8, 9 di parte ricorrente).
La modifica al contratto era stata conclusa solo oralmente e, tuttavia, emergeva da un esame delle fatture atteso che, mentre le fatture del 2017 prevedevano ancora la voce “rimborso carburante” (doc.
3 ricorrente), le successive non indicavano più detta spesa;
veniva invece aumentata la percentuale di calcolo della provvigione.
La modifica trovava causa nei risultati non soddisfacenti del tanto che le provvigioni maturate Pt_2
erano minime;
le parti avevano, quindi, condizionato il rimborso forfettario al maturare delle provvigioni con aumento della percentuale di queste ultime ed esclusione delle spese vive (“La logica della previsione contrattuale è più che evidente: nel contratto in esame, il diritto di pagamento del
sorgeva solo e se l'attività di intermediario avesse avuto buon esito. Diversamente la Parte_2
si sarebbe trovata a pagare un rimborso spese all'agente anche nel caso in cui Parte_1 questo non avesse eseguito alcuna prestazione mensile né sostenuto alcuna spesa”).
L'opponente ha, nel merito, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno deducendo l'inadempimento de che, oltre a non promuovere correttamente i prodotti del CP_1
, avrebbe violato l'accordo di non concorrenza. Parte_1
Dette inadempienze contrattuali avrebbero determinato un danno economico al per Parte_1
euro 5.000,00, di cui ha chiesto il ristoro.
Il ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna de Parte_1 [...]
al risarcimento del danno, quantificato come sopra. CP_1
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato che vi fosse mai stata una modifica degli CP_1
accordi contrattuali nei termini indicati da parte opponente: le provvigioni sulle vendite e il rimborso pagina 2 di 7 forfettario erano previsioni contrattuali tenute ben distinte dalle parti e il rimborso sino al 2018 era sempre stato pagato al anche se non richiesto in fattura. Pt_2
Il corretto adempimento del contratto di agenzia era provato dall'ammontare delle fatture emesse per gli anni 2018, 2019 e 2020 (importi che rappresentano solo il 10% del fatturato procurato al
) e nessuna contestazione sul punto era mai stata sollevata da parte opponente nel corso Parte_1
del rapporto. non aveva mai operato in concorrenza e semmai il , in più occasioni, aveva Pt_2 Parte_1
“scavalcato” l'agente procedendo con vendita diretta ai clienti e violando così il patto di esclusività.
La parte opposta ha concluso chiedendo il rigetto della opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
***
L'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dal devono essere rigettate per Parte_1
quanto segue.
Sulla modifica del contratto.
Il contratto di promozione e pubblicità concluso dalle parti il 3 maggio 2017 prevedeva all'art.
2.3 che l'attività di promozione sarebbe stata retribuita con una provvigione pari al 10% del fatturato derivante dall'attività dell'agente.
Al punto 2.5 prevedeva “Rimborso spese. L'azienda riconoscerà a titolo di rimborso spese forfettarie
(carburante, pasti, ecc..) la cifra di 150 € mensili, ulteriori alle provvigioni sopra descritte”.
Secondo parte opponente detto accordo sarebbe stato modificato nel gennaio 2018 con un aumento della percentuale nel calcolo della provvigione, che passava dal 10% al 12% sul fatturato e con l'esclusione del rimborso spese di cui al punto 2.5.
La modifica dell'accordo sarebbe intervenuta in maniera orale tra le parti, senza alcuna scrittura;
la modifica sarebbe comunque valida, atteso che il rapporto di agenzia non richiede la forma scritta ad substantiam.
Sul punto parte opponente ha richiesto prova orale, che è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale per il divieto di cui agli artt. 2722 c.c. e seg..
Ora, ai sensi dell'art. 2723 c.c. “Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali”.
Secondo parte opponente sussisterebbero nel caso di specie molteplici dati che rendono verosimile la modifica dedotta. L'assunto non è condiviso dal Tribunale sulla base delle seguenti considerazioni.
pagina 3 di 7 1) La documentazione prodotta in causa non permette in alcun modo di dedurre con ragionevolezza che a partire dal 2018 la percentuale di calcolo della provvigione fosse aumentata dal 10% al 12%.
Parte opponente ha prodotto le fatture n. 5 del 6 luglio 2017, n. 8 del 31 agosto 2017 (doc 3), n. 5 del
4 maggio 2018 (doc. 4), n. 29 del 27 dicembre 2018 (doc. 5), n. 17 del 5 ottobre 2018 (doc. 5), n. 31 del 24 dicembre 2019 (doc. 6), n. 23 del 4 agosto 2020 (doc. 7); n. 22 del 31 dicembre 2020 (doc. 8).
Parte opposta ha prodotto le fatture n. 12 del 30 ottobre 2017, n. 14 del 7 novembre 2017, n. 17 del 29 dicembre 2017, n. 2 del 5 febbraio 2018; n. 12 del 10 agosto 2018; n. 14 del 4 agosto 2019: n. 14 fatture che coprono l'arco temporale del rapporto dal 2017 al 2020.
In nessuna fattura è indicata la percentuale di calcolo delle provvigioni né è possibile verificare che dal 10% si sia passati al riconoscimento del 12%. Non vi è nessun elemento in tal senso.
Parte opponente avrebbe potuto dare prova di tale incremento producendo i contratti conclusi dall'agente per ogni periodo, il report sugli ordini e sul fatturato maturato e, per effetto di un semplice calcolo matematico, l'ammontare delle provvigioni pagate con la relativa percentuale (al 10% o al
12%).
Tale onere non è stato assolto e questo Tribunale rileva che sulla base delle semplici fatture emesse da e richiamate dalle parti non è possibile dedurre nulla sulla verosimiglianza della modifica CP_1
del contratto (di cui alla difesa del ). Parte_1
2) Parte opponente ha dedotto che la modifica al contratto si era resa necessaria a fronte degli
“scarsissimi risultati” ottenuti da “facilmente riscontrabili dagli importi delle fatture per cui il Pt_2 rimborso forfettario avrebbe superato di gran lunga il risultato”. Per il 2019, ad esempio, Pt_2
avrebbe maturato una provvigione di soli euro 1.225,00 chiedendo un rimborso spese per euro
1.800,00: il riconoscimento del rimborso in tali termini sarebbe stato illogico;
altro indice della veridicità della modifica contrattuale dedotta.
L'assunto non è condiviso dal Tribunale sulla semplice considerazione che - diversamente da quanto vorrebbe far intendere parte opponente - la provvigione maturata dall'agente è rappresentativa del
10% di quanto fatturato dall' grazie al suo operato, per cui a fronte di un compenso di euro Pt_4
1.219,95 (n. 44 del 31 dicembre 2020, ad esempio) il aveva fatturato ordini per euro Parte_1
12.199,50.
Se si esamina l'anno 2017, la provvigione risultante dalle fatture (rimborso spese escluso) è pari a euro 2.731,57, che costituisce un valore pari al 10% del fatturato aziendale ottenuto per il tramite di
(oltre euro 27.000,00). Se si pensa che il contratto è stato concluso solo a maggio 2017, risulta Pt_2 priva di fondamento l'affermazione di parte opponente per cui la produttività di sarebbe stata Pt_2 talmente ridotta da giustificare l'eliminazione del rimborso spese dal gennaio 2018. Al contrario, si pagina 4 di 7 tratta di un fatturato che ha giustificato – secondo quanto riferito da – l'ampliamento della Tes_1
zona assegnata all'Agente.
Quanto sopra costituisce elemento valutato da questo Tribunale per ritenere che la circostanza di una modifica del contratto di agenzia a partire dal gennaio 2018 non sia verosimile e non sia ragionevole la ricostruzione prospettata da parte opponente sul punto.
3) Secondo parte opponente la modifica del contratto con l'esclusione del rimborso spese emergerebbe in maniera chiara, o quantomeno verosimile, dal confronto tra le fatture del 2017 e quelle successive: nelle prime si prevedeva la voce “rimborso spese” mentre dal 2018 detta voce non
è mai stata prevista.
L'assunto non può essere condiviso atteso che rispetto al 2017 – delle 5 fatture prodotte dalle parti n.
5, 8, 12, 14 e 17 – solo due riportano la dicitura “contributo gasolio” per un ammontare complessivo di euro 450,00, andando a coprire la spesa solo fino al 31 luglio 2017. Nelle fatture che riguardano le provvigioni per i mesi da agosto a dicembre 2017 non si ha alcuna previsione in tal senso, eppure
[...]
non ha richiesto il pagamento per dette mensilità, deducendo che lo stesso era stato versato CP_1
anche senza inserirlo in fattura.
Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale non può dedurre che dal mancato inserimento del contributo nelle fatture 2018-2020 si debba presumere la variazione del contratto di agenzia sul punto, perché anche nelle fatture del 2017 detto rimborso non è stato sempre previsto eppure era pacificamente riconosciuto e versato dal . Parte_1
Per le ragioni tutte di cui sopra, questo Tribunale ritiene che non ricorrano gli estremi per ammettere parte opponente alla prova testimoniale dedotta sulla modifica del contratto di agenzia non essendo emersi elementi riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto ovvero altre e diverse circostanze da cui appaia verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Restando ferme le previsioni di cui all'art.
2.5. del contratto di agenzia del 3 maggio 2017 e conseguentemente alla parte opposta è dovuto, per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2020, il rimborso delle spese di cui all'art.
2.5. per un ammontare pari a euro 5.400,00 (36 mensilità) come da decreto ingiuntivo opposto.
Sull'inadempimento dell'Agente e sulla domanda riconvenzionale.
Parte opponente ha chiesto la condanna de al risarcimento del danno che le sarebbe CP_1 derivato dall'inadempimento contrattuale al contratto di Agenzia per violazione dell'obbligo di non concorrenza (art. 3 contratto) e la mancata promozione dei prodotti del (art. 4 Parte_1
contratto).
La domanda non è fondata per difetto di prova.
pagina 5 di 7 Con riferimento all'obbligo di non concorrenza e alla sua violazione, parte opponete ha dedotto letteralmente “da un semplice esame del profilo facebook della ditta di Controparte_1
emerge come la stessa pubblicizzasse, senza poterlo fare, altre birre (all. 2)” (ricorso Parte_2
in opposizione).
La contestazione è assolutamente generica, nulla allegando e precisando su quale sarebbe stata l'attività di promozione e vendita di prodotti concorrenti posta in essere dall'Agente, quali tipi e marca di bevande, verso quale tipo di clientela, in quali zone e in quale periodo (atteso che l'immagine risale al settembre 2020). Tanto che nelle richieste istruttorie si fa riferimento alla
“pubblicizzazione” di altre birre senza null'altro riferimento se non l'immagine del profilo facebook del 28 settembre 2020. Immagine che di per sé non è sufficiente a contestare né provare alcuna violazione.
Con riferimento poi alla mancata promozione dei “prodotti contrattuali”, la contestazione è assolutamente generica e priva di qualsiasi riscontro, che ne specifichi la portata.
Si è già detto sopra del fatturato derivante dall'operato dell'Agente che, in assenza di elementi di comparazione di cui solo il dispone, non può essere considerato insufficiente. Parte_1
Inoltre, nel corso del rapporto il non ha mai contestato alcun inadempimento Parte_1 all'Agente, anzi il teste di parte opponente marito della titolare, ha dichiarato che i Testimone_2 rapporti con si sono incrinati solo quando quest'ultimo ha chiesto il pagamento del rimborso Pt_2
spese carburante, nulla ha dedotto sulla cattiva gestione dei clienti. Il teste - Tes_3
responsabile degli agenti e marketing - ha dichiarato che la zona affidata a era stata ampliata Pt_2
alla provincia di Nuoro proprio per le sue capacità, il ché si pone in evidente contrasto con l'inadempimento dedotto.
Diversamente da quanto prospettato dal , era stato proprio nel febbraio 2019 Parte_1 Pt_2
(doc. 2 resistente), in tempi non sospetti, a chiedere un chiarimento sul comportamento dell'opponente quanto ad esclusiva e non concorrenza, atteso che lo stesso si vedeva spesso
“scavalcato” dal , con vendita diretta a clienti procacciati dall'Agente (e perdita così Parte_1
delle dovute provvigioni). Parte opponente non ha prodotto documentazione di riscontro alla richiesta.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la domanda di risarcimento del danno proposta dal non trovi alcun riscontro quanto all'asserito inadempimento dell'Agente e debba Parte_1
essere rigettata.
Il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
***
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. DM 147/2022, valore di pagina 6 di 7 causa da euro 5.200,00 a 26.000,00, con applicazione dei valori del tariffario tra minimi e medi atteso il valore della causa (euro 5.400,00) e la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso in opposizione proposto dal e per effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 40/2021 del 07.09.2021 del Tribunale di Lanusei, giudice del lavoro, emesso in favore de Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
- condanna il al pagamento in favore de Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.800,00 per compensi CP_1
professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.
Lanusei, 14 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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